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Le aliquote Irpef ed i relativi scaglioni di reddito vengono ridotti da 5 a 4 come segue:

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Academic year: 2022

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Si riporta una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, in ambito di amministrazione del personale, introdotte dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Legge di Bilancio 2022”, rimandando a successivi approfondimenti sui singoli interventi.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

1.MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF

Le aliquote Irpef ed i relativi scaglioni di reddito vengono ridotti da 5 a 4 come segue:

–per redditi fino a 15.000,00 euro l’aliquota rimane al 23%;

–per redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro l’aliquota scende al 25% (in precedenza era del 27% con quindi una riduzione del 2%)

–per redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro l’aliquota scende al 35% ( in precedenza era del 38% con riduzione quindi del 3%)

–per redditi oltre i 50.000,00 euro l’aliquota è fissata al 43% ( in precedenza per i redditi fino a 55.000,00 euro era del 38% con aumento quindi del 5%; per i redditi oltre 55.000,00 euro fino a 75.000,00 euro era del 41% con aumento quindi del 2%).

Le detrazioni per lavoro dipendente vengono modificate negli scaglioni di applicazione e nelle formule di calcolo con conseguente modifica degli importi di detrazione applicabili che

comportano degli aumenti delle stesse.

Il trattamento integrativo ai sensi dell’art 1 D.L. 3/2020 conosciuto come “bonus mensile 100 euro “ viene riconosciuto solo per i redditi fino a 15.000,00 euro ( in precedenza era

riconosciuto ai redditi fino a 28.000,00 euro).

Per i redditi fino a 28.000,00 euro rimane solo in un caso molto particolare cioè quando la somma di una serie di detrazioni elencate nella norma è superiore all’imposta da pagare ed in tal caso è riconosciuto solo per un ammontare, comunque non superiore a 1.200,00 euro

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annui, pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione dell’art 2 D.L. 3/2020 in precedenza riconosciuta in misura comunque decrescente per i redditi fino a 40.000,00 euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO 2022 IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Solo per il 2022 per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzione imponibile (parametrata su base mensile per 13 mensilità) non eccedente i 2.692,00 euro mensili (maggiorati per dicembre del rateo di tredicesima) viene riconosciuto un esonero contributivo per il solo dipendente di 0,8%. Ne consegue che il dipendente avrà una minore trattenuta per contributi Inps senza comunque alcuna riduzione sul computo delle prestazioni pensionistiche.

AUMENTO ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

A decorrere dal 2022 aumenta l’aliquota contributiva della Gestione Separata Inps relativa alla DIS COLL di uno 0,80% per collaboratori assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, che hanno diritto a percepire la DIS-COLL nonché per amministratori e sindaci.

CONGEDO DI PATERNITA’

Diventa strutturale il congedo obbligatorio di paternità per il padre lavoratore dipendente pari a 10 giorni di calendario (indennizzato dall’Inps al 100%) da godersi anche in modo non

continuativo entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

ESONERO CONTRIBUTI LAVORATRICI MADRI

Per il solo 2022 alle lavoratrici madri dipendenti (del settore privato) che rientrino al lavoro dopo il congedo obbligatorio è riconosciuto uno sgravio del 50% dei contributi Inps a loro carico, per un anno dalla data del rientro. Resta ferma l’aliquota per il computo delle

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prestazioni pensionistiche.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (DUALE – SCUOLA E LAVORO) Per l’anno 2022 in caso di stipula di contratti di apprendistato per l’acquisizione della qualifica o diploma professionale, diploma di scuole superiore secondaria o certificato di specializzazione tecnica è riconosciuto ai datori di lavoro ( che occupano fino a 9 addetti) uno sgravio contributivo Inps pari al 100%, per i primi tre anni di contratto.

7 MODIFICHE GENERALI IN MATERIA DI CIG

A decorrere dal 2022 l’anzianità aziendale nell’unità produttiva che il lavoratore deve possedere per fruire della cassa integrazione è di 30 giorni anziché 90 ( requisito non richiesto per gli eventi non oggettivamente evitabili – ad esempio metereologici).

Tra i beneficiari della cassa integrazione dal 2022 vengono compresi i lavoratori a domicilio ( in precedenza destinatari della CIG in Deroga) e tutte le fattispecie di apprendisti purché non venga compromesso il percorso formativo.

Ugualmente i lavoratori a domicilio e gli apprendisti ed anche i dirigenti vengono considerati nel computo dei lavoratori per le soglie di applicazione della cassa integrazione. Quindi ad esempio rientrano nel computo dei 15 dipendenti ( come media nel semestre precedente la presentazione della domanda) per l’applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria.

Dal 2022 il massimale per il calcolo dell’importo spettante per la cassa integrazione non è più differenziato in base alla retribuzione mensile (maggiore o minore di 2.159,48) ma diventa unico e corrispondente a quello per le retribuzioni mensili superiori a 2.159,48 ( per il 2021 pari a 1199,72 euro )

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MODIFICHE SPECIFICHE ALLA CIGS ( per crisi aziendale riorganizzazione solidarietà)

A decorrere dal 2022 la CIGS (prestazione e contribuzione) viene estesa a tutte le aziende che occupano nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti e che non siano coperte da Fondi di Solidarietà bilaterali o alternativi o territoriali ( vedi successivo

paragrafo).

Di fatto tale previsione interessa principalmente le aziende del settore Commercio che abbiano un numero di dipendenti tra i 15 ed i 50 ( oltre i 50 la CIGS era già prevista). Tali aziende sono comunque già iscritte al FIS per la gestione della crisi ordinaria. Si ricorda che l’aliquota di finanziamento della CIGS è pari a 0,90% ( di cui 0,30% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile Inps.

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE O ALTERNATIVI O TERRITORIALI OBBLIGATORI (per crisi ordinarie per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa)

La Legge di Bilancio 2022 prevede come obbligatoria l’adesione di tutte le aziende che non rientrino nell’applicazione della CIGO (settore industria), con almeno un dipendente, ai Fondi di Solidarietà Bilaterali costituiti dalle Parti Sociali (associazioni di categoria e sindacati). La Parti Sociali sono quindi chiamate a stipulare appositi contratti collettivi volti all’ istituzione o adeguamento di tali Fondi.

I Fondi già costituiti (ad esempio Fondo del settore artigiano, Fondo degli studi professionali, Fondo delle provincie autonome di Trento e Bolzano) dovranno adeguarsi entro il 31/12/2022.

In assenza di adeguamento o in mancanza di costituzione del Fondo per i settori non coperti le aziende confluiranno nel FIS (vedi paragrafo seguente).

FIS

A decorrere dal 2022 sono tenuti ad aderire e contribuire al FIS tutte le aziende che occupano almeno un dipendente e non rientrano nel campo di applicazione delle CIGO (settore

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industria) e non aderiscono ad un Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo o territoriale di cui sopra.

La contribuzione è pari alla 0,50% della retribuzione imponibile per i datori che occupano mediamente nel semestre precedente fino a 5 dipendenti e 0,80% per gli altri.

Riservandoci ulteriori approfondimenti ed in attesa delle consuete circolari interpretative da parte degli Istituti e Ministeri competenti, si porgono distinti saluti

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