N. 025
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MAIORINO, DESSÌ e EVANGELISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2019
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
TIPOGRAFIA DEL SENATO
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza, da un lato, di garantire pari dignità alle donne nell’ambito del rapporto coniugale e familiare, dall’altro, di allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei in ordine alla possibilità di riconoscere al figlio il cognome di en- trambi i genitori.
La normativa vigente in Italia, ancorata ad una ormai superata concezione della fami- glia, permette di far sopravvivere anacroni- stiche forme di discriminazione rispetto ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di parità di genere nonché situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi. Quello dell’attribuzione del cognome ai figli è quindi un argomento sul quale risulta essen- ziale un ampio ed organico intervento nor- mativo.
La questione è stata oggetto, altresì, di un approfondito dibattito nella giurisprudenza nazionale. Preliminarmente alla disamina della normativa, è infatti opportuno osser- vare che tale disciplina è stata oggetto di un intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di ogni forma di au- tomatica attribuzione del cognome paterno (sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016).
Nonostante siano stati compiuti passi in avanti in tal senso, a seguito della citata sen- tenza della Corte costituzionale e della con- seguente circolare del Ministero dell’interno n. 1 del 19 gennaio 2017, il Parlamento è dunque tenuto a colmare il vuoto legislativo ad oggi esistente nel nostro ordinamento, ri- conoscendo espressamente ad entrambi i ge- nitori la possibilità di attribuire il proprio cognome ai figli, nati sia all’interno che al di fuori del vincolo matrimoniale.
Tale annosa questione, a ben vedere, è stata oggetto di diversi disegni di legge che, dal 1979 in poi, si sono susseguiti nelle di- verse legislature, senza aver mai però termi- nato il proprio iter di approvazione.
Com’è noto, la consuetudine di assegnare al figlio il cognome paterno costituisce un retaggio culturale ormai non più in linea con le mutevoli trasformazioni subite negli anni dall’attuale tessuto sociale, come attestato -tra l’altro- dalla pronuncia della Corte di cassazione, sezione I civile, n. 14878 del 15 giugno 2017, volta a disporre la non contra- rietà all’ordine pubblico internazionale della rettifica, in Italia, dell’atto di nascita di un minore registrato come figlio originaria- mente solo di una donna cittadina italiana e, successivamente, anche di un’altra, an- ch’essa di nazionalità italiana, che pur non avendo con lui alcun rapporto biologico aveva contratto matrimonio all’estero con la prima.
Il Parlamento, pertanto, non può più rima- nere inerte al riguardo: è di fondamentale importanza sancire finalmente la formale e sostanziale uguaglianza dei genitori in mate- ria di diritto di famiglia.
La previsione attualmente vigente nel no- stro ordinamento, volta a disporre l’acquisi- zione del cognome paterno senza che i ge- nitori possano concordare l’adozione di una differente soluzione. è davvero obsoleta, an- cor più oggi, con il riconoscimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, ma anche, ad esempio, alla luce di quanto disposto in via giurisprudenziale dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016, in merito al- l’adozione del figlio da parte della partner
della madre biologica, con questa stabil- mente convivente.
Del resto, come evidenziato nella sentenza n. 286 del 2016 menzionata in precedenza, lo stesso giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma de- sumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 237, 262 e 299 del codice civile e di quelle, di natura regolamentare, relative all’ordina- mento dello stato civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della na- scita, il cognome di entrambi.
L’assegnazione automatica del cognome paterno ai figli, in altri termini, viola l’arti- colo 2 della Costituzione in quanto com- prime il diritto del singolo individuo all’i- dentità personale, con riferimento ai segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali, costituendo una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova al- cuna giustificazione nella finalità di salva- guardia dell’unità familiare.
Una simile procedura si pone in contrasto, anche, con gli articoli 3 e 29 della Costitu- zione, poiché lesiva del diritto di ugua- glianza e pari dignità dei genitori nei con- fronti dei figli e tra i coniugi medesimi, ol- tre che con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro- peo e dagli obblighi internazionali, in riferi- mento all’articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa 28 aprile 1995, n. 1271, e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa 27 settembre 1978, n. 376, relative alla piena realizzazione dell’uguaglianza dei genitori nell’attribuzione del cognome ai fi- gli.
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, all’articolo 16, impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discrimina- zione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rap- porti familiari e, in particolare, per assicu- rare, in condizioni di parità di genere, gli stessi diritti personali al marito e alla mo- glie, compresa la scelta del cognome.
Il Consiglio d’Europa, dal canto suo, con le già menzionate raccomandazioni, aveva affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie di genere riguardo alla scelta del cognome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccomandando agli Stati inadempienti di realizzare la piena egua- glianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome ai loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimo- nio in relazione alla scelta del cognome co- mune ai due partner e di eliminare ogni di- scriminazione nel sistema legale per il con- ferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.
In via consequenziale, pertanto, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome ma- terno.
Sulla stessa linea interpretativa, infine, gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di ogni forma di discriminazione.
Proprio per la violazione di tali disposizioni
l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo c. Italia). La Corte ha rite- nuto la preclusione all’assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di di- scriminazione che viola il principio di ugua- glianza di genere.
Gli otto articoli del presente disegno di legge, quindi, mirano a risolvere tale vulnus normativo, di fronte al quale l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, al momento della nascita (con riferimento anche ai figli nati fuori dal matrimonio) o al momento dell’adozione.
Più nel dettaglio, l’articolo 1 riconosce la parità di trattamento ai coniugi nella scelta del proprio cognome, e il diritto per en- trambi i genitori di trasmetterlo al figlio.
L’articolo 2 aggiunge un articolo al co- dice civile volto a disciplinare l’ipotesi in cui i genitori riconoscano contemporanea- mente il proprio figlio. In tal caso, l’attribu- zione del cognome verrà decisa di comune accordo dai coniugi, i quali potranno sce-
gliere quello dell’uno o dell’altro, oppure, affiancandoli in ordine di scelta, il cognome di entrambi.
L’articolo 3, sostituendo per intero l’arti- colo 262 del codice civile, concerne il co- gnome del figlio nato fuori dal matrimonio.
L’articolo 4, invece, modifica l’articolo 299 del codice civile, estendendo la possibi- lità di trasmettere il doppio cognome anche ai figli adottivi.
L’articolo 5 dispone l’adeguamento delle norme regolamentari in materia di stato ci- vile a quanto previsto dal presente disegno di legge.
L’articolo 6 estende l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge anche ai figli di cittadini italiani nati all’estero, purché iscritti nell’apposita Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Infine, gli articoli 7 e 8 sono rispettiva- mente relativi alla clausola di invarianza fi- nanziaria e all’entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzione del proprio cognome da parte dei coniugi)
1. L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – Ciascun coniuge conserva il proprio co- gnome e ha il diritto di trasmetterlo al pro- prio figlio ».
2. L’articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. All’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati.
Art. 2.
(Introduzione dell’articolo 143-bis.1 del codice civile)
1. Dopo l’articolo 143-bis del codice ci- vile è inserito il seguente:
« Art. 143-bis.1. – (Cognome dei figli di genitori coniugati) – Al figlio di genitori co- niugati è attribuito il cognome di uno o di entrambi i genitori, affiancati secondo l’or- dine scelto da questi ultimi di comune ac- cordo, per un massimo di un cognome per genitore.
I genitori devono presentare una dichiara- zione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile, che comprova l’accordo di cui al comma precedente.
In assenza della dichiarazione congiunta dei genitori, l’ufficiale dello stato civile at-
tribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l’ufficiale dello stato ci- vile attribuisce d’ufficio lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporanea- mente da entrambi. Si applicano le norme di cui all’articolo 250, in quanto compatibili.
Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al pro- prio figlio soltanto uno di essi ».
Art. 3.
(Modifica dell’articolo 262 del codice civile)
1. L’articolo 262 del codice civile è sosti- tuito dal seguente:
« Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) – Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato ef- fettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica quanto previsto dall’arti- colo 143-bis.1.
Il figlio che ha compiuto quattordici anni può chiedere che il cognome del genitore che lo abbia riconosciuto per secondo, o per il quale si sia concluso il procedimento di accertamento, sia aggiunto anteponendolo o posponendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo ».
Art. 4.
(Modifica dell’articolo 299 del codice civile)
1. L’articolo 299 del codice civile è sosti- tuito dal seguente:
« Art. 299. – (Cognome dell’adottato) – L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adot-
tato con due cognomi, a norma dell’articolo 143-bis.1, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l’adozione è compiuta da coniugi, si applica quanto previsto dall’articolo 143- bis.1 ».
Art. 5.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)
1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sono apportate al regolamento di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 3 no- vembre 2000, n. 396, in materia di ordina- mento dello stato civile, le modifiche neces- sarie per adeguare la relativa disciplina alle disposizioni introdotte dalla presente legge.
Art. 6.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani nati all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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