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(al 19/12/2020 salvo le modifiche intervenute con successive Ordinanze Ministeriali)

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DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 15 GENNAIO 2021:

INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’UE, ADERENTI SPAZIO SCHENGEN, NONCHE’ REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fino al 23 dicembre, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO e REPUBBLICA DI SAN MARINO dal 20 al 23 dicembre.

PAESI DELL’ELENCO C DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 15 GENNAIO 2021

(al 19/12/2020 salvo le modifiche intervenute con successive Ordinanze Ministeriali)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord fino al 23/12 (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco e:Repubblica di San Marino dal 20 al 23 dicembre.

INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’ ELENCO C dal 10 al 20 dicembre 2020 :

(art. 8 comma 6a)

- Obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, salvo eccezioni (vedi oltre);

- Obbligo di segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione e di presentare il referto con esito negativo;

- Se non eseguito tampone 48 ore prima dell’ingresso  quarantena di 14 giorni salvo eccezioni (vedi elenco piu’ avanti).

INGRESSI IN ITALIA e VENETO A SEGUITO DI SOGGIORNI O TRANSITI NEL REGNO UNITO dal 6 al 20 dicembre 2020:

(Ordinanza Ministro della Salute 20/12/20 e Ordinanza Presidente Regione Veneto 21/12/20 )

Oltre a quanto riportato sopra:

Obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico presso i punti tampone dell’ AULSS: https://www.aulss3.veneto.it/Covid-19-Per-fare-un-tampone;

 Obbligo di isolamento fiduciario fino a esito negativo del test;

 Obbligo di isolamento fiduciario se comparsa di sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 con obbligo di sottoporsi a nuovo tampone;

 Obbligo di segnalazione al Dipartimento di Prevenzione di eventuale positività a tampone insorta dal 22 novembre 2020.

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INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO da paesi dell’elenco C

(art 8. comma 6b DPCM 3/12/20)

INGRESSO PER ALMENO UNA DELLE MOTIVAZIONI dell’art.6 comma 1 lettere a) b) c)

?

(vedi oltre)

INGRESSI E RIENTRI IN ITALIA DA PAESI DELL’ ELENCO C tra il 21 DICEMBRE e il 15 GENNAIO (NB:dal 23 dicembre il Regno Unito non fa piu’ parte dei paesi dell’elenco C, si veda piu’ avanti):

NO:

- Obbligo di segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione;

- Obbligo di quarantena per 14 giorni salvo eccezioni (vedi oltre).

SI:

- Obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia salvo eccezioni (vedi oltre);

- Obbligo di segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione e di presentare il referto con esito negativo;

- Se non eseguito tampone 48 ore prima:

quarantena di 14 giorni salvo eccezioni (vedi oltre).

SI:

- Obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia salvo eccezioni (vedi oltre).;

- Obbligo di segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione e di presentare il referto con esito negativo;

- Se non eseguito tampone 48 ore prima:

quarantena di 14 giorni salvo eccezioni (vedi oltre).

NO:

- Obbligo di segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione;

- Obbligo di quarantena per 14 giorni salvo eccezioni (vedi oltre).

RIENTRO IN ITALIA DOPO SOGGIORNO O TRANSITO DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO IN PAESI DELL’ELENCO C (art.8 comma 7 DPCM 3/12/20)

(NB:dal 23 dicembre il Regno Unito non fa piu’ parte dei paesi dell’elenco C, si veda piu’ avanti):

LA MOTIVAZIONE DEL SOGGIORNO O TRANSITO NEI PAESI dell’ ELENCO C E’ PRESENTE nell’art.6 comma 1, lettere a) b) c)

?

(vedi oltre)

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INGRESSI IN ITALIA, fino al 6 gennaio 2021, A SEGUITO DI SOGGIORNI O TRANSITI NEL REGNO UNITO dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:

(Ordinanza Interministeriale 23/12/20)

NB: dal 23 dicembre 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa piu’ parte dei paesi di cui all’elenco C dell’allegato 20 al DPCM del 3/12/2020

Per ingressi dal Regno Unito dal 7 gennaio 2021 si veda quanto al prossimo paragrafo.

Ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:

Coloro che hanno residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23/12/2020 o che hanno motivi di assoluta necessità (da autocertificare a norma di Legge) ed entrano in Italia dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (o vi hanno transitato nei 14 giorni precedenti), devono:

a) aver effettuato test molecolare o antigenico mediante tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso, con obbligo di presentazione di esito negativo al vettore all’atto dell’imbarco o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli;

b) effettuare test molecolare o antigenico mediante tampone in Italia presso i punti di ingresso (porti, aeroporti, luoghi di confine laddove il servizio è disponibile) o comunque entro 48 ore dall’ingresso presso i punti tampone dell’Azienda Sanitaria.

a. Se soggiornanti nell’ULSS 3:

i. https://www.aulss3.veneto.it/Covid-19-Per-fare-un-tampone

c) comunicare l’ingresso ed i referti dei tamponi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL dove si soggiorna in Italia. Se soggiornanti nell’ULSS 3: tramite compilazione del modulo a questo link compilazione dell'apposito modulo web (scaricabile cliccando qui)

d) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni da parte del SISP dell’ASL dove si soggiorna in Italia, a prescindere dall’esito del tampone di cui sopra.

I punti a) e d) non si applicano all’equipaggio ed al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci.

NB: In nessun caso sono accettati referti di test sierologici; l'unico test attualmente riconosciuto e' rappresentato dal test molecolare o antigenico per mezzo di tampone.

INGRESSI IN ITALIA, dal 7 al 15 gennaio 2021, A SEGUITO DI SOGGIORNI O TRANSITI NEL REGNO UNITO:

(Ordinanza Interministeriale 23/12/20)

NB: dal 23 dicembre 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa piu’ parte dei paesi di cui all’elenco C dell’allegato 20 al DPCM del 3/12/2020, ma fa parte dei paesi di cui all’elenco E del medesimo allegato.

Per ingressi in Italia dal Regno Unito di Gran Bretagna e Ilransda del Nordo dal 7/1/2021 consultare il seguente link:

(file Ingressi da UK agg 7 genn)

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4 Se soggiornanti nell’ULSS 3

per effettuare test molecolare o antigenico mediante tampone:

https://www.aulss3.veneto.it/Covid-19-Per-fare-un-tampone

Il tampone è gratuito. Non occorre appuntamento né ricetta medica. Presentarsi con documentazione attestante l’ingresso dal Regno Unito; in mancanza dovrà essere sottoscritta opportuna autocertificazione.

L’esito sarà reso disponibile attraverso il medico curante, il fascicolo sanitario elettronico personale, “Sanità km zero” o, infine, rivolgendosi agli sportelli di ritiro referti dell'Ulss 3 Serenissima.

E' stato istituito l'indirizzo di posta elettronica infotamponiviaggiatori@aulss3.veneto.it al quale gli utenti possono rivolgersi per informazioni sull'esito degli esami effettuati al rientro dal Regno Unito (solo tamponi di viaggiatori)

per comunicare:

a. l’ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 3: compilare il modulo a questo link compilazione dell'apposito modulo web (scaricabile cliccando qui)

b. i referti dei tamponi utilizzare il seguente indirizzo ail: infocovid-19@aulss3.veneto.it

NB: In nessun caso sono accettati referti di test sierologici; l'unico test attualmente riconosciuto e' rappresentato dal test molecolare o antigenico per mezzo di tampone.

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ELENCO MOTIVAZIONI per l’ingresso in Italia o per il soggiorno all’estero DPCM 3/12/20 art.6 comma 1 lettere a) b) c)

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI QUARANTENA E TAMPONE: (art.8 comma 8):

a) equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) personale viaggiante;

c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;

d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i

controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per

comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

g) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

h) cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

j) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o

dimora;

k) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per

spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

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l) funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

m) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

n) ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

Aggiornamento al 08/01/2021

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