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IL SISTEMA DISCIPLINARE DELLA DIRIGENZA SANITARIA

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Scuola Quadri Webinar 27/11/2020

IL SISTEMA DISCIPLINARE DELLA DIRIGENZA SANITARIA

A cura di Montante Giuseppe, Mario La Vecchia e Silverio Selvetti

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Scuola Quadri Webinar 27/11/2020

PREMESSA

1 / 3

In ossequio a quanto disposto dalle Leggi sul Pubblico Impiego (D.

Lgs.vi 165/2001), i CCNL di ciascuna area contrattuale devono contenere al loro interno un capitolo dedicato alla: “Responsabilità disciplinare”, dove vengono individuati:

i principi generali e specifici che stanno a base del sistema disciplinare;

gli obblighi comportamentali del dipendente;

le tipologie di sanzioni possibili;

le procedure disciplinari;

il sistema di garanzie.

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PREMESSA

2 / 3

Gli stessi D. Lgs.vi dispongono che nel CCNL vi siano:

una rigorosa traduzione attuativa delle disposizioni disciplinari generali e specifiche per la Dirigenza Sanitaria, già normate dalle Leggi;

una individuazione contrattata invece degli altri

aspetti del Sistema Disciplinare, nel rispetto

comunque delle specificità dell’Area dirigenziale

sanitaria e delle disposizioni legislative vigenti.

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PREMESSA

3 / 3

In conseguenza delle disposizioni legislative, prima ricordate, il CCNL dell’Area della Dirigenza

HA DEFINITO

tutti gli aspetti inerenti la “Responsabilità disciplinare”

della dirigenza sanitaria del S. S. N..

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OBIETTIVI NELLA DEFINIZIONE NEL CCNL DEL CODICE DISCIPLINARE

Obiettivi generali perseguiti dall’ANAAO

sfruttare i margini disponibili visto i vincoli della

norma per

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Ridurre le asperità e le rigidità della normativa vigente

Ridurre la deriva dirigista e la soggettività acritica delle norme foriere del rischio concreto di arbitrio.

Aumentare le norme ed i principi di tutela del dirigente sottoposto a procedimento disciplinare e la loro fruibilità.

Riaffermare le peculiarità della professione sanitaria, professione tecnico-professionale e non

amministrativa

OBIETTIVI NELLA DEFINIZIONE NEL CCNL

DEL CODICE DISCIPLINARE

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1.

Individuare obblighi di comportamento coerenti alla specificità della professione medica.

2.

Nessuna commistione fra gli obblighi di comportamento del dirigente medico e gli obiettivi professionali e di risultato dello stesso.

3.

Nessuna commistione fra le violazioni alle obbligazioni di comportamento ed il sistema delle verifiche di risultato e professionali.

4.

Introduzione dei principi di concretezza e di oggettività nella valutazione delle violazioni.

OBIETTIVI PERSEGUITI NEL CCNL NELLA DEFINIZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE

1 / 2

Obiettivi specifici perseguiti dall’ANAA0

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5. Rafforzamento, ove possibile, delle procedure di

garanzia.

6. Rendere possibile il reintegro in servizio del dirigente in caso di licenziamento per motivi disciplinari, ritenuto illegittimo dal tribunale.

7. Introduzione di principi generali di gradualità e proporzionalità nella metodologia di individuazione delle sanzioni irrogabili.

8. Introduzione di sanzioni conservative (intermedie).

OBIETTIVI PERSEGUITI NEL CCNL NELLA DEFINIZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE

2 / 2

Obiettivi specifici perseguiti dall’ANAA0

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1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative,

2. La violazione dolosa o colposa delle suddette

disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

3.Salvo quanto previsto dalle disposizioni del

presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

Limiti della contrattazione

Art. 55 dlgs. vo 65/01

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4. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

5. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento

Limiti della contrattazione

Art. 55 dlgs. vo 65/01

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Nella recente contrattazione nazionale per il rinnovo del CCNL 2016/18

l’obiettivo primario è stato .

- Ripulire il precedente testo del 2010 dalle parti

superate, perché transitarie o perché abolite da successivi provvedimenti legislativi

- Inserire le disposizioni previste nelle leggi approvate dopo il 2010

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DPR 62/2013

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 165legislativo 30 marzo 2001,

Legge 76/2016

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Dlgs. vo 116/16

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, … in materia di licenziamento disciplinare

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ai sensi degli articoli 16, ….della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(17G00089)

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Evitare un testo fotocopia

Vedi comparto sanità o altri comparti ministeriali

Riconfermare la nostra specificità

Dirigenza tecnico professionale e non Dirigenza amministrativa

Non solo le norme previste nel dlgs. vo 165/01 ma anche dlgs. vo 502/92

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Gli argomenti strategici del Sistema Disciplinare della Dirigenza Sanitaria nel confronto contrattuale fra le parti contraenti sono stati:

A.

I principi generali che delimitano l’ambito di competenza del sistema disciplinare.

B.

Gli obblighi comportamentali della dirigenza sanitaria.

C.

Il ventaglio di sanzioni disciplinari irrogabili.

D.

I criteri generali della valutazione dell’esistenza della violazione delle obbligazioni comportamentali e della scelta della sanzione irrogabile.

ARGOMENTI STRATEGICI DEL

SISTEMA DISCIPLINARE

1 / 2

Argomenti strategici

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E.

Ambiti e limiti della trasformazione e della determinazione concordata della sanzione.

F.

La procedura di attivazione e conduzione dei procedimenti disciplinari con gli obblighi per ambedue le parti.

G.

Le norme ed i principi di tutela del dirigente sottoposto a procedimento disciplinare e la loro fruibilità.

H.

Obblighi dell’Azienda Sanitaria in caso di licenziamento illegittimo del dirigente.

ARGOMENTI STRATEGICI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

2 / 2

Argomenti strategici

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A. Ambito di competenza della

responsabilita’ disciplinare

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La responsabilità disciplinare della Dirigenza Sanitaria è attinente alla violazione degli obblighi di comportamento, esplicitati nel CCNL, nel rispetto comunque dei principi e delle modalità previste nel CCNL e nelle norme legislative ( dlgs.vo 165/01).

Nessuna commistione fra gli obblighi di comportamento del dirig. medico e gli obiettivi professionali e di risultato dello stesso.

Nessuna commistione fra le violazioni alle obbligazioni di comportamento e le verifiche professionali e di risultato.

Ambito di competenza

Limiti all’ambito di competenza

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Riferimenti contrattuali

Art.69 , co. 2, II° periodo

“La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15/ter del d.lgs. n. 502/92, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti.”

2016-2018

Artt.69 ---79 Ipotesi di CCNL dell’area sanità triennio 2016-2018

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Riferimenti contrattuali

Art.69 , co. 1,

«PRINCIPI GENERALI

In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità, attestate dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, …. sono stabilite, per i dirigenti a cui si applica il presente CCNL, specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele ai dirigenti medesimi, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.165/2001»

2016-2018

Artt.69 ---79 Ipotesi di CCNL dell’area sanità triennio 2016-2018

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Riferimenti contrattuali

Art.69 , co. 2,

«Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse…..»

Artt.69 ---79 Ipotesi di CCNL dell’area sanità triennio 2016-2018

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B. Obblighi

comportamentali

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Il dirigente in quanto dipendente:

Conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà (art. 70, co. 1).

Contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità (art. 70, co. 1).

Impronta il suo comportamento al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali ed alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini utenti (art. 70, co. 2).

Obblighi generali della dipendenza

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Opera costantemente nel pieno rispetto del (art. 70, co. 2):

- Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubb.

Amm. (DPR 62/13);

- Codici di Comportamento adottati dalle Aziende

(art.

54, co. 5,d. Lgs. 165/01);

- Carte dei Servizi.

Obblighi generali della dipendenza

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Assicura il rispetto delle norme vigenti su (art. 70, co. 4):

- segreto d’ufficio;

- riservatezza e protezione dei dati personali;

- trasparenza ed accesso all’attività amministrativa;

- informazione all’utenza;

- autocertificazione;

- protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;

- divieto di fumo.

Rispetta, in materia d’incompatibilità, le disposizioni previste dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 70, co. 5).

Obblighi generali della dipendenza

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Il dipendente, in quanto dirigente del ruolo sanitario, assicura:

Art. 70, co. 3, lett. A

Il rispetto delle norme legislative su rapporto di lavoro.

Il rispetto delle disposizioni contrattuali, delle direttive generali e di quelle impartite dall’Azienda.

L’impegno a perseguire l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti.

Art. 6, co. 3, lett. a

L’impegno a dare conto dei risultati e degli obiettivi conseguiti.

Obblighi specifici della Dirigenza Ruolo Sanitario

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Art. 70, co. 3, lett. b e c

Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio.

Mantenere, nello svolgimento della propria attività all’interno dell’Azienda, una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali.

Astenersi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che possano nuocere all’immagine dell’Azienda, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300del 1970

Obblighi specifici della Dirigenza Ruolo Sanitario

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Art. 70, co. 3, lett. D

Mantenere, nell’ambito della propria attività, un comportamento conforme al proprio ruolo.

Organizzare ed assicurare la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura e dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente.

Art. 70, co. 3, lett. E

Astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi finanziari o non, propri, del coniuge, dei parenti ed affini (fino al 4°grado) e dei conviventi.

Obblighi specifici della Dirigenza Ruolo Sanitario

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Art. 70, co. 3, lett. F

Sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare.

Art. 70, co. 3, lett. G

Informare l’Azienda di eventuali rinvii a giudizio o azioni penali nei propri confronti, quando per la particolare natura dei reati contestati si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda.

Obblighi specifici della Dirigenza Ruolo Sanitario

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Art. 70, co. 3, lett. H

Astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore.

Art. 70, co. 3, lett. I

Garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore, nell’ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente.

Obblighi specifici della Dirigenza Ruolo Sanitario

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Art. 70, co. 3, lett. J

Assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche.

Art. 70, co. 3, lett. K

Rispettare le norme legislative, contrattuali ed aziendali in materia di attività libero professionale.

Art. 70, co. 3, lett.e L

Rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia e gli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle suddette assenze.

Obblighi specifici della Dirigenza Ruolo Sanitario

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C. Sanzioni

disciplinari

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Art. 71, co. 1, CCNL

Censura scritta.

Sanzione pecuniaria.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 72 (codice disciplinare).

Licenziamento con preavviso.

Licenziamento senza preavviso.

Ventaglio Sanzioni Disciplinari CCNL Dirigenza

Ruolo Sanitario

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Art. 71, co. 2, CCNL

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3.

Ventaglio Sanzioni Disciplinari CCNL Dirigenza

Ruolo Sanitario

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Art. 71, co. 6, CCNL

Nell’ambito del procedimento disciplinare previsto dall’art.

55/bis del D.Lgs. 165/2001 la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l’esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto tempestivamente il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa

Ventaglio Sanzioni Disciplinari CCNL Dirigenza

Ruolo Sanitario

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Art. 72, co. 4, CCNL

Censura scritta.

Sanzione pecuniaria (multa da € 200 a € 500).

Art. 72, co. 4, CCNL

Violazioni di minore entità e non recidive delle obbligazioni comportamentali (art. 72, co. 4, lett.e. da A a G).

Nota 1: l’entità dell’eventuale sanzione pecuniaria deve essere rapportato proporzionalmente alla gravità della violazione.

Nota 2: l’importo delle multe è introitato nel bilancio dell’Azienda ed è

destinato alle attività relative alla sicurezza del personale sanitario.

C. SANZIONI DISCIPLINARI CONSERVATIVE

Tipologia e caratteristiche

Tipologia di violazioni connesse

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Art. 72, CCNL

Sospensione dal servizio con privazione della retribuz.

fino ad un massimo di 15 giorni (art.72, co. 5).

Sospensione dal servizio con privazione della retribuz.

da un minimo di 3 gg. fino ad un massimo di 3 mesi (art.

72, co. 7).

Sospensione dal servizio con privazione della retribuz.

da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi

(art. 72, co. 8).

C. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Tipologia e caratteristiche

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Art. 55 bis, co. 7, D. Lgs 165/01

Il dipendente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'U. P. D. procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell‘Amministr. di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni.

C. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Art. 72, co. 5, CCNL

Tipologia di violazioni connesse

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Art. 55 bis, co. 7, D. Lgs 165/01

Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55- bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di 3 mesi,

C. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Art. 72, co. 7, CCNL

Tipologia di violazioni connesse

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Sospensione dal servizio con privazione della retribuz. da un minimo di 3 gg. fino ad un massimo di 6 mesi in caso di

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

C. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Art. 72, co. 8, CCNL

Tipologia di violazioni connesse

(40)

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Art. 73 del CCNL

l’Azienda o Ente, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile di altri 60 giorni con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.

Sospensione cautelativo dal servizio in corso di

procedimento disciplinare

(41)

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Art. 73 del CCNL

Se il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio

Sospensione cautelativo dal servizio in corso di

procedimento disciplinare

(42)

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Art. 72, co. 10, punto 1 e 2, CCNL

Licenziamento con preavviso.

Licenziamento senza preavviso.

C. LICENZIAMENTO

Tipologie

(43)

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Art. 72, co. 10, punto 1, CCNL

Assenza priva di valida giustificazione per un numero di gg., anche non continuativi, > a 3 in un biennio o comunque > 7 gg. nel corso degli ultimi 10 anni.

(Art. 55 quater, co. 1, lett. B, D. Lgs. 165/01).

Mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall'amministraz., in caso di assenza ingiustificata.

(Art. 55 quater, co. 1, lett. B, D. Lgs. 165/01).

Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministr.

per motivate esigenze di servizio.

(Art. 55 quater, co. 1, lett. B, D. Lgs. 165/01)

C. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

Tipologia di violazioni connesse

(44)

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Art.72, co. 10, punto 1, CCNL

Inosservanza reiterata degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica per assenze di lavoratori per malattia.

(Art. 55 quater, co. 1, lett. B, D. Lgs. 165/01).

Recidiva plurima delle violazioni disciplinari, previste, ai commi da 4 a 8 dell’art. 8, anche se di diversa natura.

Recidiva nel biennio delle violazioni disciplinari che abbiano comportato l’applicazione della sospensione dal servizio per 6 mesi.

Violazioni disciplinari di particolare gravità.

C. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

Tipologia di violazioni connesse

(45)

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Art. 72, co. 10, punto 2,

Falsa attestazione della presenza in servizio.

Rilascio di certificazione medica falsa o attestazione falsa di malattia a giustificazione di un’assenza.

Utilizzo di documentazione falsa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera.

Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui.

C. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Tipologia di violazioni connesse

(46)

Scuola Quadri Webinar 27/11/2020

Art. 72, co. 10, punto 2, CCNL

L’esecuzione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare.

Rilascio di certificazione medica falsa o attestazione falsa di malattia a giustificazione di un’assenza.

Condanna, anche non passata in giudicato, per delitti gravi commessi in servizio e non.

C. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Tipologia di violazioni connesse

(47)

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In relazione alla specificità della funzione medica ed all’esigenza di garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei gg. di sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera.

La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda.

E. TRASFORMAZIONE DELLA SANZIONE

1 / 3

Ambito di competenza

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Art. 76,

L’autorità disciplinare competente ed il dirig. giudicato, in via conciliativa, possono procedere alla determinaz. concordata della sanzione disciplinare.

Non applicabile nei casi in cui Legge e CCNL prevedono la sanzione del licenziamento.

La sanzione concordata non può essere di specie diversa da quella prevista da Legge o CCNL per l’infrazione per la quale si procede.

Non è soggetta ad impugnazione.

L’accettazione di una sanzione concordata non è obbligatoria per le parti.

E. DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE

Limitazioni

(49)

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H. Licenziamento

illegittimo

(50)

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In seguito alla pronuncia dell’Autorità Giudiz. di illegittimo licenziamento per motivi disciplinari, l’Azienda interessata dalla pronuncia DEVE:

1.

a domanda del dirig. interessato, reintegrarlo nel posto di lavoro, anche in sovrannumero nella medesima sede o in altra sede

2.

conferire allo stesso un incarico di valore equivalente, a quello posseduto all’atto del licenziamento

H. LICENZIAMENTO DICHIARATO ILLEGITTIMO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Obblighi per l’Azienda – Art. 63 co.2 dlgs.vo 165/01 – Art. 78 co.2

(51)

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In seguito alla pronuncia dell’Autorità Giudiz. di illegittimo licenziamento per motivi disciplinari, l’Azienda interessata dalla pronuncia DEVE:

3.

pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.

4.

versare i contributi previdenziali e assistenziali.

Obblighi per l’Azienda – Art. 63 co.2 dlgs.vo 165/01 – Art. 78 co.2

(52)

Scuola Quadri Webinar 27/11/2020

L’Azienda o Ente o il dirigente

possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento a favore del dirigente di

un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al

corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo

equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità..

Opzione alternativa al reintegro - art.77

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Comma 4. nel caso di accettazione dell’indennità supplementare Il dirigente non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione.

l'Azienda o Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute,

Comma 5 .

Il dirigente può chiedere la mobilità volontaria in altro ente, secondo le procedure dell’ art.30 del dlgs.vo 165/01; in tal caso ha diritto, in caso positivo, al pagamento di un numero di mensilità pari al

periodo non lavorato

Opzione alternativa al reintegro - art.77

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RIFLESSIONE FINALE Conoscere

per capire

per decidere

per essere liberi

G. Montante

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DELL’ATTENZIONE

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