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NOVITÀ FISCALI 2017 Settore: Commercialisti Circolarei n. 1/16 02 novembre 2016

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NOVITÀ FISCALI 2017

Settore: Commercialisti Circolarei n. 1/16 02 novembre 2016

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INDICE Per le imprese

Adempimenti eliminati pag.2 Super e Iper ammortamenti pag.2 Invio trimestrale delle liquidazioni IVA pag.2 Scadenze invio dichiarazioni IVA pag.3 Spesometro pag.3 Invio telematico dei corrispettivi dei distributori pag.4 Credito d’imposta adeguamento tecnologico pag.4 Dichiarazioni integrative a favore pag.4

IRI pag.5

Regime per cassa per le piccole imprese pag.6

ACE pag.6

Start up pag.6

Soppressione Equitalia pag.6 Rottamazione cartelle Equitalia pag.7 Riapertura Voluntary Disclosure pag.7

F24 Cartacei anche per importi superiori a 1.000 euro pag.8

Limite prelievi bancari pag.8

Per le famiglie

Bonus neo mamme pag.9

Bonus asilo nido pag.9

Voucher baby sitting o asili nido pag.9

Congedo del padre pag.9

Fondo a sostegno della natalità pag.9

Bonus diciottenni pag.10

(3)

ADEMPIMENTI ELIMINATI

Non saranno più dovuti:

• i modelli Intrastat:

1. degli acquisti;

2. delle prestazioni di servizi ricevute;

• la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione e noleggio;

• comunicazione black list.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO (attualmente solo annunciati)

Viene confermato il super ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali. Sono eliminati le agevolazioni riguaranti le auto aziendali ad uso promiscuo e le auto concesse in uso ai dipendenti.

Viene introdotto l’iper ammortamento del 250% a taluni beni ad alto valore tecnologico.

Per poter fruire dell’iper ammortamento al 250% in luogo della agevolazione al 140% occorrerà:

• produrre autocertificazione ai sensi del DPr 445/2000;

• contattare un professionista per avere una perizia giuriata qualora il costo del bene superi un milione di euro.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA

A decorrere dall’esercizio 2017, è introdotto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali.

L’invio va effettuato telematicamente ed entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

I trimestre entro 31 maggio

II trimestre entro 16 settembre (18 settembre il 16 è sabato) III trimestre entro 30 novembre

IV trimestre entro 28/29 febbraio

Sono esonerati dall’adempimento:

(4)

• i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

• i soggetti non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

SCADENZA INVIO DICHIARAZIONE IVA

• Esercizio 2016 28 febbraio 2017

• Esercizio 2017 30 aprile 2018

SPESOMETRO

E’ introdotto l’invio trimestrale dei dati delle:

• fatture emesse;

• fatture acquisto;

• bollette doganali;

• note di variazione.

L’invio va effettuato telematicamente ed entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

I trimestre entro 25 luglio (31 maggio gli anni successivi)

II trimestre entro 25 luglio (16 settembre gli anni successivi)

III trimestre entro 30 novembre gli anni successivi

IV trimestre entro 28/29 febbraio

in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

• la data e il numero della fattura;

• la base imponibile

• l’aliquota applicata;

• l’imposta;

• la tipologia dell’operazione.

Non sarà necessario comunicare le fatture elettroniche e i documenti informatici trasmessi tramite SDI.

(5)

Nel caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista una sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI

Posticipato al 01 aprile 2017 l’obbligo di dell’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Sono concessi i seguenti crediti d’imposta:

• € 100: soggetti in attività nel 2017 che nell’anno precedente hanno avuto un volume d’affari superiore ad

€ 50.000,00

• € 150: oltre ai requisiti precedenti hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE

Dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770

Il termine per integrare la dichiarazione dei redditi, l’IRAP e il 770 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine previso per la dichiarazione successiva, il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.

Dichiarzione IVA

E’ consentito integrare la dichiarazione IVA entro il il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere:

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• portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale;

• utilizzato in compensazione;

• chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72;

a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

IRI (non confermata)

Secondo le anticipazioni della stampa specialistica, “I destinatari della nuova tassazione piatta del reddito d’impresa potranno essere le imprese individuali e le società di persone che opteranno per la nuova modalità di tassazione separata del reddito. Oltre a questi soggetti potranno scegliere la tassazione Iri anche le piccole società di capitali di cui all’articolo 116 del Tuir. Si tratta nello specifico, delle società a responsabilità limitata con un numero di soci non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa, con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro)”.

Sotto l’aspetto applicativo “il reddito d’impresa da assoggettare ad aliquota proporzionale verrà determinato secondo le ordinarie regole di determinazione previste dal capo VI del Tuir, con la possibilità di poter però dedurre dallo stesso le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrarranno dall’impresa stessa quale giusta remunerazione del proprio contributo lavorativo. Tali prelievi deducibili potranno essere effettuati nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni passati. Le eventuali perdite d’impresa conseguite in regime Iri, che potrebbero essere dovute anche dall’eccesso di prelievi degli imprenditore e dei soci, potranno essere riportate in avanti, senza limiti temporali, per essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi e per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi”.

L’opzione avrà una durata di cinque periodi di imposta, rinnovabile da essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.

(7)

REGIME PER CASSA PER LE PICCOLE IMPRESE (non confermata)

Altra interessante anticipazione è quella che la bozza della legge di bilancio 2017 prevede anche che “per le imprese individuali e per le società di persone in regime di contabilità semplificata il reddito d’impresa e il valore della produzione netta venga determinato secondo il criterio della cassa, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria. Tale passaggio comporta la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili apportando le opportune modifiche all’articolo 18 del dpr 600/73. Le imprese minori in regime di cassa potranno pertanto limitarsi alla tenuta dei registri Iva con l’aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini comprensivi delle annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti effettuati nell’esercizio. In alternativa alla tenuta dei registri Iva integrati le imprese minori potranno istituire appositi registri nei quali annotare, cronologicamente, ciascun incasso e ciascun pagamento. In aggiunta a queste due distinte metodologie contabili le imprese potranno anche optare per la tenuta dei soli registri Iva con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio. Le modalità di determinazione del reddito d’impresa minore con il regime di cassa sono descritte nel nuovo articolo 66 del Tuir che viene completamente riscritto dalla legge di Stabilità 2017”.

ACE (non confermata)

Riduzione delle percentuali per il rendimento nozionale dell’ACE.

START UP (non confermata)

Potenziamento al 30% delle detrazioni fiscali per investimenti fino a 1 milioni di euro in PMI innovative.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

A decorrere dall’1.7.2017:

• è prevista la soppressione di Equitalia;

• l’attività di riscossione è affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

È differito al 31.5.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Per le somme iscritte a ruolo tra il 2000 e il 31 dicembre 2016 è prevista la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il soggetto per poter usufruire di tale beneficio dovrà presentare l’apposita documentazione presso gli uffici entro il 21 gennaio 2017

Entro il 21 aprile, gli uffici comunicheranno al debitore l’importo complessivo delle somme dovute. Le rate saranno così composte:

70% nel corso del 2017

30% nel corso del 2018

VOLUNTARY DISCLOSURE

E’ disposta la riapertura dei termini della “voluntary disclosure”.

Si può utilizzare questa procedura nel caso in cui il soggetto:

• non abbia già usufruito della precedente “volutnary”;

• non abbia subito ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

La scadenza per la domanda è il 30 settembre 2017.

I termini per aderire alla presente “voluntary” sono gli stessi della precedente.

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F24 CARTACEI ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000 EURO

Viene reintrodotta la possibilità di effettuare pagamenti tramite F24 cartaceo (direttamente alla banca o alla posta) anche per importi superiori a 1.000 euro.

Rimane l’obbligo, per i titolari di partita iva di effettuare i pagamenti (anche inferiori a 1.000 euro) o tramite il servizio telematico oppure tramite home banking.

LIMITE PRELIEVI BANCARI

Dal metà di novembre è in vigore un nuovo limite per i prelievi in contanti in banca:

• 1.000,00 euro giornalieri;

• 5.000,00 euro mensili.

Superato questo limite la banca automaticamente segnalerà l’operazione.

Tale limite si somma a quello dei 3.000,00 euro riguardante i pagamenti in contanti.

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BONUS NEO MAMME

Dal 2017 sarà presente un bonus di 800 euro per tutte le neo mamme. Il bonus deve essere richiesto all’INPS al settimo mese di gravidanza o al momento dell’adozione.

BONUS ASILI NIDO

Dal 2017 sarà presente un bonus di 1.000 euro all’anno per chi iscrive i figli agli asili nido e verrà pagato dall’INPS.

Se si ottiene il bonus non si potrà più detrarre dalla dichiarazione dei redditi la spese dell’asilo nido.

VOUCHER BABY SITTING O ASILI NIDO

Si possono richiedere al datore di lavoro per acquistare il baby sitting e l’asilo nido. E’ possibile richiederlo al termine del periodo di congedo di maternità per gli 11 mesi successivi. E’ composto da 600 euro al mese per un periodo non superiore a sei mesi.

CONGEDO DEL PADRE

Può essere richiesto dal padre nel caso sia un lavoratore dipendente entro i cinque mesi dal parto. E’ costituito da 2 giorni anche non consecutivi.

FONDO A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Rilascia garanzie alle banche.

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BONUS DICIOTTENNI

500 euro da spendere in cultura per i neo maggiorenni nel 2017.

Riferimenti

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