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PROVINCIA SUD SARDEGNA GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

DETERMINAZIONE N.139/AMB del 23.11.2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – Realizzazione del IX Argine Discarica di Genna Luas - D.Lgs. 152/2006 – L.R. 11.05.06, n. 4.

Modifica ed Integrazione della Determinazione n. 198 del 14.07.2014 –

Determinazione n. 128 del 20 maggio 2016 - Determinazione n. 18 del 30.01.2012 - Determinazione n.149 del 29.06.2010.

Società: PORTOVESME S.r.l.

Stabilimento: Loc. Genna Luas, Comuni di Iglesias e Carbonia Sede Legale: Piazzale Caduti della Montagnola, 72 00142 Roma

Attività: Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti (Punto 5.4 Allegato VIII Parte Seconda del D. Lgs 152/06)

Gestore: Carlo Lolliri

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

VISTA la Direttiva 2010/75/Ue relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento che abroga la Direttiva 2008/1/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, in particolare l’art.22, comma 4), che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", considerato ai sensi dell’art. 29-bis comma 3 del D. Lgs 152/06 come migliore tecnica disponibile per le discariche di rifiuti fino all’emanazione delle relative conclusioni sulle Bat;

VISTO il Regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit;

VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 2008, concernente “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” come modificato dal D.M. 24 giugno 2015;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/10 dell’ 11 maggio 2016 avente per oggetto “Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.10.2010, come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, e del D.Lgs. n. 36/2003”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante

“Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei

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rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. DEC/VIA/2671 del 02.12.1996, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto per la costruzione di una discarica controllata di tipologia 2B per una volumetria complessiva di 1.400.000 m3 da realizzarsi in località Genna Luas nel territorio dei Comuni di Iglesias e Carbonia;

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 75 del 02.02.1998, che ha reso esecutiva la Deliberazione della Giunta Regionale n. 02/21 del 27.01.1998 avente ad oggetto “Risultanze conferenza ex art. 27 del D.Lgs. 22/97 – Approvazione progetto per la realizzazione della tipologia 2B per rifiuti speciali da realizzarsi in località “Genna Luas” nei comuni di Iglesias e Carbonia, proposto dalla società Enirisorse S.p.A..

VISTA la Determinazione RAS n. 952/IV del 30.04.2001, con la quale la Società Ambiente S.p.A. – S. Donato M. è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 22/1997, alla gestione dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali, per una volumetria parziale di 149.000 m3, su una volumetria complessiva di 1.400.000 m3, in località “Genna Luas”

nei comuni di Carbonia e Iglesias.

VISTA la Determinazione RAS n. 189/IV del 25.02.2002 con la quale la Società Ambiente S.p.A. – S. Donato M. è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 28 del D. Lgs. 22/97, alla gestione dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi, per una capacità di

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smaltimento pari a 646.000 m3, corrispondenti alla sommatoria della volumetria prevista per il primo modulo, il cui esercizio è stato autorizzato con provvedimento regionale del 30 aprile 2001;

VISTA la Determinazione RAS 947/II del 04.07.2009, con la quale la società Portovesme S.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di discarica per rifiuti speciali nei Comuni di Iglesias e Carbonia, in località “Genna Luas”, ai sensi dell’articolo 210 del D. Lgs.

n.152/2006, così come definita ai sensi del punto 1, lett. b), dell’art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003 per una capacità di smaltimento pari a 850.000 m3 su una volumetria complessiva approvata di 1.400.000 m3. Contestualmente alle volumetrie, con il provvedimento n.947/II la RAS ha autorizzato:

− il piano di adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.

36/2003 e i seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: piano di gestione operativa, piano di sorveglianza e controllo, piano di gestione post operativa, piano di ripristino ambientale, piano finanziario;

− il progetto inerente il “nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata”. Tale modifica è stata inquadrata come modifica non sostanziale del progetto approvato con provvedimento D.A.D.A. n. 75 del 02.02.98.

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 149 del 29.06.2010, con la quale è stata rilasciata alla Portovesme S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’esercizio della discarica per rifiuti speciali sita in località Genna Luas nei Comuni di Carbonia e Iglesias;

VISTA la nota prot. n. 8288 del 28.03.2011 con la quale la Provincia di Carbonia Iglesias ha autorizzato il Gestore, come modifica non sostanziale della Determinazione n. 149 del 29.06.2010, ad un incremento volumetrico tale

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da consentire lo smaltimento di ulteriori 25.000 t di rifiuti rispetto a quanto già autorizzato;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 2 del 29.04.2011 che ha disposto, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, la prosecuzione dell’esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località “Genna Luas” nei comuni di Carbonia e Iglesias, a servizio della medesima società, fino al rilascio del provvedimento inerente la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento dell’ordinanza e nei limiti di capienza del progetto di 400.000 m3;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 18 del 30.01.2012 con la quale la Provincia di Carbonia Iglesias ha autorizzato la modifica sostanziale consistente nell’intervento di modifica delle quantità massime abbancabili fino al raggiungimento del volume complessivo di 1.800.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D1, del D. Lgs 152/06);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 198 del 14 luglio 2014 con la quale la Provincia di Carbonia Iglesias ha autorizzato la modifica sostanziale consistente nell’intervento di costruzione del VIII argine e modifica delle quantità massime abbancabili fino al raggiungimento del volume complessivo di 2.015.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D1, del D. Lgs n. 152/06);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 128 del 20.05.2016 con la quale la Provincia Sud Sardegna - Gestione Stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias ha modificato l’articolo 4 dell’autorizzzaione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 198 del

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14.07.2014 estendendo la validità di tale autorizzazione fino al 28 giugno 2022;

VISTA la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società Portovesme Srl, registrata al protocollo generale dell’Ente con il numero 15643 del 19 agosto 2015 e successivamente regolarizzata con la documentazione integrativa acquisita agli atti con il numero 18039 del 25 settembre 2015 per l’intervento di “Realizzazione del IX argine e conseguente modifica della quantità massima abbancabile presso la discarica di Genna Luas della Portovesme Srl ubicata nei territori dei comuni di Iglesias e Carbonia”;

VISTA la comunicazione della Provincia, prot. n. 20791 del 28 ottobre 2015, con la quale la Ex Provincia di Carbonia Iglesias ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.241/1990, l’avvio del procedimento a far data dal 25 settembre 2015;

VISTA la Determinazione n. 26 del 8 febbraio 2016 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art 29-quater, comma 5, del D. Lgs 152/06 e degli articoli 14, 14- ter e 14-quater della L. 241/90, la conferenza dei Servizi per il giorno 26 febbraio 2016.

VISTA la nota protocollo numero 1965 del 8 febbraio 2016 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 26 febbraio 2016.

CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2016 presso la sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in concomitanza della Conferenza istruttoria ai fini della valutazione di impatto ambientale, si è tenuta la conferenza di servizi a conclusione della quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni documentali al fine di dare seguito ai due iter.

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Società in data 19 maggio 2016 a seguito della integrazioni richieste in conferenza di servizi.

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società e acquisita al protocollo generale dell’Ente con il numero 11922 del 11.07.2016 (riscontro nota RAS di cui al prot. 12484 del 28 giugno 2016);

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Società, protocollo con il numero 12327 del 20 luglio 2016, a seguito della richiesta formulata con la nota n. 11981 del 12 luglio 2016;

PRESO ATTO delle risultanze del sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici dell’Amministrazione provinciale e ARPAS in data 29 luglio allo scopo di chiarire le difformità riscontrate durante la fase istruttoria tra gli elaborati progettuali integrativi presentati nel procedimento di modifica attualmente in corso nonchè di verificare gli aspetti inerenti la corretta gestione delle acque meteoriche e la conformità di tale gestione a quanto disposto dalla Disciplina Regionale degli Scarichi (DGR n. 69/25 del 10.12.2008);

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, protocollo n. 13469 del 23 agosto 2016, in riscontro alle osservazioni formulate nel corso del sopralluogo del 29 luglio 2016;

PRESO ATTO che in data 5 settembre 2016 presso la sede dell’Assessorato regionale dell’Ambiente si è tenuto un tavolo tecnico alla presenza della Società ARPAS e Provincia al fine di chiarire e approfondire alcune incongruenze che ancora permanevano nella documentazione presentata. A conclusione dei lavori, la Società è stata invitata a presentare ulteriori integrazioni documentali;

VISTA la documentazione acquisita con nota n. 14316 del 15 settembre 2016, con la quale la Società Portovesme Srl ha riscontrato le richieste formulate durante l’incontro tecnico del 5 settembre 2016;

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

VISTE la richiesta di variante non sostanziale di incremento della capacità di stoccaggio autorizzata pari a 25.000 t, formulata dalla Società Portovesme Srl e registrata con protocollo n. 14654 del 23 settembre 2016, e la relativa richiesta di regolarizzazione dell’istanza formulata dall’amministrazione provinciale in data 5 ottobre 2016 con nota n. 16069 del 6 ottobre 2016.

RILEVATO che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con il numero 16502 del 7.11.2016, la società Portovesme Srl, ha presentato formale rinuncia all’istanza di modifica sostanziale presentata;

VISTE le integrazioni presentate dalla Società Portovesme Srl, acquisite protocollo n. 16502 del 07.11.2016 , a seguito dei della richiesta formulata con nota del 20.10.2015;

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/17 del 25.10.2016 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, relativa alla

“Realizzazione del IX argine e conseguente modifica della quantità massima abbancabile presso la discarica di Genna Luas della Portovesme S.r.l. ubicata nei territori dei Comuni di Iglesias e Carbonia;

PRESO ATTO delle risultanze del documento istruttorio redatto dalla Provincia in data 22 novembre 2016;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del complesso IPPC in oggetto;

VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 9 del 25 luglio 2016 che attribuisce al sottoscritto la dirigenza dell’Area Ambiente della Provincia Sud Sardegna;

Tutto ciò premesso:

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

DETERMINA

1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 quater del D. Lgs 152/06 e dell’art. 22, comma 4, della Legge Regionale 11 maggio 2005, n. 4, alla Società Portovesme S.r.l. per la realizzazione, in conformità al progetto presentato, e l´esercizio (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D1, del D. Lgs 152/06) della modifica sostanziale del complesso IPPC descritto nel Documento AIA costituito da una discarica per rifiuti speciali non pericolosi inerente l´ampliamento della stessa per una volumetria della nona struttura arginale pari a 247.500 m3 ed una volumetria complessiva dell’intera discarica pari a 2.262.500 m3, al netto della copertura finale, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;

2. Di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato il quale costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo. Il documento denominato ALLEGATO B dovrà essere custodito in impianto e reso disponibile in caso di richiesta da parte dei soggetti deputati al controllo;

ART. 1 Rifiuti ammessi.

Il complesso IPPC è autorizzato a ricevere i rifiuti identificati dai codici CER riportati di seguito e derivanti esclusivamente dai processi produttivi dei siti industriali di proprietà della Portovesme S.r.l. ubicati nei Comuni di Portoscuso e di San Gavino Monreale:

Codice CER Descrizione

10 Rifiuti prodotti da processi termici

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01* Scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 01 Scorie della produzione primaria e secondaria

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 02 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02* Rifiuti della lavorazione idrometallurgia dello zinco (compresa jarosite, goethite)

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01* Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche

16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi di quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 01 cemento

17 01 02 Mattoni

17 01 03 Mattonelle e ceramiche

17 01 06* Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da Quelle di cui alla voce 17 01 06

17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e

fanghi di dragaggio.

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 13* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti

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delle acque reflue industriali

19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi di quelli di cui alla voce 19 08 13*

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

ART. 2 Prescrizioni

Il gestore dell’impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/17 del 25.10.2016 di seguito riportate ed integrate con ulteriori prescrizioni scaturite dall’esame della domanda di AIA:

a. l’impianto dovrà essere segnalato da appositi cartelli riportanti gli estremi del provvedimento autorizzativo;

b. lo smaltimento dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle procedure di ammissibilità stabilite dal Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, nonché a quanto stabilito dalla DGR 26/10 del 11.5.2016 ed i suoi allegati. Lo smaltimento dei rifiuti inoltre dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 36/2003.

c. lo smaltimento dei rifiuti pericolosi è subordinato al rispetto dei limiti di concentrazione sull’eluato indicati nella tabella 5a;

In particolare per la conformità dei rifiuti pericolosi smaltitiin discariche per non pericolosi, la conformità dei rifiuti pericolosi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi sarà attestata dal rispetto dei punti a), b), c) dello stesso comma 4 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010

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nonché dal rispetto dei requisiti di cui al punto 1 lettera f), punti da 1 a 7, dell’Allegato A alla DGR 26/10 del 11.5.2016;

d. il gestore dovrà istituire un registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.

Lgs 152/06. I registri, accompagnati dai formulari di trasporto quando previsti, dovranno essere tenuti con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 148/1998. Dovrà inoltre adempiere agli obblighi previsti dal sistema SISTRI;

e. i rifiuti prodotti in fase di gestione dovranno essere collocati in apposite aree di deposito temporaneo. Tali aree dovranno essere allestite e gestite secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006. In particolare dovranno essere allestite per categorie omogenee di rifiuti, delimitate e segnalate con la dicitura “area di deposito temporaneo” e l’indicazione del codice CER del rifiuto in essa stoccato;

f. la gestione operativa e post-operativa della discarica dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e il D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e dovrà prevedere l’esclusivo utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

g. La Società, sulla base delle esperienze e sulle ricerche sinora condotte, dovrà proporre, entro 6 mesi dalla data della DGR 26/10 del 11.5.2016, alle autorità competenti (Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Assessorato regionale dell’ Ambiente, Provincia, ARPAS), uno studio di fattibilità relativo all’applicazione di specifiche misure di revisione dei processi produttivi, basato sull’applicazione delle MTD, mirate al contenimento dei flussi verso la discarica e alla massimizzazione della frazione recuperabile dei rifiuti trattati, in linea e in coerenza con quanto previsto dall,art. 179 del D.Lgs.

n. 152/2006 sulla necessità di considerare alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili allo smaltimento in discarica;

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

h. per quanto riguarda la gestione del percolato:

1. la gestione della discarica dovrà essere mirata a minimizzare la formazione del percolato, limitando l’infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica tramite la copertura, anche provvisoria, delle aree in cui viene raggiunta la morfologia finale di abbancamento prevista nel progetto approvato;

2. tutto il percolato prodotto dovrà essere trattato nell’impianto di trattamento percolato ubicato nel sito della discarica e, in caso di malfunzionamenti dello stesso, dovrà essere conferito al più vicino impianto di trattamento debitamente autorizzato, ai sensi della vigente normativa;

3. dovrà essere limitata, compatibilmente al sistema di estrazione, la formazione di un battente di percolato all’interno del bacino come previsto dal disposto del D.Lgs. 36/2003. La Società dovrà procedere alla sua costante estrazione e dovrà garantire il mantenimento in perfetta efficienza del sistema di captazione, raccolta e trattamento del percolato prodotto;

i. l’impermeabilizzazione dei versanti essere realizzati in conformità al progetto approvato conformemente al disposto del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i;

j. la copertura finale dovrà essere realizzata conformemente al disposto del D.Lgs.

n. 36/2003 e s.m.i e a quanto prescritto dal Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio nella nota 12013 del 21 giugno 2016. In particolare la stessa dovrà prevedere la seguente sequenza di strati, dall’alto verso il basso:

Terreno vegetale spessore 1,00 m;

−Geotessile TNT 400 g/m2;

Strato di ghiaia 16 – 32mm 0,50 m;

−Geotessile TNT 400 g/m2;

−Strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica maggiore o uguale a 10-8 m/s o di caratteristica

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equivalenti, così come già prevista nel progetto di adeguamento ai sensi del D.Lgs 36/03 approvato.

La Società dovrà presentare entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo l’aggiornamento degli elaborati progettuali relativi alla copertura finale;

k. Il Gestore dovrà adottare durante le fasi di conferimento e di coltivazione tutti i presidi atti ad evitare la dispersione di polveri in atmosfera, anche in relazione alle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi. In particolare:

1. è vietato depositare rifiuti pulverulenti, o comunque soggetti all’erosione eolica, senza adeguati sistemi di contenimento, fisici o gestionali (uso di leganti/aggreganti, mantenimento di condizioni di umidità) e quant’altro riconducibile alle buone pratiche di conduzione delle discariche;

2. si dovrà procedere alla bagnatura degli strati di copertura dei rifiuti e di tutte le zone non impermeabilizzate presenti all’interno dell’impianto;

3. durante la fase di cantiere si dovrà mantenere un adeguato livello di umidità delle aree interessate da scavi e movimentazione terre;

l. in merito alla gestione delle acque meteoriche, da svolgersi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dalla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, il gestore dovrà massimizzare, mediante idonei sistemi tenuti in perfetta efficienza, l’intercettazione e l’allontanamento delle acque meteoriche. In particolare:

1. la gestione delle acque meteoriche all’interno del sito dovrà essere effettuata in coerenza con quanto illustrato negli elaborati progettuali depositati a settembre 2016;

2. le acque che intercettano la superficie della discarica in coltivazione dovranno confluire per intero nella rete di captazione del percolato;

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

3. dopo la chiusura della discarica e la completa rivegetatine del suolo, che dovrà essere verificata dalla Provincia ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n.

36/2003, le acque potranno essere allontanate nel rispetto dei livelli qualitativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006. Il rispetto dei parametri dovrà essere verificato dall’Arpas e dalla Provincia;

m.per quanto riguarda lo scarico discontinuo nel Rio Croccorighedda dell’impianto di trattamento percolato:

1. il prelievo dei campioni deve essere effettuato nel punto segnalato con apposito cartello avente la dicitura “Punto prelievo campioni”, posto immediatamente in uscita all’impianto di trattamento individuato dalle coordinate chilometriche Gauss Boaga X 1460769,93 Y 4347581,43;

2. il refluo in uscita dall’impianto di trattamento percolato sul Rio Croccorighedda, a portata nulla per oltre 120 giorni l’anno, dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi sul suolo. I valori di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d’impianto e non è consentita la diluizione;

3. il Gestore è tenuto alla verifica della qualità delle acque recuperate o scaricate. Tali verifiche dovranno essere eseguite sui parametri indicati nel piano di monitoraggio e controllo;

4. i controlli dovranno avere frequenza mensile. I risultati di tali controlli dovranno essere contenuti all’interno del report annuale da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno;

5. è vietato utilizzare il permeato, in uscita dall’impianto di trattamento, per scopi irrigui, ma solamente per usi interni della discarica, bagnature delle strade interne e lavaggio camion;

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

6. dovrà essere tenuto un “quaderno d’impianto”, in sintonia con il PMC, nel quale si dovrà indicare con puntualità le operazioni svolte nel processo depurativo, le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità del percolato in ingresso e in uscita. Con frequenza giornaliera dovrà essere annotato il volume di percolato in ingresso e in uscita dall’impianto;

7. l’interruzione dei trattamenti e/o gli eventuali disservizi che comportino il superamento dei limiti tabellari nello scarico, dovrà essere immediatamente comunicato alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell’Arpas di Portoscuso;

n. per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee:

1. i dati del monitoraggio periodico delle acque sotterranee dovranno essere confrontati con le caratteristiche del percolato, desunte delle analisieffettuate sullo stesso, e con i risultati dei controlli dell’integrità dell’impermeabilizzazione, così da verificare tempestivamente eventuali fenomeni di rilascio;

2. eventuali scostamenti dei dati misurati nei punti di monitoraggio dai limiti di legge e dai trend derivanti dai dati storici dovranno essere evidenziati e segnalati agli Enti di controllo (ARPAS, Provincia di Carbonia- Iglesias) che dovranno mettere in atto le azioni correttive di cui alle rispettive competenze, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

o. in relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico della discarica:

1. all’avvio dei lavori, compatibilmente con i vincoli di progetto, si dovrà provvedere alla rinaturalizzazione dei versanti non interessati dall’ampliamento;

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

2. per migliorare l’inserimento degli argini realizzati con le terre armate si dovrà provvedere, compatibilmente con i vincoli di progetto, all’inserimento ai piedi degli argini di specie arbustive sempreverdi caratterizzate da chiome espanse, che possano mitigare la rigidità delle pendenze;

3. gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere supportati da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, coerentemente con le caratteristiche funzionali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno essere effettuate in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias, il quale dovrà essere preventivamente contattato;

4. per quanto riguarda le specie che verranno piantumate, si raccomanda l’esclusivo utilizzo di essenze autoctone e locali;

5. per almeno cinque anni dalle piantumazioni si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, con particolare riferimento alle irrigazioni di soccorso;

6. qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno essere attuati gli opportuni interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive al fine di garantire il raggiungimento dello stato di progetto in termini di densità degli individui.

p. il parco mezzi a servizio dell’impianto dovrà essere oggetto di controlli e revisioni periodiche;

ART. 3 Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

Il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con la presente Determinazione dirigenziale.

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

ART. 4 Durata dell’AIA

L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità sino al 28 giugno 2022.

ART. 5 Riesame dell’AIA

La Provincia di Carbonia Iglesias procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006.

ART. 6 Modifica dell’impianto o variazione del gestore

Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia del Sud Sardegna l’eventuale variazione nella titolarità della gestione del complesso IPPC autorizzato nonché qualsiasi variazione delle attrezzature e dei dati progettuali trasmessi ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

ART. 7 Oneri di controllo

Il gestore è obbligato al pagamento all’A.R.P.A.S. della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008. Ai fini dei controlli annuali programmati riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all’anno in corso.

ART. 8 Inosservanza delle prescrizioni

Qualora vengano riscontrate dagli Enti competenti alla vigilanza ed al controllo inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie o in caso di esercizio in assenza di autorizzazione la Provincia del Sud Sardegna procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006.

ART. 9 Fideiussione

La Società Portovesme Srl è tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento a prestare, nei modi e nei termini fissati dalla

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

Deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, idonea garanzia finanziaria pena la decadenza della presente autorizzazione.

L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse.

ART. 10 Rapporto Annuale

Il gestore è tenuto, ai sensi del disposto combinato del D.Lgs 36/2003 e del D. Lgs.

152/2006, come previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, alla redazione di una relazione annuale descrittiva di tutte le operazioni e dei controlli effettuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e nei suoi allegati. Tale relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia del Sud Sardegna, ai Comuni di Carbonia e Iglesias, all’ARPAS e alla RAS sia su supporto cartaceo che informatico.

ART. 11 Altri obblighi

Il gestore è tenuto al rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, al D.

Lgs. n. 36/2003, al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015 nonché alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Il richiedente, ai sensi dell’art. 29 decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, è tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per il prelievo di campioni e per la raccolta di qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente è tenuto ad informare

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’ARPAS sull’evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli condotti sull’impianto.

Copia conforme all’originale dei provvedimenti autorizzativi e dei loro allegati, dei relativi aggiornamenti e dei risultati dei controlli sulle matrici ambientali previsti dal presente provvedimento nonché del progetto dovranno essere custodite presso l’impianto.

Il gestore è tenuto a comunicare la data di inizio dei lavori 15 giorni prima del loro avvio, contestualmente dovrà essere comunicato il nominativo del direttore dei lavori. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere inviata oltre che all’Amministrazione provinciale, al Servizio SAVI dell’Assessorato regionale dell’Ambiente, ai Comuni di Carbonia e Iglesias all’ARPAS e al Servizio dell’Ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias.

ART. 12 Allegati

Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i documenti di seguito elencati:

Allegato A Documento AIA;

Allegato B Piano di Monitoraggio e Controllo.

ART. 13 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico e autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti.

ART. 14 Ulteriori autorizzazioni

La presente autorizzazioni non esime la Società dal munirsi di eventuali autorizzazioni, iscrizioni, permessi, prescrizioni, nulla osta e concessioni di competenza di altri Enti.

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DETERMINAZIONE N. 139/AMB del 23.11.2016

ART. 15 Ricorso

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to Il Dirigente Dott. Mariano Cabua

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