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PROVINCIA SUD SARDEGNA GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Via Argentaria, 14 – 09016 Iglesias (CI) – Tel. 0781.6726 – Fax 0781.6726650 www.provincia.carboniaiglesias.it

1 / 4 Determinazione n.

74/AMB Data: 12/10/16

OGGETTO: Determinazione n. 124 del 09.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Sarda di Bentonite e volturata con determinazione n. 287 del 22.09.2015 alla società Polar s.r.l.. Diffida

ILDIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2010/75/Ue relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento che abroga la Direttiva 2008/1/CE.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

RICHIAMATO l’art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

VISTA la determinazione n. 124 del 09.06.2010 con la quale la Provincia di Carbonia Iglesias ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Società Sarda di Bentonite S.r.l. (Punto 5.1 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas;

RICHIAMATI I successivi provvedimenti di modifica ovvero:

• Det. Prov.le n. 230 del 30.09.2010;

• Det. Prov.le n. 258 del 06.09.2011;

• Det. Prov.le n. 327 del 15.11.2011;

• Det. Prov.le n. 94 del 06.04.2012;

• Det. Prov.le n. 226 del 14.09.2012;

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Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 74/AMB del 12.10.2016: Determinazione n. 124 del 09.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Sarda di Bentonite e volturata con determinazione n. 287 del 22.09.2015 alla società Polar s.r.l.. Diffida

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• Det. Prov.le n. 329 del 12.12.2012;

• Det. Prov.le n. 274 del 30.09.2013;

• Det. Prov.le n. 334 del 17.12.2012;

• Det. Prov.le n. 355 del 12.12.2012;

• Det. Prov.le n. 245 del 30.09.2014;

• Det. Prov.le n. 140 del 19.05.2015;

• Det. Prov.le n. 287 del 22.09.2015;

VISTE le risultanze espresse nella relazione conclusiva dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento Sulcis di Arpas, tenutosi in data 22/23/29 giugno e 22 luglio 2016, e acquisito al ns prot. n. 14901 del 30.09.2016, dalle quali si evincono le seguenti criticità:

1. In base alle giacenze di olio rifiuto dichiarate nel registro, la lettura del contatore a servizio del serbatoio, dovrebbe segnare 63.7 t mentre invece segna 60.9 t (come nel precedente controllo integrato). Non si è potuto verificare un controllo diretto in quanto al momento non si poteva aprire il passo d’uomo in quota, causa motivi logistici / organizzativi;

2. I rifiuti prodotti in impianto, gestiti sotto forma di deposito temporaneo ai sensi dell’art.

183 comma 1 lettera m del D.Lgs 152/06, sono depositati in modo difforme rispetto a quanto indicato nella planimetria di cui al punto d6) dell’allegato AIA (Determinazione n. 124 del 09.06.2010);

3. Il calore prodotto durante il processo non è recuperato in quanto il progetto non è stato ancora portato a termine così come invece dettato dall’AIA;

4. Per il punto di emissione E1 è stata autorizzata un’altezza del camino dal suolo di 35 metri, mentre ARPAS ha accertato che, dopo i recenti lavori di ristrutturazione, tale altezza è stata ridotta a 30 metri senza comunicare all’Autorità Competente le modifiche eseguite;

5. Il manuale di gestione SME deve essere completato come previsto dalle guida ISPRA n. 69/2011 e presentato nel più breve tempo possibile alle Autorità per la sua approvazione;

6. È stato accertato che la Società Polar nelle date del 22 e 23 marzo 2016 ha utilizzato olio rifiuto per la verifica della funzionalità del Thermofid senza effettuare la dovuta comunicazione agli Enti competenti e senza effettuare la misurazione in continuo dei TOC in quanto lo strumento era in manutenzione;

7. Nel registro d’impianto utilizzato dagli operatori in turno, non viene annotata la lettura del contatore volumetrico durante l’utilizzo di olio rifiuto;

8. E’ stato accertato che le pagine del registro delle manutenzioni non sono numerate come prescritto.

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Determinazione n. 74/AMB del 12.10.2016: Determinazione n. 124 del 09.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Sarda di Bentonite e volturata con determinazione n. 287 del 22.09.2015 alla società Polar s.r.l.. Diffida

3 / 4 9. E’ stato accertato che la relazione annuale relativa al funzionamento e alla

sorveglianza dell’impianto non è stata inviata al comune di Piscinas;

10. In merito agli autocontrolli sulle emissioni diffuse, non è chiaro quale modello matematico debba essere applicato per la verifica dell’impatto ambientale di tali sostanze, inoltre, non viene ricercato il parametro principale richiesto, ovvero la montmorillonite;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per procedere alla diffida dell'autorizzazione per un tempo determinato così come evidenziato all’art. 29-decies, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.;

RITENUTO di dover diffidare, per un periodo determinato, la società Polar Srl., ad esercitare l’attività di coincenerimento di rifiuti quali oli usati (punto 5.2-b) dell’Allegato VIII alla parte IV del D.Lgs. n.

152/06;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più restrittive che dovessero intervenire.

VISTO il decreto dell’amministratore straordinario n. 9 del giorno 25.07.2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dell’Area Ambiente;

DETERMINA

Art.1 di diffidare la società Polar S.r.l. ad esercitare l’attività di coincenerimento di rifiuti pericolosi quali oli usati, svolta presso l’impianto sito presso la SS 293 Km. 63.2 nel Comune di Piscinas, e a provvedere, entro le rispettive tempistiche, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, pena la sospensione dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 124 del 09.06.2010, al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

A. la Società dovrà effettuare una verifica sulla effettiva giacenza di olio rifiuto nel silo autorizzato per la messa in riserva; tale verifica dovrà essere effettuata sia manualmente che strumentalmente e i due valori dovranno coincidere, pur con una accettabile approssimazione. Successivamente, la Società dovrà convocare le autorità competenti (Provincia e Arpas) per ripetere tale misurazione (in entrambe le modalità) in modo da confermare l’esatta giacenza dell’olio rifiuto presso il silo autorizzato; Inoltre si dovrà rendere operativo il passo d’uomo ogni qualvolta le autorità ne richiedano l’utilizzo;

B. Entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Società dovrà verificare e riordinare la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in impianto, gestiti sotto forma di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera m del D.Lgs 152/06, che

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Determinazione n. 74/AMB del 12.10.2016: Determinazione n. 124 del 09.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Sarda di Bentonite e volturata con determinazione n. 287 del 22.09.2015 alla società Polar s.r.l.. Diffida

4 / 4 dovranno essere gestiti e stoccati secondo quanto indicato nella documentazione tecnica autorizzata con annessa cartellonistica indicante il codice CER;

successivamente dovrà essere trasmessa documentazione fotografica per comprovare il corretto ripristino della loro gestione;

C. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Società dovrà ripristinare l’altezza del camino relativo al punto di emissione E1, il quale dovrà risultare un’altezza dal suolo di 35 metri così come da documentazione tecnica autorizzata; in alternativa la Società dovrà presentare uno studio dettagliato, corredato da relazione tecnica dettagliata di calcoli matematici, prospetti, ecc, sulla ricaduta delle polveri al suolo con la nuova altezza del camino, che è stata ridotta attualmente a 30 metri di altezza dal suolo; tale nuova documentazione dovrà, eventualmente essere trasmessa alla Provincia e all’Arpas per la sua valutazione e approvazione;

D. Si ricorda alla Società Polar che qualsiasi cambiamento di combustibile per l’alimentazione del forno rotativo, ovvero da olio rifiuto a olio BTZ e viceversa, deve essere comunicato, ivi comprese le eventuali prove di impianto che necessitano per la corretta messa a punto dell’impianto;

E. Nel registro d’impianto utilizzato dagli operatori in turno, deve essere annotata la lettura del contatore volumetrico durante l’utilizzo di olio rifiuto;

F. Le pagine del registro delle manutenzioni devono essere numerate;

G. La società è obbligata, qualora non lo abbia già fatto, a trasmettere la relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto al comune di Piscinas;

H. In merito agli autocontrolli sulle emissioni diffuse, la Società deve chiarire quale modello matematico debba essere applicato per la verifica dell’impatto ambientale di tali sostanze, inoltre, deve essere ricercato il parametro principale richiesto, ovvero la montmorillonite;

Art.2 che la Società è tenuta all’aggiornamento del manuale di gestione SME, il quale deve essere completato come previsto dalle linee guida ISPRA n. 69/2011 e presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento alle Autorità competenti per la sua approvazione;

Art.3 che la Società dovrà presentare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo riveduto, corretto e conforme al D.L. 59/2007 e ss.mm.ii.. L’Arpas, in qualità di Ente Competente, è tenuta alla valutazione qualitativa del documento ai fini dell’approvazione finale da parte della Provincia.

Il dirigente Dott. Mariano Cabua F.to Mariano Cabua

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