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Capitolato Speciale d’Appalto PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO SCOLASTICO. CIG 8929305796

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Capitolato Speciale d’Appalto

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO SCOLASTICO. CIG 8929305796

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio, per il periodo gennaio – luglio 2022, con opzione di estensione del noleggio mensile fino a ulteriori 17 mesi complessivi, trasporto e posa in opera di una struttura prefabbricata temporanea da adibire a scuola secondaria di primo grado Leonardi.

La struttura, destinata ad uso scolastico dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio; dovrà essere realizzata prevalentemente in stabilimento e solo in minima parte in opera, attraverso l'assemblaggio di elementi prefabbricati.

La struttura prefabbricata dovrà ospitare 119 alunni oltre al relativo personale docente e ATA della scuola secondaria di primo grado Leonardi. Il complesso scolastico prefabbricato, di superficie di circa 500-550 mq, sarà costituito da:

- n. 6 aule ordinarie, aventi le seguenti caratteristiche e considerando per ogni alunno 2,25 mq ai fini del distanziamento:

Classe 1 A 17 alunni almeno 38,25 mq x stanza Classe 2 A 22 alunni almeno 49,5 mq x stanza Classe 3 A 18 alunni almeno 40,5 mq x stanza Classe 1 B 17 alunni almeno 38,25 mq x stanza Classe 2 B 26 alunni almeno 58,5 mq x stanza Classe 3 B 19 alunni almeno 42,75 mq x stanza - n. 1 aula polivalente di circa 30 mq;

- n. 1 locale da destinare ad aula professori, di circa 15 mq;

- n. 1 locale da destinare a personale ATA di circa 15 mq;

- n. 1 aula per insegnati di sostegno di circa 15 mq;

- n. 1 locale bagno femminile composto da almeno 4 WC e lavabo doppio;

- n. 1 locale bagno maschi composto da almeno 4 WC e lavabo doppio;

- n.1 locale bagno professori composto da 1 WC e 1 lavabo per maschio e da 1 WC e 1 lavabo per femmina;

- n. 1 locale bagno per disabili – quest’ultimo potrebbe essere previsto nello stesso locale bagno professori

- Corridoio necessario al raccordo dei vari locali.

La struttura prefabbricata dovrà avere un altezza utile 2,70, impianto fumi ed uscite di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Sono altresì ricompresi all’interno dell’importo complessivo della fornitura-noleggio:

- Montaggio moduli;

- Montaggio impianti elettrici, idrico-sanitari, riscaldamento;

- Luci di emergenza;

- Impianto fumi con montaggio;

- Quadro elettrico generale;

- Calcolo strutturale;

- Progetto elettrico;

- Certificazione impianto fumi;

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- Gru per posizionamento;

- Montaggio split;

- Posizionamento in loco della struttura su basamento da ubicare su di una platea di spessore di circa 20 cm armata con doppia r.e.s. del diametro di 8 mm e 20x20 cm.

E' compresa, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria:

- la redazione del progetto di livello esecutivo completo, (strutturale e degli impianti), comprensivo di depositi e/o eventuali nulla osta di legge;

- emissione di dichiarazione conformità impianti di cui a D.M. 37 del 22.01.2008, relazione di cui ad allegato “E” del D.Lgs. 311/06, A.P.E., certificato di corretto montaggio, certificazioni resistenza al fuoco prodotti/elementi/materiali utilizzati;

- ancoraggio dei basamenti della struttura;

- il trasporto in loco, posa in opera completa (inclusi impianti) e a fine fornitura smontaggio, rimozione e trasporto per ritiro;

- coperture assicurative;

- forniture di cui a varianti migliorative e/o servizi integrativi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara.

Si intende compreso nell’appalto ogni onere e magistero per rendere finito il lavoro a perfetta regola d’arte, compresi calcoli statici, depositi e collaudi.

L’offerta, tecnica ed economica, presentata dall’aggiudicatario in sede di gara integra e completa le disposizioni di cui al presente capitolato.

La struttura prefabbricata dovrà essere fornita con la formula “chiavi in mano”, perfettamente funzionante ed idonea all’uso convenuto, completa di tutte le dotazioni impiantistiche e strutturali ed in uno stato manutentivo ottimo, tale da non comportare interventi di manutenzione ordinaria immediati.

La struttura prefabbricata dovrà essere manutenuta nel medesimo stato di efficienza, idoneità e funzionamento per tutta la durata del noleggio, a cura e spese dell’appaltatore.

Al presente contratto si applica il Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e successivo rinnovo del 5/07/2019.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L’importo complessivo dell’appalto avente ad oggetto la fornitura con noleggio di strutture prefabbricate assemblabili ad uso scolastico, comprensiva di tutti gli oneri di trasporto, scarico, montaggio, smontaggio e rimozione, coperture assicurative nonché di noleggio per un periodo di 7 mesi, la redazione degli elaborati esecutivi, oltre alla redazione e consegna di tutte le certificazioni e dichiarazioni, per la presa in carico della struttura, ammonta ad € 232.786,85 oltre IVA, di cui € 230.072,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 2.714,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’I.V.A., come di seguito indicato:

a) Fornitura in opera a CORPO Euro 230.072,00 b) a MISURA Euro 0,00 Sommano a Base d'Asta Euro 230.072,00 Costi per la sicurezza Euro 2.714,85 TOTALE Euro 232.786,85

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

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Nell'importo si intendono compensati tutti gli oneri previsti all'art. 1 e tutto quanto specificato nel presente capitolato d'appalto. Rientrano nell’appalto tutte le opere provvisionali correlate all’installazione della struttura prefabbricata.

L’appaltatore, sino alla consegna, è responsabile della sorveglianza e custodia della fornitura.

In base a quanto previsto dall’art. 30 del Codice dei Contratti la ditta dovrà formulare l’offerta garantendo il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al decreto medesimo.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti.

Art. 3 Contabilizzazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

L'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità della fornitura e del servizio.

L’eventuale opzione di estensione del servizio di noleggio di cui al successivo art. 6, sarà contabilizzata “a misura” per ogni mensilità supplementare richiesta, per il periodo, concordato con l’Amministrazione, necessario a gestire l’emergenza.

Art. 4 Servizi tecnici correlati – servizi di progettazione

Al fine della presentazione agli Enti preposti (VVF, Uffici tecnici regionali, etc..), entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula contrattuale (o dalla comunicazione di avvio del servizio a seguito dell’aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto), dovranno essere forniti gli elaborati progettuali nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei files definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file in formato “pdf”);

- n. 2 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato di dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

L’appaltatore dovrà provvedere all’eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni degli Enti preposti (o in via preventiva dal Collaudatore/Direttore esecuzione) entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell’ultima comunicazione, al riguardo, pervenuta dal Comune. La fornitura dovrà recepire ogni prescrizione avanzata dagli Enti preposti e dal Collaudatore/Direttore esecuzione senza riconoscimento alcuno di compenso economico aggiuntivo, trattandosi di fattispecie riconducibile ad errore o omissione progettuale.

Gli elaborati progettuali, in relazione alle strutture, dovranno contenere almeno:

- disegni della struttura del monoblocco e dettaglio attacco tra monoblocchi e tra monoblocco fondazione;

- relazione di calcolo strutturale con indicazione dimensionamento profilati che compongono il monoblocco, calcolo attacco tra pannelli, calcolo ancoraggio fondazione, analisi dei carichi riportanti i parametri di sovraccarico piano calpestio, sovraccarico neve e azione vento, vita nominale, classe d’uso e destinazione d’uso.

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La ditta dovrà, già in sede di offerta nella relazione tecnica accompagnatoria della stessa, indicare l'assorbimento di energia elettrica della struttura al fine di consentire alla Stazione Appaltante le operazioni di adeguamento di potenza dell’utenza.

Art. 5 Termini

Come indicato nel precedente art. 4, gli elaborati di progetto esecutivo dovranno essere forniti entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula contrattuale (o dalla comunicazione di avvio del servizio a seguito dell’aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto).

La fornitura con posa in opera pronta all’uso della struttura prefabbricata dovrà essere completata entro e non oltre il 31/12/2021 ovvero nel termine inferiore come da offerta migliorativa dell’aggiudicatario.

Il noleggio di durata complessiva di 7 mesi decorre dal 01/01/2022 fino al 31/07/2022.

Entro 30 giorni dal termine dalla scadenza contrattuale l’area dovrà essere sgomberata, ripristinando le condizioni originarie, fatta salva l’usura ed il naturale deterioramento del sottofondo conseguente alla presenza della struttura temporanea, se non offerta come miglioria in sede di gara.

Il direttore RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero d’urgenza, a seguito dell’aggiudicazione definitiva nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti per la procedura, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dell’art. 32 c. 8 del Codice, dà avvio all’esecuzione della prestazione.

La consegna, da parte dell’aggiudicatario, della struttura perfettamente funzionante in ogni sua parte dovrà risultare da apposito verbale di avvio della prestazione, consegnato in originale a mano o trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Qualora la struttura venga consegnata in anticipo rispetto al termine del 31/12/2021, la ditta non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo; la decorrenza e durata del noleggio rimarrà quella prevista contrattualmente dal 01/01/2022.

La consegna della struttura all'Amministrazione Comunale avverrà con la redazione di apposito verbale di presa in carico da parte del RUP al quale saranno allegate tutte le certificazioni e documentazioni tecniche previste dalle norme vigenti comprese quelle relative agli impianti, dei materiali in relazione alla resistenza al fuoco, nonché una dichiarazione di corretto montaggio della struttura a firma di un tecnico abilitato; detta documentazione dovrà essere anticipata almeno 5 gg. prima della data di presa in carico della struttura, fissata per il 31/12/2021, al fine di consentire al direttore dell’esecuzione di effettuare gli accertamenti funzionali alla redazione del Verbale di Collaudo.

Prima della consegna verrà effettuata una verifica di conformità della struttura ed una prova di funzionamento degli impianti della quale verrà dato atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti (direttore tecnico ditta appaltatrice e responsabile esecuzione contratto stazione appaltante). Anche detto verbale farà parte dei documenti allegati alla presa in carico della struttura.

La ditta si impegna, in caso di sopravvenuta necessità, a mantenere in loco la struttura e a prolungarne il noleggio per un periodo da definirsi, su corresponsione di un canone mensile come previsto al precedente art. 2.

Le operazioni di smontaggio ed il ritiro della struttura dovranno iniziare entro e non oltre 15 gg dalla data di fine noleggio ed essere ultimate entro i successivi 15 gg. Dette operazioni non potranno superare complessivamente i 30 (trenta) giorni dalla data di fine noleggio.

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In ogni caso il canone di noleggio verrà corrisposto sino alla data di fine noleggio indipendentemente dalla data di effettivo inizio delle operazioni di smontaggio della struttura.

Art. 6 Opzioni

Ai sensi dell’art. 35 del codice, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di noleggio, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto originario, per un valore stimato di € 96.250,00 (oltre IVA ai sensi di legge), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice dei contratti, il Comune, a fronte delle esigenze che si dovessero manifestare nel corso della durata contrattuale, si riserva la facoltà di estendere il servizio di noleggio della struttura per un numero maggiore di mesi (presumibilmente 17 mesi complessivi) rispetto a quelli previsti nel precedente art. 4.1, per un valore presunto di € 233.750,00.

L’opzione di cui sopra sarà esercitabile mediante comunicazione PEC all’appaltatore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto originario. Per l'eventuale periodo aggiuntivo sarà riconosciuto esclusivamente un canone mensile onnicomprensivo pari ad € 13.750,00, oltre I.V.A. in misura di legge, al quale sarà applicato la percentuale di ribasso offerto in sede di gara di cui alla lettera A dell’art. 17 della lettera di invito. L’estensione del servizio di noleggio potrà essere attivato mese per mese in funzione delle esigenze del momento.

Inoltre ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, presumibilmente consistente in 6 mesi per un valore di € 82.500 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Si applica l’art. 106, comma 12 del Codice.

Il Comune di Spoleto si riserva l’eventuale opzione del riscatto a seguito di trattativa con l’aggiudicatario.

Art. 7 Penali

La penale da applicare all’appaltatore in caso di inadempienza e/o tardiva esecuzione contrattuale, è stabilita in misura giornaliera pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, inclusi oneri di sicurezza.

Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell’ammontare dell’appalto, li Comune di Spoleto provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sarà applicata la penale al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. in caso di superamento della scadenza del 31/12/2021 per la fornitura e posa in opera pronta all’uso della struttura.

Sarà inoltre addebitato il risarcimento per eventuali spese e danni, che potranno derivare all'Amministrazione Comunale per il mancato trasferimento degli alunni ed il conseguente ritardo nell'avvio dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico.

2. in caso di ritardo sui termini stabiliti per la conclusione delle operazioni di smontaggio della struttura.

3. in caso di superamento dei termini per la consegna degli elaborati esecutivi e/o per il recepimento delle indicazioni fornite dagli Enti tutori (art.4 del presente CSA).

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4. in caso di inadempienza o tardiva esecuzione dei servizi di cui all’art.8 del presente capitolato.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concedere eventuali proroghe, qualora adeguatamente motivate o derivanti da causa di forza maggiore, tempestivamente segnalate per iscritto e comunque prima della scadenza dei prescritti termini.

Le penalità sono notificate all’appaltatore a mezzo di PEC , restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L’appaltatore avrà 2 giorni di tempo per fornire, a mezzo PEC, le necessarie controdeduzioni. L’ammontare delle penalità è addebitato sul primo pagamento utile del servizio ovvero dalla cauzione di cui al successivo art.

8.

Art. 8 Garanzia definitiva e polizze

Salvo quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti su garanzie e polizze assicurative, entro 7 (sette) gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva a mezzo PEC, in pendenza della stipula contratto, la ditta aggiudicataria dovrà depositare originale o copia conforme delle seguenti polizze:

- Garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto, da rendersi ai sensi dell’art. 103 del codice.

In caso di ribasso superiore al 10% la cauzione dovrà essere aumentata nelle percentuali indicate al comma 2 dell’art. 103 del codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento; la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Spoleto.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui all’articolo 88 con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del concessionario e in tutte le ipotesi previste dall’art. 103 del codice; in tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

Tale fideiussione verrà svincolata progressivamente ai sensi del comma 5 dell’art. 103.

- Polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al netto dell’I.V.A..

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

La garanzia decorre dalla data di consegna avvio dei lavori di posa in opera delle strutture e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o

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comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 9 Servizio di manutenzione

E’ incluso nell’appalto il servizio di manutenzione straordinaria della struttura che si renda necessario nel corso del periodo di noleggio. L’intervento manutentivo straordinario dovrà essere attivato entro 24 ore dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale effettuata a mezzo PEC, o mail, o diverso strumento di comunicazione concordato tra le parti, e dovrà essere ultimato entro 4 giorni naturali e consecutivi dalla data di segnalazione.

Rimane in capo all’Amministrazione/Istituto Comprensivo la manutenzione ordinaria conservativa e la pulizia ordinaria dei locali.

In caso di ritardo trova applicazione la penale di cui all'art. 6 punto 4. In caso di mancata esecuzione dell’intervento di ripristino/reintegro la Stazione Appaltante si riserva di far eseguire lo stesso d’ufficio, accollando alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri oltre al maggior danno arrecato.

Qualora offerto in sede di gara, la ditta dovrà intervenire, a propria cura e spese, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare/reintegrare la struttura o le parti di essa, che dovessero risultare danneggiate, mal funzionanti od oggetto di furto.

Art. 10 Piani di sicurezza e personale

Nelle fasi operative, connesse alle operazioni di consegna in loco dei moduli, configurazione e montaggio, nonché alla successiva dismissione, carico e allontanamento della struttura, la ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare di quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

Non essendo previsto per i lavori in oggetto il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore, prima della stipula contrattuale (e comunque prima dell’avvio dell’installazione dei moduli), redige e consegna alla stazione appaltante:

- un Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere comprensivo del protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri edili.

Il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza, pur non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, riscontrate e notificate da parte della stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore tecnico nominato dalla ditta appaltatrice sarà responsabile dell’osservanza dei piani di sicurezza.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

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Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature

da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Il personale impiegato nella fornitura dovrà avere adeguata informazione, formazione ed addestramento, in particolare dovrà avere:

1. conoscenza ed esperienza in materia di montaggio e smontaggio moduli prefabbricati ed impiantistica correlata;

2. formazione in materia di sicurezza sul lavoro, generale e specifica, con particolare riguardo a movimentazione carichi e pesi, uso dei DPI.

L’Amministrazione comunale richiederà la preventiva identificazione dell’elenco e della qualifica del personale da impiegare nella fornitura. Qualora ritenesse lo stesso professionalmente non adeguato o risultasse in difetto di formazione avrà la facoltà di non accettare i lavoratori e, a suo insindacabile giudizio, di chiederne la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di operatori sufficienti ad assicurare la copertura degli interventi secondo le modalità stabilite dal presente capitolato, fatta salva la possibilità, per quanto marginalmente applicabili, di sospensioni o proroghe da concordare di volta in volta con l’Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria inoltre è tenuta ad indicare la persona incaricata a svolgere le funzioni di responsabile tecnico/referente, responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Comunale in relazione alle attività oggetto del contratto, fornendo i recapiti di contatto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, ed a rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Art. 11 Pagamenti

L’importo di aggiudicazione, dato dall’importo a base di gara (euro 232.786,85) cui verrà detratta la percentuale di ribasso offerta, sarà corrisposto all’aggiudicatario in 7 (sette) rate mensili posticipate di pari importo; la prima mensilità potrà essere fatturata al mese di febbraio 2022.

Il pagamento dell’ultima rata di saldo sarà effettuato esclusivamente al completamento della regolare rimozione della struttura secondo le modalità di cui al presente CSA, anche nel caso in cui venga esercitata l’opzione di estensione del servizio di noleggio.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, previa verifica di conformità delle prestazioni rese rispetto a quanto previsto nel contratto e verifica della regolarità del DURC, entro 30 giorni dalla data di accettazione della relativa fattura.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento - di cui all’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute previste ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

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Qualora venisse esteso il periodo di noleggio ai sensi del precedente art. 6, si provvederà a corrispondere mensilmente l'importo corrispondente alla relativa rata mensile posticipata (secondo il canone mensile di € 13.750,00 con applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara).

Le relative fatture elettroniche verranno pertanto emesse su benestare del RUP, previa predisposizione documentazione contabile del Direttore esecuzione, e verranno pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento previa verifica DURC da effettuarsi a cura della Stazione Appaltante.

Art. 12 Subappalto

È ammesso il subappalto, nel limite del 50% dell’importo contrattuale, secondo le modalità e disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si rimanda integralmente. All'atto dell'offerta elettronica devono essere indicate le prestazioni o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l’operatore economico intende subappaltare o concedere in cottimo.

Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo per la legalità vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

E' fatto comunque obbligo al concessionario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.

Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al contratto di appalto. A tal fine il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse in relazione alla presente appalto.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Con riferimento ai subcontratti, l’appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata oppure a trasmettere copia del subcontratto (ove non sia già obbligato per legge).

(10)

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. In tale ipotesi saranno liquidate solamente le prestazioni effettivamente erogate come risultanti dal riscontro effettuato.

Art. 14 Fatturazione

La fattura, ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013 e ss.mm.ii. dovrà essere emessa in formato elettronico.

La ditta potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche esclusivamente attraverso il portale dedicato.

Art. 15 Risoluzione del Contratto

Il Comune di Spoleto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’appaltatore. In tale ipotesi il RUP procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all’appaltatore assegnandogli il termine di cinque giorni naturali e consecutivi (ovvero 24 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a servizi che non possono essere ritardati), per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento dell’appaltatore;

b) in caso di non rispetto della normativa in materia di subappalto;

c) cessione del contratto;

d) nelle ipotesi previste dal presente capitolato e nell’art. 108 del Codice dei contratti;

e) l ’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

f) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;

g) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

h) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

i) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;

j) ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016 e rinnovato in data 5/07/2019, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

− qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del

(11)

contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs.

159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse;

− grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

− qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’appaltatore, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario appaltatore in sede di gara.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 8.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l’eventuale danno ulteriore.

La Stazione Appaltante procede con la risoluzione del contratto ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui all’art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di intervento e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La risoluzione, da diritto alla Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione prestata oltre al risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 – Recesso

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’appaltatore tramite PEC.

In caso di recesso l’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

Art. 17 Cessione del contratto – Cessione dei crediti

E’ vietata la cessione parziale o totale del contratto d’appalto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo.

(12)

E’ ammessa la cessione dei crediti, in base a quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.

Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazioni appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 18 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 17 del 29.01.2020 ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 19 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Spoleto, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 – Forma di manifestazione della volontà

Il rapporto tra il Comune di Spoleto e l’appaltatore si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo articolo.

Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

Art. 21 – Spese contrattuali

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbano essere consegnati.

(13)

Art. 22 – Clausole Protocollo legalità Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2019 con la Prefettura di Perugia, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/Spoleto/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca

(14)

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.

317 c.p.”;

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e inadempimento delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13 agosto 201, n.

136 recante “Piano straordinario contro le mafie”.

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si informa che:

• i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:

1. gestione delle domande di partecipazione;

2. valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell’affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;

3. instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;

(15)

4. gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.

la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:

1. sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione alla procedura de quo;

2. sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell’attività connessa alla gestione del servizio oggetto del presente appalto;

3. sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D.

Lgs. 10/8/2018 n. 101).

i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679.

il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione.

nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 07432181; fax 0743218246; PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.

i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15, Reg. (UE) 2016/679;

(16)

- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all’interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 18 Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all’interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo competente. Ai sensi dell’art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l’autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it .

- Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell’esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Spoleto, ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, e.mail f.poti@szaa.it,.

L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

Art. 24 Norme finali

Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Capitolato Speciale e nella documentazione di gara, saranno osservate le norme in materia di Codice Civile, del Codice degli Appalti Pubblici.

L’offerta, tecnica ed economica, presentata dall’aggiudicatario in sede di gara integra e completa le disposizioni di cui al presente capitolato; le varianti proposte e le forniture integrative presentate sono da intendersi vincolanti ed integrative alle specifiche ivi riportate.

Allegati:

- Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e successivo rinnovo del 5/07/2019;

- Elaborati grafici dello studio di fattibilità.

Il dirigente

Ing. Francesco Zepparelli

(17)

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.

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