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TRIBUNALE ROMA 05 NOVEMBRE 2020, N

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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Centro Studi Nazionale

CLASSIFICAZIONE:

RENDICONTO, SITUAZIONE PATRIMONIALE, REQUISISTI DI CHIAREZZA E VERIDICITÀ.

REDATTO IN MANIERA TALE DA FAR COMPRENDERE I CREDITI, DEBITI, ATTIVITÀ, PASSIVITÀ, FONDI E AMMONTARE DELLA CASSA INTEGRATO DALLA NOTA ESPLICATIVA

TRIBUNALE ROMA 05 NOVEMBRE 2020, N. 15427

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBINALE ORDINARIO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 41289/18 Ruolo Generale Contenzioso Affari Civili TRA

PR.LU. ED EL. E BA.RO. elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv. Gi.Ma. e Ma.Be. che li rappresentano e difendono in forza di procure in atti

ATTORI E

CONDOMINIO IN ROMA, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. M. S. che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

CONVENUTO FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata gli attori hanno allegato fra l'altro quanto segue:

1 - di essere comproprietari di un appartamento facente parte del plesso condominiale convenuto, 2 - che, in data 30-5-2018, l'assemblea aveva approvato al punto primo all'o.d.g. il bilancio consuntivo

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2017, 3 - che il detto bilancio era stato redatto in assenza dei necessari criteri di veridicità e di chiarezza con particolare riguardo alle voci: riepilogo cassa ed in particolare "credito verso amministratore precedente 110310,10", 4 - che avevano incaricato "il tecnico (...)" di revisionare detto bilancio, 5 - che il predetto aveva, tra l'altro, accertato:

a - l'omesso inserimento, nell'attivo della liquidità condominiale, dell'indicazione della cassa contanti e del saldo bancario al 31-12-2017, b - l'inserimento della voce "credito verso amministratore precedente" per Euro 110308,10 quale credito liquido ed esigibile mentre tale non era in quanto non vi era alcuna sentenza di condanna in giudicato (né era stato costituito un fondo rischi su contenzioso mentre era stato costituito un fondo cassa che aveva raggiunto l'importo di Euro 90077,01), c - l'inserimento di un anticipo non giustificato e, d - l'inserimento di un preteso credito verso l'ex amministratore (oggi attore) (...), che invece non sussisteva, 6 - che il bilancio era stato approvato in assenza di documentazione contabile a riscontro di entrate ed uscite, 7 - che una ctu espletata in altro giudizio (conclusosi con sentenza che aveva rigettato le contrapposte domande) fra le parti aveva accertato che il credito del Condominio verso l'amministratore (...) ammontava al minore importo di Euro 75124,15 e, 8-che in sede penale il (...) era stato assolto mentre pendevano giudizi di impugnazione relativamente ai bilanci precedenti. Ciò premesso chiedevano che l'impugnata delibera fosse dichiarata affetta da nullità.

Si è costituito il Condominio di cui in epigrafe allegando: che controparte non aveva esperito il previo tentativo di mediazione, che le contestazioni erano generiche, che l'avversa doglianza ineriva esclusivamente la situazione patrimoniale portata all'approvazione con riguardo alla posizione del credito verso il (...), che la carenza di veridicità e trasparenza del rendiconto 2017 'era smentita dalle due ctu versate in atti', che controparte era priva di interesse ad agire perché non portatrice di un interesse concreto, che la risultanza contabile 2017 era preclusa dall'anteriore definitiva approvazione della rendicontazione relativa agli anni precedenti, che sussisteva conflitto di interessi e che le doglianze proposte da controparte erano infondate. Ciò premesso ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

All'esito del giudizio le parti hanno concluso come in atti e, all'udienza a trattazione scritta del 17-6- 2020, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

In primo luogo deve essere rigettata la preliminare eccezione di parte convenuta volta a conseguire la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda per il mancato previo esperimento della mediazione. Ed invero questo giudicante, alla prima udienza, ha concesso il termine di legge per l'introduzione della mediazione. Alla successiva le parti hanno instato solo per la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. mentre, unicamente alla successiva, parte convenuta ha sollevato l'eccezione, risultata quindi tardiva a mente dell'art. 5 del dlvo 28/10 che prevede che vada eccepita, a pena di decadenza, alla prima udienza (disposizione che è applicabile per analogia con riguardo all'ipotesi, verificatasi nel caso in esame, di mediazione su disposizione del giudice per cui il termine di decadenza deve ritenersi essere costituito dalla prima udienza utile). Mentre l'eccezione formulata in

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comparsa deve ritenersi superata dal provvedimento di concessione del termine da parte del giudice alla prima udienza (che ha rimesso "in termini la parte onerata").

Si deve quindi evidenziare che nell'invero confuso e ridondante atto di citazione non risulta essere rappresentato un chiaro elenco di voci di bilancio ritenute non veridiche e corrette e per quali motivi.

Parte attrice ha in vece solo in parte richiamato l'elaborato di un tecnico (citando qua e là quali sarebbero state le criticità evidenziate dal perito) ed in parte contestato, non evitando ripetizioni e richiamando principi generali senza collegamento alcuno con il caso in oggetto, la metodologia della redazione del bilancio. Peraltro ha contestato non solo il bilancio consuntivo 2017 ma anche bilanci relativi ad anni precedenti (v. citazione pag. 9) in particolare con riguardo alle modalità di formazione del credito verso il (...) con conseguente confusione con fatti irrilevanti in questa sede. Ebbene, interpretando le allegazioni di parte attrice, emerge che, oggetto della domanda, è solo l'approvazione dello stato patrimoniale non essendo ricavabile in atti alcuna precisa contestazione relativamente al bilancio consuntivo 2017 che, occorre precisare, è rappresentato dalle sole voci di entrata e di uscita relative all'esercizio 2017 e non da quelle semplicemente ivi riportate contabilmente ma approvate con precedenti delibere.

Così parte attrice (non in conflitto di interessi: chiaramente alcuni dei comproprietari ma anche il (...) in quanto, come condomino, ha diritto di contestare voci di debito poste a suo carico) deve affermarsi avere contestato solo la veridicità e chiarezza dello "stato patrimoniale" portato all'approvazione unitamente al bilancio 2017 in data 30-5-2018.

A mente dell'art. 1130 bis c.c. il bilancio annuale deve constare da: 1-consuntivo e riparto, 2 - registro di contabilità 3 - riepilogo finanziario 4 - stato patrimoniale e, 5 - nota sintetica esplicativa.

Lo stato patrimoniale descrive le attività e cioè i crediti del condominio, ad esempio verso i condomini con saldo a debito, e le passività e cioè i debiti del condominio verso i fornitori o altri soggetti:

compresi quelli formatisi nelle precedenti gestioni contabili con l'eventuale indicazione dei fondi necessari per consentire il funzionamento dell'ente di gestione in presenza di carenza di liquidità. Più precisamente la situazione patrimoniale ha lo scopo di confrontare i debiti ed i crediti di tutti gli anni di esercizio e descrive il patrimonio effettivo del condominio in un determinato momento. Perché risulti chiaro occorre inoltre che sia inserita anche la voce di cassa disponibile (contanti o c/c) alla data della fine dell'anno di esercizio posto che costituisce il punto di partenza dell'esercizio finanziario successivo.

Per i principi richiamati in tema di predisposizione dei bilanci (Cass. 27639/18) dette voci di debito o credito devono essere redatte in modo tale da far comprendere ai condomini se le poste siano reali e se i crediti siano certi e liquidi oppure litigiosi. Ciò al fine di consentire ai partecipanti di comprendere l'attuale (alla data dell'approvazione) situazione del patrimonio condominiale necessaria fra l'altro per decidere di costituire ad esempio un fondo cassa laddove riscontrati complessivamente debiti liquidi (superiori ai crediti) da estinguere a breve termine.

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Orbene, ai citati necessari criteri di chiarezza e veridicità, l'amministratore, che ha portato all'approvazione lo stato patrimoniale collegato al bilancio consuntivo 2017 (v. documentazione prodotta in atti), non si è attenuto considerato altresì che, dalla nota esplicativa prodotta (che ha proprio lo scopo di rendere evidente anche come si è formata la situazione patrimoniale), nessun chiarimento circa la natura e l'origine delle voci inserite è emerso. Donde, sul punto, il bilancio deve ritenersi comunque viziato. Inoltre occorre evidenziare che il mancato inserimento delle somme presenti sul conto corrente al termine dell'esercizio costituisce il frutto di negligenza (ed in caso di mancanza di fondi liquidi occorreva precisare anche l'inesistenza di attivo) che determina un vizio del bilancio. Inoltre la voce "credito verso amministratore precedente per Euro 110308,10" non trova spiegazione alcuna: come inserito sembrerebbe credito liquido ed immediatamente esigibile ma tale è emerso non essere in quanto ancora oggetto di contenzioso. La voce 'anticipazioni amministratore' parimenti non trova spiegazione e riscontro (se effettivamente l'amministratore avesse anticipato danari al Condominio era necessario chiarire come e quando e tale voce avrebbe dovuto essere inserita anche nel bilancio consuntivo 2017 se attinente fatti relativi a tale esercizio). A medesima conclusione si deve pervenire anche con riguardo alle altre voci inserite nella situazione patrimoniale in quanto prive di spiegazioni come quella inerente la formazione del fondo cassa (ed irrilevante che sarebbero voci inserite anche nei bilanci degli anni precedenti in quanto la chiarezza è sempre necessaria per ogni singolo bilancio e gli importi si possono modificare di anno in anno).

In conclusione lo stato patrimoniale come presentato per l'approvazione dell'assemblea in data 30-5- 2018 è risultato privo dei requisiti di chiarezza e veridicità previsti dalla legge (che non emergono neanche dalla nota sintetica esplicativa allegata) Donde la delibera che lo ha approvato deve essere annullata.

Infine occorre evidenziare che l'inserimento in bilancio, a fini di chiarezza contabile, di poste già in precedenza approvate non può costituire vizio del bilancio stesso ma eventualmente (ove le poste fossero state non correttamente predisposte) di quello approvato in precedenza.

Così la contestata voce inserita nel bilancio consuntivo 2017, inteso come elenco di voci inerenti le spese e gli incassi relativi a solo tale esercizio (al riguardo non è chiaro se il bilancio oggetto di esame sia di cassa o di competenza: ma tale fatto non appare essere oggetto di specifica doglianza), relativamente ad un credito dell'organizzazione verso Luciano (...), non può costituire motivo di annullamento della delibera di approvazione di tale bilancio considerato che integra, per stessa allegazione di parte attrice, posta riportata da precedenti bilanci che l'hanno approvata (donde, per la rimozione, occorre impugnare detti bilanci).

Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite ed ovviamente segue anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte soccombente.

P.Q.M.

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Definitivamente decidendo annulla la delibera con la quale l'assemblea del Condominio convenuto in giudizio, in data 30-5-2018, ha approvato il documento costituito dallo "stato patrimoniale"

dell'ente di gestione allegato al consuntivo 2017.

Condanna il convenuto a rifondere, in favore della parte attrice, le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5400,00 di cui Euro 600,00 per spese vive comprensive del contributo unificato ed Euro 4800,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2020.

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