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1) Le spese legali sono deducibili solo con la cessazione dell incarico professionale (!!)

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Diario quotidiano del 23 agosto 2016: spese legali deducibili solo con la cessazione dell’incarico professionale (!); in G.U. le regole sull’invio delle spese al S.T.S. per le strutture autorizzate

Pubblicato il 23 agosto 2016

1) Le spese legali sono deducibili solo con la cessazione dell’incarico professionale (!!) 2) S.T.S.: in G.U. le regole sull’invio delle spese sanitarie per le strutture autorizzate

3) Sono ora ufficiali le modalità di applicazione del credito d’imposta per le Fondazioni bancarie 4) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2016

5) Misure per la semplificazione del settore agricolo in G.U.

6) Attenzione alle truffe in nome del Fisco: Finte richieste di pagamento per conto dell’Agenzia delle Entrate

7) Suddivisione del personale del MEF per i controlli fiscali: decreto in G.U.

8) Taglio Ires dal 2017 e non solo

9) E’ stress da antiriciclaggio negli studi professionali 10) Pagamenti a rate: riammessi i decaduti

11) Legge 160/2016: novità in materia di rateizzazione 12) Bonus bebè: tutto pronto

1) Le spese legali sono deducibili solo con la cessazione dell’incarico professionale 2) Regole sull’invio delle spese sanitarie per le strutture autorizzate in G.U.

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3) Sono ora ufficiali le modalità di applicazione del credito d’imposta per le Fondazioni bancarie 4) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2016

5) Misure per la semplificazione del settore agricolo in G.U.

6) Attenzione alle truffe in nome del Fisco: Finte richieste di pagamento per conto dell’Agenzia delle Entrate

7) Suddivisione del personale del MEF per i controlli fiscali: decreto in G.U.

8) Taglio Ires dal 2017 e non solo

9) E’ stress da antiriciclaggio negli studi professionali 10) Pagamenti a rate: riammessi i decaduti

11) Legge 160/2016: novità in materia di rateizzazione 12) Bonus bebè: tutto pronto

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1) Le spese legali sono deducibili solo con la cessazione dell’incarico professionale Le spese legali sono deducibili a prestazione esaurita. Pertanto, le spese legali sono deducibili solo con l’esaurimento dell’incarico. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 16969 del 11 agosto 2016) non rilevano le singole prestazioni rese.

Nel caso di specie, nel periodo d’imposta 2002, la società contribuente aveva dedotto costi per prestazioni di assistenza legale relativi ad una causa ancora in corso.

L’ufficio aveva ripreso a tassazione tali oneri, poiché gli stessi si sarebbero dovuto considerare sostenuti soltanto all’ultimazione della prestazione. Più in particolare, il componente negativo di reddito non risultava ancora determinato nel 2002, non essendosi conclusa la controversia giudiziaria.

A tal fine, l’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR stabilisce che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.

La Corte di Cassazione afferma che, in materia di prestazioni professionali, vige la regola della postnumerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), in virtù della quale il diritto al compenso pattuito matura solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata.

Dunque, la Corte ritiene che la prestazione difensiva abbia carattere unitario, per cui non rilevano i pagamenti i pagamenti intermedi, tra i cui i pagamenti degli acconti.

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2) Regole sull’invio delle spese sanitarie per le strutture autorizzate in G.U.

Regolato l’invio delle spese sanitare per le strutture non accreditate. In G.U. il decreto con le specifiche tecniche per la trasmissione per la precompilata dei dati al Sistema TS dalle strutture autorizzate

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto del 2 agosto 2016 del Ministero dell’Economia e delle finanze contenente le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Prima l’Agenzia delle Entrate, poi il Mef, tornano sull’argomento a seguito, soprattutto, delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 e ritoccano, dove occorre, rispettivamente, il provvedimento e il decreto datati entrambi 31 luglio 2015.

L’intervento legislativo (articolo 1, comma 949, lettera a), delle legge 190/2015), modificando l’articolo 3 del Dlgs 175/2014, ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di comunicazione delle prestazioni erogate anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Il Mef, in particolare, nel nuovo decreto, ha dovuto tener conto della platea allargata e del relativo regime sanzionatorio regolato dal provvedimento delle Entrate del 29 luglio scorso.

Un ulteriore adeguamento si è reso necessario là dove l’Agenzia ha modificato le tipologie dei dati di spesa sanitaria relativi alle prestazioni di chirurgia estetica.

E poi troviamo ancora aggiustamenti derivanti dal fatto che la consultazione delle informazioni trasmesse dalle strutture sanitarie all’Sts non è più solo prerogativa dei contribuenti che scelgono la dichiarazione precompilata, ma è estesa a tutti i cittadini.

Entro il 30 settembre, credenziali all’Sts

Per la trasmissione delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da clienti e pazienti, le strutture sanitarie autorizzate (accreditate oppure no) devono chiedere al ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre 2016, per ogni atto autorizzativo, tramite la piattaforma informatica “Sistema tessera sanitaria”, le credenziali di accesso all’Sts stesso, secondo le modalità contenute nell’allegato A al decreto.

Il Mef, a sua volta chiede agli enti preposti (Regioni, Asl, Comuni, associazioni di categoria, eccetera) di verificare, nello spazio di trenta giorni, che la struttura sia effettivamente in possesso dell’autorizzazione necessaria. Quest’ultimi dovranno, comunque, rendere disponibili entro il prossimo 30 settembre, gli elenchi aggiornati degli “autorizzati”.

In mancanza dell’ok da parte dell’amministrazione competente, il ministero comunica al richiedente di non poter rilasciare le credenziali; nel caso contrario, naturalmente, all’interessato arriveranno i codici per accedere al sistema.

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno pubblicate dal Mef, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, sul sito del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Opposizione sempre possibile

Confermate le modalità di opposizione alla trasmissione delle informazioni sulle spese sanitarie e relativi rimborsi da parte dei cittadini, secondo le regole del decreto 31 luglio 2015.

Sarà possibile esprimere il diniego a voce direttamente al medico o alla struttura sanitaria, con

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conseguente annotazione da parte di questi ultimi sul documento fiscale, in riferimento alle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento 29 luglio 2016 delle Entrate.

I dati registrati sono conservati dall’Sts fino a decorrenza dei termini previsti per l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (articolo 20 del Dlgs 472/1997). Trascorso tale periodo il Sistema provvede a cancellare le informazioni ricevute.

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3) Sono ora ufficiali le modalità di applicazione del credito d’imposta per le Fondazioni bancarie

Contrasto della povertà educativa: Ecco le regole per il bonus alle fondazioni. Fissate le modalità applicative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione, alle istituzioni bancarie che finanziano i progetti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2016, il decreto 1 agosto 2016 del ministero del Lavoro e delle politiche sociale, attuativo della norma contenuta nella legge 208/2015 (Stabilità 2016) che, nell’istituire in via sperimentale, per gli anni 2016-2018, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, riconosce a queste ultime un credito d’imposta, pari al 75% per cento delle somme erogate in quel triennio.

Il contributo viene assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (100 milioni di euro per ciascun anno), secondo l’ordine temporale in cui le istituzioni bancarie comunicano l’impegno a finanziare i progetti, individuati secondo il protocollo d’intesa stipulato tra le stesse fondazioni, la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Economia e delle finanze e il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per accedere al contributo, le fondazioni devono trasmettere all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri), entro il 31 gennaio di ciascun anno, le delibere d’impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate per sostenere i progetti; fa eccezione l’anno in corso, per il quale il termine è fissato nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione in G.U. del decreto applicativo.

Verificata la correttezza delle delibere, l’Acri trasmette l’elenco delle fondazioni “in regola”, secondo l’ordine cronologico di presentazione, all’Agenzia delle Entrate che, con proprio provvedimento, comunica l’importo del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione.

Da quel momento, le fondazioni hanno tre mesi di tempo per versare al Fondo le somme stanziate e trasmettere copia della relativa documentazione all’Acri. Questa comunica alle Entrate i soggetti che hanno adempiuto, per consentire agli stessi di usufruire del bonus.

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione (sarà istituito un apposito codice tributo), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.

Inoltre, il modello F24 viene scartato se l’importo utilizzato, considerando anche precedenti fruizioni, risulta superiore all’ammontare del contributo concesso; la circostanza è comunicata all’interessato attraverso una ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici delle Entrate. Il credito deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in

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cui lo stesso è assegnato sia in quelle degli esercizi in cui viene sfruttato.

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4) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2016 Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2015, vanno rivalutate dello 0,945093%.

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2016 è pari a 100,0 punti.

L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2015, sulla base del coefficiente di raccordo 1,071, è pari a 0,1; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,945093%.

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5) Misure per la semplificazione del settore agricolo in G.U.

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la Legge 28 luglio 2016, n.

154, contenente le deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Tra le novità trovo posto la prelazione agraria per gli IAP (imprenditori agricoli professionisti). La legge sulla semplificazione dell’agricoltura ha introdotto diverse novità tra le quali l’introduzione della prelazione agraria, ovvero la possibilità, anche per gli imprenditori agricoli professionali, di godere del diritto di prelazione nel trasferimento del fondo rustico.

In particolare è stato previsto che gli IAP:

– hanno diritto di prelazione sul fondo rustico confinante;

– non hanno diritto di prelazione sul fondo rustico che coltivano in qualità di affittuari.

A differenza di prima (la prelazione agraria era riservata ai coltivatori diretti del fondo) adesso viene estesa anche all’imprenditore agricolo professionale se:

– iscritto nella previdenza agricola;

– è proprietario di terreni confinanti con i fondi in vendita;

– sui terreni in vendita non ci siano affittuari compartecipanti o coltivatori diretti;

Quindi, gli IAP possono usufrurie del diritto di prelazione soltanto sui terreni confinanti con i propri e non per quelli che coltivano direttamente in qualità di affittuari, beneficio che rimane solo per i coltivatori diretti.

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6) Attenzione alle truffe in nome del Fisco: Finte richieste di pagamento per conto dell’Agenzia delle Entrate

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Nei giorni scorsi alcuni cittadini residenti nel Lazio hanno ricevuto una falsa lettera di richiesta di chiarimenti sulla base di presunti controlli automatizzati delle dichiarazioni e redditometro.

Nella lettera, che ricalca quelle ufficiali dell’Agenzia delle Entrate con il logo e la riproduzione della firma di un dirigente, si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione versando una somma superiore a 4mila euro tramite conto corrente postale o bonifico bancario ad una società denominata GE.RI.

L’Agenzia precisa che non si tratta di comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione e ricorda che non chiede mai pagamenti tramite conto corrente postale o bonifico bancario, ma solo con l’utilizzo dei modelli di pagamento F23 o F24.

Invita, inoltre, a non dare seguito alle richieste della falsa lettera e invita i destinatari a denunciare il tentativo di truffa, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa n. 171 del 12 agosto 2016)

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7) Suddivisione del personale del MEF per i controlli fiscali: decreto in G.U.

Sono cambiati i criteri per l’attribuzione dei voti ai controllori fiscali. Sulla Gazzetta Ufficiale n.

191 del 18 agosto 2016 è stato pubblicato il DPCM n. 158 del 15 giugno 2016 che regolamenta i limiti e le modalità di applicazione al Ministero dell’Economia e alle Agenzie fiscali delle disposizioni del DLgs. 150/2009.

A definire i nuovi parametri è stato un dpcm pubblicato sulla citata Gazzetta Ufficiale, che impone di suddividere il personale del Mef e delle agenzie fiscali in quattro fasce di merito e di escludere i lavoratori collocati in quella più bassa dalla attribuzione dei premi di produttività. Il provvedimento si collega al cosiddetto decreto “Brunetta” (DLgs 150/2009), che aveva tentato di rivoluzionare le modalità di valutazione delle performance dei pubblici dipendenti mediante il loro inquadramento in tre fasce di merito: in ogni amministrazione, la metà dei bonus avrebbe dovuto essere riservata ai dipendenti eccellenti, pari al massimo al 25% del totale, l’altra metà sarebbe dovuta finire nelle tasche di quelli (non più del 50%) collocati nella fascia intermedia, mentre il rimanente quarto del personale, collocato nell’ultima fascia, avrebbe dovuto restare a secco. Questa tripartizione, però, è finora rimasta sulla carta. La riapertura delle procedure contrattuali (imposta dalla Corte costituzionale, che ha giudicato illegittima l’ulteriore reiterazione del blocco) dovrebbe, nelle intenzioni del governo, procedere in parallelo al rilancio del totem della meritocrazia nella ripartizione delle risorse variabili, nel quadro della complessiva riforma prevista dalla legge “Madia” (124/2015). Il dpcm come pubblicato sulla G.U.

si muove in questa direzione e prevede un’applicazione selettiva e rimodulata del dlgs 150 al personale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Rispetto alla questione dei premi, esso prevede (non tre ma) quattro fasce di merito, alta, medio-alta, media e bassa, con l’ultima che non dà luogo

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all’attribuzione di alcun trattamento economico accessorio. Tale articolazione si applica in modo diretto al Mef, mentre le agenzie mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole ai nuovi principi. Nelle fasce di merito alta e medio-alta non potrà essere collocato più del 70% dei dipendenti, mentre il restante 30%

dovrà finire nelle fasce media e bassa. Tali percentuali potranno essere riviste dalla contrattazione collettiva integrativa, ma solo all’interno di una forchetta di variazione massima di 10 punti percentuali. Il piano delle performance dovrà essere predisposto (dal ministro con il supporto dell’Oiv) entro il 31 gennaio di ogni anno, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione.

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8) Taglio Ires dal 2017 e non solo

Dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES dovrebbe scendere al 24%. Viceversa, viene escluso nella legge di Stabilità 2017 l’anticipo del taglio delle aliquote Irpef, già previsto per il 2018.

Un taglio alla pressione fiscale e un progetto allo studio sulle pensioni minime. La legge di Stabilità 2017 si muoverà lungo questi due binari. Con un ammontare che si avvicinerà ai 25 miliardi.

Sulle scelte del Governo incideranno gli ultimi dati Istat sulla crescita relativi al terzo trimestre, che arriveranno a fine settembre.

Per rilanciare l’economia, che continua a ristagnare, la prossima manovra potrebbe contenere una decontribuzione per i nuovi assunti, sia pure in versione “soft” rispetto al 2015 e 2016 e il super-ammortamento per l’acquisto di macchinari che verrebbe esteso anche al 2017 e 2018 al fine di incentivare gli investimenti.

L’unico punto interrogativo riguarda il tasso di crescita per l’anno in corso che nell’esecutivo sono ancora convinti di poter fissare all’1% (ottimismo che deriva dal buon andamento dei consumi nel periodo estivo sebbene si tratti comunque di un dato in discesa rispetto alle previsioni dell’ultimo Def). Una soglia che, secondo i calcoli governativi, consentirebbe di evitare una correzione dei conti.

Nel pacchetto in corso di definizione negli uffici di Palazzo Chigi e del Tesoro, allora, alcune misure sono considerate sostanzialmente sicure e puntano in primo luogo a limare il peso delle tasse. L’idea di fondo si basa sulla necessità di liberare il massimo delle risorse possibili per dare una spinta alla ripresa.

Viene, quindi, confermata la riduzione dell’Ires al 24%. La misura (come si ricorderà, già pensata nella scorsa legge di Stabilità, non venne poi inserita) viene considerata un tassello fondamentale per provare a rilanciare il Pil che nel 2016 non ha segnato l’incremento sperato, almeno in relazione a buona parte dei paesi europei.

Come anticipato sopra, il secondo elemento dato ormai per certo dai tecnici dell’esecutivo riguarda la proroga del cd. super-ammortamento del 140% per chi investe. Anzi, proprio nel tentativo di dare un nuovo impulso all’economia, i benefici fiscali potrebbero essere estesi: non solo quindi per i beni strumentali.

Il terzo provvedimento riguarda ancora una misura già in vigore quest’anno: la detassazione dei premi di produttività. L’idea del governo è però quella di estendere lo sgravio da 2500 euro a 4

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mila alzando il tetto di reddito massimo per usufruirne: da 50 mila a 75 mila. La parte fiscale della manovra si dovrebbe chiudere con la previsione di alcuni vantaggi per le partite Iva (in particolare per chi gode del cd. regime forfettario con aliquota fissa al 15%).

Per le pensioni, invece, a Palazzo Chigi considerano ancora prioritario dare un segnale alle

“minime”. Un esborso su cui l’Economia sta ancora effettuando tutte le valutazioni. Anche perché occorre disinnescare le clausole di salvaguardia che farebbero, in caso contrario, salire tutte le aliquote dell’Iva.

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9) E’ stress da antiriciclaggio negli studi professionali

La disciplina antiriciclaggio provoca stress negli studi professionali. Lo rileva Raffaello Lupi.

Gli studi professionali si trovano a dover gestire gli adempimenti che la normativa sull’antiriciclaggio ha previsto. Il rischio, afferma Raffaello Lupi, giurista e ordinario di diritto tributario presso l’Università di Roma, è quello di gestire gli adempimenti con troppo formalismo, magari affidandoli a personale di segreteria che opera con moduli prestampati e che applica la stessa procedura a clientela conosciuta al grande pubblico, dove non ci sono sospetti, e a soggetti per cui invece una qualche attenzione sarebbe necessaria. Gli avvocati sembrano meno gravati. I commercialisti sono quelli più colpiti.

Il consiglio è quello di mantenere sempre un elevato livello di guardia adattandosi alle diverse situazioni, quindi niente automatismi, ma tanta esperienza e molto buon senso.

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10) Pagamenti a rate: riammessi i decaduti (Legge 160/2016)

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Quali sono le condizioni

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive; fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Cosa succede dopo il 20/10/2016

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della

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domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale:

(Equitalia, comunicato del 20 agosto 2016)

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11) Legge 160/2016: novità in materia di rateizzazione

Legge 160/2016, novità in materia di rateizzazione: Con la Legge 160 del 7/8/2016 viene aumentata da 50mila a 60mila euro la soglia di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso, accedi automaticamente al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).

Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

(Equitalia, comunicato del 20 agosto 2016)

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12) Bonus bebè: tutto pronto

E’ andato in G.U. il “bonus bebè 2014”. E’ stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 23 giugno 2016, il decreto che sblocca il bonus. Si tratta del contributo a favore dei nati nel 2014 all’interno di famiglie a basso reddito, previsto dalla legge di stabilità 2014.

Dunque, il provvedimento emanato dal Dipartimento politiche della famiglia prevede la concessione di un contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel corso dell’anno 2014 appartenenti famiglie residenti a basso reddito.

Il Bonus previsto dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 201 L. 147/2013) al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 è stato esteso dalla stessa legge ai cittadini UE e stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti per lungo periodo.

La legge demandava a un decreto di stabilire i criteri le modalità per l’erogazione del contributo nonché l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e quindi di fatto fino ad ora è stata non operativa.

A distanza di due anni ecco il decreto che da disposizioni all’Inps per l’accredito dell’importo di euro 275 alle famiglie con un ISEE nel 2014 entro l’importo di euro 6.781,76.

L’importo verrà concesso sulle Carte Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le cui richieste saranno presentate entro il 19 novembre 2016.

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DECRETO 23 giugno 2016

Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell’anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito. (16A06064)

(GU n.192 del 18-8-2016) Art. 1

Destinatari, entita’ e modalita’ di erogazione del beneficio 1. E’ concesso un contributo, una tantum, per il sostegno di bambini nati nel corso dell’anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, di cui all’art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013.

2. A tal fine l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, secondo direttive impartite dalle Amministrazioni responsabili nell’ambito dei poteri di direttiva di cui all’art. 2, comma 1,

lettera C), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n.

89030 del 16 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dispone l’accredito di un importo ai beneficiari della Carta Acquisti di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 nati o adottati nel corso del 2014.

3. A norma del citato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, il beneficio di cui al comma 1 e’ concesso anche per il

sostegno di bambini appartenenti a famiglie residenti a basso reddito che sono stati eventualmente adottati nel corso dell’anno 2014. Le direttive di cui al comma 2 prendono in considerazione le modalita’

anche non informatizzate per disporre l’accredito del beneficio in tali eventualita’.

4. L’importo unitario della misura aggiuntiva di cui al presente decreto e’ pari ad euro 275,00.

5. L’importo di cui al comma 4 e’ attribuito sulle Carte Acquisti gia’ concesse in favore di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 con il primo accreditamento utile successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 6.

6. L’importo di cui al comma 4 e’ altresi’ concesso sulle Carte Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le cui richieste sono presentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

7. Le risorse di cui all’art. 3 non utilizzate per il versamento

degli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari con l’ultimo accreditamento disposto per le Carte Acquisti nel 2016.

8. Laddove, a conclusione della presentazione delle richieste di cui al comma 6, le risorse da destinare al beneficio di cui al presente decreto risultino insufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari, l’importo di cui al comma 4 e’ adeguatamente

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rideterminato.

Art. 2

Modalita’ di fruizione del beneficio

1. Il beneficio accreditato e’ fruibile secondo le modalita’

previste per l’utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a quanto stabilito all’art. 8 del piu’ volte citato decreto

interdipartimentale del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Versamento al Fondo Carta Acquisti

1. Le risorse pari ad euro 33.526.846,45 per l’anno 2014,

finalizzate dall’art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n.

147 al finanziamento di contributi alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, sono iscritte sul Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente decreto e’ trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2016 Vincenzo D’Andò

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