• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE PER L INSERIMENTO DI MINORI NELLA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI L OLIVASTRO DI LANUSEI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE PER L INSERIMENTO DI MINORI NELLA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI L OLIVASTRO DI LANUSEI"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

1 / 7

CONVENZIONE

PER L’INSERIMENTO DI MINORI

NELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI “L’OLIVASTRO” DI LANUSEI

Approvata con determinazione del responsabile del settore socioculturale n. 179 del 18/09/2020

(2)

2 / 7

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di settembre TRA

il Comune di Palau, P. I.V.A n. 01373510906, rappresentato da Mauro Piga, il quale interviene in qualità di responsabile del settore socioculturale in sostituzione temporanea della dott.ssa Giovanna Carta

E

l’Associazione “L’Olivastro” con sede legale in Lanusei, Via Marconi, 104 C.F.

91004150917, in qualità di gestore della Comunità Alloggio per minori “L’Olivastro”, con sede in Lanusei, Via Piscinas, n°5, rappresentata legalmente nella sua qualità di presidente dalla sig.ra Giustina Mereu, nata a Ilbono, il 16/06/1955, C.F.

MREGTN55H56E283A

PREMESSO CHE

- il Comune di Palau intende avvalersi del servizio a carattere residenziale, denominato Comunità Alloggio per Minori “L’Olivastro”, con sede nel Comune di Lanusei.

Il servizio ha la finalità di accogliere soggetti minori, attraverso una soluzione abitativa protetta che prevede l’attivazione di progetti personalizzati, volti a garantire l’inserimento socio-assistenziale ed il supporto psico-educativo per affrontare e risolvere le cause di disagio

- la Comunità di Alloggio per Minori “L’Olivastro”:

- intende collaborare con il Comune di Palau per l’attuazione delle finalità del servizio socio-assistenziale educativo sopra indicato;

- è iscritta al n°273 del Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi privati (art. 42 L.R. n. 4/1988 )

(3)

3 / 7

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Palau, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, richiede all’Associazione L’Olivastro in qualità di gestore della “Comunità Alloggio per Minori “L’Olivastro” con sede in Lanusei, le prestazioni relative all’accoglienza di n. 2 minori. in regime convittuale (completo ricovero) nel rispetto delle normative vigenti in tutela di soggetti minori con disagio psichico-educativo.

ART.2

La Comunità Alloggio per Minori “L’Olivastro” con sede in Lanusei garantisce l’erogazione delle prestazioni tutelari, secondo gli standard individuati nel titolo III del Regolamento di attuazione della L.R n°23/2005 (ex L.R. n°4/88) della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare:

a) l’ospitalità in camere con un massimo di n. 3 posti letto;

b) il vitto giornaliero consistente in prima colazione, pranzo e cena, nel rispetto della tabella dietetica in dotazione;

c) la fruizione di spazi comuni destinati alle attività ricreative e la partecipazione alle stesse;

d) le prestazioni a carattere individualizzato finalizzate all’assistenza della persona nonché le attività di animazione e di socializzazione;

e) la predisposizione di relazioni di aggiornamento sull’andamento comunitario dei minori inseriti, con cadenza semestrale o su particolare necessità/richiesta dei servizi sociali;

Le prestazioni di cui sopra sono espletate da personale qualificato, per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia,

(4)

4 / 7

ART. 3

La Comunità si impegna a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione delle condizioni di autosufficienza degli utenti.

L’andamento delle attività espletate, le condizioni igienico-sanitarie, gli aspetti strutturali e gestionali, sono verificati periodicamente dal Servizio Sociale referente degli ospiti della Struttura, con le modalità previste dal citato regolamento di attuazione.

ART. 4

Per l’espletamento delle prestazioni, il Comune di Palau affida, mediante la stipula e il rinnovo di questa convenzione, la gestione di n. 2 minori già inseriti nel servizio erogato dalla Comunità Alloggio per Minori “L’Olivastro”.

L’ente affidatario dovrà garantire il raccordo con i Servizi sociali del Comune di residenza dei minori e provvedere inoltre a:

- mantenere frequenti contatti con l’operatore sociale e/o l’equipe socio-psico- pedagogico di riferimento;

- trasmettere relazione periodica semestrale o su particolare necessità/richiesta dei servizi sociali, finalizzata a fornire un aggiornamento circa l’andamento dell’inserimento socio’assistenziale ed educativo che sarà trasmessa al tribunale per i minorenni;

- partecipare a gruppi di lavoro e/o accordi organizzati tra: servizi sociali, sanitari e scolastici coinvolti nel progetto educativo, nonché l’autorità giudiziaria;

- adempiere alle prescrizioni impartite dal tribunale per i minorenni.

(5)

5 / 7

ART.5

L’impresa affidataria garantisce che mai, per nessun motivo, sarà fatto ricorso a pratiche lesive alla dignità personale degli utenti assistiti e che, per ogni ospite della struttura, provvederà a stipulare idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 del c.c.

ART. 6

Gli utenti ospiti della Comunità Alloggio per Minori “L’Olivastro” dovranno fruire delle normali prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo presenti sul territorio e garantite dal SSN, con l’esclusione di tutte le prestazioni sanitarie specialistiche e gli eventuali ausili strumentali. Ciascun utente sarà seguito dal proprio medico di medicina generale. Per gli ospiti residenti in Comuni differenti da quello di Lanusei, si potrà richiedere l’assegnazione provvisoria di un medico di base per tutta la durata dell’inserimento.

Sarà compito dell’impresa affidataria del servizio:

- organizzare su ordine medico, il trasporto in struttura sanitaria pubblica degli ospiti necessitanti di cure;

- avere cura degli ospiti, far osservare una dieta e la regolare assunzione di terapia farmacologica prescritta dal medico;

- avvertire immediatamente le persone di riferimento degli ospiti ed i loro familiari in caso di gravità o pericolo di vita.

ART. 7

Sarà premura dei servizi sociali concordare con il Coordinatore della Comunità Alloggio per Minori “L’Olivastro” la data dell’inserimento di ogni eventuale Ospite attraverso formale richiesta.

(6)

6 / 7

Per quanto concerne le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra il Comune ed il Coordinatore della “Comunità Alloggio per Minori

“L’Olivastro”.

ART. 8

Quale corrispettivo del servizio reso, il Comune di Palau riconosce la retta giornaliera, per ciascun ospite, di € 105,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633 del 26.10.1972.

Fanno parte integrante della retta tutte le spese generali di mantenimento nonché di quelle concernenti le attività collaterali quali: vestiario, spese scolastiche, cure mediche di base, tempo libero e quanto altro necessita agli ospiti. Il pagamento della retta avverrà a seguito di presentazione di fattura.

- La retta sarà corrisposta nella misura del 50% (€ 52,50 giornaliere) per i giorni di assenza dei minori;

- la retta per il mantenimento del posto in caso di assenze dei minori sarà corrisposta nella misura del 50% (€ 52,50 giornaliere);

- la retta sarà corrisposta entro 30 gg dalla presentazione delle note contabili.

ART. 9

Questa convenzione avrà validità dalla data di stipula e fino al 31 agosto 2021 e potrà essere rinnovata su richiesta dei servizi sociali agli stessi patti e condizioni, ove non intervenga disdetta scritta da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

Le condizioni espresse con questo atto restano in essere anche se non sono presenti ospiti all’interno della struttura, ma garantisce la sua applicazione se il servizio necessita di eseguire ulteriori inserimenti e la struttura abbia disponibilità di posti letto.

(7)

7 / 7

ART. 10

L’affidataria accetta che il Comune effettui, nella struttura assistenziale, controlli e verifiche del servizio erogato, a mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri organi tecnici con facoltà per gli stessi di colloquiare liberamente con le persone assistite.

ART. 11

In caso di violazione delle norme di cui al DPGR n. 145 del 23.08.1990 o di gravi inadempienze degli obblighi a carico dell’affidataria previsti dalla convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della convenzione, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., dandone immediata comunicazione all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità.

ART. 12

Per ogni eventuale controversia nell’interpretazione ed esecuzione di questa convenzione che non possa essere risolta di comune accordo, il foro competente è quello di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Palau

Il responsabile del settore socioculturale

L’Associazione L’Olivastro il rappresentante legale

Mauro Piga Giustina Mereu

Firmato digitalmente da:PIGA MAURO Data:18/09/2020 11:47:52

Riferimenti

Documenti correlati

visto il Decreto Legge n. 11 del 8 marzo 2020 con cui si prevede la sospensione sino al 22 marzo di tutte le udienze e le attività giudiziarie la cui trattazione non sia

All’ingresso in comunità i minori vengono immediatamente sottoposti alle analisi di routine ed ad accertamenti tossicologici ( previa autorizzazione dei familiari e/o

Gli interventi dello psicologo potranno essere di tipo individuale, per tutti gli utenti per i quali se ne ravviserà la necessità, per agire su tutti i

1 Le regole dei presenti criteri deontologici sono vincolanti per tutti gli operatori ed educatori, della comunità alloggio “MANI IN ALTO”; dunque, chiunque operi, in qualsiasi

Le mille e una favola è una struttura residenziale destinata ad ospitare minori nella fascia di età compresa tra i 0 e i 18 anni allontanati dalla propria famiglia a seguito di

 Appropriatezza delle prestazioni. La definizione del concetto di appro- priatezza non è certamente agile. La stessa appropriatezza è in ogni caso rea- lizzabile

Centri penitenziari, istituzioni giudiziarie, centri d’Accoglienza, centri educativi, centri per minori, centri di disintossicazione, centri occupazionali, centri per persone

L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente