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LE REGOLE DEL PIEMONTE OGGI

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(1)

GUIDA n°35 Edizione del 1 febbraio 2021

A cura dei servizi legislativi e legali

dell’Ascom con il coordinamento dell’Avv. Claudio Ferraro

LE REGOLE DEL PIEMONTE OGGI

LE REGOLE

DEL PIEMONTE

OGGI

(2)

Presentiamo il contenuto dei provvedimenti del Governo e Regionali in lettura congiunta, alla luce degli ultimi provvedimenti succedutisi con esplicito riferimento a quelli vigenti alla data del 1 Febbraio 2021

ovvero

DPCM 14 Gennaio 2021 in vigore dal 16 Gennaio 2021;

D.L n.2 del 14/1/2021, in vigore dal 14/1/2021; DPGR n.14 del 30/1/2021 della Regione Piemonte e DPGR n. 15 del 30 /1/2021 della Regione Piemonte

in vigore dal 1 febbraio 2021

Le Regioni hanno facoltà di prevedere diverse misure di prevenzione, ma solo più restrittive in forza della sentenza della Corte Costituzionale 15 gennaio 2021, che ha ascritto la materia della lotta alla pandemia come intervento mirato alla profilassi internazionale, di competenza esclusiva dello Stato.

Le Regioni o singole zone delle stesse possono avere regolamentazioni differenziate in base al livello di rischio determinato per esse dal Ministro della salute, sentiti i presidenti delle stesse, ed alla loro conseguente classificazione (sulla base di tutte le valutazioni dalla norma previste e miratamente sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati) con riferimento all’entità del contagio da coronavirus e fissato in: 1) generale (Giallo), 2) di elevata gravità (Arancione) e 3) di alta gravità ( (Rosso).

PREMESSA

(3)

I parametri sono stati rivisitati in senso maggiormente restrittivo, dapprima, con il D.L. n. 1/2021, c.d. “Ponte” ed oggi con il D.L. n. 2/2021 recante con il quale, tra l’altro, è stata recepita la proroga dello stato d’emergenza pandemica da Covid-19 fino al 30 aprile 2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 gennaio.

Il D.L. n. 2/2021 (riproposto anche nell’art. 1 comma 11 del DPCM in commento) stabilisce che il Ministero della Salute possa individuare delle Regioni che in virtù di un livello di rischio basso, saranno collocate in area c.d. “bianca”. In questo caso, cesserebbero di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate all’art. 1 del DPCM sopra descritte, continuando a trovare applicazione le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento.

È bene tuttavia precisare che i parametri stabiliti affinché le Regioni possano accedere a tale scenario di rischio sono particolarmente restrittivi.

Il Piemonte, in base al venir meno dell’ordinanza del ministro della salute 16 gennaio 2021, in vigore sino al 31 gennaio 2021, del 1 febbraio 2021 passa nel colore Giallo ed a questo stato ci si riferisce con questo commento.

Sui provvedimenti del Governo da presentare al Parlamento il giorno successivo e di durata non superiore ai 50 giorni, in base alle ultime modifiche apportate dal DL 158/2020, deve essere riferito alle Camere ogni 15 giorni.

PREMESSA

(4)

LA VIGENZA

Il DPCM 14 Gennaio 2021 in vigore dal 16 Dicembre 2020, ha vigenza sino al 5 Marzo 2021.

Il D.L n. 2/2021, in attesa della conversione in legge, è vigente sino a nuove disposizioni.

I DPGR n.14 e 15 del 30 gennaio 2021della Regione Piemonte in vigore dal 1 febbraio hanno vigenza sino al 14/2/2021

Rimangono in vigore le misure minime di contenimento del contagio da COVID-19 comprese le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, integrate e modificate l’8/10/2020 che si riportano in allegato alla presente.

Rimangono in vigore:

- le disposizioni in materia di svolgimento delle sedute - degli organi collegiali, previste dall’articolo 73 del D.L. n.

18/2020

- le disposizioni sull’utilizzo dati personali

dell’applicazione Immuni di cui all’art. 6, comma 6, del

D.L. n. 28/2020

(5)

LA VIGENZA

- il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una

situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia

compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Con DGR 123 ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è del 75%

- l’art. 232, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2020, secondo cui - per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, oltreché dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei

Carabinieri.

(6)

ATTIVITA’ APERTE IN BASE A PROTOCOLLI DI SICUREZZA

In base al D. L. n. 33/2020, convertito in legge, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza

delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni

monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e, in

relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza

del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero

della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato

tecnico-scientifico.

(7)

ATTIVITA’ APERTE IN BASE A PROTOCOLLI DI SICUREZZA

La Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, rispetto a quelle disposte.

Inoltre, sull’intero territorio nazionale tutte le attività

produttive industriali e commerciali, dovranno altresì

rispettare i contenuti del protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il

Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 12 del

Decreto in oggetto, in allegato al presente commento.

(8)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

Sono aperte le attività commerciali al dettaglio, senza limiti di merceologia.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati al chiuso, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali ed altri assimilati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole punti vendita prodotti agricoli e florovivaistici.

Sono aperti indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati all’aperto.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel

rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e

dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, delle

schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio

al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli

hobbisti) contenute nelle “Linee guida per la riapertura

delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”,

allegate sub 1 al presente commento e delle linee guida

allegate sub 2 al presente commento

(9)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite

apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le

autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Orario di apertura degli esercizi commerciali consentito sino alle ore 21

E’ fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al

dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

E’ fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali, di esporre

all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero

massimo di persone ammesse contemporaneamente nel

locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee

guida vigenti;

(10)

Le attività commerciali al dettaglio aperte, si svolgono a condizione che:

• vi sia la distanza interpersonale di un metro

• gli ingressi avvengano in modo dilazionato

• che sia impedito di sostare nei locali più tempo del necessario all’acquisto

• siano applicati i protocolli di sicurezza.

.

Ai negozi ed agli altri esercizi di commercio al dettaglio è consentita la consegna dei prodotti a domicilio del

consumatore, nel rispetto dei requisiti igienico sanitario sia per il confezionamento che per il trasporto.

Il titolare potrà organizzare la consegna a domicilio:

• In proprio

• Attraverso corrieri

• Attraverso piattaforme

Debbono evitarsi al momento della consegna contatti personali a distanza inferiore al metro e senza utilizzo di mezzi di protezione personale.

Debbono essere anche rispettate le normative commerciali e fiscali.

Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), rimane il previsto obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00.

ATTIVITA’

COMMERCIALI

(11)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

E’ fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITA’

COMMERCIALI ALL’INGROSSO

Continuano a rimanere aperte le attività di commercio

all'ingrosso con le prescrizioni di cui alle “Linee guida per

la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e

Ricreative” allegate al presente commento.

(12)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

Aperti i pubblici esercizi

1)Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

2) il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti

conviventi;

3) dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e

bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; 4) resta sempre consentita la ristorazione con consegna a

domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

5) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre

all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6) È necessario rendere disponibili prodotti per

l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale

anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in

prossimità dei servizi igienici, in particolare all’entrata e in

prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti

più volte al giorno

(13)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

7) I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

8) La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale

9) È possibile organizzare una modalità a buffet mediante

somministrazione da parte di personale incaricato,

escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto

esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale,

l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo

dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie

respiratorie. La modalità self-service può essere

eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente

con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la

distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità

organizzative che evitino la formazione di assembramenti

anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione

alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate

idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per

garantire il distanziamento interpersonale di almeno un

metro durante la fila per l’accesso al buffet.

(14)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

10) Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

11) La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

12) I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

13) È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico- scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Restano consentite la ristorazione con consegna a

domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme

igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che

di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, sino alle

ore 22, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con

divieto di consumo nelle adiacenze del locale.

(15)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) rimane il previsto obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00.

In ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00 e il divieto per tutti gli esercizi di vendita alcoolici dalle 20 alle 7 del mattino

Continuano ad essere consentiti i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure dell’Accordo Governo Parti Sociali del 14.03.2020.

Non è più consentita l’attività degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni

ferroviarie e lacustri, mentre lo permane nelle aree di

servizio e rifornimento carburante, e di quelli situati lungo le

autostrade, negli ospedali, negli aereoporti, con obbligo di

assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro.

(16)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

Aperti i pubblici esercizi nelle aree di servizio e distribuzione carburanti lungo le itinerari europei E44 ed E55, porti ed interporti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli

alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri

clienti, che siano ivi alloggiati.

(17)

SPETTACOLI E

INTRATTENIMENTO

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono sospesi

Riapertura dei Musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Aperte Biblioteche ed archivi, su prenotazione e con osservanza delle linee guida

Le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso sono sospese.

Vengono sospese le sagre e le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza o in forma statica.

Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico ed è fortemente raccomandato che le riunioni private siano realizzate in modalità a distanza;

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono

sospese.

(18)

STRUTTURE RICETTIVE

Continuano a rimanere aperte secondo i protocolli allegati al DPCM 11/6/2020. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate al presente commento,

E’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli

alloggiati.

(19)

STUDI PROFESSIONALI

Continuano a poter essere operativi le attività professionali quindi continuano a rispettare le seguenti raccomandazioni:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per indipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di

strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi

di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di

ammortizzatori sociali

(20)

Anche per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali...), già riaperte si applicano i protocolli di cui all’allegato contenuta nelle

“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate al presente commento.

ATTIVITA’

PRODUTTIVE

(MANIFATTURIERE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)

(21)

IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI

Sono sospese tutte le attività sportive anche svolte presso centri sportivi all’aperto.

Rimangono consentite quelle di interesse nazionale

promosse da Coni, Cip in impianti chiusi o all’aperto, ma senza presenza di pubblico.

Sospesi eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

E’ consentita l’attività motoria individuale nelle vicinanze della abitazione, con distanziamento di un metro ed uso di mascherina; è consentita altresi l’attività sportiva

individuale all’aperto

Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Comprensori sciistici chiusi.

(22)

Attività di servizi alla persona consentite nel rigoroso rispetto delle linee guida e protocolli.

Continuano le attività ludico ricreative ed educative per bambini, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettere c e q, del D.P.C.M. e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato.

Formazione professionale solo a distanza

Formazione scolastica a decorrere dal 18 gennaio 2021, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado

• Nella scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza è riattivata dal 18 Gennaio 2021 Formazione Universitaria, artistica e coreutica a distanza tranne alcuni casi di modalità in presenza necessaria per laboratori.

ULTERIORI ATTIVITA’

(23)

Dal 7 gennaio 2021 verrà consentita la didattica in

presenza per il 50% dei discenti in base a linee tecniche curate da tutte le parti in causa, comprese le competenze in materia di trasporti, coordinate dalle locali Prefetture e con poteri di ordinanza dispositive delle regioni in caso di inerzia.

Servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rispetto dell’articolo 1, comma 1 lettera gg, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020.

Luoghi di culto aperti , con cerimonie, con rispetto della distanza interpersonale. Cerimonie e funzioni religiose svolti secondo i protocolli fissati dalle varie confessioni per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la

distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera n, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

ULTERIORI ATTIVITA’

(24)

L’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione

dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita;

Gli uffici della pubblica amministrazione (inclusi quelli giudiziari e delle altre Autorità dello Stato) svolgono la loro attività in conformità alla scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative”

Per le attività ancora sospese è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo

svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rispetto delle misure di

prevenzione previste;

ULTERIORI ATTIVITA’

(25)

MOVIMENTI DI PERSONE

Divieto di muoversi dal proprio domicilio per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5.

Limitazione agli spostamenti

Dal 16 gennaio al 15 febbraio p.v., anche in zona gialla, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome , salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, restando comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Consentiti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, abitazione o domicilio.

Nello stesso comune consentita la sola visita verso altra abitazione dalle 5 alle 22 una volta al giorno al massimo due persone esclusi i minori di 14 anni

La limitazione ai movimenti prevista per tutte le regioni è dalle 22 alle 5.

Permane la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, consentendo l’accesso e il

deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Seconde case nella stessa Regione a meno di riparazioni

urgenti.

(26)

MOVIMENTI DI PERSONE

Spostamenti da e per l’estero: in estrema sintesi, il quadro ad oggi vigente è il seguente:

esistono 6 elenchi di Stati, in relazione ai quali le disposizioni di prevenzione sono modulate a seconda di vari parametri, tra cui quello della specifica situazione epidemiologica intercorrente presso gli stessi:

Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano;

Elenco B Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca

(incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia,Finlandia,

Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente

europeo), Germania, Grecia,Irlanda, Lettonia, Lituania,

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al

di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo

(incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia,

Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente

africano), Svezia, Ungheria, Islanda,Liechtenstein, Norvegia

(incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito

di GranBretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del

Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola

di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del

continente europeo per i quali il Regno ha la

responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra,

Principato di Monaco.

(27)

MOVIMENTI DI PERSONE

Elenco C: Bulgaria, Romania;

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;

Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco;

Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana;

e a decorrere dal 16 luglio 2020, Kosovo, Montenegro e Serbia;

dal 13 agosto Colombia

Sono vietati, salvo alcune eccezioni tassativamente elencate al comma 1, dell’art. 4 (tra cui gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, motivi di assoluta urgenza, di salute, di studio):

− gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E;

− l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti;

− nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di all’elenco F;

• sono altresì vietati – eccezion fatta, tra l’altro, per i cittadini di Stati membri dell’UE, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o al 16 luglio 2020 - l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno

transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F

nei quattordici giorni antecedenti;

(28)

MOVIMENTI DI PERSONE

• chiunque fa ingresso in Italia da Stati di cui agli elenchi B, C, D, E, e F è tenuto a consegnare al vettore o alle Autorità competenti una dichiarazione recante, tra l’altro, l’indicazione dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;

• le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi di cui agli elenchi C, D, E e F , anche se asintomatiche, hanno l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e - eccezion fatta per le ipotesi tassativamente indicate ai commi 6 e 7 dell’art. 6 del DPCM - sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione o la dimora che dovrà essere indicata nella dichiarazione di cui sopra.

Romania, Bulgaria, dal 10 dicembre dovrà essere 48 ore

prima nello stato di provenienza. Isolamento fiduciario di

14 giorni comunque, salvo rare eccezioni, dal 21

Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021.

(29)

MOVIMENTI DI PERSONE

Dal 12 agosto sono previste, un tampone di verifica della eventuale positività al virus per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta entro 48 ore dal rientro in alternativa a tampone sino a 72 ore prima della partenza.

Per tutti i provenienti dall’estero per motivi turistici siano usciti prima che dopo il 21 Dicembre 2020, con rientro dal 6 gennaio 2021, isolamento fiduciario di 14 giorni.

Eliminati tampone o quarantena per i voli Covid Free.

Continuano le crociere su navi battenti bandiera Italiana, ma dal 21 dicembre 2020 sino al 6 Gennaio 2021 vengono sospese se partenti o in arrivo in porti italiani

Trasporto nelle linee urbane ed extraurbane per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.

A decorrere dal 2 novembre 2020 , per il trasporto pubblico

di linea urbano, extraurbano e ferroviario di competenza

della Regione Piemonte è consentito un coefficiente di

riempimento non superiore al 50% dei posti previsti dalla

carta di circolazione del singolo mezzo, con utilizzo

prioritario dei posti seduti.

(30)

MOVIMENTI DI PERSONE

L’uso di mascherine è obbligatorio:

• Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,

• Nei mezzi di trasporto

• In tutte le aree al chiuso ed all’aperto pertinenziali ai centri commerciali ed alle grandi superfici di vendita ( parcheggi, aree gioco, piazzali antistanti agli ingressi)

• comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza

• Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

• Consigliato in privato in presenza di non conviventi

E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i

cittadini di avere sempre con sé dispositivi di protezione

delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei

luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i

luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le

caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia

garantita in modo continuativo la condizione di

isolamento rispetto alle persone non conviventi e

comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida

anti-contagio previsti per le attività economiche,

produttive, amministrative e sociali nonché delle linee

guida per il consumo di cibi e bevande;

(31)

MOVIMENTI DI PERSONE

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione è

comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri

commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n. 114/98 (quali ,a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o

antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; sono fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso

continuativo dei dispositivi di protezione individuale

ovvero i soggetti che per interagire coni predetti versino

nella stessa incompatibilità;

(32)

MOVIMENTI DI PERSONE

Vietata ogni forma di assembramento sia in luogo pubblico che privato ed obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera b, e dell’allegato 8 del D.P.C.M. del 11/6/2020 Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

L’arrivo in Regione dall’estero, cosi come in tutto il

territorio nazionale, comporta oltre alla documentazione specifica da consegnare al vettore con i motivi d’ingresso e i luoghi di domicilio o residenza di destinazione,

Le prescrizioni non si applicano al personale addetto al

trasporto merci. (Ordinanza Ministro salute e Ministro

Trasporti 28/3/2020). Non si applicano anche alle

permanenze di pochi giorni.

(33)

SANZIONI PER VIOLAZIONE

Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti tra il governo e parti sociali, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, e il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri

adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell' attivita' fino al ripristino

Il mancato rispetto delle misure di contenimento dal 25 marzo, sono punite anziché con la sanzione penale per violazione dell’art 650 codice Penale (arresto fino a tre mesi e ammenda da 206 euro), con la sanzione

amministrativa da 400 a 3000 Euro.

Allontanamento da casa dove si è in quarantena reclusione

da 1 a 5 anni ex art 452 Codice Penale

(34)

SANZIONI PER VIOLAZIONE

Per le violazioni agli obblighi di chiusura delle attività oltre alla sanzione di cui sopra la sanzione amministrativa

accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni previa possibile chiusura immediata di giorni 5, da scomputare dalla sanzione accessoria.

In caso di recidiva raddoppio della sanzione amministrativa principale e massimo della sanzione amministrativa

accessoria.

Arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad

euro 5.000 per violazioni da parte di chi non osservi

l’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la

diffusione di una malattia infettiva

(35)

SANZIONI PER VIOLAZIONE

Per le violazioni agli obblighi di chiusura delle attività oltre alla sanzione di cui sopra la sanzione amministrativa

accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni previa possibile chiusura immediata di giorni 5, da scomputare dalla sanzione accessoria.

In caso di recidiva raddoppio della sanzione amministrativa principale e massimo della sanzione amministrativa

accessoria.

Arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad

euro 5.000 per violazioni da parte di chi non osservi

l’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la

diffusione di una malattia infettiva

(36)

REGIONE PIEMONTE BU04S6 30/01/2021

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 14

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTI:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.

74;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

(37)

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;

il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;

l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il

Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;

(38)

monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;

monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 29 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 37” riferito alla settimana 18 – 24 gennaio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

si riduce l’incidenza dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente;

si riduce, passando da 8.8% a 7.8%, l’incidenza dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati;

risulta entro soglia il tempo trascorso tra l’esordio dei sintomi e l’esecuzione del test;

si riducono sia l’Rt puntuale (0.82 [CI: 0.79-0.85]) sia l’Rt medio (0.89 [CI: 0.76-1.09]);

si riducono i focolai attivi, i nuovi e i casi non associati a catene di trasmissione note;

il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende da 27% a 26% e quello dei letti ordinari dal 43% al 40%, non superando il valore soglia;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 allega sub 9 il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;

DATO ATTO la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede

che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di

protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o

in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

(39)

DATO ATTO la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, “Adozione di ‘Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte le linee guida, allegate sub 2 al presente provvedimento, che integrano il documento allegato sub 1 al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 29 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n. 37 del Monitoraggio Fase 2, che riguarda i dati relativi alla settimana 18-24 gennaio 2021, la situazione regionale risulta un parziale miglioramento per tutti gli indicatori previsti per la gestione dell’epidemia, tenuto conto che anche i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID- 19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, per le giornate dello stesso periodo e per la settimana in corso evidenziano un trend stabile rispetto ai report precedenti, con RT di poco inferiore al limite di 1, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la continuazione delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona, in sintonia con le indicazioni ministeriali già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale;

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti,

dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che

(40)

rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ACQUISITA l’intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1. le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

2. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

3. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi

automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio;

(41)

4. dal 1 febbraio 2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite, ai sensi e nei modi dell’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle

“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;

5. nell’ambito delle attività di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto ivi disposto, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto, nonché, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

6. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;

7. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive”

contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;

8. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

9. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;

10. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle

“Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;

11. in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;

12. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;

13. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;

14. ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della

Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la

percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate

nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;

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15. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 31 gennaio 2021 sino al 14 febbraio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegati

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20/178/CR05a/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 8 ottobre 2020

ALLEGATO 1

1

(44)

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per lacollettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

2

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SCHEDE TECNICHE

RISTORAZIONE

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

ATTIVITÀ RICETTIVE

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

UFFICI APERTI ALPUBBLICO

PISCINE

PALESTRE

MANUTENZIONE DEL VERDE

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

ATTIVITÀ FISICAALL’APERTO

NOLEGGIO VEICOLI E ALTREATTREZZATURE

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

AREE GIOCHI PER BAMBINI

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

PARCHI TEMATICI E DIDIVERTIMENTO

SAGRE E FIERE LOCALI

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

DISCOTECHE

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Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va c onsiderata l’ultima versione disponibile):

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19:

presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19

n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

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