• Non ci sono risultati.

LA SCISSIONE NON PROPORZIALE NELLA SOCIETA DI FARMACIA Schema sintetico/pratico di un caso

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LA SCISSIONE NON PROPORZIALE NELLA SOCIETA DI FARMACIA Schema sintetico/pratico di un caso"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

1

Quaderni del Dipartimento di Economia e Diritto Farmaceutico Direttore di Dipartimento: Dr. M.Mascheroni

LA SCISSIONE NON PROPORZIALE NELLA SOCIETA’ DI FARMACIA Schema sintetico/pratico di un caso

(2)

2

Il caso pratico

Una società di farmacia (Farmacia Zeta Snc) è titolare di due esercizi: La Farmacia Alfa e la Farmacia Beta . I soci sono i dottori Caio per il 67 % del patrimonio e Tizio per il 33%.

I soci in conflitto si determinano a “intestarsi” una farmacia a testa senza intervento di alti soggetti soci.

La soluzione che si prospetta è la costituzione di una società a responsabilità limitata per poi procedere ad una scissione che abbia risultato che Caio diventi unico socio della Farmacia Alfa e Tizio unico socio della Farmacia Beta.

(3)

3

1^ STEP:

TRASFORMAZIONE IN SRL

La trasformazione di una società commerciale da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l’estinzione del soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell’atto costitutivo che conferma l’identità del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione.

Non muta indi neppure la titolarità della farmacia perciò l’atto non deve essere condizionato al riconoscimento dell’autorità amministrativa competente, ma deve essere solo notificato per una presa d’atto.

La trasformazione di una società di persone in una società di capitali deve risultare da un atto pubblico (notarile) che:

deve contenere le informazioni previste dalla legge per la costituzione della forma giuridica adottata;

è soggetto alla disciplina per il tipo di forma giuridica adottata;

(4)

4

è soggetto alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione;

La trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa, salvo che i patti sociali dispongano diversamente dal consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la loro quota di capitale e di partecipazione agli utili.

Il capitale della società, risultante dalla trasformazione deve essere:

determinato in base ai valori al momento della trasformazione di attivo e passivo e risultare da perizia asseverata redatta da revisore contabile;

Per quanto riguarda le quote, ogni socio ha diritto ad una quota proporzionale alla sua partecipazione alla società prima della trasformazione che il vecchio atto costitutivo gli riconosceva.

(nel ns. caso 60/40%). La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione tipica delle società di persone resta e non si cancella. Questo significa che per tutti i debiti contratti dalla “Farmacia Zeta Snc“, la responsabilità patrimoniale resta illimitatamente e in solido in capo, sia alla società che ai soci a meno che non risulti che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Dopo la trasformazione, per i debiti contratti dalla nuova

“Farmacia Zeta srl“, i soci saranno responsabili per la sola quota di capitale sottoscritto.

(5)

5

Risultato post trasformazione:

Farmacia Zeta Srl titolare della Farmacia Alfa e della Farmacia Beta i cui soci continuano ad essere Tizio e Caio per il 67% e il 33% del capitale sociale.

(6)

6

2^ STEP:

SCISSIONE

A codesto punto i soci continuano nel lor intento per la “ intestazione” del 100% delle partecipazioni della Farmacia Alfa al dr. Caio e del 100% della Farmacia Beta al dr. Tizio.

L’art 2506 del c.c., prevede due tipi di scissioni:

 La scissione totale nella quale l’intero patrimonio della società scissa viene trasferito (diviso) a due o più società beneficiarie. A seguito della scissione totale la società scissa si estingue e la precedente attività prosegue in capo alle società beneficiarie ciascuna per le attività oggetto di scissione. –

 La scissione parziale nella quale viene trasferita (divisa) ad una o più società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio della società scissa. In questo caso la società scissa non si estingue ma prosegue la propria attività senza la parte di attività/passività trasferite alle società beneficiarie.

(7)

7

1* IPOTESI (scissione totale)

FARMACIA ZETA SRL (scissa)

Beneficiarie:

FARMACIA ALFA SRL (a socio unico) FARMACIA BETA SRL (a socio unico)

(8)

8

SCISSIONE PARZIALE

FARMACIA ZETA SRL (Titolare della Farmacia Beta)

Scorpora il ramo di azienda della:

FARMACIA BETA SRL (Titolare della Farmacia Beta)

(9)

9

Criteri

Criterio proporzionale: le quote o le azioni delle società beneficiarie vengono assegnate ai soci della scissa in base alle percentuali di partecipazione di questi ultimi al capitale sociale della scissa; (67/33 nel nostro caso) - Indi non funzionale al risultato preventivato di dividersi le titolarità.

Criterio non proporzionale: le quote o le azioni delle società beneficiarie vengono assegnate senza tener conto delle originarie percentuali di partecipazione, ma in modo da attribuire ai soci della scissa partecipazioni il cui valore complessivo, considerati anche i conguagli, sia equivalente al valore della partecipazione precedentemente detenuta. (funzionale al risultato)

(10)

10

Scissione totale non proporzionale

(nella scissione parziale otterremmo sostanzialmente il medesimo risultato)

Ante scissione:

SOCIETA’ ZETA SRL

Socio Caio 67% - socio Tizio 33%

Post scissione : SOCIETA’ ALFA SRL

Socio Caio 100%

dr. Caio guadagna il 33% - dr. Tizio perde il 33%

SOCIETA’ BETA SRL Socio Tizio 100%

dr. Caio perde il 67% dr. Tizio guadagna il 67%

(11)

11

CONCAMBIO

Indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta nelle nuove società beneficiarie l’operazione non pregiudica gli interessi di nessun socio solamente se il valore effettivo della quota da ciascuno di essi detenuta a scissione compiuta non differisce dal valore effettivo di quota detenuta in “Farmacia Zeta srl”

antecedentemente all’operazione. L’operazione non può quindi prescindere dalla valutazione del capitale economico delle beneficiarie. L’operazione è conclusa equamente se il valore del capitale economico di Beta Srl è pari al 33% di “Farmacia Zeta srl”

(12)

12

ESEMPIO VALUTATIVO:

VALORE DA PERITARE FARMACIA ZETA €. 4000.000,00 VALORE DELLE BENEFICIARIE:

VALORE ALFA SRL €. 2.700.000,00 VALORE BETA SRL €. 1.300.000,00

DR. CAIO IN ALFA SRL “guadagna” il 33% --- 890.000,00 BETA SRL “perde” il 67% --- 870.000,00 DR. TIZIO IN BETA SRL “guadagna” il 67% --- 870.000,00

ALFA “perde ” il 33% --- 890.000,00

CONCLUSIONI APPROSSIMATIVE : conguaglio modesto di 20.000,00 L’operazione e’ esente da imposta eccezion fatta dell’eventuale conguaglio.

(13)

13

PROCEDURA (sintesi)

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere, secondo quanto previsto dall’articolo 2506-ter cod. civ., una situazione patrimoniale e una relazione illustrativa in cui illustra e giustifica il progetto di scissione ed in particolare i criteri di attribuzione delle azioni o quote.

La norma stessa consente, poi, di sostituire la situazione patrimoniale col bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della stessa.

Esistono, però, alcune ipotesi di esonero dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa dello stesso organo amministrativo, ad esempio l’ipotesi in cui vi rinuncino all’unanimità i soci.

Il progetto e la situazione patrimoniale, se presente, dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese.

La perizia di stima deve esaminare la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve indicare il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi, nonché eventuali difficoltà di valutazione.

Il legislatore ha però escluso la necessità della relazione quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

È altresì possibile evitare la redazione della perizia di stima con il consenso unanime dei soci.

Una volta elaborati i documenti, , è necessario depositare il progetto di scissione ( che deve illustrare le motivazioni della scissione, i valori, il nuovo statuto e altre informazioni di carattere economico- giuridico) presso la sede sociale e il registro delle imprese, ovvero pubblicarlo sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-ter, commi 3 e 4, cod. civ..

La scissione poi richiede la delibera notarile. Tra l’iscrizione del progetto nel Registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come già segnalato, devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

L’opposizione dei creditori è, infatti, disciplinata dall’articolo 2503 cod. civ., richiamato dall’articolo 2506 ter cod. civ..

(14)

14

In particolare, è previsto che la scissione possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502 bis cod. civ. ossia dell’iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese.

Dipartimento

di Economia e Diritto Farmaceutico

Servizi Contabili, Consulenze Fiscali per Farmacie

Viale Luigi Majno, 9 – 20122 Milano Tel. 0229527614 – Fax 0229407035 www.studiomascheroni.com

marino.mascheroni@icffarmacisti.it;

marino.mascheroni@unimeier.eu; (solo per comunicazione Università)

Riferimenti

Documenti correlati

Ritengo sia arrivato il momento, insomma, di far uscire il nome di Zagonara dal silenzio ormai intollerabile in cui è avvolto per cominciare ad avvicinarlo, nella piena dignità di

La stessa procedura sara eseguita all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare sia ii loro MMG e sia ii loro coordinatore di riferimento.

nyilvánosan működő részvénytársaság". Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di

1.L’Organo amministrativo è investito di poteri necessari alla gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto della normativa vigente, del presente Statuto e

MARCOLIVIO & PARTNERS SPA Società di Revisione 31/12/2007. ALTRE CARICHE

Le soprarichiamate interpretazioni possono comportare notevoli difficoltà nella pratica attuazione, dovute, a nostro avviso, ad una incongruenza di fondo. Il caso più

Stati rivisti i dati riportati nella parte relativa classe di stato patrimoniale schema sintetico ed ebitda, patrimoniale netto dei tassi di stato domestici rispetto al

Altrettanto positiva è stata la risposta della comunità territoriale la quale, grazie alla capillare opera di sensibilizzazione effettuata da questo Ufficio, anche