• Non ci sono risultati.

Crea. na 2Z tyfjs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Crea. na 2Z tyfjs "

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Crea. na 2Z tyfjs

•Rep-

*

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia d’ERRICO Presidente rei.

dr. RitaCAROSELLA Consigliere

dr. Gianfranco PLACENT1NO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 171/2016 R.G. di appello avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 17/02/2016 nel procedimento n. 1740/2015 R.G*, avente ad oggetto:

riconoscimento della protezione internazionale TRA

elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo studio dell’aw. Carmela Perazzelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in appello

APPELLANTE E

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. 80202230589) - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione intemazionale di Salerno, sez. di Campobasso, in persona del legale rapp.te p.L, elettivamente domiciliata in Campobasso presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis

APPELLATO NONCHÉ’

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso

INTERVENTORÈ RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN FATTO — *"'■ , cittadino del Gambia, premesso che la Commissione territoriale di Salerno - sez. di Campobasso, gli aveva negato la protezione intemazionale con provvedimento del 14/08/2015, ha adito il competente Tribunale di Campobasso chiedendo la revoca di detto provvedimento ed il riconoscimento del proprio "status" di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, o in via ulteriormente subordinata di quella umanitaria.

'SU.

0 s 10

2

1

% Ia

Io<0

(2)

Il Tribunale, acquisite le memorie depositate per la Commissione territoriale, con provvedimento ex art 702 bis c.p.c. emesso il 17/02/2016 ha escluso la riconoscibilità all’istante dello status di rifugiato e la sussistenza delle condizioni per ottenere la protezione sussidiaria (ritenuta la ricorrenza delle ipotesi di esclusione di cui agli artt 10, co.2, loti, b) e 16, co, l, lett b) del d.lgs. n.251/’07), ed ha respinto la richiesta di ammissione alla protezione umanitaria, non avendo ravvisato una condizione del medesimo ricorrente di particolare vulnerabilità- ha inoltre dichiarato non ripetibili le spese del procedimento, stente la costituzione personale in giudizio della P.A..

Il ha impugnato il provvedimento con citazione notificata il 17/03/2016 al Ministero delITnterno ed al P.G. presso questa Corte -il quale non ha formulato richieste-, insistendo perché, in riforma del provvedimento appellato, gli fosse riconosciute lo status di rifugiato, ovvero in subordine il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, o ancora in via gradata l’ammissione alla protezione umanitaria.

Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto deil’appello.

E’ stata disposta provvisoriamente la sospensione dell’esecutività delTordinanza appellata e le parti hanno concluso richiamando i propri atti e chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

IN DIRITTO — In sede di audizione da parte della Commissione territoriale,

aveva dichiarato di essere nato il l°/01/1995 a Tallinding (Cambia), di essere celibe, di religione musulmana, di etnia mandinga, e di non avere mai svolto attività politica; di essersi allontanato dal suo paese dopo che il padre era stato avvelenato dai propri fratelli a causa della contestata proprietà di una casa, avendo avuto timore di essere a sua volta ucciso dagli zii paterni; di avere poi contratto un debito con il proprietario della casa presa in affitto (tale Ousman Camara), che aveva gravemente ferito alla testa nel corso di una discussione, tanto che lo stesso era stato sul punto di morire; di essere stato per questo denunciato dagli altri condomini ed incarcerato; che la prigione era molto piccola c calda ed erano in tanti in ogni cella, e ne era evaso in compagnia di altri due detenuti per timore di essere condannato all’ergastolo o alla pena dì morte (come gli era stato detto dalla polizia), giacché in Gambìa c’è la dittatura di Yahya Jammch, e molte persone vengono condannate anche senza motivo;

che da! 2013 era fuggito in Senegai, Mali, Burkina Faso, Niger ed infine in Libia, da dove nel

2014 era giunto in Italia. .

L’appello è infondato, quanto alla richiesta di riconoscimento in favore del richiedente dello status di rifugiato (artt. 2 letL e) ed II del d.lgs. n.251/2007), ovvero della protezione sussidiaria» (artt 2 lett 3) del D.Lgs. n.251/2007 e 14 del medesimo d.lgs.).

3Q

ir1 2

(3)

Sia l’appellante che il Ministero resistente -la cui memoria difensiva nel presente grado contiene, a pag. 5, erronei riferimenti a circostanze di fatto del tutto estranee-aHa posizione del . . quale emergente dal fascicolo di primo grado e dalla stessa ordinanza oggetto di impugnazione-, trascurano infatti di considerare che il primo giudice ha basato la sua decisione di rigetto di tali domande sulle specifiche ipotesi dì esclusione di cui agli artt. 10, co.2, lett. b) (per Io status di rifugiato) e 16, co.l, lett. b) (per lo status di protezione sussidiaria) del d.lgs. n.251/2007 è succ, modif., vale a dire la sussistenza di «fondati motivi per ritenere che Io straniero abbia commesso, ai di fuori del territorio nazionale, prima di essavi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato».

Con motivazione pienamente condivisibile ed in alcun modo messa in discussione in questa sede, il Tribunale ha pertanto ritenuto, sulla scorta della stessa narrazione del che la condotta dallo stesso posta in essere fosse riconducibile quanto meno al reato di lesioni gravissime ex art. 583 c.p., se non al tentativo di omicidio, reati con pene edittali superiori a quelle sopra indicate.

- L’appello merita invece accoglimento quanto alla domanda subordinata volta alla riforma dell’ordinanza sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, co.6, d.lgs. n.286/1998, basato dal Tribunale sulla non emergenza di una condizione di specifica vulnerabilità del richiedente (motivi di salute o familiari). • - . '

La protezione umanitaria, per la quale non onera la suesposta ipotesi di esclusione prevista - per le altre misure di protezione, rappresenta una* misura residuale e temporanea, incentrata sulla situazione individuale del richiedente -in ciò differenziandosi dal caso dei permessi rilasciati per “motivi umanitari”, in forza del D.P.C.M. de! 5/04/2011, in occasione della c.d “emergenza nord Africa”, terminata il 28/02/2013-.

La misura in esame si fonda sul riscontro dell'esistenza di situazioni non rientranti nelle misure tipiche, o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perchè intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione intemazionale per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (condizioni psicofisiche del richiedente tali da non consentirne l’allontanamento o la cura nel paese di origine; situazioni di vulnerabilità come per minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori di minori, vittime di stupri o vioienze; impossibilità per

aa.

2□

%a

3

(4)

rinteressato di restare ne! paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro) =cfr„ Cass. 20l3/n.26566; Cass. 2014/n. 15466; Cass. 20!5/n.21903-.

AI riguardo, come dedotto dai ricorrente con il ricorso introduttivo del primo grado e ribadito con Patto di appello, _ a, stante la sua situazione concreta -ritenuta credibile dal Tribunale, tanto da aver fondato sullo stesso racconto del richiedente il rigetto delle domande avanzate in via principale -, al suo rientro in Cambia sarebbe con tutta probabilità nuovamente sottoposto a regime detentivo sino alla definizione del processo a suo carico, e poi in seguito alla presumibile condanna, con conseguente esposizione dello stesso alle gravi condizioni carcerarie del suo paese di origine: dalle informazioni desumibili dai rapporti di Amnesty International, concordanti con le dichiarazioni dell’appellante in sede di audizione da parte della Commissione territoriale, le carceri del Gambìa sono caratterizzate da carenti condizioni igieniche, malattie, mancanza di assistenza medica, sovraffollamento, caldo estremo e malnutrizione.. Ja mancanza di attrezzature come estintori ha messo a rischio Vincolumiià dei prigionieri (v. rapporto annuale Amnesty International relativo all’anno 2013); i detenuti vengono regolarmente torturati da personale delle forze delVordine come punizione e al fine di costringere a "confessioni" (rapporto relativo al 2014); “// Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha reso pubblico un rapporto in cui sosteneva che nel paese la tortura era "prevalente e abituala'’... Jl rapporto esprìmeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l ’assenza dì un efficace meccanismo di denuncia in gpado di affrontare le accuse di torttira e altri maltrattamenti. Il Relatore ha potuto osservare

"la natura brutale dei metodi di tortura applicati.., .’’, (v. rapporto di Amnesty International 2015-2016).

Il descritto rischio per il richiedente in caso di suo rientro in patria comporta dunque la ricorrenza delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, ai sensi dell’art. 5, co.ó, cit., ne! quale senso va riformata l’ordinanza

appellata. •

— Attesa la soluzione adottata, che ha comportato raccoglimento dell’appello solo per quanto di ragione, con riforma della pronuncia del Tribunale quanto airuitìma domanda subordinata, le spese processuali relative ad entrambi i gradì di giudizio si dichiarano compensate fra le

parti. '

P.Q.M.

La Corte - .

• accoglie l’appello per quanto di ragione, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata ordinanza, dichiara che .. ’ si trova nelle condizioni per ottenere la

|

<4 Q

I

3

4

(5)

concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi deU'art 5 T.U. n.

286/1998;

• dichiara compensate fra le partì le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 2/11/2016.

11 Presidente est. - dr. Maria Grazia d’Errico .

- ‘ ’.v-:

Riferimenti

Documenti correlati

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio.. previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa

Come sempre, Arlecchino è filosofo ben più profondo di tutti noi ! A questo modo Gian Giacomo Rousseau in una sua famosa lettera al D’Alembert dimentica per un momento l’accesa

è uno spazio di ascolto e consulenza nell’ambito del consultorio familiare, dedicato ai giovani di età tra i 14 e 21 anni, al quale si accede gratuitamente e liberamente,

FORMA UN INSIEME CHE VUOI TU E SPIEGA PERCHÈ GLI ELEMENTI CHE NE FANNO PARTE STANNO BENE INSIEME.. STANNO BENE INSIEME

in altre parole se crediamo veramente che l'uomo in lotta per recuperare la sua identità personale nel pellegrinaggio analitico (anche se la sua coscienza sembra spesso

l In questi mesi è richiesta agli allievi delle classi seconde ed alle loro famiglie di scegliere la.. specializzazione del triennio finale del corso di

Il canale User Generator Content permette di sfruttare appieno le potenzialita della rete, come luogo di interazione, tra le persone, tra le strutture, tra le parti, attreverso

La cicala canta tutta l'estate, 30 giorni Giugno, 31 giorni Luglio, 31 giorni Agosto e solo 15 giorni Settembre.. Quanti giorni in