Straining: riconosciuto il risarcimento del danno
Autore: Carlos Arija Garcia | 06/04/2018
Le vessazioni isolate al lavoro possono influenzare negativamente lo stato psico-fisico del dipendente. La differenza con il mobbing.
Ti è capitato di subire degli atteggiamenti vessatori al lavoro in modo isolato, non continuativo, ma, comunque, sufficientemente pesanti da ledere la tua dignità ed il
tuo equilibrio psico-fisico? Episodi che non bastano per fare una denuncia per mobbing ma che vorresti, ad ogni modo, segnalare per tornare a lavorare nella massima serenità? Non disperare, perché la Cassazione ha appena riconosciuto il danno da straining con una sentenza [1] grazie alla quale un dipendente, vittima di «stress forzato» può alzare la voce, denunciare i fatti ed ottenere un indennizzo per il male subìto.
La stessa Suprema Corte ha precisato che lo straining è una forma «morbida» di mobbing, cioè una sorta di persecuzione non continuata ma sempre nociva per il lavoratore, al quale, a questo punto, va riconosciuto il danno da straining.
Danno da straining: cosa dice la Cassazione
Non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia in questo senso, anzi: appena poco più di un mese prima di pronunciare questa sentenza si era già espressa in termini molto simili [2] affermando che, di fronte ad un atteggiamento ostile e vessatorio da parte di un datore di lavoro e quando non ci sono gli estremi e le prove sufficienti per sostenere una causa per mobbing, è possibile avviare quella per straining.
Questa volta, la Corte ha dato ragione ad un dipendente «costretto a lavorare in un ambiente ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo». Nello specifico, l’uomo – un bancario – nonostante avesse tutte le carte in regola per essere inquadrato come dirigente, non solo era stato escluso dalla direzione generale ma era pure stato deriso con diverse lettere di scherno diffuse dalla banca in cui prestava servizio.
Gli episodi, però, erano isolati, non continuativi. Da qui il fatto che non potesse presentare una denuncia per mobbing. Tuttavia, sono stati in grado di influire negativamente sia sulla vita lavorativa del dipendente sia sulla sua salute. La colpa del datore di lavoro sarebbe stata quella di permettere questo tipo di atteggiamenti, di non averli evitati. Ecco perché la Cassazione ha riconosciuto il danno da straining come danno non patrimoniale, cioè come violazione del diritto a svolgere una vita lavorativa normale e ad esprimere la propria personalità sul luogo di lavoro.
Dunque, quando viene riconosciuto il danno da straining e quando si sconfina nel mobbing? Che differenza c’è tra questi due condotte?
Il danno da straining
Come accennato, non tutti gli episodi vessatori al lavoro sconfinano nel mobbing, ma possono essere in grado di creare in un dipendente un notevole stato di insicurezza, di timore e di depressione. Possono, dunque, influenzare negativamente la sua vita lavorativa ed emotiva. Da qui che venga riconosciuto il danno da straining.
Lo straining, dunque, è quel comportamento vessatorio che non riscontra il carattere di continuità ma che può provocare un danno all’integrità psico- fisica del dipendente. Ed è bene ricordare che il Codice civile impone al datore di lavoro di astenersi dal compiere qualsiasi tipo di condotta in grado di ledere il diritto alla salute, alla dignità umana e a tutti i diritti inviolabili della persona, oltre ad impedire che nell’ambiente di lavoro si possano verificare tali situazioni. In altre parole: il datore di lavoro non solo non deve avere questo tipo di atteggiamenti ma deve anche impedire che altri dipendenti li adottino nei confronti di un collega.
Anche in questo caso – è necessario sottolinearlo – la responsabilità grava soltanto sul datore di lavoro.
Come si manifesta lo straining?
Lo straining si manifesta nello stesso modo in cui si manifesta il mobbing:
emarginando un dipendente, assegnandogli delle mansioni che non gli corrispondono o che non sono compatibili con il suo stato di salute, togliendogli deliberatamente del lavoro per ridurlo in una condizione di inoperosità che lo porti a rendersi inutile ai propri occhi ed a quelli dei colleghi, attribuendogli degli errori non commessi, ecc. Soltanto che questi episodi avvengono isolatamente, in numero ridotto e non continuativo. Ma bastano affinché venga riconosciuto il danno da straining.
Il danno da mobbing
Diverso il danno da mobbing, provocato da atteggiamenti vessatori continuativi e duraturi, tenuti da una o più persone nei confronti di un
dipendente. Si possono individuare tre tipi di mobbing:
il mobbing verticale, quando queste condotte sono adottate da superiori gerarchici (come il datore di lavoro o il capoufficio);
il mobbing orizzontale quando i comportamenti nascono dai colleghi di pari grado,
il mobbing ascendente, quando le vessazioni arrivano dai sottoposti nei confronti di un superiore.
Lo scopo è quello di isolare ed umiliare il dipendente, a volte per portarlo verso le dimissioni volontarie (l’invidia a volte è tremenda), a volte per provocare un suo allontanamento dall’ufficio, cioè un trasferimento, a volte – chissà, forse è il caso più subdolo – per puro divertimento, perché sta antipatico ai colleghi, perché lavora troppo e troppo bene e mette involontariamente in ombra i colleghi.
Dunque, a differenza dello straining, il mobbing presenta:
una continuità degli episodi vessatori (un periodo di sei mesi basta e avanza per tentare una causa);
un chiaro intento di umiliare il dipendente.
Come si manifesta il mobbing?
Non si tratta solo di chiacchierate o risatine tra i colleghi ma anche di azioni formalmente corrette, come il rifiuto di concedere dei permessi o di assegnare dei collaboratori, decisioni che spettano ad un superiore e che possono essere indiscutibili. Lo diventano, invece, quando il loro unico scopo è quello di «mettere il bastone tra le ruote» al lavoratore.
Danno da straining o mobbing: cosa fare
Quando si è vittima dello straining o del mobbing, è possibile chiedere il risarcimento del danno. L’unico modo è quello di rivolgersi ad un avvocato per tentare una causa in tribunale. Come abbiamo detto all’inizio, la Cassazione ha più volte riconosciuto il danno da straining, anche se provocato da episodi saltuari. Ovvio che quello da mobbing diventa più semplice da ottenere, purché il dipendente abbia raccolto tutte le prove necessarie (e-mail, bigliettini, testimonianze di colleghi).
Tuttavia, prima di agire in tribunale, il dipendente può:
dimettersi per giusta causa e ottenere l’assegno di disoccupazione;
presentare ricorso urgente in tribunale [3];
rifiutarsi di lavorare.
Note
[1] Cass. sent. 7844/2018 del 29.03.2018. [2] Cass. sent. n. 3977/2018 del 19.02.2018. [3] Art. 700 cod. proc. civ.