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FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE DESTINATI ALLE IMPRESE - FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI L. 662/96.

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Foglio Foglio Foglio Foglio informativo informativo informativo informativo

N N

NN.... 2.36.02.36.02.36.02.36.0 Codice

Codice Codice Codice Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015.

Data aggiornamento Data aggiornamento Data aggiornamento

Data aggiornamento 1/02/2016

FINANZIAMENTI A MEDIO FINANZIAMENTI A MEDIO FINANZIAMENTI A MEDIO

FINANZIAMENTI A MEDIO////LUNGO TERMINE DESTINATI ALLE IMPRESE LUNGO TERMINE DESTINATI ALLE IMPRESE LUNGO TERMINE DESTINATI ALLE IMPRESE ---- LUNGO TERMINE DESTINATI ALLE IMPRESE FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI L

FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI L FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI L

FINANZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI L .... 662/96 662/96 662/96 662/96 ....

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. - Società cooperativa a responsabilità limitata

Sede legale e amministrativa: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano www.bpm.it - Codice ABI 5584.8

Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 496.00 Capogruppo del "Gruppo Bipiemme"

N. di iscrizione al Registro delle imprese : 00715120150

Aderente al F.do Interbancario di tutela dei depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia S.p.A

Capitale sociale al 30/06/2014: euro 3.365.439.319,02 Telefono: 800.100.200 Fax 02 7700 4377

Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede

Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :

Cognome : Telefono :

Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail :

Sede : Qualifica :

Che cos’è un Finanziamento a Medio/Lungo Termine

E’ un finanziamento destinato al sostegno dei programmi d’investimento e sviluppo delle imprese.

La durata è sempre superiore a 18 mesi sino ad un massimo, di norma, di 10 anni.

L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, Finanziamento Fondo Garanzia PMI L. 662/96: caratteristiche e rischi.

E’ un finanziamento a medio/lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI . Legge 662/96 e successive modifiche.

A cosa serve - è un finanziamento destinato al sostegno dei programmi d’investimento quali ad esempio:

investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta









di finanziamento alla Banca;

altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata





all’attività d’impresa.

Il finanziamento può essere concesso fino all'80% degli investimenti documentati (IVA esclusa).

(2)

F.I. N. 2.36.0 pag. 2/8

A chi si rivolge: Il finanziamento è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale territorio nazionale esclusa la Regione Toscana ; per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI . Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno . http://www.mcc.it/ ).

È rivolto esclusivamente a clienti non consumatori. (imprese individuali o società).

Tipologia di Finanziamento erogato:

Finanziamento Fondo Garanzia PMI L. 662/96 può essere richiesto:

a tasso variabile:





Prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento.

a tasso fisso:









Prevede che il tasso di interesse rimanga fisso per tutta la durata del finanziamento.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato

Garanzie:

A garanzia del "Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96", attualmente in una misura che varia in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 3.000.000,00 , quale ammontare massimo (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Modalità di rimborso:

Il rimborso del prestito avviene in base al Piano di ammortamento Francese, con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi e con periodicità mensile.

La Parte Finanziata si obbliga a corrispondere sulla somma oggetto del finanziamento l'interesse annuo nominale (TAN), calcolato sulla base dell’anno solare (divisore 360 giorni).

Se il pagamento delle rate avviene con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la stessa viene a ciò espressamente autorizzata. Il pagamento delle rate può avvenire anche a mezzo addebito diretto preautorizzato domiciliato presso altro istituto di Credito.

Rischi di Finanziamento Fondo Garanzia PMI L. 662/96 Finanziamento a tasso variabile





 Il rischio principale è legato alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale con conseguente aumento dell’importo delle rate.

Finanziamento a tasso fisso





 Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

(3)

L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).

Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.

Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE IMPORTO E DURATA

Importo finanziabile Minimo: 20.000,00 euro Massimo: 3.000.000,00 euro Durata del finanziamento Minimo: 24 mesi ( 2 anni)

Massimo: 120 mesi (10 anni)

(comprendendo l’eventuale periodo di preammortamento).

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo (TAN) EURIBOR(°) + Spread

IRS di periodo(°°) + Spread Spread

(maggiorazione sul valore del parametro, espressa in punti percentuali)

massimo 9,000 p.p.

(in relazione alla durata, all’entità del finanziamento ed al rapporto rischio/rendimento della relazione)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG, esemplificativo)#

Calcolato per un finanziamento di 500.000,00 euro e una durata di 5 anni :

Tasso variabile TAEG 10,319 % Tasso fisso TAEG 10,818 % Tasso di preammortamento Pari al Tasso nominale annuo

Tasso di mora Tasso nominale annuo + massimo 1,000 p.p.

(°) EURIBOR, rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 MESI, TASSO 360 rilevati dal circuito Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”.

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria 2,00 con un minimo di euro 250,00(°°°)

Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull’usura n.108/96 ai sensi dell’art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.

SPESE PER LA GESTIONE

Gestione pratica Non prevista

Incasso rata (spesa annua) 30,00 euro , da ripartire per singola rata Invio comunicazioni

(produzione ed invio Documento di Sintesi) 1,35 euro in forma cartacea Gratuito online

ALTRO

Compenso per rimborso anticipato parziale 2,00% tasso variabile , 3% tasso fisso del capitale anticipatamente rimborsato

Compenso per rimborso anticipato totale 2,00% tasso variabile , 3,00% tasso fisso del capitale anticipatamente rimborsato

(°) EURIBOR,Tasso Variabile Euribor 3 mesi media mese precedente (base 360), arrotondato allo 0,05 superiore. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”.

(°°) IRS (Interest rate swaps) rilevato alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”.

(°°°) diversificate in funzione delle dimensioni dell’impresa ( piccola o media)

Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull’usura n.108/96 ai sensi dell’art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.

(4)

F.I. N. 2.36.0 pag. 4/8 APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA (Nuovo Regime)

Ai sensi del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 dicembre 2013 n.

300, alle parti è stata data facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole agli interessi del cliente, eliminando l’obbligo di pagare l’imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa sarebbe risultata più gravosa delle imposte d’atto.

In mancanza di scelta del richiedente, al finanziamento verrà applicato il regime tributario ordinario. In alternativa, le parti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, evidenziando sotto la loro scelta, che andrà confermata prima della stipula del finanziamento.

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA:

L’applicazione dell’imposta sostitutiva, prevista ai sensi del DPR 601/73, solleva la clientela dal pagamento delle imposte d’atto (imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e sulle garanzie, nonché delle tasse sulle concessioni governative).

Il costo dell’imposta sostitutiva è pari al:

2,00% della somma erogata nel caso di acquisto della seconda casa e relative pertinenze;

0,25% in tutti gli altri casi

APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE D’ATTO

: (**)

In alternativa all’imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte d’atto.

In caso d’uso verranno applicate alla presente operazione di finanziamento ed ai relativi atti, contratti e formalità, compresa l’assunzione di eventuali garanzie, la disciplina ordinaria delle c.d.

imposte d’atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte di Bollo ex DPR 642/72 e di Registro ex DPR 131/86, imposte ipotecarie e tasse sulle concessioni governative):

Imposte ordinarie

Sul finanziamento:

- Imposta di bollo: euro 16,00 - Imposta di registro: euro 200,00

- 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia enunciata) salvo avere già assolto l’imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito.

Sulle garanzie:

- Imposta di bollo: Euro 16,00

-11 per mille sulle cambiali emesse all’ordine della banca.

Imposta di registro:

- 0,50% dell’importo garantito (con un minimo di euro 200,00 per garanzia)

(**) le suddette ”imposte d’atto” non essendo quantificabili a priori non vengono comprese nel calcolo del TAEG

(5)

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Banca Popolare di Milano ha aderito al “Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome” promosso tra il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoscritto da ABI.

Si tratta di Finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio con l’ acquisizione di eventuali garanzie (Fondo Centrale, Confidi) il costo del finanziamento sarà ulteriormente migliorato.

Plafond utilizzabile entro il 31/12/2016 da concedersi sulle tre linee di intervento:

-“Investiamo nelle donne ” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;

-“Donne in start-up ” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese ovvero l’avvio

della libera professione;

-“Donne in ripresa ” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà

Soggetti destinatari: Piccole e Medie Imprese (PMI), a prevalente partecipazione femminile, operanti in qualsiasi settore:

• l’impresa individuale in cui il titolare è una donna;

• la società di persone nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;

• la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno 2/3 da donne;

• le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60%

dei soci.

• le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.

Importo minimo € 20.000 massimo € 500.000

Durata min. 24 mesi max 60 mesi (oltre a periodo di

preammortamento per max 6 mesi);

periodicità rimborso Mensile, Trimestrale

Tasso Variabile indicizzato ad euribor 3 m con spread predefinito in

riferimento al rating azienda con riduzioni di 50 bps rispetto allo standard applicato per i finanziamenti di uguale natura, ulteriore riduzione di 25 bps in caso di garanzie a supporto da Fondo Centrale o da Confidi;

QUANTO PUO’ COSTARE UN FINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96

Il calcolo del TAEG (#) si basa su un mutuo di 500.000,00 euro, rimborsabile in 60 rate mensili (5 anni) massimo 120 rate (10 anni):

tasso variabile nominale annuo durata 5 anni TAN 8,900 %;



tasso fisso nominale annuo durata 5 anni TAN 9,351 %;



con spese di istruttoria pari a massimo Euro 10.000,00 ;







 spese incasso rata pari a 2,50 euro mensili;

 spese produzione e invio documento di sintesi pari ad euro 1,35;



imposta sostitutiva pari ad euro 1.250,00.







Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.Oltre ai costi relativi a 

servizi prestati da soggetti terzi.

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

(6)

F.I. N. 2.36.0 pag. 6/8 ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

IRS (Interest rate swaps), rilevato alla pagina IRSB EU del’info provider Bloomberg il giorno lavorativo antecedente quello della stipula del contratto:

Esempi di IRS aggiornati, alla data indicata

PARAMETRO DATA RILEVAZIONE VALORE

4 Gennaio 2016 IRS 5A 0,351 %

Esempi di IRS (°) aggiornati alla

data indicata 4 Gennaio 2016 IRS 10A 1,005 %

Tasso variabile Euribor 3 mesi: rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi tasso 360 rilevati dal circuito Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione.

PARAMETRO DATA RILEVAZIONE VALORE

Novembre 2015 - 0,050 %

Dicembre 2015 - 0,050 %

Euribor 3 mesi

Gennaio 2016 - 0,100 %

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso Fisso

Tasso di Interesse applicato (TAN)

Durata del finanziamento (anni)

Importo della rata mensile per 500.000,00 euro di capitale

9,351% 5 10.461,70 euro

10,005% 10 10.621,66 euro

Tasso Variabile Tasso di

Interesse applicato (TAN)

Durata del finanziamento (mesi)

Importo della rata mensile per 500.000,00 euro di

capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni

Se il tasso di

interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni

8,900 % 60 10.490,43 euro 11.102,83 euro 9.980,04 euro

8,900 % 120 6.339,71 euro 7.139,15 euro 5.663,80 euro

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. www.bpm.it

Altre spese da sostenere.

Al momento della stipula del finanziamento l’impresa può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Costo della garanzia del Fondo L.662/96. Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia L. 662/96.: attualmente la commissione, ove dovuta, è diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o media) con un massimo del 3% dell’importo garantito (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell’ente gestore: http://www.fondidigaranzia.it/).

(7)

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 60 giorni, pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del debito residuo o anticipatamente rimborsato, ad esclusione dei casi previsti dal D.Lgs. 07/07 (Decreto Bersani).

Portabilità del Finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca / intermediario, il cliente che rivesta la qualifica di micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11) non deve sostenere neppure indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediati (addebito in c/c in tempo reale, se capiente), oppure dipendenti dalla modalità di regolamento (tramite assegno o bonifico).

Recesso in caso di Offerta Fuori Sede

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche

 previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;

restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.



PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni contenute nel TUB e sue successive integrazioni 1. e modificazioni, nonché le relative disposizioni di attuazione.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte Finanziata e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, la Parte Finanziata – prima di adire all’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

3. Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM – Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano) o via fax al numero 02 7700 2799.

E' inoltre possibile inviare comunicazioni per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica a reclami@bpm.it (o reclami@webank.it per servizi o prodotti a marchio Webank) o indirizzando un messaggio di PEC a bpm.gestionereclami@pec.gruppobipiemme.it .La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

4. Qualora la Parte Finanziata non sia soddisfatta o non abbia ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’ABF la Parte Finanziata può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca;

5. La Parte Finanziata, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art.

5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it ). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

6. Se la Parte Finanziata intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 4, oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 5.

7. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca la Parte Finanziata possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.

8. La Parte Finanziata può presentare istanze, in forma riservata, al Prefetto affinché segnali, ove lo ritenga necessario e motivato, all’ABF specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’ABF si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

9. La Parte Finanziata e le associazioni che la rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

(8)

F.I. N. 2.36.0 pag. 8/8 LEGENDA

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve procedere al pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Microimprese Entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Periodo di preammortamento

Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l’erogazione (unica o finale) del finanziamento e l’inizio del suo ammortamento. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

PMI (Piccole Medie Imprese)

Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure

il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle

microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.

Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spese di istruttoria Spese per l’analisi di concedibilità del finanziamento.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Alcune spese possono non essere sono comprese, per esempio quelle assicurative, se facoltative.

Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di erogazione del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata di ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN) Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.

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