COMUNE DI TURI
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione N. 855/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15/10/2018 e vi rimarrà fino al 30/10/2018.
Lì 15/10/2018
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Antonia Valentini
1° SETTORE – AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Segreteria
DETERMINAZIONE n.290 del 05.10.2018
In data 5 ottobre 2018 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE Graziana Tampoia
Città Metropolitana di Bari
RACCOLTA GENERALE n. 855 del 09/10/2018
OGGETTO: Art.86, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.. Amministratore locale –Lavoratore dipendente privato collocato in aspettativa retribuita per mandato politico. Rimborso al Datore di Lavoro delle quote annuali di accantonamento per l’indennità di fine rapporto. Assunzione atti gestionali.
Premesso che:
• in data 25/05/2014 si svolgevano le elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche di Sindaco e Consigliere del Comune di Turi;
• in data 28/05/2014 veniva proclamato Sindaco eletto il dott. Domenico Coppi, come da verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di Turi, acquisito agli atti dell’Ufficio di Segreteria Generale;
• con avviso del 29/05/2014, a firma del Segretario Generale dell’Ente, notificato in pari data, veniva partecipata al dott. Domenico Coppi la suddetta proclamazione all’elezione alla carica di Sindaco del Comune di Turi;
• con nota del 30/05/2014, il Sindaco Coppi richiedeva, in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al proprio datore di lavoro OSMAIRM Srl, con sede in Laterza, C.F.: 80009750730 – P.I.: 00350530739, la concessione dell’aspettativa non retribuita per mandato politico ai sensi dell’art.81 e ss. del D.Lgs. n.267/2000 a far data dall’
01/06/2014 e per tutta la durata del mandato politico;
• con nota prot.n.114 del 17/07/2014, il datore di lavoro del Sindaco concedeva formalmente al predetto Amministratore il permesso non retribuito ai sensi dell’art.81 e ss. del D.Lgs. n.267/2000 per mandato politico a far data dal 1° giugno 2014 per tutta la durata del mandato politico e comunque sino al termine del mandato stesso in caso di cessazione anticipata;
• con successiva nota acquisita al protocollo generale n.9885 del 18/07/2014, il predetto datore di lavoro comunicava i dati contrattuali, retributivi, previdenziali e fiscali relativi al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno sottoscritto con il Sindaco;
Rilevato che:
• in data 13/03/2018, protocollo n. 4866, il Sindaco Coppi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; le stesse, decorsi venti giorni dalla presentazione, sono divenute irrevocabili, a termini di legge;
• con provvedimento n. 19067 Area II – EE.LL., datato 3/04/2018, il Prefetto di Bari ha sospeso, con effetto immediato e fino all’emanazione del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2018 ed ha provveduto alla nomina del dott.
Andrea Cantadori - Vice Prefetto - a Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
• con ulteriore provvedimento n. 19255 Area II -EE.LL., di pari data, il Prefetto di Bari ha provveduto alla nomina del dott. Sebastiano Giangrande e del dott. Nicola Fantetti, a Sub- Commissari Prefettizi, per la provvisoria gestione del Comune di Turi;
• in data 03/04/2018, il sub-Commissario Prefettizio dott. Sebastiano Giangrande, Dirigente Area 1, Dirigente di seconda fascia in servizio presso la Prefettura di Bari, nominato per coadiuvare il commissario Prefettizio nello svolgimento delle proprie funzioni e per la sostituzione dello stesso in caso di assenza o impedimento, alla presenza del Segretario Generale dell’Ente ha dato inizio all’attività istituzionale, giusta verbale di insediamento del Commissario prefettizio prot. n. 6019 del 03/04/2018;
• con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/2018, il Consiglio comunale di Turi è stato sciolto ed è stato nominato il dott. Andrea Cantadori, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Turi, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, fino all’insediamento degli organi ordinari;
Vista la nota prot.n.18/18 Ups dell’11/09/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data n.14309, con la quale il rappresentante legale dell’OSMAIRM Srl, con sede in Laterza, C.F.: 80009750730 – P.I.:
00350530739 - Datore di Lavoro del Sindaco Coppi, ha richiesto a questa Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., il rimborso di € 9.635,53 a titolo di quote annuali di accantonamento T.F.R. maturate e versate per il predetto dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato politico di Sindaco presso il Comune di Turi dall’01/06/2014 al 02/04/2018;
Vista ed esaminata la documentazione in uno alla nota di richiesta di rimborso sopra citata, comprovante l’avvenuto accantonamento annuale del TFR unitamente ai relativi versamenti, come desumibili delle denunce obbligatorie trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate e all’INPS;
Visti:
• l’art.86, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede, per i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che siano lavoratori dipendenti collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, il versamento da parte dell’Amministrazione locale degli oneri previdenziali ai relativi Istituti;
• il successivo comma 3 del medesimo art.86 del D.Lgs. n.267/2000 ai sensi del quale l’Amministrazione provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto (T.F.R.) entro i limiti di 1/12 dell’indennità di carica annua;
Visto il decreto del Ministero degli Interni 04/04/2000, n.119, pubblicato in G.U. n.110 del 13/05/2000 – Serie Generale – che, già adottato in applicazione della disciplina di cui all’art.23 della Legge n.265/1999, integralmente trasfusa nel comma 8 dell’art.82 del D.Lgs. n.267/2000, ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli Enti;
Visto l’art.1 del citato D.M. il quale stabilisce che la indennità di funzione per il Sindaco è fissata in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A, allegata allo stesso D.M., ovvero nella misura di € 3.098,74= al lordo delle ritenute di legge;
Vista la deliberazione di G.C. n.82 del 12/05/2005, esecutiva, con la quale è stata ridotta del 10%
l’indennità di funzione mensile spettante al Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori comunale, ovvero nella misura di € 2.788,87= quella del Sindaco;
Vista la propria determinazione n.122 del 25/01/2006, esecutiva, con la quale è stata ulteriormente rideterminata in misura ridotta del 10% l’indennità di funzione mensile spettante al Sindaco e ai componenti l’Organo Esecutivo, ovvero nella misura di € 2.509,98= quella del Sindaco, in ossequio a quanto disposto dall’art.1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n.266 (legge finanziaria 2006) che testualmente recita: “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
1. Le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, …, ai componenti degli organi esecutivi e degli Uffici di Presidenza dei Consigli dei citati enti”;
Vista la posizione stipendiale del suddetto amministratore, da cui risulta quanto segue:
• Indennità mensile lorda di carica di Sindaco: €. 2.509,98
• Quota annuale accantonamento TFR comunicata dal datore di
lavoro: €. 2.520,45
• Quota annuale accantonamento TFR rimborsabile dal Comune di
Turi: €. 2.509,98
pertanto, la quota rimborsabile a carico del Comune è pari ad €. 2.509,98, così suddivisa:
• dall’01/06/2014 al
31/12/2014: €. 1.464,16
• anno 2015: €. 2.509,98
• anno 2016: €. 2.509,98
• anno 2017: €. 2.509,98
• dall’01/01/2018 al
02/04/2018 €. 641,44
TOTALE €. 9.635,53
fermo restando che la differenza rispetto a quella dovuta dovrà essere rimborsata direttamente dal dipendente in favore del proprio datore di lavoro;
Ravvisata la necessità di procedere al rimborso all’OSMAIRM Srl della somma richiesta, pari ad € 9.635,54;
Viste e richiamate le determinazioni gestionali assunte dall’Ufficio annualmente, a valere sul capitolo di spesa n.1105/1 “Rimborso datore di lavoro acconto TFR amministratori” dei pertinenti esercizi finanziari, per l’accantonamento della quota di T.F.R., spettante per ogni anno (o parte di anno) per il mandato 2014/2018 di carica del Sindaco Coppi (precisamente dal 01/06/2014 – 02/04/2018), sulla base dell’indennità complessivamente spettante, così come di seguito riepilogato:
Periodo di
riferimento
Quote accantonam.
Estremi RR.PP.
Estremi
determinazioni
Anno 2014: €. 1.464,16 n.649/2014 n.680/2014
Anno 2015: €. 2.509,98 n.571/2017 n.1266/2017
Anno 2016: €. 2.509,98 n.646/2016 n.646/2016
Anno 2017: €. 2.509,98 n.173/2017 n.388/2017
Ritenuto di dover impegnare e liquidare per il periodo: 01/01/2018 – 02/04/2018, la quota anno 2018 di accantonamento, maturato e dovuto al Datore di Lavoro, pari ad € 641,44, con imputazione della somma sul capitolo di spesa n.1105/1 “Rimborso datore di lavoro acconto TFR amministratori” del corrente bilancio;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta, esecutive:
• n. 3 del 10/01/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2018-2019 di sola competenza. Conferma stanziamenti di cui alla deliberazione di G.C. n.171 del 20/12/2017”;
• n. 4 del 10/01/2018, di “Variazione urgente esercizio provvisorio per svolgimento elezioni politiche e contestuale rinvio dal fondo di riserva ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria e All. 4/2 del D.Lgs. n.118/2011”;
Vista la seguente deliberazione di Consiglio, esecutiva:
• n. 41 del 14/11/2017, di approvazione del DUP 2018-2019;
Viste le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio, esecutive:
• n. 6 dell’11/06/2018, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
• n. 7 dell’11/06/2018, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011);
• n.9 del 18/06/2018, di approvazione della variazione al Bilancio di previsione, art.175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;
• n.11 del 17/07/2018, di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000;
• n.14 del 27/07/2018, di approvazione dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018, ai sensi degli artt. 175, comma8, e 193 del TUEL;
• n. 15 dell’01/08/2018, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’art.175, co.2, del D.Lgs. n.267/2000 a seguito della D.G.R. n.1360 del 24/07/2018”;
• n. 19 del 24/09/2018, di approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
• n. 20 del 02/10/2018, di approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che è in corso di approvazione, con i poteri della Giunta, il Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2018, unitamente al piano della performance;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i., ed in particolare:
• gli artt.107 e 109, che assegnano ai Responsabili di servizio la competenza in materia di gestione;
• l’art.151, co.4, sul’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
• gli artt.183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 ed, in particolare, l’allegato 4/2 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 27/06/2018, prot. n. 10815/2018, di proroga dell’incarico di posizione organizzativa;
D E T E R M I N A La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di riconoscere, in favore dell’OSMAIRM Srl, con sede in Via Cappuccini n.9 – Laterza (TA) - C.F.: 80009750730 – P.I.: 00350530739 - datore di lavoro dell’ex Sindaco, dott. Domenico Coppi, la somma complessiva di € 9.635,54 a titolo di accantonamento T.F.R. maturato e versato per il suddetto amministratore, collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato politico di Sindaco presso questo Comune nel periodo dall’01/06/2014 al 02/04/2018, come da prospetto che segue:
• dall’01/06/2014 al
31/12/2014: €. 1.464,16
• anno 2015: €. 2.509,98
• anno 2016: €. 2.509,98
• anno 2017: €. 2.509,98
• dall’01/01/2018 al
02/04/2018 €. 641,44
TOTALE €. 9.635,53
2. Di dare atto che, con precedenti determinazioni gestionali, si è proceduto ad accantonare annualmente la quota di T.F.R spettante per ogni anno (o parte di anno) di carica del Sindaco Coppi, per il periodo dal 01/06/2014 – 31/12/2017, come di seguito specificato:
Periodo di
riferimento
Quote accantonam.
Estremi RR.PP.
Estremi
determinazioni
Anno 2014: €. 1.464,16 n.649/2014 n.680/2014
Anno 2015: €. 2.509,98 n.571/2017 n.1266/2017
Anno 2016: €. 2.509,98 n.646/2016 n.646/2016
Anno 2017: €. 2.509,98 n.173/2017 n.388/2017
3. Di impegnare e liquidare, per l’anno 2018, e precisamente per il periodo dall’ 01/01/2018 – 02/04/2018, la quota di TFR, a carico di questo Comune, maturata e versata dall’OSMAIRM Srl per il dipendente, pari ad € 641,44, con imputazione al capitolo di spesa n.1105/1 “Rimborso datore di lavoro acconto TFR amministratori” del corrente bilancio di previsione;
4. Di rimborsare e, quindi, di liquidare e pagare in favore dell’OSMAIRM Srl, con sede in Via Cappuccini n.9 – Laterza (TA), datore di lavoro dell’ex Sindaco, dott. Domenico Coppi, la somma complessiva di € 9.635,54, con imputazione contabile al capitolo di spesa n.1105/1 “Rimborso datore di lavoro acconto TFR amministratori”, secondo quanto disposto ai punti precedenti del presente dispositivo;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente quale Responsabile di Settore, nonché la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, di cui all’art.183, co. 8 del TUEL.
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento, sig.ra Antonia Valentini, e al soggetto che adotta.
7. Di trasmettere la presente determinazione al Capo Settore Economico-finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 153-c. 5, del TUEL e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9 legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i., dando atto che la stessa diventa esecutiva con l’apposizione del suddetto visto.
8. Di trasmettere il presente atto all’OSMAIRM Srl, con sede in Via Cappuccini n° 9 – 74014 Laterza (TA) e al dott. Domenico COPPI, come in atti domiciliato.
9. Di disporre che copia della presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente.
10.Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”:
• sotto-sezione di 1° livello “Disposizioni Generali”;
• sotto sezione 2° livello “Atti Generali”, sotto sezione 2° livello “Determinazioni Dirigenziali;
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