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Gazzetta ufficiale. Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

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(1)

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1016/2004 della Commissione, del 25 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1 Regolamento (CE) n. 1017/2004 della Commissione, del 25 maggio 2004, che fissa quantitativi indi- cativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari A, B e C . . . . 3

Regolamento (CE) n. 1018/2004 della Commissione, del 25 maggio 2004, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Portogallo 5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità Consiglio

2004/499/CE, Euratom:

Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2004, relativa alla nomina di membri della Corte dei conti . . . . 7

Rettifiche

Rettifica della decisione 94/438/CE della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE (GU L 181 del 15.7.1994) . . . . 8

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

L 187

47oanno 26 maggio 2004

Legislazione

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96— Milano.

Gazzetta ufficiale

dell ’Unione europea

IT

Edizione in lingua italiana

Sommario

1

(2)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al- legato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor- tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'alle- gato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del rego- lamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

(3)

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione

0702 00 00 052 92,3

204 152,4

999 122,4

0707 00 05 052 106,9

096 64,5

999 85,7

0709 90 70 052 92,6

999 92,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 44,5

204 47,8

220 37,1

388 69,2

400 43,3

624 57,7

999 49,9

0805 50 10 388 59,4

528 67,7

999 63,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 87,4

400 117,4

404 105,4

508 59,5

512 63,1

524 56,5

528 68,2

720 81,9

804 102,3

999 82,4

0809 20 95 400 331,9

999 331,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

(4)

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2004

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari A, B e C

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2) prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fis- sare un quantitativo indicativo, espresso da una percen- tuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A, B e C previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane com- mercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigiona- mento e di consumo del mercato comunitario per il terzo trimestre del 2004, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'in- tera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3) In base agli stessi dati occorre fissare, a norma dell'arti- colo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il terzo trimestre del 2004.

(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del pre- sente regolamento.

(5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto del fatto che il regola- mento (CE) n. 838/2004 ha stabilito misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono con- formi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il terzo trimestre del 2004, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, ai fini del rilascio dei titoli di importazione di banane nell'am- bito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

— al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizio- nali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto ri- guarda i contingenti tariffari A e B,

— al 28 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizio- nali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto ri- guarda il contingente tariffario C.

Articolo 2

Per il terzo trimestre del 2004, il quantitativo massimo auto- rizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli di importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, para- grafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

a) al 23 % del quantitativo di riferimento fissato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua com- posizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contin- genti tariffari A e B;

b) al 23 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'ar- ticolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B;

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag.

52).

(5)

c) al 28 % del quantitativo di riferimento fissato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua com- posizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contin- gente tariffario C;

d) al 28 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'ar- ticolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per

gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli- cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(6)

REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2004

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia,

Italia e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha isti- tuito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/

2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (2).

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garan- zia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supple-

mentare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.

(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a tra- sferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (3), quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes- sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4. (3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(7)

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo

Stato membro Gruppo di varietà da cui è effettuato il tra- sferimento

Gruppo di varietà verso cui è effettuato il tra- sferimento

GERMANIA 744,8 t di dark air cured (gruppo III) 489,4 t di flue cured (gruppo I) 147,1 t di light air cured (gruppo II) SPAGNA 2 458,5 t di dark air cured (gruppo III) 1 187,4 t di flue cured (gruppo I)

974,1 t di light air cured (gruppo II) FRANCIA 2 593,5 t di dark air cured (gruppo III) 1 364,7 t di flue cured (gruppo I)

763,7 t di light air cured (gruppo II) GRECIA 1 662 t di light air cured (gruppo II) 10 111 t di flue cured (gruppo I)

4 361 t di sun cured (gruppo V) 6 718 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)

1 204 t di Katerini (gruppo VII) 1 941 t di Basma (gruppo VI) 1 518 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)

ITALIA 200,0 t di sun cured (gruppo V) 71,9 t di flue cured (gruppo I) 90,0 t di light air cured (gruppo II) 100,0 t di fire cured (gruppo IV) 87,9 t di flue cured (gruppo I) PORTOGALLO 50,0 t di light air cured (gruppo II) 39,9 t di flue cured (gruppo I)

(8)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2004

relativa alla nomina di membri della Corte dei conti (2004/499/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 247, paragrafi 1, 2 e 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 B, paragrafo 3,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repub- blica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 47,

visti i pareri del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue:

Conformemente all'articolo 47 del summenzionato atto di ade- sione, la Corte dei conti è completata con la nomina di dieci membri supplementari, il cui mandato è di sei anni. Tuttavia, in mancanza di proposte, la nomina di uno di tali membri sup- plementari potrà aver luogo solo in una fase successiva, DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per una durata di sei anni a decorrere dalla data di adozione della presente deci- sione:

Sig. JanKINŠT

Sig.ra. KerstiKALJULAID Sig. Igors LUDBORŽS Sig.ra. Irena PETRUŠKEVIČIENE Sig. GejzaHALÁSZ

Sig. JosefBONNICI Sig. JacekUCZKIEWICZ Sig. Vojko AntonANTONČIČ Sig. JúliusMOLNÁR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2004.

Per il Consiglio Il presidente C. McCREEVY

(1) Pareri resi il 5 maggio 2004 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

(9)

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 94/438/CE della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classi- ficazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai

fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 181 del 15 luglio 1994)

A pagina 38, il testo dell’allegato E è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO E

Garanzie supplementari che devono figurare nel certificato sanitario per l'importazione nella comunità di volatili vivi o di uova da cova provenienti da paesi terzi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/

CEE

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in… (1), si certifica che per:

— i volatili vivi (2),

— i volatili riproduttori da cui sono state ottenute le uova da cova (2)/i pulcini di un giorno (2), si applicano le seguenti garanzie:

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi;

b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) durante i 60 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova da cova, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'allevamento di origine;

e) per quanto concerne le esportazioni di pulcini di un giorno, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

(1) Nome del paese d'origine.

(2) Cancellare la voce inutile.»

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