C O M U N E D I MONTOPOLI DI SABINA
PROVINCIA DI RIETI
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Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante “funzioni tecniche” di cui all’Articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche apportate dall’articolo 76 del d.lgs. 56/2017
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”
Articolo1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
2 bis. La disposizione di cui al precedente comma, secondo il combinato disposto degli articoli 31, comma 5, 111, comma 2 e 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 come sostituito dall’art. 76 del D.lgs. 56/2017 e con le linee guida n.
3 dell’ANAC, si applica esclusivamente agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
2 ter. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.
2 quater. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazione
1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d’incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell’importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell’articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.
Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall’80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi complementari, l’importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all’aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all’interno del quadro economico per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
Articolo 3 – Rilevanza economica dell’opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo
1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell’opera o lavoro:
a) importo fino a euro 500.000,00: percentuale del 1,80%;
b) importo superiore a euro 500.001,00 e fino all’importo di euro 1.000.000,00: percentuale del 1,6%;
c) importo superiore a euro 1.000.001,00 e fino all'importo di euro 2.500.000,00: percentuale del 1,40%;
d) importo superiore a euro 2.500.000,00: percentuale del 1,20%.
1.bis. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità del servizio, fornitura:
e) importo fino a euro 500.000,00: percentuale del 1,2%;
f) importo superiore a euro 500.001,00 e fino all’importo di euro 1.000.000,00: percentuale del 1,00%;
g) importo superiore a euro 1.000.001,00 e fino all'importo di euro 2.500.000,00: percentuale del 0,8%;
h) importo superiore a euro 2.500.000,00 e fino all'importo di euro 5.000.000,0: percentuale del 0,6%.
i) importo superiore a euro 5.000.000,00: percentuale del 0,4%.
2. In ragione del limitato apporto programmatorio e tecnico la disciplina dell’incentivo non si applica alle ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00.
Articolo 4 – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche
1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.
3. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:
a) Programmazione della spesa per investimenti
b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
c) Responsabile Unico del Procedimento;
d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
e) Collaudo statico;
f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
g) Centrale unica di committenza o altro organismo similare delegato;
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per gli appalti di servizi e forniture, coloro che svolgono le seguenti attività:
a) Programmazione della spesa per investimenti
b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
c) Responsabile Unico del Procedimento;
d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
e) Verifica di conformità finale;
f) Centrale unica di committenza altro organismo similare delegato.
5. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell’esecuzione in una persona diversa dal RUP.
6. La individuazione del direttore dell’esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP è disposta dal responsabile del settore ovvero, tranne la ipotesi di cui alla lettera a), da altro responsabile non destinatario della incentivazione al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
a) Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
b) Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
c) Attività che richiedono una pluralità di competenze;
d) Attività caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) Per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche
1. Il responsabile del centro di costo, ove individuato, ovvero il Responsabile del Servizio, prima dell’avvio della fase programmatoria:
a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell’esecuzione dell’appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell’incentivo;
c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all’articolo 6;
d) indica le modalità per l’espletamento dell’incarico;
e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
2. Il responsabile del settore di ogni centro di costo, ove individuato, ovvero il Responsabile del Servizio, dopo l’avvio della fase programmatoria:
a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell’incentivo;
c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all’articolo 6;
d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3. L’individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
8. Il Responsabile di Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Settore, accerta l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l’attribuzione della quota d’incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
Art. 6 - Ripartizione dell’incentivo
1. La quota di fondo di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa, rispettivamente, tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
- per le opere o lavori:
Attività (art. 113, comma 2) Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti 8%
Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
12%
Responsabile unico di procedimento 34%
Direzione dei lavori 14%
Collaudo tecnico-amministrativo 6%
Collaudo statico 6%
Centrale unica di committenza 20/
Totale 100%
- per i servizi o forniture:
Attività (art. 113, comma 2) Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti 8%
Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
16%
Responsabile unico di procedimento 34%
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti
13%
Verifica di conformità finale 9%
Centrale unica di committenza 20%
Totale 100%
2. Nell’ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l’incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 70% del peso della stessa nell’ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 30%;
nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell’attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l’attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell’attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.
3. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
5. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell’ente.
6. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.
7. La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte di inadempimenti, costituisce economia di spesa.
8. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura, non superiore alla percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, è quella relativa al “controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti.
Articolo 7 – Limitazione all’erogazione degli incentivi
1. Ai sensi dell’art 113, comma 2, del Codice, l’incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell’anno al singolo dipendente, non può superare l’importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.
Articolo 8 – Correlazione con il salario accessorio
1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, giusta previsione della contrattazione decentrate, sono tagliate, nel caso in cui superino i valori di cui alla tabella allegata al presente articolo, nella misura prevista di seguito, fermo restando che nel caso dell’indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa non si può comunque scendere al di sotto della percentuale del 10% della retribuzione di posizione fissata dal CCNL 31.3.1999 :
Compenso professionale Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 3.001,00 a 15.000,00 20%
Oltre 15.000,00 euro 50%
Articolo 9 – Liquidazione del compenso incentivante
1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile.
2. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L’accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L’accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l’incentivo da erogare sul singolo appalto per l’attività nella quale si è verificato l’errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all’attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l’Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.
9. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all’art. 107 del codice dei contratti;
10. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all’art. 106 del codice per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
11. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
- Per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara di appalto;
- Per la fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di collaudo ( se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità ( se trattasi di servizi o forniture)
- Per il ruolo di responsabile unico del procedimento : il 50% della quota con l’avvio della gara di appalto ed il restante 50% con l’approvazione del Certificato di collaudo ( se trattasi di lavori) o di verifica di conformità ( se trattasi di servizi o forniture
Articolo 10 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all’attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex. art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale, ove approvato.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.
114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale, ove approvato;
3. Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche, di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate dal 1.1.2018, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue all’avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
4. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell’ente.