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VARIANTE AL PTC PER LE ZONE AGRICOLE

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Academic year: 2022

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VARIANTE AL PTC PER LE ZONE AGRICOLE

ALLEGATO “G”

PARERE MOTIVATO SU CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PTC ADOTTATO

OTTOBRE 2013

(2)

Indice:

CONTRIBUTI

N: Proponente

1 Comune di Calci

2 Provincia di Siena

3a Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali 3b Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali

4 Regione Toscana Settore Pianificazione del Territorio 5 Servizio Ambiente Provincia di Pisa

6 Comune di Castelfranco di Sotto

7 Autorità di Bacino del Fiume Arno

8 Comune di Orciano Pisano

9 Servizio Ambiente Provincia di Pisa

10 Coni Servizi

11 EGO

12 Comune di San Miniato

13 Consorzio di Bonifica – Ufficio Fiumi e Fossi -Pisa

14 Comune di Buti

15 Comune di Capannoli

16 Comune di Peccioli

17 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della Provincia di Pisa

OSSERVAZIONI

N: Proponente

18 Acque s.p.a.

19 Finagri Servizi Ambiente srl

20 Autorità di Bacino del Fiume Serchio

21 Comune di Peccioli

22 Comune di Palaia

(3)

23 Comune di Pomarance 24 Montecatini val di Cecina

25 Arch Elena Tognoni

26 Unione Montana Alta val di Cecina

27 Regione Toscana Settore Pianificazione del Territorio 28 Regione Toscana Settore Produzioni Agricole e Vegetali

29 Comune di Pomarance

30 Comune di Monteverdi Marittimo

31 Provincia di Siena

32 Comune di Buti

(4)

N :

Prot. Data Proponente Contributo/Osservazione Controdeduzione

1 52115 17/02/2011 Comune di Calci Richiesta di creazione di un tavolo tecnico di consultazione dell'attività di apicoltura per lo sviluppo de la pianificazione comunale.

Parzialmente Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali)La Regione affida ai Comuni il compito di disciplinare la materia. L’ufficio provinciale competente valuterà i casi specifici fornendo opportuni apporti collaborativi.

2 156504* 21/09/2011 Provincia di Siena Contributo tecnico con trasmissione del PTC adottato della Provincia di Siena

Accolta. Il PTC della Provincia di Siena è stato visionato dagli Uffici tenendo conto che l’apporto collaborativo per la parte della disciplina del territorio rurale risulta in fase di definizione

3a 558/4,4* 05/09/12 Ordine dei Dott.

Agronomi e Dott.

Forestali

Si riservano di far pervenire un contributo elaborato da parte della commissione urbanistica e paesaggio dell’ordine

Nulla da rilevare

3b mail 03/10/12 Ordine dei dott.

Agronomi e dott.

Forestali

a)la prevalente o esclusiva funzione agricola è una suddivisione teorica , che si scontra nella realtà con le scelte imprenditoriali

b) le fasce di rispetto alle aree boscate

contrastano con l’ attività rurale montana che tradizionalmente ha gestito e mantenuto il bosco concorrendo alla formazione del “paesaggio toscano”

c) non compete al PAPMAA la redazione di interventi per quanto riguarda i fanghi in agricoltura.

d) in merito alle “energie alternative” fatte salve quelle installazioni su aree destinate urbanisticamente a tale scopo, sarà opportuno specificare il significato di attività agricola

“prevalente/complementarietà” e a chi sarà demandato l'onere della supervisione e controllo

a) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) è una disposizione dell’art 23 del PIT della Regione Toscana e dell’art.40 della LR 1/2005, comma 2

Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

2. Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui al comma 1, si intendono quelle individuate in

considerazione del sistema aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della

presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

b) Parzialmente Accolta: In merito

(5)

anche in fase autorizzativa.

e) i parametri edificatori sono rapportati alla superficie aziendale e la loro introduzione è giustificata con l’applicazione di un automatismo che non richiede valutazioni tecniche

specialistiche delle effettive necessità aziendali.

Tuttavia i parametri edificatori potrebbero essere in eccesso o insufficienti per i fabbisogni

specifici.

f) si ritiene opportuno non introdurre

l’utilizzazione di formule premianti il recupero di siti degradati, compresi quelli di escavazione g) Tavole del PTC non leggibili per la

rappresentazione a grande scala. Sono assenti le mappature relative alla raccolta di erbe

spontanee, produzioni di funghi, raccolta di chiocciole….ecc

h) elenco di obiettivi inerenti l’attività agricola aziendale da recepire nella Variante al PTC

all'osservazione è stato modificato l'art. 29,9.

Il testo modificato conferma le limitazioni di edificabilità nella fascia di metri 50 contigua alle aree boscate. Tuttavia sono state inserite delle eccezioni a tale limitazione per le realizzazioni di opere strettamente collegati alle attività agro-silvo-pastorali.

c) Accolta. L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di competenza del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le normative nazione, regionali e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n.

1000/2000. e s.m.i.

d) Non Accolta In merito alle “energie alternative” in area agricola, la variante al PTC per il territorio rurale, recepisce le sopravvenute disposizioni normative della LR 11/2011 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Per quanto riguarda il richiamo specifico all'attività agricola prevalente e/o complementare in funzione delle energie alternative, si rimanda a quanto disciplinato dagli specifici piani e disposizioni normative sovraordinati vigenti.

e) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) in conformità con i principi della LR 1/2005 e smi. il PTC agli art. 63-64 stabilisce criteri e parametri indicativi e compatibili con il territorio rurale, ai fini di salvaguardarne l’impatto paesaggistico e

(6)

ambientale. Tali parametri non hanno valore di indici urbanistici e possono essere anche superati attraverso la presentazione del PAPMAA.

f) Non Accolta (su indicazione della U.O.

Georisorse , per quanto riguarda i siti di escavazione). La formula premiante è

introdotta da uno strumento di pianificazione regionale, il PRAER che consente di

recuperare e ripristinare le cave dismesse anche attraverso la commercializzazione di un volume fino al 30% del materiale precedentemente estratto (allegato 1 - elaborato 2, parte II, articolo 4, comma 2 punto a, del.C.R. 27 del 27/02/2007 di approvazione del PRAER. La norma non si applica alle cave sfruttate in base a progetti che prevedono il ripristino, quindi progetti successivi alla L.R. 36/1980.

g) Non Accolta. PTC Norme art 3.1.: i Comuni danno attuazione alla disciplina del presente piano:

− integrando nel dettaglio il quadro conoscitivo del P.T.C.;

− conformandosi alle prescrizioni e specificando i criteri e gli indirizzi del P.T.C. negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio.

h) Non Accolta la Variante al PTC formula obiettivi e direttive per la valorizzazione e promozione del territorio rurale. Tali obiettivi sono approfonditi nel vigente Piano Locale di Sviluppo Rurale della Provincia di Pisa , parte integrante della Variante.

(7)

4 259456 20/09/2011 Regione Toscana Settore

Pianificazione del Territorio

a)Non sussiste la necessità di predisporre una variante al PTC per la disciplina degli impianti fotovoltaici di cui L.R. 11/2011

b) Si ricordano gli adempimenti di cui alla L.

10/2010 con riferimento al documento preliminare di cui all’art. 23 della stessa legge

c) Si ritengono necessari approfondimenti riguardo ai fanghi di depurazione in agricoltura.

a) Accolta. La variante al PTC intende recepire le sopravvenute disposizioni normative in materia di disciplina degli impianti fotovoltaici di cui alla cui L.R.

11/2011. Pertanto la Tav. P16 è da ritenersi tavola di quadro conoscitivo.

b) ) Accolta. Gli adempi connessi all’avvio del procedimento sono contenuti negli

allegati alla Delibera di Giunta Provinciale n.

256 del 16/11/2011 “integrazione all’avvio del procedimento di Variante al PTC per la disciplina del territorio rurale - avvio svolgimento di valutazione integrata (VI) e valutazione ambientale strategica (VAS)”

c) Accolta. (su indicazione del Servizio Ambiente) I puntuali approfondimenti richiesti in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, sono di competenza specifica del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando il richiamo alle normative nazione, regionali e a quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n. 1000/2000. e s.m.i.

. 5 246445/09/

08/04*

13/9/2012 Servizio Ambiente Provincia di Pisa

L’utilizzo dei fanghi in agricoltura è disciplinato da specifica normativa nazionale e regione. Tale normativa non prevede la presentazione di un PAPMAA ai fine del rilascio dell’autorizzazione

Accolta. (su indicazione del Servizio Ambiente)L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di

competenza specifica del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative

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specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le normative nazione, regionali e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n.

1000/2000. e s.m.i.

.

6 16776* 20/9/2012 Comune di

Castelfranco di sotto

Suggerisce maggior dettaglio nei seguenti argomenti:

a) disciplina specifica in merito alla modifiche apportate alla viabilità esistente;

b) maggiore indicazione sulle caratteristiche architettoniche e sulle aree pertinenziali degli edifici con destinazione non più agricola;

c) si ritiene utile disciplinare la fattibilità degli interventi all’interno dei 50 metri dal bosco di cui all’art. 29.9 del PTC;

d) per lo spandimento dei fanghi di depurazione si ritiene necessario disciplinare anche il caso di aziende agricole minori;

a) Non Accolta. Per tale aspetti il PTC detta sufficienti indirizzi;

b) Non Accolta. Per tali indicazioni di dettaglio, si rimanda ai contenuti del PTC e del PIT;

c) Accolta. In merito all'osservazione è stato modificato l'art. 29,9.

Il testo modificato conferma le limitazioni di edificabilità nella fascia di metri 50 contigua alle aree boscate. Tuttavia sono state inserite delle eccezioni a tale limitazione per le realizzazioni di opere strettamente collegati alle attività agro-silvo-pastorali e le aree edificate individuate dai PS alla data di pubblicazione sul BURT di approvazione della presente Variante. Per gli edifici legittimi esistenti nella fascia minima di rispetto di 50 metri sono stati disciplinati gli interventi ammissibili e di riduzione del rischio di incendio.

d) Non Accolta. L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di

competenza specifica del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le

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normative nazione, regionali e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n.

1000/2000. e s.m.i.

7 144380 23/05/2012 Autorità di Bacino del Fiume Arno

Si invita a tenere in considerazione le perimetrazioni delle aree a pericolosità individuate dal PAI

Accolta. (su indicazione del Servizio Difesa del Suolo) E' stato integrato l'articolo 19 con le perimetrazioni delle aree a pericolosità individuate dal PAI

8 1657* 30/5/2012 Comune di

Orciano Pisano Non viene rilevata alcuna osservazione e apporto tecnico

Nulla da rilevare.

9 Email 12/6/2012 Servizio Ambiente

Provincia di Pisa Previsione di possibile limitazione ad interventi nel raggio di 13, 15 km dagli aeroporti in quanto possibile fonte di attrazione per la fauna e quindi di wilddstrike per i quali è necessario richiedere un parere Enac

Accolta. Con l'adozione già recepito all’art.

59.3.4 e 59.3.5 con l'inserimento di tali limitazioni.

10 188573 11/07/2012 Coni Servizi a) Si rilevano che le planimetrie degli impianti riportate nella tavola Q.C. 9 non risultano aggiornate e si rendono disponibili a fornire elaborati per l’aggiornamento della stessa.

b) Si rileva che l’impianto Coni di Tirrenia rientra nella casistica generale dell’articolato non oggetto a disciplina specifica. Esso ricade

all’interno del Parco MSM e già soggetto a discipline di tutela ambientale paesaggistico.

c) Non si rilevano contributi in merito alla Vas

a) Accolta. Si rimanda all’aggiornamento del Q.C. in sede di monitoraggio programmatico, avvalendosi del sistema informativo

territoriale e della programmazione di livello regionale;

b) Accolta. Si recepisce il contributo rilevando tuttavia che l’impianto Coni di Tirrenia rientra nella casistica dei grandi impianti all’aperto e all’interno dell’art.

17.11 delle NTA c) Nulla da rilevare.

11 203402 25/7/2012 EGO Si intende apportare un contributo che richiami l’attenzione su specifici argomenti che

potrebbero rivelarsi nocivi per l’attività di Virgo.

Riteniamo efficace richiamare le condizioni nell’art. 13.1.5 del PTC

Accolta. Con l'adozione è stato già recepito il contributo all’art. 13.1.5 implementando con ulteriori cautele l'area di rispetto.

12 224097 17/08/2012 Comune di San Il contributo si articola in tre punti: a) Parzialmente Accolta:Si rimanda alla

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Miniato a) quadro conoscitivo: specificare meglio le schede di paesaggio 5 e 5b

b) indicazione per la definizione degli obiettivi della variante relativamente alla multifunzionalità nel territorio agricolo

c) relativamente alla partecipazione si ritiene opportuno il coinvolgimento della cittadinanza e l'acquisizione delle elaborazioni collettive concepite dai produttori di paesaggio

tavola QC7b e agli art. 29.4 e art.61.2 le cui specifiche individuano i criteri evidenziati nel contributo. La zona Sic è stata recepita nella cartografia e nelle NTA all’art. 17.9. Parte dei contributi risultano già inseriti nel Q.C.

Provinciale.

b) Parzialmente Accolta: già nell'adozione sono state in parte recepite tali indicazioni;

c) Parzialmente Accolta: per l''adozione sono state attivate tutte le forme di partecipazione previste dal documento di valutazione 13 3419* 6/9/2012 Consorzio di

Bonifica – Ufficio Fiumi e Fossi -Pisa

Aggiornamenti e integrazioni alla cartografia del PTC e alle norme art. 22.2.1.5 - 22.2.2.7 - 22.3.3 - 22.3.4

Accolta. (su indicazione del Servizio Difesa del Suolo)Sono stati integrati gli articoli 19 e 22 delle NTA del PTC rimandando per la cartografia aggiornata, ai siti internet istituzionali

14 8249/2012

*

18/09/2012 Comune di Buti a) Si richiede un chiarimento interpretativo dell’art. 29.9 relativamente alla fascia dei 50 metri di rispetto dalle zone boscate. Non è chiaro se l’edificazione è interdetta laddove il bosco sia stato trasformato nei 10 anni precedenti la richiesta di edificazione e se interventi di riduzione del rischio incendio possono contribuire a superare tale limite.

b) Art. 61.2.2 e 61.2 delle NTA del PTC

contrasta con quanto riportato all’art. 38 del RU adottato.

a) Accolta. In merito all'osservazione è stato modificato l'art. 29.9 delle NTA del PTC.

E' stata meglio specificato che la limitazione alla fattibilità degli interventi nella fascia minima di rispetto dal perimetro del bosco, si adottano anche per le aree originariamente boscate trasformate nei 10 anni precedenti.

Sono state altresì inserite delle eccezioni a tale limitazione per le realizzazioni di opere strettamente collegati alle attività agro-silvo- pastorali e le aree edificate individuate dai PS alla data di pubblicazione sul BURT di approvazione della presente Variante. Per gli edifici legittimi esistenti nella fascia minima di rispetto di 50 metri sono stati disciplinati gli interventi ammissibili e di riduzione del rischio di incendio

b) Non accolta. Se pur in armonia con la norme del PTC, si ritiene più opportuno

(11)

limitare la realizzazione di annessi agricoli precari, ammettendo per le attività amatoriali una superficie minima pari a 3000 mq

15 245481 13/07/2012 Comune di Capannoli

Si evidenzia alcune modifiche/integrazioni da apportare alle seguenti norme delle NTA del PTC :

a) art 14.3.13 si ritiene che detto obiettivo debba essere supportato da una schedatura

b) art 14.3.15 poichè la dizione “preservando il territorio dell'insediamento di tipologie riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana” si riferisce ad una direttiva del PIT sarebbe opportuno spiegare meglio questo tipo di attenzione;

c) art 14.3.37 la dizione” per ogni territorio l'opportunita fonte rinnovabile” non si coniuga opportunamente con l'obiettivo di indirizzare il progetto di localizzazione degli impianti verso il rispetto delle specificità e delle caratteristiche delle aree agricole;

d) art 15.2.9 vedi quanto sottolineato al punto b) e) art 16.2.4 la salvaguardia immediata, bloccherà l'attività edilizia. Ritengo che si possa ovviare anche individuando un elenco dei contenuti minimi del PS e rinviare il testo dell'adeguamento alla prima variante utile dei PS che interessi il territorio rurale;

f) art 16.2.6 vedi quanto sottolineato al punto b) g) art 16.2.7 vedi quanto disciplinato al punto e) h) art 29.9: l'elenco degli interventi non ammessi non è chiaro ed è opportuno specificare meglio la dizione “....e non potranno essere conteggiate come facente parte di tale fascia...”

a),b,c,d,) Non Accolta. Il contributo non trova corrispondenza con gli articoli citati e) Parzialmente accolta: l'articolo citato non trova corrispondenza ma sembra riferirsi all'art. 16,2,3 che è stato oggetto di revisione a seguito di osservazione della Regione Toscana. Per evitare ridondanze il contenuto dell'art. è stato trasferito nell'art, 16,2,7. La norma modificata prevede che le

trasformazioni urbanistiche ammissibili previste dai PS dovranno tendere al recupero e al risanamento conservativo, alla

ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso né parcellizzazioni delle unità immobiliari. Il patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione dei fondi agricoli, può cambiare la destinazione d’uso compatibilmente con le funzioni rurali, di cui all’art.23 del PIT e in ottemperanza a quanto disciplinato dal PTC vigente.

f) Non accolta: la norma intende riferirsi al comma 7 dell'art. 21 del PIT col riferimento alle aree di cui all'art. 20 del PIT

g) Parzialmente accolta: il contenuto modificato dell'art 16,2,3 è stato accorpato nell'art. 16.2.7 (vedere allegato modifiche norme)

h) Accolta: In merito all'osservazione è stato modificato l'art. 29,9 specificando che è preclusa la realizzazione di interventi di nuova edificazione e ogni altro manufatti. E' stata inoltre meglio specificato che la

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limitazioni alla fattibilità degli interventi nella fascia minima di rispetto dal perimetro del bosco si adottano anche per le aree originariamente boscate trasformate nei 10 anni precedenti.

16 250297 18/09/2012 Comune di Peccioli

Si richiama l’attenzione su tre aspetti:

a)art. 16.2.3: limitazioni interventi edifici rurali in ambito rurale per i comuni che non

posseggono normative per il territorio agricolo;

b)richiesta di prevedere la realizzazione di cantine all’interno di aree a destinazione

produttiva al fine di limitare il consumo di suolo;

c)annessi temporanei realizzati con strutture leggere per la realizzazione di coperture per magazzino e stoccaggio materiali agricoli.

a) Parzialmente accolta: per evitare ridondanze il contenuto modificato dell'art 16,2,3 è stato trasferito nell'art. 16.2.7 . La norma modificata prevede che le trasformazioni urbanistiche ammissibili previste dai PS dovranno tendere al recupero e al risanamento conservativo, alla

ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso né parcellizzazioni delle unità immobiliari. Il patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione dei fondi agricoli, può cambiare la destinazione d’uso, con le modalità d'interventi previsti all’art. 43 dalla L:R. 1/2005 e s.m.i, compatibilmente con le funzioni rurali, di cui all’art.23 del PIT e in ottemperanza a quanto disciplinato dal PTC vigente.

b) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) in quanto materia di

competenza dei Comuni;

c) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) Si rimanda alla L:R. 1/2005 e al Reg. 5R di attuazione. Questa materia è di competenza degli strumenti urbanistici dei Comuni. Tuttavia se i Comuni volessero disciplinare questi interventi, il Servizio Politiche Rurali è disponibile a fornire un

(13)

supporto collaborativo 17 106/2012* 18/9/2012 Collegio dei periti

agrari e dei periti agrari laureati della Provincia di Pisa

a)Normativa generale non aggiornata si cita solo la LR 64;

b)Fanghi in Agricoltura PAPMAA;

c)Monti Pisani Annessi amatoriali 12 mq;

d) superficie fondiaria minime per realizzazione nuova unità abitativa;

e) art. 64.1.6 altezza in gronda annessi e ricovero attrezzi commisurato al ricovero del parco macchine;

f) non si tiene conto dei comuni delle colline (Terricciola Chianni ecc.) dove esistono notevoli coltivazioni in serra fissa e non concorrono al dimensionamento degli annessi, si chiede quindi di inserire tutte le zone della provincia con le medesime regole;

g) Si pone dubbi sulla distanza dai boschi per la realizzazione di metati ed essiccatoi tenendo conto che in passato venivano realizzati all’interno dei boschi di castagneto per ragioni logiche da capire;

h) art. 64,3 della NTA del PTC.

l'art. 5 del DGR 5/7/R prevede i casi in cui non debbano essere rispettati i minimi fondiari per la costruzione degli annessi, quindi si chiede di allineare il PTC al regolamento regionale i)art. 64.3 della NTA del PTC lettera G):

a) Accolta. Il testo adottato riporta già la normativa aggiornata

b) Accolta. L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di

competenza specifica del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le normative nazione, regionali e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n.

1000/2000. e s.m.i.

c) Non Accolta. Il PTC stabilisce che gli annessi precari di tipo amatoriale, abbiano una superficie massima di 12 mq , per una sup. fondiaria minima di 3000 mq . Tale disciplina intende salvaguardare l’impatto paesaggistico del territorio rurale interessato , conformemente ai principi della LR 1/2005, al regolamento di attuazione 5R e alle schede di paesaggio del PIT.

d) Non Accolta.(su indicazione del Servizio Politiche Rurali) I parametri inseriti sono congrui

e) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) Per giustificare altezze superiori ai 3 mt si rimanda al contenuto dei PPMAA in merito alle dimensioni effettive dei macchinari e le attrezzature in possesso dell’azienda

f) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) Si tiene conto del parametro delle colture orticole su tutto il territorio a

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si ritiene che inserendo l'allineamento del PTC come sopra richiesto debba essere eliminato la lettera G) rientrando l'allevamento ovino negli allevamenti intensivi di bestiame. Quindi se il Comune prevede la realizzazione di annessi(art.5 comma 3 del DPGR 5/7) vengono trattate come tutti gli allevamenti

condizione che la giacitura sia pianeggiante e le caratteristiche agropedologiche dei terreni consentano tale tipo di coltura

g) Parzialmente Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) In merito

all'osservazione è stato modificato l'art. 29,9 Il testo modificato conferma le limitazioni di edificabilità nella fascia di metri 50 contigua alle aree boscate. Tuttavia sono state inserite delle eccezioni a tale limitazione per le realizzazioni di opere strettamente collegati alle attività agro-silvo-pastorali

h) Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) sulla base dell'osservazione è stato modificato l'articolo 64,3. allineando la norma al regolamento regionale

i) Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali)sulla base dell'osservazione è stato modificato l'articolo 64,3 specificando che la disciplina comunale del territorio rurale definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi e le eventuali parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.

. 18 334814 11/12/12 Acque s.p.a. Non condivide la nuova norma del PTC di

obbligo di presentazione di un PAPMAA per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Il PAPMAA definito dalla L.R. 1/2005 art, 42 è finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici e

ristrutturazioni urbanistiche o trasferimenti di volumetrie. Pertanto l'utilizzo dei fanghi in

Accolta. L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di competenza specifica del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le normative nazione, regionali

(15)

agricoltura è invece oggetto di normative

specifiche, nazionali e regionali (Dlgs 99/92, LR 25/98 e RR14/2006) che non prevedono in alcun caso la presentazione di in PAPMAA.

e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n. 1000/2000. e s.m.i.

19 346982 12/12/12 Finagri Servizi

Ambiente srl a) non condivide la nuova norma del PTC di obbligo di presentazione di un PAPMAA essendo del tutto illegittima, entrando in conflitto con una materia già normata dallo stato e sulla quale la Provincia non ha nessuna delega normativa;

b) i PAPMAA definito dalla L.R. 1/2005 art, 42 è uno strumento relativo agli interventi edilizi in agricoltura;

c) al punto 16,2,13 prescrive l'obbligo del

progetto di stoccaggio nel PAPMAA: tale materia è disciplinata da normativa nazionale e regionale ma in maniera del tutto facoltativa;

d) ai punti 13,2,16 e 16,2,13 la prescrizione di redazione di una relazione descrittiva sui tempi e le modalità di spandimento, è del tutto ridondante in quanto già previsto dalla normativa regionale;

a) b) c) d) Parzialmente accolta. L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di competenza specifica del Servizio

Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali.

Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le normative nazione, regionali e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n. 1000/2000. e s.m.i.

20 57* 08/01/13 Autorità di Bacino

del Fiume Serchio Le norme di attuazione del PTC provinciale introducano il riferimento ai seguenti piani di bacino:

DCR n. 20 del 1/2/2005 di approvazione “Piano di Bacino stralcio Assetto idrogeologico” del fiume Serchio;

DCI n. 168 del 21/12/2010 adozione” Piano di Bacino stralcio Assetto idrogeologico del fiume Serchio 1° aggiornamento” con relative carte della pericolosità idraulica e geomorfologiche;

DCI 164 del 24/2/2010 adozione “Piano di gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio”

DCI 169 del 21/12/2010 adozione “piano di bacino stralcio bilancio idrico del Lago di

Accolta: (su indicazione del Servizio Difesa del Suolo)all'art. 19,2 delle NTA del PTC è stato introdotto il collegamento ai siti internet istituzionali delle Autorità di Bacino, per l'aggiornamento della cartografia e delle norme vigenti in materia;

(16)

Massacciuccoli”

21 11816 11/01/13 Comune di

Peccioli a) specificare che le salvaguardie previste all'art.

16,2,3 trovano anche applicazione per i comuni che non posseggono specifica normativa per il territorio agricolo completa di schedatura del patrimonio edilizio esistente, con individuazione di specifici interventi per ogni edificio conforme ai requisiti previsti all'art. 16,2 commi 1 e 7 b) all'interno di edifici artigianali industriale da re la possibilità di nuova destinazione d'uso per destinazioni agricole (ad esempio cantine)

c)Per gli annessi temporanei andrebbe normata la possibilità di prevedere manufatti realizzati con strutture in materiale leggero per la creazione di coperture finalizzate a magazzino e stoccaggio di materiali agricoli. Modalità e dimensioni

potrebbero essere definite da apposito piano secondo tipologia prevista dagli strumenti di pianificazione

a) Parzialmente accolta: il contenuto modificato dell'art 16,2,3 è stato accorpato nell'art. 16.2.7 La norma modificata prevede che le trasformazioni urbanistiche

ammissibili previste dai PS dovranno tendere al recupero e al risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia senza

cambiamento di destinazione d’uso né parcellizzazioni delle unità immobiliari. Il patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione dei fondi agricoli, può cambiare la destinazione d’uso, con le modalità d’interventi previsti all’art. 43 dalla L:R.

1/2005 e s.m.i, compatibilmente con le funzioni rurali, di cui all’art.23 del PIT e in ottemperanza a quanto disciplinato dal PTC vigente.

b) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) In quanto materia di

competenza dei Comuni;

c) Non Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali) Si rimanda alla L:R. 1/2005 e al Reg. 5R di attuazione. Questa materia è di competenza degli strumenti urbanistici dei Comuni. Tuttavia il Servizio Politiche Rurali è disponibile a fornire un supporto

collaborativo 22 12830 14/01/13 Comune di Palaia a) art.16.2.3 delle NTA del PTC: si richiede di

stabilire limiti temporali di applicazione degli interventi;

b) art. 29,9 delle NTA del PTC : l'elenco degli

a) Parzialmente accolta. il contenuto modificato dell'art 16,2,3 è stato accorpato nell'art. 16.2.7 La norma modificata prevede che le trasformazioni urbanistiche

ammissibili previste dai PS dovranno tendere

(17)

interventi non ammessi nella fascia di rispetto non è chiaro. Ad esempio l'istallazione di manufatti edilizi pertinenziali, piccoli annessi agricoli, pannelli fotovoltaici, viabilità pubblica.

Si chiede pertanto di specificare meglio gli interventi non ammessi e la riduzione dimensionale della fascia di rispetto

al recupero e al risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia senza

cambiamento di destinazione d’uso né parcellizzazioni delle unità immobiliari. Il patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione dei fondi agricoli, può cambiare la destinazione d’uso, con le modalità d’interventi previsti all’art. 43 dalla L:R.

1/2005 e s.m.i, compatibilmente con le funzioni rurali, di cui all’art.23 del PIT e in ottemperanza a quanto disciplinato dal PTC vigente.

b) Parzialmente accolta. In merito

all'osservazione è stato modificato l'art. 29,9 specificando che è preclusa la realizzazione di interventi di nuova edificazione e ogni altro manufatti.

La riduzione della fascia di rispetto è fonte potenziale di incremento del rischio d'incendi e pertanto non accolta

23 22971 21/01/13 Comune di

Pomarance Premesso che l'area di cava in località Poggio Casettone non è stata inserita nelle previsioni del Paerp provinciale in quanto risulta essere in gran parte interessata da un bosco e la risorsa lapidea della cava è già presente in abbondanza nel bilancio fabbisogno/disponibilità del piano Il Comune su sollecitazione di un privato propone la modifica delle attuali categorie di intervento forestale, di cui all'allegato 5. In tale allegato sono riportate tre cartografie dell'area d'interesse: una ortofoto, una cartografia con le attuali categorie d'intervento forestale e una cartografia di proposta di modifica che prevede la perimetrazione di un area a bosco

Non accolta: la documentazione trasmessa risulta essere insufficiente per procedere ad un aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC. Manca una documentazione che

dimostri il metodo con cui è stato condotto il lavoro e il criterio con cui si è proceduto alla perimetrazione dell'area di bosco

modificabile.

Infine si fa presente che ai sensi dell'art. 6 delle NTA del PTC, l'aggiornamento del quadro conoscitivo è approvato dal Consiglio Provinciale e non costituisce Variante al PTC. I Comuni che volessero avviare tale procedure è opportuno che legittimo tali

(18)

modificabile intorno all'area di cava in località Poggio Casettone.

scelte con un relativo atto deliberativo.

24 466 22/01/13 Comune di

Montecatini val di Cecina

Osservazione art. 29,9 delle NTA del PTC:

a) sia eliminata la distanza minima di ml 50 dalle aree boscate presenti all'interno delle UTOE individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) siano previste distanze minori (10-15 ml) dalle aree boscate presenti nel territorio aperto.

a) Accolta: nella norma sono state escluse le aree già urbanizzate individuate dai PS vigenti;

b) Non accolta: la distanza di 50 metri è più cautelativa per la prevenzione di danni da in incendio

25 28681* 23/01/13 Arch Elena Tognoni

Osservazione d'ufficio:

all'art. 20.2.5 pag. 71 è stato erroneamente riportato quanto segue: “ La provincia, in

ottemperanza alla legislazione vigente, nella Tav QC13 (modificata) individua le zone di

protezione ambientale...” . Cancellare dal testo (modificata)

Accolta. Sarà corretto il testo come da osservazione

26 27287 23/01/13 Unione Montana

Alta val di Cecina Osservazione art. 29,9 NTA del PTC:

a) eliminazione distanza dei 50ml dalle aree boscate presenti all'interno delle UTOE

individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) siano previste distanze minori (10-15 ml) dalle aree boscate presenti nel territorio aperto;

c) inserire prescrizioni mitigazione rischio incendio sia in fase di esecuzione delle opere che in fase di utilizzo e mantenimento delle stesse;

a) Accolta: nella norma sono state escluse le aree già urbanizzate individuate dai PS vigenti;

b) Non accolta: la distanza di 50 metri è più cautelativa per la prevenzione di danni da in incendio;

c) Accolta: l'art. 29,9 ha recepito tale osservazione;

27 23397 21/01/13 Regione Toscana Settore

Pianificazione del Territorio

a) in merito alla disciplina urbanistica del territorio rurale gli art 13.2.3 - 16.2.3 e 16,2,7 non specificano le tipologie e le modalità di adeguamento per gli strumenti di pianificazione comunale;

a) Accolta: modificati i relativi articoli specificando le tipologie e le modalità di adeguamento;

b) Accolta: modificato l'art. 13,2,3

(19)

b) l'art. 13,2,3 prescrive la revisione dei

parametri urbanistici relativi ai manufatti precari ed annessi agricoli eccedenti la capacità

produttive dei fondi, serre fisse ed annessi

agricoli in generale, senza specificare le modalità e gli strumenti per l'attuazione di tali

prescrizioni;

c)in relazione alla disciplina del PTC contenente prescrizioni relative al cambio di destinazione d'uso degli annessi non più utilizzati per fini agricoli (es. art.13,2,3,16,2,5) si ricorda che ai sensi dell'art. 23 del PIT, tale cambio di

destinazione deve essere considerato equivalente a nuovo consumo di suolo. Occorre quindi specificare, ai sensi dei successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 23, le destinazioni da ritenersi “compatibili con le funzioni rurali”

d) occorre esplicare le motivazioni che hanno portato alla completa eliminazione di alcuni elaborati cartografici;

e) in merito agli stralci alla disciplina del PTC dei piani di settore si ricorda che l'art. 51 della L.R. 1/2005 stabilisce prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della provincia

eliminando la parte di prescrizioni di revisione dei parametri urbanistici;

c) Accolta: gli articoli 13,2.3, e 16,2,5 sono stati modificati inserendo l'indicazione dell'art. 23 del PIT delle destinazioni compatibili;

d) Pertinente: sono stati eliminati alcuni elaborati cartografici in quanto ormai superati e non più utili a rappresentare le informazioni contenute;

e) Accolta:modificato l'artico 69,2

prevedendo una conferenza interna, al fine di assicurare il coordinamento e la conformità delle politiche territoriali

28 33463 28/01/13 Regione Toscana Settore Produzioni Agricole e

Vegetali

a) Art. 13.2.3 – 16.2.5

In merito alla disciplina delle trasformazioni urbanistiche, al cambiamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione di fondi agricoli, ai parametri relativi all'installazione di manufatti precari,

a) Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali)È stato aggiunto agli art.

13,2,3 e 16,2,5 il riferimento alla L.R. 1/2005 e relativo regolamento di attuazione;

b) Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali)all'art. 13,2,4 è stato

(20)

annessi agricoli, e serre fisse le prescrizioni devono essere riferite ai contenuti della l.r.

1/2005 e relativo regolamento di attuazione;

b) Art. 13,2,4 – 13,2,5 e 13,2,6

la modifica apportata sembra introdurre la possibilità per il Comune di escludere territorio classificato rurale come non più riferibile alle norme per le aree agricole, in quanto di particolare interesse ambientale. Le aree di particolare pregio naturalistico sono in generale riconosciute con specifiche norme (aree parco, ZPS, SIC ecc...) che determinano vincoli precisi per l'esercizio delle attività agricole. Non è chiara la ratio dell'inserimento indicato.

c) Art.13,2,16 – 16,2,13

circa la previsione della presentazione dei PAPMAA per l'impiego dei fanghi di

depurazione in agricoltura, si fa presente che i casi di utilizzo del suddetto strumento e relativi ambiti di attuazione e contenuti sono stabiliti dalla legge regionale 1/2005 articolo 42 e regolamento 5/R art.9;

d)art. 66,1

dal testo sembra rilevare che appositi PAPMAA definiranno le superfici necessarie alla

realizzazione di nuovi annessi agricoli o

ristrutturazioni ed ampliamenti di esistenti per le attività connesse. Come indicato in precedenza si richiamano la legge regionale 1/2005 articolo 42 e regolamento 5/R art.9 per i casi di utilizzo del PAPMAA.

modificato eliminando la parte che poteva essere interpretata quale esclusione del territorio rurale come non più riferibile alle norme per le aree agricole, in quanto di particolare interesse ambientale.

c) Accolta. L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sono di

competenza specifica del Servizio Ambiente della Provincia e disciplinati da normative specifiche nazionali e regionali. Pertanto sono stati modificati gli articoli 13.2.16 e 16.2.13 delle NTA del PTC specificando le normative nazione, regionali e quanto disposto dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n.

1000/2000. e s.m.i.

d) Accolta. (su indicazione del Servizio Politiche Rurali)È stato modificato l'art 66,1 eliminando la parola “appositi”

29 34858 29/01/13 Comune di

Pomarance Osservazione art. 29,9 delle NTA del PTC:

a) sia eliminata la distanza minima di ml 50 dalle aree boscate presenti all'interno delle

a) Parzialmente accolta: nella norma sono state escluse le aree già urbanizzate

individuate dai PS vigenti;

(21)

UTOE individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) siano previste distanze minori (10-15 ml) dalle aree boscate presenti nel territorio aperto.

b) Non accolta: la distanza di 50 metri è più cautelativa per la prevenzione di danni da in incendio

30 39718 01/02/13 Comune di

Monteverdi Marittimo

Osservazione art. 29,9 delle NTA del PTC:

a) sia eliminata la distanza minima di ml 50 dalle aree boscate presenti all'interno delle UTOE individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) siano previste distanze minori (10-15 ml) dalle aree boscate presenti nel territorio aperto.

a) Parzialmente accolta: nella norma sono state escluse le aree già urbanizzate

individuate dai PS vigenti;

b) Non accolta: la distanza di 50 metri è più cautelativa per la prevenzione di danni da in incendio

31 45160 06/02/13 Provincia di Siena all'art. 20.2.5 secondo capoverso è stato erroneamente riportato quanto segue: “ La provincia, in ottemperanza alla legislazione vigente, nella Tav QC13 (modificata) individua le zone di protezione ambientale...” . Considerando che la tavola QC13 come sopra indicato non sembra riportare modifiche, si resta in attesa di comunicazioni in merito anche al fine di verificare eventuali interferenze nel territorio di propria competenza.

Accolta. E' stato erroneamente inserito nel testo delle norme il termine (modificato).

Sarà pertanto corretto.

32 9313* 16/11/12 Comune di Buti Art. 29,9 delle NTA del PTC: La norma vigente preclude la possibilità di nuovi insediamenti nelle arre ricadenti nella fascia di rispetto senza alcuna distinzione relativa al contesto territoriale ed urbanistico, alla tipologia e qualità del bosco ed alle modalità di conduzione e manutenzione dello stesso. L'articolato adottato inasprisce ulteriormente le norme vigenti, estendendo la salvaguardia anche alle aree oggetto di trasformazione nel precedente decennio L'opportunità di deroghe puntuali e motivate

Parzialmente accolta:

è stata modificata la norma escludendo le aree già urbanizzate individuate dai PS vigenti; per una più facile comprensione è stata riscritta la parte dell'articolo relativa alle trasformazioni del bosco nel decennio precedente.

(22)

appare particolarmente sentita nei casi in cui gli atti di governo del territorio vigenti, peraltro trasmessi alla Provincia e da essa monitorati, prevedano la presenza di modeste aree di completamento degli insediamenti urbani esistenti in continuità con i centri abitati consolidati:

Le disposizioni di cui all'art. 29,9 siano integrate con la seguente dizione: “Gli atti di governo del territorio possono prevedere circostanziate e motivate deroghe alle prescrizioni di cui al presente articolo, unicamente finalizzate alla gestione degli insediamenti urbani all'interno del perimetro dei centri abitati, consentendo anche modesti interventi di addizione al tessuto esistente unitamente alla realizzazione di idonee misure di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio di incendio boschivo”. Sarebbe

opportuno che il PTC indicasse quali eventuali deroghe possono prevedere gli atti di governo del territorio comunali e quali misure di prevenzione adottare,

Iinfine sia chiarito se l'edificazione interdetta laddove il bosco sia stato trasformato nei 10 anni precedenti la richiesta di edificazione.

* Protocollo uscita

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