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70 del decreto legislativo n

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Academic year: 2021

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Oggetto di questa tesi di laurea è l'esecutività delle sentenze tributarie alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, introdotto nell'ordinamento tributario italiano ad opera della legge delega 11 marzo 2014, n. 231. Il tema è affrontato sia dalla prospettiva dell'amministrazione finanziaria alle prese con il recupero di quel quantum non versato spontaneamente dal contribuente, sia dalla prospettiva dello stesso contribuente alle prese con il recupero di quel quantum versato ma non dovuto.

Il capitolo I si occupa di delineare preliminarmente la fase dell'accertamento del tributo, preparando i lettori alla comprensione del capitolo II il quale si preoccupa di esaminare gli strumenti di cui dispone l'amministrazione per far valere la propria pretesa tributaria.

Il capitolo III, poi, per converso, esamina quelle che sono le situazioni soggettive favorevoli al contribuente le quali possono dar origine al diritto al rimborso. Di conseguenza, il capitolo IV analizza l'esecuzione delle sentenze di condanna favorevoli al contribuente alla luce delle modifiche apportate agli artt. 68, comma 2 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5462. La recente novella, anche attraverso la soppressione dell'inciso originariamente contenuto all'art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, “Salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo” ha previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di

1 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1992, n. 413.

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ottemperanza.

Infine, il capitolo V affronta il tema della sospensione dell'atto impugnato con un preliminare esame degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali emersi. Sul punto si è mossa anche la recente riforma la quale, attraverso la modifica degli artt. 47, 52 e 65 e l'introduzione dell'art 62 bis del decreto legislativo n. 546/1992, ha previsto che:

a) il contribuente possa chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile;

b) che le parti possano sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza (sia di primo che di secondo grado)3; c) che il giudice possa subordinare i provvedimenti cautelari ad

idonea garanzia.

Il procedimento di attuazione dei tributi implica, inevitabilmente, la riscossione di quanto dovuto all'erario in relazione al presupposto delineato dal legislatore. La fase della riscossione risulta, dunque, una fase necessaria nell'attuazione del concorso alle pubbliche spese, a differenza invece della fase di accertamento la quale può risultare meramente eventuale e, dunque, può anche mancare. Il concorso alle pubbliche spese presuppone, così, la riscossione nelle sue svariate forme: può esservi, infatti, un adempimento spontaneo all'obbligazione tributaria ma può esservi anche una riscossione coartata dall'amministrazione.

La riscossione dei tributi è strettamente collegata al principio di capacità contributiva così come enunciato all'art. 53 Cost4: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Il legislatore italiano si è adoperato per contemperare due interessi in gioco ed in particolare da un lato l'interesse dell'amministrazione

3 Prevedendo così una disciplina analoga a quella prevista nel c.p.c..

4 Già art. 25 Statuto Albertino.

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finanziaria affinché il cittadino contribuisca alle spese pubbliche5, dall'altro lato l'interesse del singolo contribuente a non vedere decurtato in maniera considerevole il proprio patrimonio alla luce di un tributo non ancora accertato in via definitiva. Di ciò si occupa l'art. 68 del decreto legislativo n. 546/1992 il quale sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie; in altri termini, la riscossione del tributo in corso di causa. Si tratta di una disposizione recentemente novellata ad opera del sopra citato decreto legislativo n. 156/2015: l'art. 68 prevede importi da versare differenti sia in relazione all'esito della controversia sia in relazione all'organo giudicante. In particolare, la disposizione in esame prevede che, anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi di imposta6, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo in corso di causa, quest'ultimo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che ha respinto il ricorso del contribuente;

b) per l'ammontare indicato nella sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la pronuncia accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato con la sentenza della commissione tributaria regionale.

La recente riforma ha poi inserito la lettera c-bis)7 la quale dispone che l'importo dovuto dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio ammonta all'importo dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado e per l'intero importo indicato nell'atto originariamente impugnato in caso di mancata riassunzione del giudizio. In chiusura, il comma 1 dell'art. 68 dispone che gli importi da

5 Anche alla luce del principio di solidarietà sancito all'art. 2 Cost.

6 La disciplina della riscossione prevista nelle singole leggi di imposta rimane in vigore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio.

7 In vigore a decorrere dal 1 giugno 2016.

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versare devono essere diminuiti di quanto già eventualmente versato.

La recente novella ha inoltre rivisto il comma 2 dello stesso art. 68 il quale dispone che, nel caso in cui il contribuente risulti creditore dell'amministrazione finanziaria e nell'ipotesi in cui la stessa risulti inadempiente, il contribuente possa chiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale, ovvero alla commissione tributaria regionale, ai sensi dell'art 70 del decreto legislativo n. 546/1992. Le imposte suppletive (cioè quelle liquidate successivamente al tributo principale) devono, poi, esser corrisposte dopo l'ultima sentenza della commissione tributaria non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Dopo aver analizzato in maniera approfondita i temi qui accennati, sono tratte delle considerazioni personali, anche alla luce di alcuni dati emersi dalla relazione annuale del contenzioso tributario8.

8 In www.giustiziatributaria.gov.it.

IV

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