Resoconti Parlam entari — 3199 — Assemblea Regionale Siciliana
IH Le g is l a t u r a SED U TA CCLV II 12 Ot t o b r e 1957
C C L V I I S E D U T A
SABATO 12 OTTOBRE 1957
--- -*♦»---
Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO indi
del Presidente ALESSI
I NDI CE
P ag .
Proposte di legge : « A sseg n o m e n sile a i v e cc h i lavoratori » (102) (S e g u ito d e lla d iscu ssio n e) :
PRESIDENTE . 3189,3200,3201.3203,3204,3206,3208,3209,3210, 3211,3212 DENARO, P r e sid e n te d e lla C o m m issio n e 3200, 3203, 3206, 3208 NAPOLI, A ssesso re al la v o ro , a lla co o p era zio n e
ed alla p r e v id e n za so cia le . . 3200, 3201, 3204, 3206, 3208 LA LOGGIA *, P r e s id e n te d e lla R e g io n e , .3201,3206,3211 CORRAO » ...3204, 3205, 3206 FRANCHINA * ... 3205 FASINO, A ssesso re a ll’a m m in is tr a z io n e c iv ile e
alia solidarietà so cia le . . . . . . 3200,3209 TUCCARI * . ... 3210, 3211
(Votazione s e g re ta ) . . . . . . . 3212
(Risultato d e lla v o ta z io n e ) . . . . 3212
La seduta è aperta alle ore 10,10.
GIUMMARRA, segretario, dà lettura del Processo verbale della seduta precedente che, n°n sorgendo osservazioni, si intende appro
vato ,
Presidenza del Presidente ALESSI.
Seguito della discussione della proposta di leg-
« Assegno mensile ai vecchi lavoratori » U02).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il
§l,ito della discussione della proposta di
legge: « Assegno mensile ai vecchi lavorato
ri ». Ricordo che è stato approvato ieri l’arti
colo 1. Dobbiamo, quindi, passare all’articolo 2, del quale la Commissione ha presentato un nuovo testo.
Comunico che gli onorevoli Franchina, Taor
mina, Lentini, Carnazza e D’Agata hanno pre
sentato il seguente emendamento:
sopprimere, all’articolo 2 del nuovo testo della Commissione, dopo le parole : « che non abbiano mezzi propri di sussistenza » le altre: « nè possibilità obiettive di consegui
re gli alimenti a norma delle leggi vigenti ».
E’ un emendamento che sopprime il codi
ce civile !
LENTINI. Non vogliamo impegolare le fa
miglie: c’è l’obbligo dei familiari di soste
nere i vecchi.
PRESIDENTE. Non si tratta di questo; si tratta piuttosto di non dire che in Sicilia è venuta meno la solidarietà familiare. La Sici
lia è famosa per il culto della famiglia e si vuole abolire l’obbligo dell’assistenza fami
liare?
Onorevole assessore Fasino, l’Assemblea aspetta da mezz’ora i rappresentanti del Go
verno; e questo avviene ormai ogni giorno.
La prego vivamente di rappresentare ai com
ponenti del Governo la necessità di interve
nire in orario alle sedute.
’socontì, f, 444 (700)
FASINO, Assessore all’amministrazione ci
vile ed alla solidarietà sociale. Signor Presi
dente, il Governo chiede la verifica del nu
mero legale perchè si accerti se si possono pro
seguire i lavori.
D’AGATA - FRANCHINA. Per che cosa la chiede? Non c’è votazione.
PRESIDENTE. La verifica del numero le
gale si può domandare allorché si deve pro
cedere a votazione, onorevole Fasino. Noi sia
mo alla lettura, degli emendamenti.
FRANCHINA. Signor Presidente, aspettia
mo ancora qualche minuto.
CCLAJANNI. Signor Presidente, vorrei pregarla di aspettare il Presidente La Loggia, anche perchè c’è un accordo da fare rispet
tare.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10,35, viene ripre
sa alle ore 11,5)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comu
nico che è stato presentato un articolo aggiun
tivo 1 ibis dagli onorevoli Varvaro, Tuccari, Nicastro, Strano e D’Agata:
PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l’articolo 1 bis. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è con
trario resti seduto.
(E’ approvato)
Avverto che in sede di coordinamento l’ar
ticolo testé votato sarà aggiunto come ultimo comma dell’articolo 1.
Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO
PRESIDENTE. Si passa all’articolo 2:
Art. 2.
All’assegno di cui al precedente articolo hanno soltanto diritto i lavoratori sprovvi
sti di mezzi di sussistenza e fino a quando alcuna provvidenza statale a loro favore, o diritti ed eventi a ciascuno particolari, non facciano venire meno le condizioni sopra dette.
A tale articolo sono stati presentati i se
guenti emendamenti:
— dalla Commissione, sostitutivo dell’inte
ro articolo:
Art. 1 bis.
Art. 2.
L’assegno mensile previsto al comma pre
cedente può essere concesso soltanto ai vecchi lavoratori che abbiano residenza in Sicilia da oltre 6 anni.
Qual è il parere della Commissione ? DENARO, Presidente della Commissione.
La Commissione è d’accordo.
PRESIDENTE. La Commissione esprime parere favorevole. Il Governo ?
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coopera
zione ed alla previdenza sociale. Siamo d’ac
cordo.
L’assegno mensile di cui all’articolo pre
cedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano mezzi propri di sussistenza nè possibilità obietti
ve di conseguire gli alimenti a norma delle leggi vigenti.
La corresponsione cessa col cessare delle alle dalla uando il richiedente o il beneficiario siano oSIf tati in istituti con rette a carico di enti puD blici.
condizioni personali del beneficiano quali la corresponsione dell’assegno e presente legge subordinato; ovvero q'
— dall’Assessore Napoli, sostitutivo dell m tero articolo:
Art. 2.
L’assegno mensile di cui all’articolo pre
cedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza nè possibilità di aiuti familiari a norma delle leggi civili e nel cui nucleo familiare anagrafico non si trovino componenti che fruiscano di pen
sioni di invalidità e vecchiaia a norma del
le leggi statali o dell’assegno di cui alla presente legge.
La corresponsione cessa col cessare delle condizioni personali del beneficiario alle quali la corresponsione dell’assegno è dalla presente legge subordinata; ovvero quando il richiedente od il beneficiario sono ospi
tati in istituti con rette a carico di enti pubblici ».
COLAJANNI. E’ superato.
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coope
razione ed alla previdenza sociale. E’ supe
rato. . n
PRESIDENTE. L’emendamento dell’Asses
sore Napoli si intende ritirato.
C’è, inoltre, un emendamento all’articolo 2 del nuovo testo della Commissione, pre
sentato dagli onorevoli Franchina, Taormina, Lentini, Carnazza e D’Agata, che rileggo:
_ dopo le parole « non abbiano mezzi propri di sussistenza » sopprimere le altre : « nè pos
sibilità obiettive di conseguire gli alimenti a norma delle leggi vigenti ».
COLAJANNI. E’ superato.
PRESIDENTE. Anche questo emendamento si intende ritirato.
C’è poi il seguente emendamento degli ono
revoli Tuccari, Strano, Taormina, Vittone Li Causi Giuseppina e Franchina:
nell’emendamento del Governo sostitutivo e“ articolo 2 sopprimere le parole: «a nor- delle leggi civili e nel cui nucleo familia-
!e anagrafico non si trovino componenti che Escano di pensione di invalidità e vecchiaia norma delle leggi statali o dell’assegno di 1 alla presente legge. »
Anche questo emendamento è superato.
COLAJANNI, E’ superato.
LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Onorevole Presidente, per ciò che' concerne l’articolo 2 non rimane più in vita alcun emen
damento. Infatti, sul nuovo testo della Com
missione siamo tutti d’accordo: Governo, Commissione e gruppi parlamentari; e per
tanto lo si può porre ai voti.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, si dà atto del ritiro di tutti gli altri emenda
menti.
Pongo, pertanto, ai voti l’emendamento del • la Commissione sostitutivo dell’articolo 2.
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.
(E’ approvato)
Si passa all’articolo 3:
Art. 3.
La gestione dell’assistenza ai vecchi lavo
ratori prevista dagli articoli 1 e 2 della pre
sente legge è organizzata presso l’Assesso
rato al lavoro e all’assistenza e previden
za sociale.
L’Assessore al lavoro e all’assistenza e previdenza sociale decreta le ammissioni all’assistenza suddetta con decreti singoli o collettivi, a seguito di domanda di cia
scun interessato a lui diretta, fornita di suf
ficiente documentazione, che potrà essere integrata del parere degli E.C.A. ed in ba
se a decisione di una Commissione da lui presieduta o da un suo delegato di fiducia e composta dal dirigente regionale dello Istituto di previdenza sociale o da un suo delegato, da un delegato dell’Assessore in
vestito della gestione della solidarietà so
ciale, da un delegato dell’Assessore al bi
lancio e patrimonio.
I decreti hanno validità, per ciascun am
messo, vita sua naturai durante, salvo re
voca ai sensi dell’articolo 2.
Ai pagamenti si provvede mensilmente tramite i comuni col sistema previsto per i sussidi militari.
I sindaci, sotto la loro personale respon
sabilità, denunziano all’Assessore al lavo
ro la morte dei beneficiari residenti nel comune ed il verificarsi di condizioni che fanno cessare il diritto all’assistenza, ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.
A tale articolo sono stati presentati i se
guenti emendamenti :
— dagli onorevoli Franchina, Lentini, Taor
mina, Carnazza, Calderaro, Bosco e Russo Mi
chele:
sostituire alVarticolo 3 del testo della Com- missione il seguente articolo del testo di ini
ziativa parlamentare :
Art. 3.
La domanda per essere ammessi al go
dimento dell’assegno mensile per i vecchi lavoratori di cui agli artt. 1 e 2 deve esse
re presentata dagli interessati in carta li
bera agli enti comunali di assistenza, ai quali è demandato l’accertamento o l’am
missione al godimento dell’assegno mensi
le stesso.
Un elenco delle domande accettate o re
spinte è pubblicato all’albo pretorio del comune l’ultimo giorno di ciascun mese per dieci giorni consecutivi a cura degli enti stessi.
Contro il mancato accoglimento della domanda dell’assegno mensile gli interes
sati, entro trenta giorni, possono fare ricor
so all’Assessore al lavoro alla previdenza ed all’assistenza sociale, il quale decide sen
tita la Commissione provinciale per l’assi
stenza.
Il termine di trenta giorni decorre dallo ultimo giorno della pubblicazione.
— dall’Assessore Napoli:
sostituire all’articolo 3 il seguente:
Art. 3.
La gestione del servizio assegno mensile ai vecchi lavoratori previsto dagli articoli
1 e 2 della presente legge, è organizzata presso l’Assessorato del lavoro, cooperazio
ne e previdenza sociale.
L’Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale dispone l’ammis
sione al godimento dell’assegno mensile con decreti singoli ed a seguito di domanda mo
tivata e corredata da idonea documentazio
ne e sentito il parere degli organi ammini
strativi dell’E.C.A. competente per territo
rio e di una commissione presieduta dal di
rettore generale dell’Assessorato del lavo
ro, cooperazione e previdenza sociale e com
posta dal dirigente regionale dell’LN.P.S., dal direttore dell’ufficio regionale del la
voro e da un delegato rispettivamente dal Presidente della Regione, dall’Assessore al bilancio e patrimonio e da quello alla so
lidarietà sociale di grado non inferiore al..;
La eventuale revoca è disposta sentito il parere della commissione di cui al comma precedente.
I decreti hanno validità sino al decesso del beneficiario salvo revoca.
I pareri di cui avanti sono obbligatori ina non vincolanti.
I sindaci sotto la loro personale respon
sabilità denunziano all’Assessore al lavo
ro, cooperazione e previdenza sociale la morte dei beneficiari residenti nel comune ed il verificarsi di condizioni che fanno ces
sare il diritto alla erogazione dell’assegno ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.
La mancata o ritardata denunzia oltre 15 giorni , del decesso del beneficiario o del venire meno delle condizioni come al com
ma precedente comporta per il sindaco ol
tre le sanzioni di legge, l’obbligo personale del rimborso alPAmministrazione regiona
le dell’ammontare dell’erogazione eventual
mente effettuata e non dovuta.
— dagli onorevoli Corrao, Buttafuoco, Si
gnorino, Salamone e Nigro:
sostituire all’articolo 3 il seguente:
Art. 3.
La gestione dell’assistenza ai vecchi la voratori prevista dagli articoli 1 e 2 dei a presente legge è organizzata presso 1A ' sessorato per gli enti locali.
L’Assessore agli enti locali decreta le am
missioni all’assistenza suddetta con decreti singoli o collettivi, a seguito di domanda di ciascun interessato diretta agii enti co
munali di assistenza nel cui territorio ri
siede.
Per ogni domanda l’E.C.A. esprime il proprio motivato parere dopo aver assunto le debite informazioni. Contro la decisione dell’E.C.A. ciascun interessato può oppor
re ricorso entro i termini di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il ricorso va indirizzato alla Commissio
ne che si istituisce presso l’Assessorato per gli enti locali con le modalità previste dal
l’articolo seguente.
I decreti hanno validità, per ciascun am
messo, vita sua naturai durante, salvo re
voca ai sensi dell’articolo 2. Ai pagamenti si provvede mensilmente tramite gli E.C.A..
I presidenti degli E.C.A. denunciano al
l’Assessore agli enti locali la morte dei be
neficiari residenti nel comune ed il verifi
carsi di condizioni che fanno cessare il di
ritto all’assistenza, ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.
aggiungere il seguente articolo:
Art. 3 bis.
Presso l’Assessorato per gli enti locali è istituita una commissione centrale la quale ha il compito di decidere sui ricorsi propo
sti dai singoli avverso i provvedimenti del
l’E.C.A. e di esprimere i pareri vincolanti all’Assessore per la emanazione dei singoli decreti concessivi.
La Commissione è così composta:
dall’Assessore agli enti locali o da un suo delegato - Presidente;
dall’Assessore al lavoro o da un suo de
legato;
dall’Assessore al bilancio o da un suo de
legato;
da un funzionario di grado non inferiore al quinto della Presidenza della Regione;
dal Dirigente regionale dell’Istituto di Previdenza sociale;
da tre dirigenti provinciali delle casse mutue esistenti designati dall’Assessore agli enti locali;
da sei dirigenti di organizzazioni sindaca
li proposti dall’Assessore al lavoro;
da un funzionario della Corte dei Conti di grado non inferiore al settimo;
da un magistrato che presiede il Tribu
nale - Sezione del lavoro di ogni circoscri
zione.
— dalla Commissione:
sostituire all’articolo 3 il seguente:
Art. 3.
La gestione del servizio « assegno men
sile ai vecchi lavoratori », previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è organiz
zata presso l’Assessorato al lavoro, alla coo
perazione e alla previdenza sociale. L’As
sessore al lavoro, alla cooperazione e alla previdenza sociale dispone, mediante decre
to. rammissione al godimento dell’assegno mensile.
La domanda per l’ammissione al godi
mento dell’assegno mensile corredata da sufficiente documentazione va presentata tramite l’E.C.A. competente per territorio, il quale provvede a istruirla e a rimetterla, entro il termine di 30 giorni, con motivato parere alla Commissione regionale prevista dall’articolo seguente.
DENARO, Presidente della Commissione.
Di seguito alla presentazione dell’emenda
mento della Commissione, vanno considerati ritirati tutti gli emendamenti precedentemen
te presentati ad eccezione deH’emendamento degli onorevoli Corrao ed altri e di quello del
l’Assessore Napoli.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni do atto del ritiro degli emendamenti all’arti
colo 3 ad eccezione degli emendamenti Corrao ed altri e di quello dell’Assessore Napoli.
CORRAO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRAO: Dichiaro, anche a nome degli al
tri presentatori, di ritirare l’articolo aggiun
tivo 3 bis.
PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro di tale emendamento. Per cui rimane in vita il solo emendamento sostitutivo dell’articolo 3.
CORRAO. Per il quale presenterei richie
sta di votazione a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Comunico che l’Assessore al lavoro, onorevole Napoli, ha presentato il seguente emendamento all’emendamnto del
la Commissione:
sostituire alle parole : « alla Commissione regionale, prevista dall’articolo seguente » le altre : « all’Assessorato del lavoro, coopera
zione e previdenza sociale ».
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coope
razione ed alla previdenza sociale. Chiedo che sia unificata la discussione del mio emenda
mento con quello dell’onorevole Corrao.
PRESIDENTE. Restano quindi in discussio
ne l’emendamento sostitutivo della Commis
sione, l’emendamento sostitutivo dell’onore
vole Corrao e altri e l’emendamento sostitu
tivo dell’onorevole Napoli.
CORRAO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRAO. Signor Presidente, onorevoli col
leghi, desidero illustrare brevemente i moti
vi per i quali ho presentato, insieme ad altri colleghi, l’emendamento sostitutivo dell’arti
colo 3. Mi richiamo anzitutto allo spirito ani
matore di questa legge, che è veramente no
bile e fa onore alla nostra Assemblea: nel momento in cui declina la vita dell’uomo in un ambiente sociale che gli è stato certamente ostile, che gli è stato tante volte fonte di so
praffazione, di intimidazione; che non gli ha consentito di usufruire dei diritti che la legge gli dava in materia di previdenza e di assi
stenza, la Regione, attraverso l’attuazione di questa legge, si sostituisce ad un dovere non compiuto dal datore di lavoro per sopperire
alle esigenze insopprimibili ed inderogabili del lavoratore, il quale non può scontare la colpa del suo datore di lavoro, la colpa di una società che non l’ha saputo proteggere e per cui è costretto a trascorrere gli ultimi gior
ni della sua vita nella miseria e nella fame.
Questo è lo scopo della legge; una surroga della Regione per un dovere non adempiuto da altri.
Non si tratta, cioè, di un riconoscimento di pensione, riconoscimento che non potrebbe venire, perchè questa vuole essere solo la sa
natoria di una deficienza e di una colpa. E’
un assegno, è un sussidio speciale che noi vo
gliamo dare ai vecchi lavoratori; esso rientra cioè nel settore dell’assistenza sociale. Per
tanto, sotto il profilo giuridico, la materia de
ve essere affidata all’Assessorato per la soli
darietà sociale. A tal proposito dichiaro di mo
dificare nell’emendamento la espressione « As
sessorato per gli enti locali » con l’altra, « As
sessorato all’amministrazione civile e alla so
lidarietà sociale ».
La stessa articolazione della legge prevede che gli enti comunali di assistenza abbiano una parte principale nella istruttoria di queste pratiche, e quindi ribadisce ancora il concet
to che si tratti di materia di assistenza so
ciale. Gli enti comunali di assistenza che noi ci auguriamo, come tutti gli altri enti assi
stenziali, possano passare al più presto sotto il diretto controllo dell’Amministrazione re
gionale per essere, finalmente, sottratti alla Amministrazione dello Stato, attraverso le prefetture, saranno naturalmente gli organi
periferici dell’Assessorato per la solidarietà sociale. Occorre, quindi, in questa visione coordinata, riaffermare che quest’assistenza
— e difatti noi la chiamiamo assistenza e non pensione ai vecchi lavoratori — deve essere organizzata presso l’Assessorato per gli en}1 locali; e deve esserlo in una forma che dia le più ampie assicurazioni di obiettività e di legalità; di eliminazione, cioè, di ogni di
scriminazione politica 0 di parte, perchè nes
suna discriminazione può essere consenti dinanzi ad un vecchio che ha bisogno asso luto ed urgente di un minimo di assistenza- E’ una parola troppo grossa, quella che P^°
nunciamo in questa legge: assistenza. 1 diamo solamente un piccolo assegno ahm^
tare mensile, che dovrà certamente essere tegrato dalla famiglia. Non possiamo Pre dere di dare ad una così piccola cosa una
ste di grande avvenimento sociale; è soltan
to l’adempimento di uno dei minimi doveri che noi sentiamo di avere in questo settore.
Ma, dicevo, vogliamo adempierlo senza alcu
na discriminazione; ecco perchè, nel mio emendamento, ho proposto che il parere di una commissione, obiettivamente composta di elementi veramente responsabili e sottrat
ti, per ragioni di ufficio e delle loro cariche, ad ogni ingerenza e ad ogni influenza parti
colaristica, debba essere vincolante per l’As
sessore alla solidarietà sociale.
E il fatto che questo parere sia vincolante è tanto più giustificato in quanto dovrà esse
re emesso dopo una istruttoria della pratica compiuta attraverso gli enti comunali di as
sistenza, cioè attraverso gli organi periferici che sono più direttamente a contatto col pove
ro che deve essere assistito; non può decidere direttamente, l’Assessore che, risiedendo a Palermo, non può però conoscere le situa
zioni locali e dei nuclei familiari; è quindi necessaria una istruttoria accurata e rapi
da da parte degli enti .comunali di assisten
za. che non sono organi politici, ma emana
zione dei consigli comunali, liberamente e democraticamente eletti dalle nostre popola
zioni.
D’altro canto, prevedo anche che contro la decisione dell’E.C.A. l’interessato possa op
porre ricorso entro il termine di trenta giorni dopo la notifica, il che implica l’obbligo, da parte dell’E.C.A., di notificare all’interessato la propria decisione, perchè le domande non restino inevase, e il povero abbia almeno co
noscenza della sorte che ha subito la sua do
manda. L’ufficio ha quindi il dovere di dare una comunicazione senza che vi siano parti- colari raccomandazioni o sollecitazioni.
Questo lo spirito che ha informato l’emen- arnento presentato da me e dagli altri ono- revoli colleghi. Io sono certo che l’Assemblea v°rrà accoglierlo per la legittimità delle sue motivazioni e per la obiettività della sua im
postazione.
PRESIDENTE. Onorevole Corrao, Ella ave- intenzione di presentare una richiesta di azione a scrutinio segreto?
j Non insisto, in attesa del parere 61 Governo.
PRESIDENTE. Occorre che tale domanda sia firmata da almeno dodici deputati.
CORRAO. Non insisto; comunque, se sarà il caso, sarò in grado di presentare la richie
sta firmata dal necessario numero di depu
tati.
FRANCHINA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCHINA. Onorevole Presidente, io so
no favorevole all’emendamento dell’onorevo
le Corrao, anche in considerazione dell’oppor
tunità di sfuggire ad una eventuale impugna
tiva della legge. Mi pare fin troppo evidente
— dato che l’Assemblea ha voluto dare a que
sta legge un carattere prettamente assisten
ziale — che l’Assessorato competente non può essere che quello della solidarietà sociale, tan
to più che, sia pure con parere consultivo, le pratiche vengono ad essere istruite da organi che senza dubbio sono organi periferici dello Assessorato stesso; cioè gli enti comunali di assistenza.
Ritengo che sia ancora incompleta la for
mulazione della legge, per cui altre attribu
zioni occorre dare all’Assessorato sotto il profilo del controllo; comunque mi limito sem
plicemente a sottolineare che è evidente che l’opinione del nostro Gruppo non deriva da una valutazione politica dell’operato dell’As
sessore al lavoro e alla previdenza sociale. Per noi dal punto di vista politico — e lo dico an
che se può dolersene l’onorevole Napoli che oggi presiede a quell’Assessorato — l’uno vale l’altro. Noi facciamo una questione stretta- mente giuridica perchè se oltre a definire quel
la che noi chiamiamo assistenza, ma che altri potrebbe qualificare pensione, aggiungiatoo anche l’organo che ne assume la direzione e la gestione, io credo che veniamo a risolvere due questioni di forma e sostanza le quali, se non risolte; potrebbero dar luogo ad una fa
cile impugnativa. Infatti, secondo l’ordina
mento della nostra Repubblica, i lavoratori che aspirano ad ima pensione non solo de
vono compiere determinate attività lavorati
ve ma devono essere in possesso di una do
cumentazione che afferma l’avvenuto compi
mento del prescritto periodo di lavoi'o. Per
tanto, la ragione per cui siamo d’accordo sul
l’emendamento è di natura strettamente giu
ridica e non deriva da valutazioni politiche.
CORRAO. Signor Presidente, chiedo di par
lare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRAO. Signor Presidente, ritiro l’emen
damento sostitutivo e presento il seguente altro:
nell'articolo 3 dell’emendamento della Com
missione, sostituire alle parole: «al lavoro, alla cooperazione e alla previdenza sociale » le altre : « all’amministrazione civile e alla so
lidarietà sociale ».
VARVARQ. E’ un testo concordato.
PRESIDENTE. E’ un testo concordato dal
l’onorevole Corrao con la Commissione? La Commissione è d’accordo ?
DENARO, Presidente della Commissione.
L’emendamento Corrao non è stato concor
dato. -
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coopera
zione ed alla previdenza sociale. L’onorevole Corrao ha rinunziato al suo emendamento presentandone un altro relativo alla compe
tenza assessoriale. Il testo ora in discussione è quindi quello della Commissione. Chiedo di parlare per esprimere l’opinione del Governo su tale testo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Presidenza del Presidente ALESSI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coopera
zione e alla previdenza sociale. Nessuno più di me è persuaso che ogni ramo di ammini
strazione deve occuparsi dei servizi che da es
so dipendono. Coloro che hanno seguito la mia modestissima opera nel Governo Alessi e nel Governo La Loggia sanno che da molto tem
po io ho rilevato che non mi pare esatto che i lavori pubblici li faccia eseguire l’Assessore al lavoro, e che tutti si occupino di coopera
zione e di problemi pertinenti alla solidarietà sociale; sarebbe il caso di collaborare...
BUTTAFUOCO. C’è un po’ di confusione, NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coopera
zione ed alla previdenza sociale. Ce ne è più di un poco. Sarebbe il caso di fare un piano preciso di ordinamento dei servizi; e non mi riferisco a problemi di singole persone perchè noi siamo tutti transeunti.
Quindi nessuno è più felice di me di con
statare che già si comincia con una prima si
stemazione. L’augurio che io rivolgo a noi stessi è che si continui in tale sistemazione per evitare il sospetto che vi si voglia proce
dere solo per determinati capitoli di bilancio e non per altri. Condivido pertanto, a nome personale e del Governo, la proposta dell’ono
revole Corrao e ritiro il mio emendamento.
Vorrei fare presente una questione di carat
tere funzionale, che non si riferisce all’As
sessorato per il lavoro; ove si dice, nel testo della Commissione, che le pratiche devono essere trasmesse alla Commissione regionale, io propongo che questi servizi vengano curati dall’Assessorato per l’amministrazione civile e non dalla Commissione, la quale deve dare solo dei pareri.
Per il resto non posso che augurare a noi, ai nostri servizi, alla nostra Assemblea e alla nostra Sicilia che finalmente ognuno sappia con precisione il lavoro che deve compiere;
questa esigenza riguarda un po’ tutti i setto
ri e a poco a poco ci avvieremo a realizzarla.
PRESIDENTE. Comunico che l’Assessore al lavoro, onorevole Napoli, ha presentato il se
guente emendamento all’emendamento sosti
tutivo della Commissione all’articolo 3, riti
rando il precedente :
sostituire, nel secondo comma, alle parole:
« alla Commissione regionale prevista dallo articolo seguente» le altre: « a l l ’Assessorato all’ammistrazione civile e alla solidarietà so
ciale ».
LA LOGGIA, Presidente . della Regioni Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, Presidente della Regio Signor Presidente, onorevoli colleghi, vor*
aggiungere qualche considerazione a^e chiarazioni fatte dall’onorevole Napoli. In e fetti, è generalmente avvertita là esige11
che i vari rami dell’Amministrazione possa
no essere ormai, dopo dieci anni di esperien
za, meglio definiti, anche per i loro riflessi sul
le rubriche di bilancio. Recentemente mi è stato fatto questo rilievo- proprio in Giunta di bilancio, ed io ho risposto che già il Go
verno ha presentato un disegno di legge, at
tualmente pendente dinanzi alla prima Com
missione, il quale prevede la delega legislati
va al Governo per l’ordinamento dei servizi dell’amministrazione centrale della Regione;
in tale modo tutte le attività che la Regione deve svolgere a norma dello Statuto potran
no essere adeguatamente ripartite nei ri
spettivi Assessorati.
Non vi ha dubbio che, come ha detto esem
plificando l’onorevole Napoli, è necessario che all’Assessorato per i lavori pubblici sia affi
data tutta la materia che riguarda organica- mente questa ramo di amministrazione, men
tre in atto abbiamo gestioni tecnico-ammini
strative e contabili affidate a vari rami di 1 amministrazione, ai quali più ragionevolmen
te potrebbe competere- invece la disposizione della spesa, la programmazione ed anche even
tualmente la progettazione. Infatti, la scel
ta dell’elemento tecnico specializzato per un determinato lavoro può anche essere espressione della competenza particolare di un ramo di amministrazione, ma quanto alla esecuzione è evidente che essa dovrebbe esse
re tutta accentrata in un unico organo. Lo stesso può dirsi della cooperazione, a cui po- ■ danzi accennava l’onorevole Napoli. E’ evi- ■ dente che la cooperazione rientra nel campo I dì competenza dell’Assessorato per il lavoro, Mentre oggi avviene che venga talvolta at
tribuita ad altri rami di amministrazione.
Le stesse considerazioni si devono fare per a solidarietà sociale, tennine felicemente
^dottato nella Regione siciliana e ricavato dal- articolo 2 della Carta Costituzionale, lad- 0Ve dichiara che la Repubblica riconosce e
§ai ardisce i diritti inviolabili dell’uomo sia a°®e singolo sia nelle formazioni sociali ove 1 svolge la sua personalità, e richiede l’adem- Pimento dei doveri inderogabili di solidarietà 0 dùca sociale ed economica. Non v’è dubbio, lic,11^ ; che tutte le attività relative alla so- Ca lletà sociale debbano far capo ad una uni- rg^^bhstrazione, ai fini di una maggiore zio °n . à, per evitare duplicazioni e distra- 6s m hi spesa in un settore in cui ogni lira, 611 h° destinata a lenire sofferenze ed a ve
nire incontro a bisogni umani, deve essere spesa opportunajmente ed oculatamente. Que
sto va anche sottolineato per quelle attivi
tà assistenziali che possono interessare attual
mente altri rami dell’amministrazione come, per esempio, le colonie.
SALAMONE. Dà un colpo a Cannizzo.
LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Non do un colpo a nessuno. Esamino la si
tuazione obiettivamente, per quella che è. Del resto, noi abbiamo più volte espresso questa esigenza generale, che si riferisce all’attuazio
ne dei dettami della Costituzione; infatti la solidarietà sociale si indirizza soprattutto ver
so coloro che non hanno mezzi di sussisten
za. Ad essi, secondo lo spirito della Costitu
zione, devono essere assicurate cure gratuite e mezzi di sostentamento, ma ad un titolo che è diverso da quello dei rapporti economici e quindi dalla tutela del lavoro. La solidarietà determinata dalla tutela del lavoro è, infatti, non solo di carattere sociale, ma anche e so
prattutto di carattere economico, e quindi è nettamente da distinguersi da quella dovuta ai bisognosi.
Auspichiamo che presto si possa addiveni
re a una razionale ripartizione di queste voci, dato che l’esperienza ce ne dà ormai la pos
sibilità, avendo in questi dieci anni potuto valutare le confluenze, le concorrenze e le duplicazioni che possono verificarsi nei rami di amministrazione. Intanto, è evidente che non bisogna attribuire alle singole ammini
strazioni altre materie di competenza non propria.
Qui siamo nel campo della assistenza; su questo non vi ha dubbio, perchè il titolo ne
cessario per godere dell’assegno mensile è so
prattutto dato dalla condizione di indigenza e dalla mancanza eli altre possibilità di ali
menti, compresa quella nascente dagli obbli
ghi di assistenza familiare; non si tratta di una pensione ma di un assegno. Questo fu
gherà anche i dubbi sui quali si soffermava l’onorevole Franchina, il quale osservava che nel campo della assistenza, a differenza di quanto avviene nel campo della legislazione sociale, noi non abbiamo l’obbligo di rispet
tare i principi generali della legislazione del
lo Stato; obbligo che si potrebbe dire che la nostra legge, comunque non rispetti. Per que
sti motivi il Governo è d’accordo che il servi-
Sconti, f. 445 (700)
Resoconti Parlam entari — 3208 — A ssem blea Regionale' Siciliana
I I I Le g i s l a t u r a SED U TA C CLV II 1 2 Ot t o b r e 1957
zio in oggetto sia affidato alla solidarietà so
ciale e chiede che tutti gli articoli della legge vengano coordinati in tal senso.
Vorrei aggiungere (così evito di prendere la parola successivamente) che il Governo è pure d’accordo perchè la Commissione sia isti
tuita con le cautele che teste sono state sug
gerite. Il Governo ha tutto l’interesse ad es
sere assistito da una Commissione in cui vi siano magistrati e tecnici, perchè questa è una materia che richiede valutazioni obiettive ispirate da serena giustizia e non da criteri di preferenza o di discriminazione. La discri
minazione deve avvenire soltanto tra chi ha il diritto nascente dalla legge e chi non lo ha. Quindi sul fatto che esista mia Commis
sione composta da tecnici e magistrati, il cui parere sia vincolante, il Governo è d’accordo, come già peraltro aveva precedentemente di
chiarato. La norma relativa è stata concorda
ta in sede di Commissione, e il Governo si può considerate anch’esso fra i proponenti di tale norma.
PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sull’articolo 3 e sugli emendamenti relativi.
DENARO, Presidente della Commissione.
La Commissione si rimette all’Assemblea.
PRESIDENTE. Si passa alla votazione del
l’articolo 3 e dei relativi emendamenti. Si dà atto che il Governo ritira l’emendamento fir
mato dall’onorevole Assessore Napoli.
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla coopera
zione ed alla previdenza sociale. Il Governo ritira il suo emendamento sostitutivo dello articolo 3 ma aveva sottoposto all’Assemblea l’opportunità che nell’articolo 3 della Com
missione modificato secondo l’emendamento Corrao si sostituissero alle parole: « alla Com
missione regionale prevista dall’articolo se
guente » le altre: «all’Assessorato alhammi
nistrazione civile e alla solidarietà sociale».
PRESIDENTE. E’ una rettifica che mi pare ovvia, Metto ai voti l’emendamento Corrao ed altri :
sostituire alle parole : « al lavoro, alla coo
perazione e alla previdenza sociale » le altre :
« all’aministrazione civile e alla solidarietà sociale »,
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.
(E’ approvato)
Metto ai voti l’emendamento del Governo all’emendamento sostitutivo della Commis
sione all’articolo 3:
« sostituire alle parole: « alla Commissione regionale prevista dall’articolo seguente » le altre: « all’Assessorato all’ amministrazione civile e alla solidarietà sociale ».
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.
(E’ approvato)
L’articolo 3, pertanto, risulta nel seguente testo :
Art. 3.
La gestione del servizio « assegno mensi
le ai vecchi lavoratori » previsto dagli arti
coli 1 e 2 della presente legge è organizzata presso l’Assessorato all’amministrazione ci
vile e alla solidarietà sociale. L’Assessore all’amministrazione civile e alla solidarietà sociale dispone mediante decreto l’ammis
sione al godimento dell’assegno mensile.
La domanda per l’ammissione al godimen
to dell’assegno mensile, corredata da suffi
ciente documentazione, va presentata tra
mite l’E.C.A. competente per territorio il quale provvede ad istruirla e a rimetterla, entro il termine di trenta giorni, con moti
vato parere, all’Assessorato all’amministra- zione civile e alla solidarietà sociale.
Pongo ai voti l’articolo 3, così modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è con
trario resti seduto.
(E’ approvato)
DENARO, Presidente della Commissione.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DENARO, Presidente della Commissione^
La Commissione tra qualche istante presente?
un articolo aggiuntivo che coordina le proposte riguardanti la istituzione della ho missione regionale per l’esame delle domai? ■ Tale nuovo testo è in corso di c i c l o s t i l a t i !
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,55, viene ripresa alle ore 12,5).
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Comunico che la Commissione ha presenta
to il seguente articolo aggiuntivo:
A rt...
Presso l’Assessorato all’amministrazione civile e alla solidarietà sociale è istituita, con decreto dell’Assessore preposto, una commissione regionale composta da:
1 ) un magistrato di carriera del Consi
glio di giustizia amministrativa designato dal Presidente dello stesso che la presiede;
2) un Consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente della Sezione re
gionale di controllo, quale vice presidente;
3) il Direttore regionale dell’Assessorato all’Amministrazione civile e alla solidarie
tà sociale;
4) un delegato dell’Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale;
5) un delegato dell’Assessore al bilancio;
6) un rappresentante per ognuno degli istituti di assistenza sociale legalmente riconosciuti: I.N.C.A., I.N.A.S., E.N.A.S., I.T.A.L., nominati dall’Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale su terne designate dagli stessi istituti.
Tale Commissione regionale decide, en
tro 45 giorni dalla recezione, sulle domande pervenute; il parere espresso dalla Com
missione ha valore vincolante.
L’eventuale revoca è decisa dalla pre
detta Commissione.
I decreti dell’Assessore hanno validità d'io al decesso del beneficiario, salvo re
voca.
I sindaci, sotto la loro personale respon
sabilità, denunziano all’Assessore all’Am- fomistrazione civile e alla solidarietà so- C1£de la morte dei beneficiari residenti nel comune ed il verificarsi di condizioni che anno cessare il diritto alla erogazione del- assegno ai sensi dell’articolo 2 della pre
sente legge.
La mancata o ritardata denunzia oltre 15
precedente comporta per il sindaco, oltre alle sanzioni di legge, l’obbligo personale del rimborso alPAmministrazione regionale dell’ammontare della erogazione eventual
mente effettuata e non dovuta.
Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.
(E’ approvato)
L’articolo testé votato diventa articolo 4.
Faccio presente che all’articolo 3, in sede di coordinamento, dovrà provvedersi ad ap
portare le opportune modifiche sia di caratte- re formale sia allo scopo di prevedere l’ema
nazione del decreto assessoriale anche per la revoca del beneficio.
Non sorgendo osservazioni così rimane sta
bilito.
Si passa al seguente articolo aggiuntivo presentato, come articolo 4 bis, dall’Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previden
za sociale, onorevole Napoli, nella seduta an
timeridiana dellTl ottobre scorso:
Art. 4 bis
Le modalità di corresponsione degli as
segni dovuti a norma della presente legge sono fissate con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
L’Amministrazione regionale è autoriz
zata, ove occorra, a stipulare apposita con
venzione per l’adozione del sistema mecca
nografico ai fini del disimpegno dei servizi.
Il Governo insiste su questo articolo aggiun
tivo?
FASINO, Assessore all’amministrazione ci
vile ed alla solidarietà sociale. Sì.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l’articolo aggiuntivo.
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.
ROMANO BATTAGLIA. L’onorevole As
sessore al lavoro si è dimesso!
PRESIDENTE. L’assessore al lavoro ha di
mostrato di essere un ottimo assessore della solidarietà sociale perchè ha preparato e se
guito la discussione della legge dando prove di solidarietà.
Si passa all’articolo 4:
Art. 4.
Contro il mancato accoglimento della do
manda di assistenza non sono ammessi gra
vami; l’istanza può essere rinnovata per il verificarsi di quelle condizioni che all’atto della decisione erano risultate mancanti.
Comunico che la Commissione ha presen
tato il seguente emendamento:
sostituire alle parole da: « Contro il man
cato accoglimento della domanda di assisten
za non sono ammessi gravami; » le altre: « In caso di mancato accoglimento ».
Poiché nessuno chiede di parlare, metto ai voti l’emendamento della Commissione. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è con
trario rimanga seduto.
(E’ approvato)
Metto ai voti l’articolo con la modifica rela
tiva all’emendamento testé approvato. Chi è favorevole è pregato dì alzarsi; chi è contra
rio rimanga seduto.
(E’ approvato)
L’articolo testé approvato diventa articolo 6.
Si passa all’articolo aggiuntivo presentato dall’Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale, onorevole Napoli, co
me articolo 6 bis nella seduta antimeridiana dell’11 ottobre 1957.
Art. 6 bis.
La presente legge è abrogata di diritto e perde i suoi effetti giuridici nel giorno stesso in cui andrà in vigore una.legge dello Stato che dia provvedimenti a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna po
sizione assicurativa.
Questo articolo tende a stabilire che la no
stra legge non è sostitutiva di quella dello
Stato; ove questo non fosse stabilito, non avrebbe alcuna efficacia una legge statale che migliorasse le condizioni attuali.
TUCCARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUCCARI. La formula, che potremmo ra
pidissimamente concordare con il Governo, dovrebbe essere tale per cui fino alla concor
renza dell'eventuale assegno stabilito dallo Stato, la legge venga abrogata, per evitare che...
PRESIDENTE. E’ chiaro che, se lo Stato desse di meno, noi dovremmo dare la relativa integrazione; ma se lo Stato desse di più non sì dovrebbe poi dire che la provvidenza na
zionale non si applica in Sicilia poiché è già in vigore la legge regionale. Pertanto, io pro
porrei alla Commissione di formulare l’arti
colo tenendo presente l’articolo 17 lettera j§
dello Statuto: « legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi del
lo Stato ». Ora non si può certo dire che se lo Stato stabilirà un assegno maggiore, la no
stra legge sarà abrogata, perchè non sono pos
sibili abrogazioni anticipate; piuttosto si po
trebbe dire: « gli effetti della presente norma cesseranno, secondo l’articolo 17 dello Statu
to, quando lo Stato provvederà ».
Avendo la Commissione fatto presente l’op
portunità dì una ulteriore elaborazione, l’ar
ticolo aggiuntivo viene per il momento accan
tonato.
Comunico che l’onorevole Salamoile ha pre
sentate il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 7 bis.
La Regione siciliana è surrogata nei di
ritti che possano spettare ai lavoratori, a1 quali viene concesso rassegno mensile pre
visto dalla presente legge, nei confronti dei datori di lavoro ai sensi delle vigenti dispo
sizioni legislative.
L’emendamento tende a stabilire che 1®
provvidenze della presente legge sono a ® vore dei lavoratori e non degli. inadempie11 ti datori di lavoro. . ->
Non essendovi osservazioni, metto ai v ^ l’articolo aggiuntivo dell’onorevole Sala®011
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.
(E’ approvato)
L’articolo testé approvato diventa articolo 8.
Si passa all’articolo 5:
Axt. 5.
Ai fini di cui alla presente legge è auto
rizzata la spesa di lire 800 milioni annui per quattro esercizi finanziari, da prelevare dal fondo per le iniziative legislative.
Comunico che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento:
sostituire l’articolo 5 con il seguente:
« Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui per quat
tro esercizi finanziari consecutivi a decor
rere da quello in corso.
All’onere ricadente nell’esercizio finan
ziario 1957-58 si fa fronte utilizzando gli.
avanzi di gestione degli esercizi preceden
ti. ».
Poiché nessuno chiede di parlare, metto ai voti remendamento sostitutivo del Governo testé annunziato. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.
(E’ approvato)
L’articolo testé approvato diventa artico
lo 9.
Si passa all’articolo 6:
Art. 6.
La somma prevista dall’articolo 5 della presente legge sarà iscritta sul capitolo dell’assistenza nella parte straordinaria del bilancio della Regione, rubrica «Lavoro».
Comunico che il Pi'esidente della Regione ha presentato il seguente emendamento:
sostituire all’artìcolo 6 il seguente:
« La somma prevista dall’articolo 9 della presente legge sarà iscritta nella rubrica
“Solidarietà sociale — parte straordina
ria » del bilancio della Regione.
L’Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decre- fi le variazioni di bilancio necessarie per
attuazione della presente legge.».
TUCCARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE.. Ne ha facoltà.
TUCCARI. Desideravo proporre al Gover
no, se esso l’accetta, l’inclusione della solita formula « per eventuali nqaggiori occorrenze sarà provveduto con la legge dì bilancio ».
PRESIDENTE. Io vorrei far rilevare allo onorevole Tuccari l’opportunità di non dare l’impressione che la legge, proprio all’inizio della sua attuazione, gravi eccessivamente sulle finanze della Regione; bisognerebbe, an
zi, dare l’impressione contraria.
LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Esatto.
TUCCARI. Ritiro la proposta.
PRESIDENTE. Del resto, il rilievo dell’ono
revole Tuccari potrà essere utile per l ’avve
nire.
Metto ai voti remendamento sostitutivo del Governo all’articolo 6. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti se
duto.
(E’ approvato)
L’articolo testé approvato prende il nume
ro 10. .
Si riprende la discussione dell’articolo 6 bis proposto dall’Assessore al lavoro, alla coo- peràzione ed alla previdenza sociale, onore
vole Napoli, in precedenza accantonato.
Comunico che la Commissione ha presen
tato il seguente emendamento sostitutivo di tale articolo :
Art. 6 bis.
La presente legge sarà abrogata di dirit
to nel giorno stesso in cui andrà in vigore una legge dello Stato che dia provvedimeli - ti almeno dì pari favore per i vecchi lavo
ratori non assistiti da alcuna posizione as
sicurativa.
Prima di porre ai voti tale emendamento, avverto che mi riservo di apportarvi, in sede di coordinamento, le opportune modifiche di carattere giuridico-f ormale perchè risulti chiaro dalla norma che le provvidenze della Regione sono integrative ma non sostituive nè aggiuntive dì quelle dello Stato.
Il Governo è d’accordo ?
LA LOGGIA; Presidente della Regione.
Sì.
TUCCARI. D’accordo.
PRESIDENTE. Con tale riserva metto ai voti l’articolo aggiuntivo 6 bis della Commis
sione che assorbe quello dell’Assessore Na
poli.
Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.
(E’ approvato)
L’articolo 6 bis testé approvato diviene, nella numerazione definitiva, articolo 7.
Si passa all’articolo 7.
Art. 7.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti dì os
servarla e di farla osservare come legge della Regione.
Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l’articolo testé letto, che nella numerazione definitiva diviene articolo 11. Chi è favorevo
le è pregato di alzarsi; chi è contrario riman
ga seduto.
(E! approvato)
Votazione per scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge te sté discusso.
Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell’urna bianca, favorevole al dise
gno di legge; pallina nera nell’urna bianca, contrario.
Prego il deputato segretario di fare l’ap
pello.
GIUMMARRA, segretario, fa l’appello.
Prendono parte alla votazione: Alessi - Buttafuoco - Calderaro - Carnazza - Carollc - Cimino - Cinà - Cipolla - Colaj anni - Co
losi - Corrao - Cortese - D’Agata - De Grazia - Denaro - Fasino - Franchina - Giumtnarra - Grammatico - Impalà Minerva - La Loggia - Lentini - Macaiuso - Mangano - Marino - Marraro - Mazzola - Messana _ Milazzo - Mon
tavano - Montalto - Nicastro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta -
Pivetti - Restivo - Romano Battaglia - Russo Michele - Sacca - Salamone - Strano - Taor
mina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.
E’ in congedo: Renda.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio
ne. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.
(I deputati segretari numerano i voti) Risultato della votazione.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:
Presenti e v o t a n t i ... 47 Voti f a v o r e v o l i ...41 Voti c o n t r a r i ... 6
(L’Assemblea approva)
PRESIDENTE. La seduta è rinviata a lu
nedì, 21 ottobre 1957, alle ore 18, col seguen
te ordine del giorno:
A. — Comunicazioni.
B. — Discussione delle seguenti mozioni:
— numero 66 degli onorevoli Mar- raro ed altri, concernente: « Agitazio
ne dei proprietari degli stabili espro- priandi del quartiere S. Berillo di Ca
tania » ;
— numero 67 degli onorevoli Majo
rana della Nicchiara ed altri, concer
nente : « Agitazione dei proprietari de- gjli stabili espropriandi del quartiere S. Berillo di Catania » ;
— numero 75 degli onorevoli Car- nazza ed altri, concernente: « Nomine di una Commissione speciale per ilsol lecito esame dei disegni di legge nn.
88, 94 e 295 ».
C. — Svolgimento di interrogazioni e irrtei' pellanze e discussione di mozioni.
La seduta è tolta alle ore 12,55.
D A LLA D IR EZIO N E D EI RESOCONTI Il Direttore
Dott. Giovanni Morello A rti G rafiche A. REN N A - PALERM O