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D.L. N.238 DEL : MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R N.4 NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO RELAZIONE GENERALE

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D.L. N.238 DEL 23.8.2012: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22.1.1999 N.4 NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

RELAZIONE GENERALE

Il D. Lgs. 227 del 18.05.2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della L. 05.03.2001 n. 57”, all’art. 4 “Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo”, prevede l’obbligo di esecuzione di interventi compensativi in caso di autorizzazione alla trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ossia ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale. Alla stregua della normativa regionale vigente le autorizzazioni cui il decreto legislativo si riferisce sono quelle previste dagli art. 36 e 47 della l.r. n. 4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”, rilasciate per le trasformazioni che riguardano, rispettivamente, le zone sottoposte e quelle esenti dal vincolo idrogeologico.

Il citato D.Lgs. 227/2001 pone in capo alle Regioni il compito di definire puntualmente la disciplina degli interventi compensativi, pur individuando alcuni criteri e parametri vincolanti dai quali le normative regionali non si possono scostare.

In particolare gli interventi compensativi individuati dal ridetto D.Lgs. 227/2001 devono rientrare nelle fattispecie di seguito richiamate:

1) rimboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati, all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura;

2) versamento di una quota in numero corrispondente all’importo presunto dell’intervento compensativo da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici nonché alla realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti;

La normativa nazionale chiarendo che l’intervento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione di coltura, attribuisce alle Regioni il compito di specificare indicatori, parametri e modalità puntuali, per provvedere alla compensazione.

Alla luce di tali previsioni contenute nella normativa nazionale, spetta dunque alle Regioni il compito di definire:

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1) l’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l’obbligo della compensazione;

2) le modalità e i tempi di realizzazione dell’intervento compensativo;

3) le modalità di versamento e l’ammontare delle quote corrispondenti all’importo presunto dell’intervento compensativo;

4) la disciplina di versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione degli interventi;

In ossequio alle indicazioni della normativa nazionale, tramite il Programma Forestale Regionale (nel seguito PFR, approvato con delibera del Consiglio regionale n.

17 in data 17/4/2007), la Regione aveva già definito, al capitolo 7.2 “Disciplina e criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (ai sensi del D. Lgs. 227/2001, art. 4)” le particolari modalità di applicazione del regime di compensazione per la realtà regionale; sennonché in carenza di un adeguato apparato normativo di grado legislativo, in grado di integrare un efficace regime sanzionatorio, le disposizioni contenute nel PFR non hanno finora conosciuto alcuna applicazione concreta. Si tratta ora, anche sulla scorta dell’iniziativa del Consiglio, di provvedere ad un puntuale aggiornamento della normativa legislativa regionale di riferimento, al fine di introdurvi alcune norme specificamente finalizzate ad assicurare l’ottemperanza e l’applicazione delle prescrizioni programmatiche recate dal PFR in materia di compensazione.

In particolare le norme proposte stabiliscono gli elementi essenziali della disciplina degli interventi compensativi, rinviando tuttavia ad uno specifico atto amministrativo della Giunta regionale la puntuale definizione della disciplina medesima. Si ritiene infatti che molteplici aspetti considerati siano più utilmente gestibili ed aggiornabili mediante provvedimenti di Giunta, in quanto connessi ad elementi tecnici che, nel tempo, possono essere approfonditi e meglio tarati in funzione delle specifiche esigenze della realtà regionale.

Alla luce delle indicazioni contenute nel PFR, nonché in vista della concreta possibilità di introdurre in Liguria il regime della compensazione, anche in ragione della frammentazione delle proprietà fondiarie, il ricorso a misure di rimboschimento compensativo di aree non boscate, risulta inopportuno, in quanto non confacente alle esigenze specifiche di una regione che, con una quota di superficie boscata pari a circa il 70% del territorio, si colloca al primo posto in Italia per indice di boscosità.

Maggiormente adeguate e quindi prioritarie rispetto alle esigenze della nostra Regione sono invece tutte quelle misure di intervento preordinate a restituire alle formazioni boscate esistenti una piena valenza multifunzionale che, in molti casi, hanno perso. Per tali motivi in Liguria non è opportuna la forma del rimboschimento compensativo vero e proprio, mentre, quale forma di compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, la norma proposta individua il versamento alla Regione di un importo in denaro corrispondente in valore al costo presunto dell’intervento compensativo, da destinare alla realizzazione di interventi

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di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonché alla realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

L’articolato proposto si prefigge quindi di dare attuazione ad una previsione normativa nazionale ed alle disposizioni contenute nella programmazione regionale, curando un raccordo normativo con la legge vigente anche in termini di incentivazione al recupero di attività agricole (che danno migliore garanzia di presidio territoriale rispetto all’abbandono), nonché di sviluppo e valorizzazione delle attività selvicolturali.

Accanto alla definizione di una disciplina degli interventi compensativi, si è anche proposto un adeguamento dell’art. 18 della l.r. n. 4/1999, che individua l’organizzazione e attribuisce le competenze in merito alla gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale. Nell’attuale impostazione tale gestione è affidata al Corpo Forestale dello Stato e, in taluni casi puntualmente disciplinati, agli Enti Parco territorialmente competenti. Tenuto conto delle difficoltà gestionali evidenziate dal Corpo Forestale dello Stato, anche derivanti dalla carenza di risorse dedicate, nonché della conseguente opportunità di valorizzazione delle foreste in questione per lo sviluppo territoriale tramite gli enti locali e le imprese, è necessario adeguare l’articolo in questione per poter aprire la possibilità di gestione anche agli enti pubblici e alle imprese forestali. Nella direzione di assentire in concessione ad enti pubblici beni del patrimonio indisponibile della Regione si esprime anche la recente l.r. 7 febbraio 2012, n. 2 “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio” che, all’art. 48, statuisce proprio questa possibilità, peraltro allargata anche a soggetti privati che operano senza fini di lucro. Accanto ai soggetti introdotti dalla disciplina citata si tratta quindi di inserire anche le imprese forestali. Tale soggetto è tra l’altro richiamato dal ridetto D.Lgs. 227/2001 che, all’art. 7, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e che tali soggetti possano ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

Pertanto, pur nelle more della definizione di un elenco o albo delle imprese forestali, peraltro già previsto dal PFR, si rende opportuno aprire la possibilità di gestione anche ai soggetti in parola.

RELAZIONE ARTICOLATA

L’art. 1 prevede la modifica dell’articolo 18 della l.r. n. 4/1999, finalizzato ad allargare anche ad enti pubblici e imprese forestali la possibilità di assumere la gestione delle foreste appartenenti al patrimonio della Regione.

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L’art. 2 prevede le necessarie modifiche normative di raccordo della disciplina della compensazione con la disposizioni regionali vigenti in termini di viabilità e altre infrastrutture forestali.

L’art. 3 prevede l’inserimento di un articolo 47 bis alla l.r. n. 4/1999. Con tale articolo si definisce l’obbligo, per i titolari di autorizzazioni volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso dei boschi (rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 47 della legge medesima), di effettuare un intervento compensativo, disciplinandone l’attuazione e le esenzioni.

L’art. 4 definisce il regime sanzionatorio.

L’art. 5 definisce la norma finanziaria.

Articolo 1 (modifica dell’articolo 18 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/99 sono soppresse le parole “dallo stesso elaborati e”.

2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 4/99 è sostituito dal seguente: “3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale può essere affidata in concessione, in base alle priorità individuate dalla Giunta regionale:

a) ai soggetti di cui all’articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2

“Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio”;

b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale;

c) alle imprese agricole e forestali.

Nei casi di cui alle lett. a) e b) l’affidamento avviene con le modalità di cui all’art.

48 della l.r. n. 2/2012, mentre nei casi di cui alla lettera c) l’affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale può altresì trasferire in proprietà al soggetto gestore beni mobili già destinati alle attività forestali.”

3. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 4/99 le parole “l’Ente parco” sono sostituite dalle seguenti “il soggetto gestore”.

4. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 4/99 le parole “all’Ente parco, l’Ente medesimo adotta” sono sostituite dalle seguenti “ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare”.

5. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 4/99 dopo la parola “pilota” è inserita la seguente frase “, con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali”.

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Articolo 2 (modifica dell’articolo 47 della l.r. n. 4/1999)

1. Alla fine dell’articolo 47 della l.r. n. 4/1999, è inserito il seguente comma:

“7. La realizzazione delle strade e altre infrastrutture forestali di cui all’articolo 14, in quanto intervento di tipo selvicolturale, non configura per le superfici interessate mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi”.

Articolo 3 (Inserimento articolo 47 bis alla l.r. n. 4/1999)

1. Dopo l’articolo 47 della l.r. n. 4/1999 è inserito il seguente:

“Articolo 47 bis (Interventi compensativi)

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3 e 5 dell’art. 47, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi in altra destinazione d’uso, devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione medesima.

2. A tal fine, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro calcolato in base ai criteri di cui al comma 5, da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonché alla realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti.

3. L’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vi è obbligo di compensazione è pari a 1.000 metri quadrati. Tale estensione minima è calcolata sommando all’area boscata soggetta a trasformazione anche l’area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno della stessa e che sono stati interessati a trasformazioni nei cinque anni precedenti.

4. Gli interventi compensativi non sono dovuti nei seguenti casi:

− per la creazione della fascia devegetata intorno ai fabbricati ad uso abitativo o uso stalla di cui all’articolo 45, comma 2;

− quando la trasformazione del bosco sia connessa alla ripresa dell’attività agro- pastorale, mediante il recupero di terreni normativamente definiti bosco, ma di evidente vocazionalità agricola, generalmente verificabile per la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie; per tali superfici, nei successivi 15 anni alla ripresa dell’attività agropastorale, non può essere autorizzata una diversa destinazione d’uso se non previo versamento di un importo compensativo maggiorato del 30%.

− per opere pubbliche o interventi di pubblica utilità funzionali alle finalità di cui alla presente legge;

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede a:

a) stabilire i criteri e le modalità per definire le quote dovute a titolo di compensazione, tenendo conto del valore ecologico complessivo del bosco trasformato, ossia delle diverse funzioni assolte dallo stesso, anche in

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relazione alla capacità di assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica atmosferica.

b) individuare le tipologie degli interventi di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti che dovranno essere attuate a titolo di compensazione, tenendo conto delle indicazioni del Programma Forestale regionale;

c) stabilire le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi, anche tenuto conto degli strumenti di pianificazione forestale disponibili, delle indicazioni di criticità e priorità di intervento evidenziate nei Piani di bacino e/o dalle altre pianificazioni disponibili a livello territoriale;

d) disciplinare il versamento di cauzioni a garanzia della regolare esecuzione degli interventi;

e) definire eventuali accordi con i diversi soggetti a vario titolo competenti in materia forestale per l’espletamento delle diverse attività tecnico- amministrative necessarie all’applicazione della disciplina della compensazione;

Articolo 4 (modifica dell’articolo 52 della l.r. n. 4/1999)

1. All’articolo 52, comma 5, della l.r. n. 4/1999, le parole “di cui agli articoli 14, 35 e 47,” sono sostituite dalle seguenti “di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47 bis,”.

Articolo 5 ( norma finanziaria)

a) Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con la seguente variazione nel bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa:

Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2012 TITOLO III “Entrate extratributarie”

CATEGORIA 3.1. “Proventi e corrispettivi da beni e servizi”

U.P.B. 3.1.1. “Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione”

Aumento di euro 20.000,00

Stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2012 U.P.B. 4.218 “Interventi a tutela del patrimonio forestale”

Iscrizione di euro 20.000,00

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b) Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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