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forme associate: 1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n

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1. Descrizione generale 1.1. Descrizione tipo intervento

L’intervento prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti corrisposto in contributo in conto capitale per investimenti materiali in strutture ed attrezzature per lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura.

Gli aiuti vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’ambito del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013 e 1408/2013).

1.2. Ambito territoriale di applicazione

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’intero territorio regionale.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

- giovane apicoltore: imprenditore apistico di età inferiore a 41 anni al momento della presentazione della domanda;

- forme associate:

1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cinquanta soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;

3) i consorzi di tutela del settore apistico.

- beneficiari finali: soggetti appartenenti alle Associazioni Apistiche (soci);

- alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

- “sciame naturale”: l’insieme di api che migrano con una regina da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia;

- “nucleo” o “sciame artificiale”: nuova colonia di api costituita dall’apicoltore e che, a pieno sviluppo, è composto solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con covata di diversa età, due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina dell’anno f1 formazione del nucleo o sciame artificiale e da una quantità di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su entrambe le facce;

- “colonia” o “famiglia” di api: un’unità composta da regina feconda, da alcune migliaia di api operaie (70.000-80.000) e da alcune centinaia di fuchi, già sviluppata su 10 telaini, pronta per l’immediata entrata in produzione;

- Zona montana: territorio delimitato nell’allegato del PSR 2014-2020 “Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani.

Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 23

Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura Criteri per la concessione dei contributi agli investimenti

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3. Beneficiari degli aiuti

Ai finanziamenti possono accedere gli imprenditori apistici e le forme associate, così come definiti al precedente punto, che soddisfano i requisiti previsti al successivo punto 4.

4. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

4.1 Le forme associate

Organizzazioni di produttori del settore apistico, Associazioni di apicoltori e loro Unioni, federazioni, Società, Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico aventi le seguenti caratteristiche minime:

a) legalmente costituite;

b) aventi sede legale sul territorio regionale;

c) rappresentative di più di 50 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Ai fini della determinazione del rispetto del requisito minimo relativo al numero di soci regolarmente iscritti, devono essere considerati solo quelli aventi sede legale sul territorio regionale, registrati all’anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l’anno 2019 (Consistenza verificata al 31/12/2019).

Ai fini del raggiungimento del requisito non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

I beneficiari finali (soci) devono rispettare i seguenti criteri:

a) conduzione dell’U.T.E., così come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nel territorio regionale

b) essere in regola con la denuncia degli alveari nella Banca Dati Nazionale Apistica;

c) avere sede legale e realizzare gli interventi in strutture ricadenti entro il t erritorio regionale;

d) rispettare quanto disposto agli articoli 8 “Denuncia delle malattie delle api” e 9 “Prescrizioni e divieti”

della legge regionale n. 23/1994;

4.2 Gli imprenditori apistici

a. essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

b. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;

c. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;

d. essere titolare di P.IVA;

e. iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario;

f. conduzione dell’U.T.E., così come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell’intervento, ubicata nel territorio regionale;

g. essere in regola con la denuncia degli alveari nella Banca Dati Nazionale Apistica;

h. allevare almeno 20 alveari in zone montana o 40 in zona di pianura. Per il calcolo del numero di alveari si dovrà fare riferimento al dato ufficialmente comunicato in Banca Dati Apistica al 31/12/2019.

Ricadono in zona montana le aziende degli imprenditori apistici aventi il 51% della S.A.T. aziendale ubicata in zona montana;

i. avere sede legale e realizzare gli interventi in strutture ricadenti entro il t erritorio regionale;

j. rispettare quanto disposto agli articoli 8 “Denuncia delle malattie delle api” e 9 “Prescrizioni e divieti”

della legge regionale n. 23/1994;

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k. Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

Il requisito di cui al punto b. è assorbito dalla qualifica di IAP. Negli altri casi la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:

1. titolo di studio attinente le materie agrarie o iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all’estero ma presso istituti legalmente accreditati in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

• diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

• diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;

• qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF).

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

• Per le lauree triennali: laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L- 26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale).

• Per le lauree magistrali (già specialistiche): Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) e LM-09 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche).

2) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un’impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell’ambiente, come definito nell’allegato tecnico 11.1 del tipo di intervento 4.1.1 del PSR del Veneto;

3) svolgimento di attività apistica come capo azienda in data antecedente alla presentazione della domanda, attestata dalla presenza in BDN Apistica da almeno due anni.

5. Interventi ammissibili

5.1 Azione A: Interventi a favore delle forme associate.

Interventi

ammissibili Operazione Descrizione spese ammissibili

“Attrezzature apiario”

Acquisto di arnie nuove con fondo a rete:

 la spesa ammissibile massima per singola arnia con almeno 6 telaini e con fondo a rete, acquistata è pari a 40,00 euro;la spesa ammissibile massima per

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singola arnia con almeno 10 telaini e con fondo a rete, acquistata è pari a 80,00 euro;

Acquisto di nuovi sublimatori;

Acquisto di api regine (spesa massima ammissibile per ape regina 14 euro), sciami, nuclei e famiglie (spesa massima per sciame 100 euro) delle sottospecie Apis mellifera ligustica, Apis mellifera carnica;

Miglioramento e/o acquisto di beni immobili adibiti o da adibire a sale di smielatura e lavorazione della cera;

Ristrutturazione con o senza ampliamento di locali esistenti Predisposizione di pareti divisorie.

Realizzazione di pavimenti lavabili e disinfettabili.

Rivestimento di pareti con materiali adatti al lavaggio e alla disinfezione.

Zanzariere.

Impianti di aerazione, climatizzazione, illuminazione e idraulici.

Spese generali connesse all’investimento (onorari tecnici professionisti) fino ad un massimo del 5% della spesa ammessa per l’investimento.

Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

Disopercolatura Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale.

Smielatura Centrifughe, Sceratrici solari o a vapore.

Purificazione Filtri, vasche di decantazione.

Lavorazione, maturazione e stoccaggio

Camere calde, deumidificatori, scaldamiele, maturatori, miscelatori.

Confezionamento Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termo pacchi.

Lavorazione della cera

Autoclavi per sterilizzare la cera e stampi per fogli cerei

Altro

Nastri trasportatori al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo, celle frigorifere per la conservazione di miele e melari a temperatura controllata e ogni altra attrezzatura complementare alle altre attinente alla sala di smielatura e coerente con le operazioni li svolte.

I beneficiari finali relativamente alla voce “Attrezzature apiario” sono gli apicoltori appartenenti alla forma associata.

Nella distribuzione del materiale ai soci, la forma associata deve sottostare alle seguenti prescrizioni:

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a) deve garantire la diffusione delle informazioni inerenti le possibilità offerte dal bando secondo il principio di trasparenza;

b) deve garantire parità di accesso a tutti gli apicoltori soci, fatta salva la priorità assoluta di distribuzione/

affidamento del materiale a coloro che, nel periodo agosto 2018 - luglio 2019, sono stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall’autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria);

c) i criteri di distribuzione/affidamento delle attrezzature non dovranno essere discriminatori e dovranno essere approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci;

d) l’importo richiesto all’apicoltore per l’affidamento in uso del materiale oggetto di finanziamento non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l’acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto.

e) l’importo di spesa ammissibile massima corrispondente al bene oggetto di finanziamento non può essere superiore a 1.000,00 euro per apicoltore beneficiario finale.

La distribuzione/affidamento dovrà avvenire attraverso una scrittura privata, contenente:

1. impegno a mantenere in azienda:

 le arnie e/o i sublimatori, per un periodo minimo dalla data di effettiva consegna, con vincolo di destinazione d’uso, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, pari a 5 anni;

 il materiale genetico, per un periodo minimo dalla data di effettiva consegna, con vincolo di destinazione d’uso, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, pari a 1 anno;

2. impegno a non cedere a terzi in uso il materiale assegnato.

Gli obblighi del ricevente dovranno essere esplicitamente accettati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

5.2 Azione B: interventi a favore degli imprenditori apistici Sono ammissibili i seguenti interventi:

Interventi

ammissibili Operazione Descrizione spese ammissibili

Miglioramento e/o acquisto di beni immobili adibiti o da adibire a sale di smielatura e lavorazione della cera;

Ristrutturazione con o senza ampliamento di locali esistenti Predisposizione di pareti divisorie.

Realizzazione di pavimenti lavabili e disinfettabili.

Rivestimento di pareti con materiali adatti al lavaggio e alla disinfezione.

Zanzariere.

Impianti di aerazione, climatizzazione, illuminazione e idraulici.

Spese generali connesse all’investimento (onorari tecnici professionisti) fino ad un massimo del 5% della spesa ammessa per l’investimento.

Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i

Disopercolatura Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale.

Smielatura Centrifughe, Sceratrici solari o a vapore.

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programmi

informatici; Purificazione Filtri, vasche di decantazione.

Lavorazione, maturazione e stoccaggio

Camere calde, deumidificatori, scaldamiele, maturatori, miscelatori.

Confezionamento Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termo pacchi.

Lavorazione della cera

Autoclavi per sterilizzare la cera e stampi per fogli cerei

Altro

Nastri trasportatori al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo, celle frigorifere per la conservazione di miele e melari a temperatura controllata e ogni altra attrezzatura complementare alle altre attinente alla sala di smielatura e coerente con le operazioni li svolte.

Acquisto di materiale per il nomadismo

Cavalletti o supporti

Supporti o cavalletti per il posizionamento delle arnie, di lunghezza minima di 140 cm e altezza di 40 - 60 cm. La spesa massima ammissibile, per singolo supporto, è pari a Euro 80,00, IVA esclusa; il numero massimo di supporti finanziabile è stabilito sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 3 alveari denunciati, arrotondato all’unità superiore.

Rimorchio per arnie

Rimorchi non agricoli, di proprietà del richiedente. La spesa massima ammissibile è pari ad Euro 4.000,00, IVA esclusa.

Gru a braccio

Gru a braccio variabile, senza limitazione di movimento, con sollevamento massimo di 1.000 chilogrammi, per facilitare le operazioni di carico e scarico degli alveari. È finanziabile l’intervento proposto da apicoltori con più di 50 alveari in zona montana e 100 alveari nelle altre zone, regolarmente denunciati alla BDN apistica e con un limite di spesa massima ammessa di Euro 20.000,00.

6. Criteri di selezione

Nel caso di punteggio per la zona montana, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana.

La graduatoria di ammissibilità delle istanze presentate è redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Azione A: Interventi a favore delle forme associate

Criterio Punteggio

Numero alveari (si intendono alveari e nuclei) 650 ≤ n. alveari < 3.000

3.000 ≤ n. alveari < 6.000 6.000 ≤ n. alveari < 10.000 n. alveari ≥10.000

4 6 8 10

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Numero PIVA rappresentate (catastino soci allegato alla domanda) 10 ≤ n. P.IVA < a 100

100 ≤ n. P.IVA < 300 n. P.IVA ≥ 300

2 4 6 Rapporto tra il numero di soci iscritti al sistema di controllo per la produzione di miele biologico e il numero totale di soci

15% ≤ n. soci certificati biologici < 30%

30 % ≤ n. soci certificati biologici < 50%

n. soci certificati biologici ≥ 50%

2 3 4

Presenza di sale di smielatura collettiva 2

I valori ai fini della graduatoria sono quelli esistenti nella BDN Apistica al 31.12.2019.

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza il numero di arnie (alveari + nuclei) in ordi ne decrescente dei soci dell’associazione

Azione B: interventi a favore degli apicoltori singoli

Criterio Punteggio

Sede legale in Comuni compresi nell’allegato del PSR 2014-2020 “Elenco dei comuni

totalmente o parzialmente montani” 5

Giovane apicoltore 5

Soggetto iscritti al sistema di controllo per la produzione di miele DOP o di miele biologico 3 PS aziendale inferiore ai PS minimi previsti nell’intervento 4.1.1 del PSR del Veneto (zone

montane 15.000 €, altre zone 25.000 €) 2

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la minore età anagrafica del titolare e nel caso di società del socio amministratore.

7. Limiti e condizioni 7.1 Interventi

 Gli interventi, di beni immobili da adibire alla sala di smielatura, di cui sopra saranno pagati a condizione che a consuntivo venga presentata l’autorizzazione sanitaria per i locali destinati alla lavorazione del miele, rilasciata dalle autorità competenti;

 l’aiuto non potrà essere destinato a finanziare investimenti effettuati per conformarsi ai requisiti minimi obbligatori in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

 non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o acquistate in leasing;

 non è ammessa la richiesta per interventi per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto contributi ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda;

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 le attrezzature acquistate devono essere un primo acquisto od oggetto di sostituzione di attrezzature o mezzi di produzione obsoleti già presenti, a condizione che tale sostituzione determini un miglioramento tecnologico e funzionale degli stessi.

7.2 Spese Ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte ai punti 5.1 e 5.2 per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.

7.3 Cumulo

Gli aiuti erogati nell’ambito del presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme comunitarie, statali e regionali.

7.4 Pianificazione finanziaria

L’importo messo a bando è pari a 230.000 €, così ripartiti:

- Azione A: Interventi a favore delle forme associate: € 100.000;

- Azione B: Interventi a favore degli apicoltori: € 130.000.

Eventuali risorse eccedenti verranno spostate da un’azione all’altra.

7.5 Livello ed entità dell’aiuto

L’intensità dell’aiuto pubblico concedibile è pari a:

 Azione A: per gli interventi a favore delle forme associate:

a. 60 % della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisto di:

1. arnie nuove con fondo a rete;

2. nuovi sublimatori;

3. api regine, sciami (nuclei, famiglie) delle sottospecie Apis mellifera ligustica, Apis Mellifera carnica;

b. 40% della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisto e/o il miglioramento di beni immobili adibiti a sale di smielatura, elevato al 50% per le Associazioni aventi sede legale in zona montana;

c. 50% della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici.

 Azione B: per gli interventi a favore degli apicoltori le percentuali di contributo della spesa ammessa sono le seguenti:

Possono accedere alle percentuali di contributo per la zona montana le aziende con sede legale e il 51% della S.A.T. aziendale in zona montana.

7.6 Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa

Per l’azione A l’importo massimo della spesa ammessa a finanziamento per ciascuna domanda è pari a € 40.000, il minimo € 2.000.

Per l’azione B, l’importo massimo della spesa ammessa a finanziamento per ciascuna domanda è pari a € 30.000, il minimo € 2.000.

7.7 Termini e scadenze per l’esecuzione e la rendicontazione degli interventi

Zona montana Altre zone

Giovani apicoltori Altri apicoltori Giovani apicoltori Altri apicoltori

60 % 50 % 50 % 40%

(9)

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, oltre il quale la domanda è inammissibile, è fissato in:

a) 12 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità per l’acquisto di attrezzature;

b) 18 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità per la realizzazione di opere, impianti, ristrutturazione o acquisto locale e realizzazione della sala di smielatura (se non già adibito a tale scopo).

Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

I termini di scadenza per l’esecuzione degli interventi e l’effettuazione delle relative spese non sono prorogabili.

7.8 Varianti

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti agli interventi che comportino in particolare:

 il cambio della sede dell’investimento;

 modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati.

Non sono ammesse varianti agli interventi.

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5%

della spesa ammessa per l’operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall’incaricato all’accertamento finale. Il beneficiario può richiedere ad AVEPA di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all’intervento ammesso a finanziamento.

7.9 Variabilità del soggetto beneficiario

a. Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda.

La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

b. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda.

c. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell’erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest’ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell’aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L’ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l’importo indicato nel decreto di concessione originario.

Qualora, invece, l’ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l’eventuale ricorso e al cedente l’avvio della procedura di revoca.

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d. Nel caso in cui dopo l’erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo di cui al punto 7.10, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l’avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest’ultimo la procedura di revoca.

7.10 Vincoli

Le attrezzature oggetto di contributo non potranno essere alienate né essere destinate ad uso diverso da quello previsto dalla legge n. 313/2004 per il periodo vincolativo di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto di finanziabilità della domanda da parte di AVEPA.

Tale vincolo è di sette anni per gli impianti e per i locali ad uso specifico (sempre dalla data di approvazione del decreto di finanziabilità della domanda da parte di AVEPA).

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse l’alienazione o l’uso diverso da quello previsto dalla legge n. 313/2004, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

a. decesso del beneficiario;

b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c. espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;

d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante il patrimonio apistico aziendale;

e. distruzione accidentale della sala di smielatura e dei laboratori;

f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte rilevante del patrimonio zootecnico.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

L’indicazione della documentazione da produrre sarà fornita nel Manuale delle procedure di AVEPA.

7.11 Erogazione del contributo

L’erogazione dell’aiuto avverrà in un’unica soluzione a saldo.

7.12 Riduzioni e penalità

La presentazione della domanda di pagamento deve avvenire entro il termine indicato dal bando e comunicato da AVEPA.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 30 giorni, la domanda è considerata decaduta.

7.13 Sanzioni

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, si procederà:

 al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali;

 alla segnalazione, se del caso, all’autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.

8. Domanda di aiuto

8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA -, secondo le modalità previste dal documento “Indirizzi procedurali generali” del PSR e dai Manuali di AVEPA, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale

(11)

della Regione Veneto. Nell’ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per soggetto giuridico.

8.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Per le sole domande presentate ai sensi dell’azione A:

- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri di assegnazione delle attrezzature, le modalità di distribuzione e le caratteristiche della distribuzione/comodato, nonché gli eventuali obblighi per il comodatario eccedenti i vincoli di destinazione d’uso e di inalienabilità dei beni acquistati;

– delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente l’approvazione delle spese per l’eventuale acquisto di un fabbricato da adibire a sala di smielatura, le spese di ristrutturazione del fabbricato esistente e/o l’acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici per la sala di smielatura dell’associazione.

2. Per le sole domande presentate ai sensi dell’azione B ai fini del riconoscimento delle capacità professionali:

dichiarazione di possesso della qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP (si veda lettera B del punto 4.2, ovvero titoli di studio);

3. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo nel caso di scelta del più elevato; atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico redatto secondo il prezziario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o del prezziario regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto o del Prezziario regionale delle opere agroforestali;

4. nel caso di acquisto di bene immobile, da adibire o già adibito a sala di smielatura, Perizia Asseverata relativa all’immobile oggetto dell’intervento e rispetto dei requisiti riportati al punto 2.2.1 “Acquisto di beni immobili o terreni” delle disposizioni previste dagli Indirizzi Procedurali Generali del Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto – Allegato B DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017 (vedi allegato 1 alla presente). Nel caso di un immobile composto da più ambienti, deve essere indicato nella Perizia Asseverata il valore complessivo dell’immobile e quello specifico del locale o locali che saranno adibiti a sala di smielatura;

5. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato.

Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 30 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo, a valere sul presente bando, per l’acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;

6. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l’acquisto e la successiva ristrutturazione, tali documenti devono essere presentati entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune.

(12)

7. dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui insisterà l’investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.

8. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;

9. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;

10. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

11. documentazione comprovante il punteggio richiesto:

Azione A:

a. catastino soci da allegare alla domanda con indicata la P.IVA, se posseduta;

b. dichiarazione dell’ente certificatore, singola o collettiva, riportante i nominativi dei soci sottoposti al regime di controllo per la produzione di miele biologico;

Azione B:

a. per il DOP, dichiarazione dell’Organismo di Controllo che il soggetto è inserito nel sistema di controllo, alla data di presentazione della domanda;

b. per il miele biologico, dichiarazione ai sensi del 445/2000, da parte del richiedente;

I documenti indicati ai numeri da 1 a 10 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 11, comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

9. Domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l’erogazione dell’aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

a. fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto)

b. elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell’aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;

c. breve relazione relativa alla realizzazione dell’operazione finanziata;

d. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

e. copia delle eventuali autorizzazioni previste per Legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, etc.) La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

10. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

(13)

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all’ assenza di doppio finanziamento, ecc.).

11. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente bando.

12. Disposizioni procedurali

AVEPA entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l’elenco delle domande ricevibili con l’indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.

AVEPA nei successivi 45 giorni procederà all’approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

(14)

13. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 – e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.

posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711 e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

(15)

Allegato 1

Acquisto di beni immobili o terreni

L’acquisto di un bene immobile o di un terreno costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell’operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda bando. Un professionista abilitato e indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d’acquisto non supera il valore di mercato. Inoltre, nel caso di un immobile deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiedente.

Sempre nel caso degli immobili devono essere presenti anche le seguenti condizioni:

1. l’immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o comunitario;

2. l’immobile deve essere già in possesso del certificato di agibilità, essere utilizzato per la destinazione ed il periodo stabiliti dalla misura ed, inoltre, essere libero da ipoteche e/o vincoli.

Con riferimento alla condizione del punto 1, la spesa è ammissibile se, alla data di pubblicazione del bando di apertura termini di presentazione della domanda di aiuto, siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del saldo del precedente aiuto. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato o recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Il costo del terreno non può comunque essere superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione (cfr. Sezione II, paragrafo 2.3.1).

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