FAQ - OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI N. 1 TELECOMANDATO RADIOLOGICO CON STATIVO PENSILE PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELLA SEDE INAIL DI NAPOLI
Numero gara: 6437115 - CIG: 6713872E6E
1) Si chiede di confermare che in caso di subappalto di lavori edili e impiantistici, non sia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.
RISPOSTA:
L’art. 105 D.Lgs. 50/2016 comma 6 statuisce che “È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35”.
Pertanto, nell’appalto in oggetto, non è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
2) Si chiede se per i lavori di subappalto inferiori al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sia indispensabile la presentazione del documento PASSOE (punto 3 pag. 9 lettera di invito) e la dichiarazione dei requisiti art. 80 con l'allegato A-DGUE distinto (punto 10 pag. 11 lettera di invito) per ciascun subappaltatore.
RISPOSTA:
L’art. 105 D. Lgs. 50/2016 comma 2 stabilisce che “Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera”, specificando che “Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”.
Trattandosi di appalto di fornitura e non di lavori, l’eccezione sopra riportata non riguarda l’appalto in oggetto.
Pertanto, si richiede, per tutti gli eventuali subappalti, la presentazione di un PASSOE e di un DGUE distinto per ciascun subappaltatore.
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”( FAQ AVCpass N16 del 18 aprile 2016).
Il Direttore Regionale (Dr. Daniele Leone)