ALLEGATO 2
CAPITOLATO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON AUTISTA
CUI 01165400589201800573
CIG 80650723F5
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Sommario
PREMESSE ... 3
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ... 3
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI ... 3
Art. 3 - VARIAZIONI E SERVIZI A RICHIESTA ... 6
ART. 4 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO ... 7
ART. 5 OBBLIGHI DEL FORNITORE ... 8
ART. 6 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO ... 10
ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E CAMBIO D’APPALTO ... 11
ART. 8 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE... 12
ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 13
ART. 10 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 14
ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO ... 14
Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 15
ART. 13 PENALI ... 18
ART. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DEL FORNITORE ... 20
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 20
ART. 16 SUBAPPALTO ... 21
ART. 17 ONERI FISCALI ... 23
ART. 18 CONTROVERSIE ... 23
ART. 19 RINVIO NORMATIVO ... 23
PREMESSE
L’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di affidare un servizio di trasporto di persone meglio descritto nei successivi articoli del presente capitolato da eseguirsi mediante noleggio autoveicoli con conducente da 5 posti (4+1 conducente) ad uso non esclusivo in linea con quanto previsto dal Dpcm del 25 settembre 2014 e dal d.l. n.98/2011 convertito dalla legge n.
111/2011.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
I servizi oggetto dell’appalto comprendono il noleggio con conducente di n. 3 autovetture da 5 posti (4+1 conducente) di cilindrata non superiore a 1600 cc. ai sensi di quanto previsto dal d.l. n.98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011.
Nel servizio si intendono comprese tutte le prestazioni, le forniture e gli oneri relativi ai veicoli, materiali di consumo, carburanti, manutenzioni ordinarie e straordinarie agli automezzi, assicurazioni, tasse di proprietà, oneri e costi per l’accesso alla ZTL, risorse e tutto quanto necessario all’esecuzione del trasporto degli utenti che usufruiscono dei servizi oggetto del presente Capitolato.
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi devono essere erogati dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), con le seguenti modalità:
- N. 3 autovetture con conducente dedicato esclusivamente a questo servizio con le sole sostituzioni dovute alla turnazione;
- Il servizio dovrà essere garantito dalle ore 8:00 alle 16:00;
- E’ previsto un chilometraggio giornaliero complessivo per le tre autovetture pari a Km 150,00;
- Le autovetture potranno essere utilizzate dagli utenti abilitati per spostamenti per ragioni di servizio.
- Il servizio di trasporto è erogato a richiesta su prenotazione tramite un call center ad uso esclusivo dell’Inail attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 o un apposito Centro di prenotazione on line. Il call center ovvero il centro di prenotazione devono gestire, tramite le modalità indicate nell’offerta tecnica, le richieste pervenute e garantire il servizio in conformità ai regolamenti interni e alle priorità stabilite dalle policy dell’Istituto per la fruizione del servizio.
I servizi oggetto del presente capitolato non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore, dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.)
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Il Fornitore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.
Qualora agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l’Inail potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali, e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Inail potrà sostituirsi al fornitore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico del Fornitore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
Il Fornitore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2.1. Sistema Informatico (SI)
Al fine consentire una più efficace gestione del contratto, il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Inail un Sistema Informatico (SI) a supporto delle attività di gestione del contratto stesso. Le funzionalità del Sistema informatico saranno oggetto di valutazione nell’offerta tecnica.
In particolare il Fornitore deve consentire agli Utenti abilitati (persone fisiche designate dall’Inail) e al personale abilitato del Fornitore stesso, l’accesso al SI, conferendo loro appropriati privilegi di accesso, per la gestione operativa e per il controllo dei servizi oggetto di ciascun lotto.
Con il SI devono essere gestiti i flussi informativi relativi ai servizi, in modo da garantire, sia al Fornitore sia all’Inail, la fruibilità e la disponibilità di dati e d’informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) necessarie nelle fasi di esecuzione e controllo dei servizi oggetto di ciascun lotto.
Il SI, a cura del Fornitore, deve essere:
- Configurato e personalizzato in funzione dei servizi da svolgere in ciascun lotto;
- Reso accessibile agli utenti abilitati per tutto il periodo di vigenza del contratto, unitamente alla cessione delle licenze software minime necessarie alla gestione e all’analisi dei dati al termine dello stesso;
- Gestito e costantemente implementato per tutta la durata del contratto.
Il SI deve essere basato su un’architettura hardware/software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori, basandosi su
modalità d’uso e di accesso alle funzionalità disponibili secondo gli standard più diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato utilizzo e uno sfruttamento ottimale.
Le caratteristiche del SI proposto devono consentire un approccio alle funzionalità delle applicazioni, evitando la necessità di lunghi processi di apprendimento da parte del personale dell’Inail; la strutturazione del sistema deve esplicitare oltre che la struttura dati, anche i livelli e le modalità di accesso degli utenti al Database.
Tra le principali funzionalità generali, dovranno essere previste le funzioni di navigazione e accesso sicuro ai dati in funzione dei privilegi di accesso degli utenti abilitati, definiti con il Dec in sede di Verbale di avvio dei servizi.
Il sistema per l’accesso ai dati su Database e le relative funzionalità di analisi e controllo in relazione ai diversi livelli autorizzativi, deve essere semplice e intuitivo, in modo da richiedere brevi periodi di apprendimento, anche da parte di personale non informatico.
Dovranno altresì essere previste funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati d’interesse, deve essere possibile effettuare ricerche e impostare apposite query sulle caratteristiche dei dati. Le query impostate devono essere anche memorizzate per un successivo riutilizzo. In funzione dei dati estratti il sistema deve consentire anche la generazione di opportuni report secondo gli standard di rappresentazione più diffusi. Il Fornitore nell’offerta tecnica dovrà descrivere le tipologie di informazioni che potranno essere estratte attraverso l’accesso web alla banca dati.
Gli obiettivi che il Fornitore deve garantire con il SI possono essere cosi riassunti:
Consentire alla stazione appaltante la gestione, il monitoraggio e la consuntivazione delle attività connesse ai servizi svolti anche ai fini delle verifiche di conformità e della fatturazione;
Garantire il supporto al processo autorizzativo delle eventuali variazioni di cui al successivo art. 3 (ad esempio la gestione delle informazioni relative alle attività su richiesta, i soggetti richiedenti, il calendario d’esecuzione, nonché i mezzi, le risorse, il tempo e i costi necessari alla corretta esecuzione).
Favorire la collaborazione tra il Fornitore, l’Istituto e gli utenti attraverso l’opportuna condivisione delle informazioni, inclusa la segnalazione e la gestione delle anomalie, il monitoraggio dell’Istituto sull’utilizzo del servizio da parte dell’utenza, e l’inoltro di eventuali reclami (anche ai fini dell’applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 13).
Il Fornitore deve garantire tutte le funzionalità del SI per la gestione del contratto entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei servizi.
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Infine, entro 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del suddetto Verbale il Fornitore deve erogare, a proprie spese, il corso di formazione all’uso del SI per gli Utenti abilitati.
I tempi summenzionati possono essere ridotti in Offerta Tecnica.
Eventuali ritardi rispetto ai termini suddetti danno luogo all’applicazione delle Penali di cui all’art. 13.
Inoltre il sistema informatico deve garantire agli utenti abilitati, anche tramite applicazioni scaricabili gratuitamente su pc, tablet o smartphone, la gestione delle prenotazioni delle autovetture tramite il call center o il centro di prenotazione, il monitoraggio della disponibilità delle autovetture stesse nei diversi giorni e orari dell’anno.
Art. 3 - VARIAZIONI E SERVIZI A RICHIESTA
Potranno essere richiesti tramite il sistema informatico o tramite call center o apposita applicazione scaricabile gratuitamente su pc, tablet o smartphone, servizi anche nelle fasce orarie dalle 16:01 fino alle 22:00 e dalle 05:00 alle 7:59 e/o nelle giornate di sabato e/o domenica e/o festivi, ovvero in orari notturni, dalle 22:00 alle 05:00.
In tal caso saranno riconosciuti i seguenti compensi:
a) per ogni ora lavorativa eccedente le 8 ore giornaliere (e comunque fino alle ore 22:00) verrà corrisposta la quota di €. 17,00
b) per ogni ora lavorativa eccedente le 8 ore giornaliere effettuata in orario notturno verrà corrisposta la quota di €. 20,00
c) per ogni ora lavorativa eccedente le 8 ore giornaliere (e comunque fino alle ore 22:00) effettuata di sabato, domenica e festivi verrà corrisposta la quota di €. 22,00 d) per ogni ora lavorativa eccedente le 8 ore giornaliere effettuata in orario notturno
nelle giornate di sabato, domenica e festivi verrà corrisposta la quota di €. 23,00 e) per ogni ora lavorativa effettuata di sabato, domenica e festivi verrà corrisposta la
quota di €. 20,00
f) Per ogni ora lavorativa effettuata in orario notturno verrà corrisposta la quota di €.
17,00
L’applicazione delle tariffe orarie deve essere calcolata sul tempo reale di utilizzo del servizio (ora o frazione di ora).
Nel caso del superamento del chilometraggio giornaliero complessivo previsto per le tre autovetture verrà corrisposta la quota di €. 0,50 per chilometro.
ART. 4 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
Il contratto è immediatamente efficace tra le parti, e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.
Il contratto relativo ha durata complessiva di tre anni, a decorrere dalla data di avvio dei servizi che risulterà da apposito verbale firmato dal Dec e dal Ruac relativi al lotto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’amministrazione.
Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Ruac e il DEC e recare la firma congiunta di entrambe le parti. Dopo la sottoscrizione il verbale deve essere trasmesso al Rup. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi con le modalità descritte nel presente capitolato
Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.
Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà presentare la documentazione indicata ai successivi articoli 4 e 5.
L’importo presunto del servizio per il periodo di tre anni è pari a € 405.000,00 (Iva esclusa) calcolati sulla base di un budget annuo massimo da destinare al servizio pari a circa 135.000,00 oltre IVA in attuazione a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014 e smi così suddiviso:
a) € 125.000,00/anno, soggetto a ribasso
b) € 10.000,00/anno presunti non soggetto a ribasso destinato a remunerare servizi a richiesta di cui al precedente articolo 3.
L’importo complessivo presunto totale dell’appalto (compresa l’opzione di rinnovo) è pari a € 540.000,00 oltre Iva.
La presente ha ad oggetto servizi di noleggio di automezzi, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
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Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs 50/2016, è stato stimato in misura pari a circa il 65% del valore totale del presente affidamento.
Il Fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.
Il Fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
L’Inail si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà, di recedere anticipatamente dal contratto per motivi organizzativi e/o, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento in relazione alle proprie esigenze organizzative, mediante preavviso da comunicare al Fornitore con lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone contrattuale.
ART. 5 OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore si obbliga ad effettuare i servizi di cui all’art. 2, con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.
Il Fornitore si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza del territorio sul quale si deve svolgere il trasporto oggetto del presente capitolato, ed in particolare delle disposizioni comunali che regolano l’accesso al Centro Storico di Roma e alle zone al traffico limitato.
Il Fornitore provvederà ad eseguire il trasporto con mezzi propri e/o in noleggio/leasing con proprio personale dipendente e/o della società di noleggio ed inoltre si impegna ad occupare esclusivamente personale in possesso dei seguenti requisiti:
1. patente di guida di categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio in corso di validità;
2. certificato di idoneità professionale di cui alla normativa vigente (CAP);
3. iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
4. possesso di idoneità psicofisica, alla conduzione del mezzo, attestato da apposita certificazione medica.
Sarà cura e responsabilità del Fornitore verificare la permanenza dei predetti requisiti senza soluzione di continuità durante l’intero svolgimento del rapporto contrattuale.
Il personale che effettuerà il servizio dovrà:
a) garantire una guida nel rispetto del codice della strada;
b) prestare servizio con un abbigliamento adeguato;
c) mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la prestazione del servizio;
d) vigilare su borse o documenti eventualmente dimenticati nella vettura;
e) riconsegnare immediatamente all’INAIL quanto eventualmente rinvenuto a bordo degli automezzi;
f) non fumare nell’automezzo dedicato al servizio.
Il Fornitore si obbliga inoltre:
g) a consegnare almeno dieci giorni lavorativi prima della stipula del contratto, l’elenco dei nominativi del personale abilitato al servizio, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco;
h) a sostituire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Inail il personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all’espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all’incarico ricoperto.
Resta ferma l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.
Il Fornitore è responsabile di tutte le attività accessorie all’esecuzione del servizio ed in particolare:
della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati;
della sicurezza, pulizia ed efficienza operativa dei mezzi;
della revisione periodica dei veicoli utilizzati in conformità della vigente normativa;
della rimessa dei veicoli negli spazi di proprietà/disponibilità dell’Fornitore.
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico del Fornitore che terrà indenne l’Inail da qualsiasi pretesa.
Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione entro 24 ore al Responsabile del procedimento di tutti gli incidenti verificatesi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno. Il mancato rispetto di tale disposizioni comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 13.
Per le responsabilità del Fornitore si richiama l’art. 1681 del C.C. precisando che si intendono avvenuti durante il servizio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie od accessorie ed eventuali del trasporto quali le soste e le fermate.
Durante lo svolgimento del servizio il personale addetto alla guida deve mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Inail stesso.
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Ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto sul Fornitore, con esonero dell’Inail da ogni responsabilità.
In caso di sciopero del personale, il Fornitore dovrà provvedere a darne preavviso al Responsabile del procedimento, almeno 24 ore prima. In tal caso il corrispettivo non sarà erogato per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.
In caso di incidenti, malattie del personale od altro, il Fornitore dovrà provvedere a proprie cure e spese a garantire il servizio senza provocare disagi o ritardi.
Nel caso in cui, anche durante una corsa, per sopraggiunte avarie, imprevisti o guasti meccanici in genere, gli automezzi non potessero essere utilizzati, il Fornitore è tenuto ad avvisare immediatamente la stazione appaltante e, a propria esclusiva cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l’Inail, ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi ovvero ad assicurare comunque il servizio mediante ditta autorizzata al trasporto di persone. In tali casi imprevisti che portano all’urgenza di impiegare (momentaneamente) un veicolo diverso da quello dichiarato, il Fornitore è tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro la giornata o, al massimo, entro il successivo giorno lavorativo. Il mancato rispetto di tale disposizioni comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 13.
Qualora si dovessero verificare più di 3 (tre) avarie al medesimo automezzo, tali da richiedere un veicolo sostitutivo o comunque il trasporto dei viaggiatori su automezzo diverso, nell’arco di un periodo di 30 giorni, sarà facoltà dell’Inail richiedere la sostituzione definitiva dell’automezzo con uno avente le medesime caratteristiche.
Il Fornitore ha l’obbligo di provvedere al trasporto unicamente degli aventi diritto.
Ai fini del monitoraggio dei servizi di ciascun lotto il Fornitore, al termine di ogni bimestre, in occasione della emissione della fattura dovrà inviare, in forma anonima, i report relativi all’utilizzo degli automezzi sulla base di quanto offerto nel Sistema Informatico.
Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del servizio per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico del Fornitore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
ART. 6 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO
Per tutta la durata contrattuale dovranno essere impiegati veicoli sempre in regola con gli aggiornamenti degli standard previsti dalla normativa europea in materia di inquinamento atmosferico, regolarmente immatricolati per servizio di noleggio con conducente e muniti delle necessarie autorizzazioni.
I mezzi, pertanto, dovranno avere un’immatricolazione che garantisca sempre e comunque la circolazione nella città di Roma, dovranno essere in regola con gli
aggiornamenti degli standard previsti dalla normativa europea in materia di inquinamento atmosferico e dotati di permesso per l’accesso alla ZTL.
Il Fornitore è tenuto a osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione su strade pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia etc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che saranno successivamente emanate.
Gli automezzi dovranno essere sicuri e confortevoli, dotati di impianto di climatizzazione e dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, trasporto collettivo.
Resta salva la facoltà dell’Inail, in caso di necessità, di chiedere la disponibilità per il trasporto disabili, senza che ciò comporti un maggior onere per l’Inail. Sarà richiesto con congruo anticipo se tale mezzo dovrà essere presente su di una determinata corsa e/o tratta.
Copia dei certificati di circolazione dei mezzi adibiti al servizio dovrà essere trasmessa all’Inail almeno dieci giorni lavorativi prima della stipula del contratto.
Per ogni veicolo adibito al servizio di trasporto del presente capitolato il Fornitore dovrà essere in possesso di Polizza Assicurativa RCA, RCT e RCO; ciascuna polizza dovrà avere una copertura pari almeno al doppio rispetto ai massimali minimi previsti per legge per la polizza RCA. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Il Fornitore risponderà per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando l’Inail da ogni addebito civile e penale. Tale assicurazione dovrà coprire anche la copertura infortunio in salita e discesa dagli automezzi degli utenti.
Il Fornitore è tenuto a consegnare, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, copia delle polizze attestanti l’adempimento dei predetti obblighi.
I mezzi impiegati nel servizio devono essere sottoposti giornalmente ad una completa pulizia interna ed esterna e mantenuti in costante stato di manutenzione e funzionalità, attraverso, sia interventi periodici programmati, sia prestazioni a carattere straordinario, qualora se ne ravvisi la necessità.
L’Inail si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sul veicolo, sul suo conducente e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inteso che l’Inail è del tutto esonerato da ogni eventuale responsabilità derivante dalla gestione del servizio.
ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E CAMBIO D’APPALTO
Il Fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai
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sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che dell’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene i relativi oneri.
Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.
Il CC.N.L. vigente che disciplina il rapporto di lavoro nell’ambito delle aziende che producono i servizi oggetto del presente appalto, al fine di tutelare nel modo più concreto i livelli occupazionali complessivi prevede che, in caso di cessazione di un appalto, sia eseguita la procedura di cambio di appalto.
In ottemperanza ai predetti obblighi contrattuali e di quanto previsto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario di ciascun lotto, con la sottoscrizione del contratto, si impegna al rispetto di quanto previsto all’art. 36 bis del predetto CC.N.L.
ART. 8 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile dell’opera del personale da essa dipendente.
Qualsiasi danno arrecato, durante l’esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, al personale dell’Inail, dovrà essere risarcito direttamente dal Fornitore che, comunque, dovrà esonerare l’Inail da qualsiasi responsabilità al riguardo.
In particolare il Fornitore del servizio dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81 del 2008 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento all'art. 41, comma 4 del suddetto Decreto, relativo alla verifica delle condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Ai fini di quanto sopra stabilito, il Fornitore del servizio dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta dell'Inail.
Il Fornitore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti al servizio previsto nel presente Capitolato.
ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ciascun Fornitore di ogni lotto, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs.
50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art.
103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
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La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo bimestre di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’fornitore che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo bimestre è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 10 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto per ciascun lotto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d.lgs.
50/2016 e delle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, l’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Antonella De Pero, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell’esecuzione che sarà nominato prima della stipula dei contratti.
Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio che avrà il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’affidamento e di garantirne la continuità operativa e al quale l’Inail potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO Verifiche di conformità
Il Rup, ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, con cadenza bimestrale controlla, congiuntamente al Dec, che il servizio sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Il Dec nell’arco del bimestre controlla, anche tramite la reportistica disponibile sul sistema informatico messo a disposizione dal Fornitore, il regolare svolgimento del servizio e, in caso di irregolarità, le comunica tempestivamente al Rup anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.
Il DEC redige e sottoscrive con cadenza bimestrale il certificato di verifica della conformità soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche.
In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi svolti, il DEC propone al Rup l’applicazione delle penali con le modalità previste nell’art.13.
Il responsabile della stazione appaltante può comunicare l’avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l’applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale relativo al singolo lotto.
Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del Fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.
L’ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.
Certificati di pagamento
Sottoscritto il certificato di verifica di conformità, il Rup rilascia, contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni lavorativi, il certificato di pagamento relativo al corrispettivo dei servizi svolti per ciascun lotto dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.
Nel caso in cui nel certificato di verifica di conformità siano evidenziate le proposte di applicazioni di penali, il Rup procede all’applicazione delle penali stesse come meglio descritte nel successivo art. 13, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell’importo fatturato.
Il pagamento del corrispettivo dell’ultimo bimestre di vigenza del contratto è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell’art. 8 del presente capitolato e con l’efficacia ivi stabilita.
Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture viene effettuato con cadenza bimestrale dalla Direzione centrale Acquisti.
A seguito dell’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente articolo 10, il Fornitore potrà inviare la fattura in formato elettronico all’Inail, Direzione centrale acquisti – codice univoco ufficio (C.U.U.) 7JN1MF - che ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, previo
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esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
Unitamente alla fattura il fornitore dovrà inviare via mail al Rup i report di cui ai precedenti articoli 2 e 5 per il riscontro sei servizi svolti da cui risultino i giorni di svolgimento dei servizi e i prezzi delle tariffe giornaliere offerti in gara comprese le eventuali variazioni.
In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l’operatore, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).
L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che per la presente procedura è 80650723F5 Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Fornitore dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Forma to_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE
1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dall’Fornitore prima della stipula del contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione
della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del D.U.R.C..
L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e seguenti della Legge 136/2010.
I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Direzione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Fornitore si impegna a trasmettere prima della stipula del contratto.
Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se:
i) il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;
ii) in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI.
La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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ART. 13 PENALI
Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, l’Inail applica una penale nei casi e nella misura di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) in caso di ritardo nelle comunicazioni previste all’art. 4, lett. b) del presente capitolato, una penale pari all’ 0,50‰ dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
b) in caso di ritardo rispetto ai tempi di comunicazione di tutti gli incidenti verificatesi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno, una penale pari allo 0,25‰ dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c) in caso di ritardo rispetto ai tempi di comunicazione di utilizzo temporaneo di un veicolo diverso da quello dichiarato una penale pari allo 0,25‰ dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
d) in caso di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall’articolo 2.1 per l’erogazione del corso di formazione all’uso del SI per gli Utenti abilitati, ovvero quelli migliori proposti con l’offerta tecnica, verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo:
e) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti dall’articolo 5 del presente capitolato per la sostituzione del personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all’espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all’incarico ricoperto, verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
f) in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista dall’articolo 5 in caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello dichiarato per sopraggiunte avarie, imprevisti o guasti meccanici in genere, verrà applicata una penale pari allo 0,25‰
dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Saranno inoltre applicate le penali per le seguenti cause di inadempimento:
1. in caso di presenza sul sistema informatico di due reclami nell’arco del mese o di segnalazione di reclami da parte dell’utenza mediante altre modalità, una penale pari a 200 euro;
2. in caso di presenza sul sistema informatico di 3 reclami nell’arco del mese o di segnalazione di reclami da parte dell’utenza mediante altre modalità, una penale pari a 300 euro;
3. in caso di presenza sul sistema informatico di 6 reclami nell’arco di un semestre o di segnalazione di reclami da parte dell’utenza mediante altre modalità, una penale pari a 600 euro.
4. nel caso di comportamento scorretto o lesivo da parte dell’autista riguardante l’incolumità, la moralità e la personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale non per motivi di emergenza, velocità pericolosa etc.) segnalata all’Inail, anche dagli utenti del servizio, una penale pari a 500 euro e, alla terza infrazione rilevata nei confronti dello stesso autista, potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio ai sensi del precedente art. 5;
5. in caso di mancato servizio senza un giustificato motivo o per causa di forza maggiore: una penale pari a 300 euro per ciascuna autovettura che non sarà messa a disposizione, fatta salva la facoltà di cui al successivo art. 14.
Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.
Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.
Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del Dec.
A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, ovvero dalla data di ricezione del reclamo sul sistema informativo ovvero dalla data di ricezione del reclamo attraverso altri mezzi (pec, mail, raccomandata ecc.), entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.
Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Rup comunicherà al RUAC l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.
Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto per il singolo lotto ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod.
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civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.
15.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.
ART. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DEL FORNITORE
Nelle ipotesi di all’art. 13 punto 5) l'Inail, oltre all'applicazione delle penali di cui al medesimo articolo, si riserva la facoltà di procedere ad affidare il servizio stesso a terzi in danno dell’Fornitore inadempiente.
A quest’ultima sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’INAIL rispetto a quelle previste dal contratto.
Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Fornitore, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dello stesso.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Fornitore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.
Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'Inail ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nel successivo art. 15.
In caso di sciopero del personale addetto alla guida, proclamato dalle Organizzazioni sindacali, l'Inail opererà sul prezzo dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento i prezzi stabiliti in offerta.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D. Lgs.
50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:
a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
ART. 16 SUBAPPALTO
L’aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota 30% dell’importo complessivo del contratto.
Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l’aggiudicatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario trasmette altresì:
a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.
Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
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Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, INAIL non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).
Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs.
n. 50/2016.
Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l’autorizzazione.
Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto per lo specifico Lotto.
Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Direzione interessata o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
ART. 17 ONERI FISCALI
Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.
ART. 18 CONTROVERSIE
Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Roma.
ART. 19 RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs n. 50/2016 e dalla specifica normativa di settore.