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" r

7GEN~AIO 1932 ~XE. F.

CO, R T .E DI· C,A S'S :AZLONE~ D-E.,LR-EG, N O:

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

'ROMA,_.

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(3)

~ GENNAIO i932

-X

E.F.

/

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO i

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

DEL PROCUR~ATORE GENERALE

, SILVIO LONGHI

SENATORE DEL REGNO

ROMA - TIPOGRAFIA DEttA LIBRERIA DEL ~ìTTÒRIÒ

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(5)

, ~,

I.,

SALUTO

So di interpretacre i senti1llepti della Corte rico'rdando, all'aprirsi di questa relazione, che non s'Ùno oggi fra di nO'i due 'dei nostri, de­

,ceduti in attività di lavoro: i ,consig'l,ieri ROSARIO MARCIANO e MARZIO DENOTARIS'rEFANI. , . Cari indhllel1tic:ahili 'colleghi, \ c . . . la cui affettuosa lne­,

1l10lriaanrcolr'a ne accora!

Perave,r raggiunti i liIniti legali di età è uscito daUa liostra fila il decano dei 'presidenti, il' gr~ utr. GlmoLAM:o 'BISCARO; la tenace vo~

lontà e le favoreyoli continglenze gli avevano consentito tlna proroga che i fatti dinlosltrarono ben Illeritata. Per lo stesso IllOtivo han'llodi reoente las!c,iato i loro seggi il senatO're FRANCESCO PUJIA e il gr. uff.

GUGLIELMO DOBELLI, presidenti jmpareggilabili per s,enno, enérgia e

singolare.saglgezz:a", '

Nè possono dinlenticarsi i consiglieri ApRILE, CARULLI, 'IANIRI, Lu­

CIANI, FERRARA e ,CUBaNI; tutti pr,ez:iosi ,coHaboratori della Corte, fino alI'ulthno giorno di loro pennanenz,a in 'servizio.

NEL DIRITTO CIVILE

Il.

LA RIICFJRCA DELLA PATERNITÀ

L'atHività di lavoTo della ,Corte in lnateria ,civile ùon s:i differ,enzia sostanzialnlente d'a quella dello s,corsom:ino. Mentre nel -1930 'i ri­

corsi pervenuti fulrono 4366, nello scorso anno se ne ebbero' 4168; ,e cosÌ 198 di meno. M~ poichè ,ne fudjs,CllSSO un luaggior nU'luero, il

Jlar~ggio h~a "il totale dei ricorsi pendenti e di queHi definiti, cQn s,entenza può dirsi raggiunto.

(6)

SIL:vIO LONGHI 4

Tra i ricorsi ;civili n11 colpì più speciahnente la frequenza di quelli in teJna di ricerca della paternità. F'atlti,spec.Ìe valde, lna tali da 1'ilevar;e il singolare dis.agio creato dalla ristrettezza dei lirniti entro cui la ricerca è attuahnente rinchiusa. Nondinleno, quasi 8en1­

, pre adoperò Ila: COirte un)a1',go sistelna d'interpretazione. lVfa il di­

flagio fa s,elllp1'e più lnanifesta l'e~igenza di a.rrivar,e anche a un più mnpio sistelna Jegislativo.

E' noto che la eocezionale :r'est,{.izione ci venne dalla legislazione francese; ,ed è pure noto. che fu'roi~o il 'pensiero ,e Ila volontà diNa­

poleoll'e a Ì1nporla, nepe dislClJss~oni al Consiglio di Stato. E giusta­

Inente, in quello. 's,Lori,co 1110<111e11to, ,q'uale freno. agli abusi -e ai ricatti dell'època, quale :l11eZZO 1)e1' tenere vieppiù saldo il prindpio della unità della f~nliglia. Ma si esagerò, 'COlne s:pesso suol'e ac,ciadere, nel senso opposto; tanto ,che cinq.uant'anni dopo (il ,Codio'e se,co}are non Dluore perchè sa, a tratti, rinnovarsi neHa. vita), la stessa Franci'a sentì la necessità di ,creare un.fstituto giuridico inlpr,ontato. a 111ag­

giore spirito di equità. ,

Invec,e da noi si luantenne l'intransigenza; e tale situazione da mezzlO' S'e,co~o è oggett9 di eSaJne in acèadelnie e .conlizi~ fu ln~teria

di studi per giuristi e di femminili sottosicriziolli. Non .sfuggì sopra­

tutto alle. agitazioni elettorali; 1n3 la deflazione dei pr:ogrmnmi, a el:e- ~}

zioni finite, tolse selupre ogni forza di r,ealizzazione alla nobile i(lt~à, anchequando.l'iniziativa era assunta ,dane più autorevoli personalit~

, del nlondo pol'HÌco.' Fu autorevoh11'ente. Iripr'esa à~ehè

nel

1924,.èon

iniziativa parlalnentare; però non poteva essere quello l'anriopiù propizio per le tranqàille di'SJcussioni del riordlnmnento dei diritti

, ,/ "I

di famiglia. " ' i ? /

L'avedo nlesso da paTte non :significa tuttavia ohlio e trascu­

l'anz,a. OClcorreva prima risolvere ÌIl problel11'aas:sistenziale. E la legge' venne. Ma se questa ha. dato H lnaglgiol"e increnielilò 'ana politica di

dif,esa della razza e delllografica, es:sla ha per altro. fa~orito l'alunent'o della Hgli:UOllanza iUegittjllna; cosi,cchè la ricerca giuridiica vieppiù si itnpone, per ,considerazio.ni so.chili e perchè non è giusto. ehe sulla coHettività pesino le ,conseguenz'e' delpia'oere1 della s,coshunanza e della legg'erezza· dei singoli.

Nes!sull0 19nora i perieolie gli incqnvenienti della1r'Ìcerca; ma possono essere prudenitelll:ente evillaiti, 111:e'11tre alt~i interessi naZio.lla,li so.vrastano.

Di .tàle .cautela ,si rende conto. il progetto per un nuovo Coçli,ce civile, elaboratodaHa COlnmis:sione reale per la rifonn:a d~l dirit~o privato., Il pr'Ì1no lihro fu g~à preséntatoJcon)~ fi~~'~ d,e\ pr,~~~~~.~~e

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lnSCOHSO DE,L .f>1tOCÙli.A'tOR:E GE'NEltA:LE '

- ' - - - ----~---'---_._.._ - - - ­

S,cialoja e del v1eepres,iden1:e D'Anlelio) al Ministro -della Giustizia che rkhiese su di esso il parere ,della 1\1ag'istratura ne del Fioro. Anche S'otto ;questo aspeUoè quindi doveroso tenerne conto neUa presente oecasione, per dire -che il plrogeUo ha valutato, 'e ,con ,~pirito di tl1l0­

dernità, tutte le diffi,eoltà, nè ha trascurati i luo.di per :superade.

Infatti, ai due casi di indagin« OIggidì anuues:si, il pirogetto ag­

giunge quelli del ,concubinato, del rÌ-conosciluento v'eridico, del pos­

sessu di stato e clella seduzione qualifi.eata.

Non si poteva us:are prudenza 111aggim"e, per1chè si tratta selupre di aoc'ertalnenti di f.atto. E altra lodevole cautela è l'avere esclusa dalla azione la luad're riconosciuitadi cattivi costunli ò che abbia avuto, rapporti con aHri; e altresÌ l'avere .subordinato l"esercizio del­

l'azione a delibazione giudizialria, alla causae cognitio~

E dove l'azione di ricericanon sia ,cons'entlta, 'perchè trattasi di figli adulterini o incestuos~ (e per i primi si amluette pure il ricono­

seimento, in deterlninate favorevoli contingenze)" può proporsi dol ,

lnanda per aliluenti. '

Attual:mente 'qliesto non s,i dà ,che ,nene ipotesi kadiz'Ìonalio di esplicita dkhiaraziQ.nes'criUa. Ma la 'rifonna aprirà finahllente la porta ~ quella dipendente -da. ,concubinato o da pOSislesso di stato; E voglio aggiunge.re ,che razione potrà ess,ere prOluossa anche dall',entp pubblico o ospizio che provvede alla cura del figlio natural,e luinore;

agevolazione non lieve per chi ;conosc'€ le diffiòoltà p1ratkhe di un

pl'ooessocivile di qua1siasi natura. _

Ricordo ,che l'urgenz.a di qliesta rifornla era segnalata; o.ra è più di un anno, in uno studio di Sileno Fahbri, dliaIllato oraa presiedere

n

grande I,stituito per l'Assiste:nza de'Ua Maternità e dell'Infanzia ab­

bandonata. Egli, che av'eva .s.egn~:J.l,ati i danni deHa lacuna .giuridica da un an,golo visuale più Iristretto., troverà ora il feUo.lneno pill esteso e profondo; troverà questo problellla, COlne già quello aSlsistenziale, basato sul ,concetto che la madre, cc ogni 'llladre )), è sacra!

III.

\

LA PIiOCOLA ADOZIONE

Ad un'altra tifor:Jna, nello sltes,so interesse deUa infanzia, con­

verrebhe che una prnssÌllla riforma ponesse nlen te.

L'adozione nel ,codio@ vig:ente, analoga 'a ,quella ideata dal codice franeese, è linlltata a persone prive di discendenti legittimi o il1egit~

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SILVIO LdNmtt 6

tlIlli, ,che abbianO' COlllpiuti i ,cinCjiuant'anni di età e sianO' distanti, per .l'Ìlni{cdio natzzrae, di ahneno diciotto anni da coloro dle inten­

dono adottare.

Quando in Francia si diiscuteva sull'opportunità del ,suo rico­

noscinlento, fu a:ncora il p:dlno ,console a troncare napoleO'nicanlente la disputa, ,c,onsideranc1o eSlsere l'adozione istituto cosÌ poco arilsto­

. cratico ch"esso si era visto fi01rire spe,ciahF~nte nei periodi repubbli­

cani: così di Roana che inalitri Stati. Ull sistenla voltna scopo di benefi.cenza e di Ulnana soHdarietà, doveva ,essere ,caro a qualsiasi 'TcgiIlle. :Ma il v'erO' è che esso, a causa della riis.tr;eUezza dei liIlliti entro cui fu cç:>Hcepito, rinlaseesclusjval1lente arisJncratko; nono­

stante i propositi e le aeeorte lll.otivazioni, servì in plratica alla sola 'vanità di qualche arriechito"per aSisunlere un 110lUe ,gentilizio e arri­

vrire anehe al blasone, col farlsi adottare da qual'che nobile' decaduto.

Talvolta l'istituto potè v,eniDe incontro anche a un sincero desiderio di trasnlettewe ,e contiaiuare: in àÌtra persona, col patrilllonio, il casato;

nla non è quesita l'adozione qua1ecolllunenlente s'int'ende, quale vor-~i

l'ebbe eSlsere praHcata.

Per la generalità dei eiUadini, e più speeiahnent,e per le classi agri'cole, 'l'adozione è ben altra ·cosa. Assai di frequente le famiglie tlei ,eon tadini fanno ,propri i frovatelli ritirati per il baliatico ; spC's,so anche al di fuari di una tale occasione. Le falniglie ruralinnn: pa­

ventano lefaIlliglie nUlnerose, ehe consider'ano una henedizion(!~j di Dio. Ogni fallliglia è un c0111ple,sso lllorale ed econolllli,eo, tanto più , saldo Iquanto più es,te,so. Ogni suo COllliJonente rappresenta una forza, appe:na trascoréi i prÌ111i anni di vita; e quindi la fres.ca !S.pontaneità del sentiulento dOluesti,co non è soffocata dalla pr,eoc.culJazi,one dei . lllezzi di 'esistenza. Nè diversalluente llvviene presso faIllig[ie operaie '" ~ degli stess,i eeti borghesi. Spesso un forltuitn ineontr;o, una @rave . s ventura, una pubblica calaIllità in ducono a racc:oglier.e ìl fanciullo

abbandonato- e a tenerlo .cOilne figlio.

Ora ,è bèn questa la ingenua adozione ehe raIllPolla da cuori puri e disinteress,ati; è hen questa l'adozione vera, quella che affonda le radiei nei .più tene.ri affetti; Ula è proprio que1sta 'l'adozione dle il Co.cli,ce igno1ra.

Può parere strano, 111a 'è così. In nessuno degli innlllllerevoli con­

gl',essiche si oc,cuparono, per interi decenni, deHa proitezione dei mi­

~10renni, aecadde TIlai di vedervi denunciata la grave defi,eienza. Si SClno sellllFe ripetuti~ con lnonotona insistenza, i s,oliti nlotivi, rac­

colti dai ICmnpi deUa ideologia e della affettività. di lnaniera:; e questa , che si scorge eamlninando lungo i sentieri ,della vita vissuta,' sfug.gì

(9)

DISCORSO DELPROClmA:j'ÒHE GE~ERALE

Sl'nlpre allo, s,guardo dei filanlr,opi in trospeHivi. N è di più fecero i

o giuristi~ spesse volte schiavi -della tradizione. Se anche posti di fronte al fenOlllenO, essi eredono di avere tutto osato stac,candosene di qual­

che linea.

Solo la guerra, in considerazione degli s,copi da l'aggiungersi ad ogni eosto, ,solo la guemra dov'eva r'Ol1Ipere le dighe e consentire, con legge special,e, anche .l'adozione dei l11inorenni; e il padaIllento fece voti ,che questa legge, pr,otratta anche oltr~e il conflitto beni.co per gli orfani di guel'l'a, fosse nella sua essenza conservata.

Il prog:etto per un nuovo Codi,ce iciviJe ha tenuto ,cont.o della raccoHlandazione, o autorizzando l'adozione anche fuori dei terInini consueti, ed eccezio,nahnente anche quando l'adOttante abbia figli legittiini ,o legitti:n~ati.

E' un bel passo innanzi verso il l'iconosdnlento di quella « piocola adozione» ,ch'io, ·sette anni or sono, :sotto, Iqluest,a preci,sa denOlnina­

zione, :segnalavo esistente ncHa vita, lalllentando che non avesse eguale rifles!So nel diritto. E .credo, che l'incertezza a fare un passo risoluto dipenda da ineerlezza cir,ca :la situazione giuri,dica Cla darsi al pioeo,li adottati. Pure non è ardua coS'a il preeisarla, sol dle si gua!rdi anche qui alle esigenze -clelIa r,ealtà. La « pieeol,a adozione», spoglia di for;lnalità e dei l1Taggiori requisiti, stabilitipei' quella tra­

dizionale, darà soHanto diritto ad aggiungere al proprio il nOl11e del­

l'adot~ante e alla reeiprocità degli aliInenli. Basterà disdplinare il fenolneno quale :già si 111anif'é'Slta nelle buone ahitudini,nonoslante la :mancanza di qualsiaiS~ nO.l'lna giuridioa.

N.o11 è senzacons,eguenze l'attuale tra,8lCUIranz,a. Avviene ora che il f'ancitùllo, .cr:eseiuto nella illusione di av'ere una farnigHa, giunto àll'età del dìscernilnenlo, siac,cnrge di avere :sognato. Egli porta un altro eogn01ne, non ha g,enitorì, non fratelli, ne11uneno di adozione;

{'gli è un intrus.o. Quando 110n avvenga, per findiff'e,renza delle leggi o per gli avvenhnenti, che anc.he i 'più tenui legalni di fatto, a un certo punto sispezzblo, prima ancora che « il figlio di nes-suno ) possa baslrnre a se st,esso.

IV.

IL.BENE DI FAMIGLIA

Il progetto di r,ifonna de,dica un articolo del titolo relativo ai di­

diti patri1110niali di f.aIl1ig.lia ad un nuovo istituto: « H bene di falni­

glia». Gliene va data l,ode,per,chè la dis,C'iplina -dei diritti di faIniglia

(10)

SILVio LON,GÌ-li

---~---~---~~---

ne :sarà integrata. Ma nDn o8,i tratta di una clr,eazione ex' nODO. Di il11­

portazione alnericana, eS'so è già in atto in Inghilterra, in Genn ania, in SV1izzera; in Francia fu rkonoJS.ciuìo fin dal 1909, appunto sotto il titolo di « hien de farnille ».

L'istituto ebheda !prima origini agrarie, ed aveva per iscopo d'iInpedire il soverchio spezzeUmnent<) dei ,piocoli po.deri, col sot­

trarli alile esecuzioni forzate ,ed ai frazionmnenti ,eredita\fL - il ­ A questo :Inovilnento non pot,eva restare insensibile l'Itali'a. Per tacer;e di un tentativo del 1890,evidentelne:lite :suggerito dal diritto éonlparato, l'idea si l)rèsent~ più feconda nel 1902, in un pro.gett o di leggie del lninistro Luzz-atti « per la fonnazione e ,cbnsl{~Jr~azione della piecola proprietà rustica e sul bene di fa'miglia ). '

Vi si -staJJiliva che potess,e costituirsi c0111e bene di fa;mig1ia un terreno con casa, di -estensione non inferiore ad un ,ettaro. nè supe­

l'jore a tre, e non eccedesse iI,valore di l~r,e trelnila,purchè il pro­

prietario si obbliga,s1se a coltivàì-,e il terreno. direttmnent'e o a farlo coltivare da persona di falniglia. E questo bene doveva eS.8lere inalie­

nabìle, sottratto a proeediluento fOirzato anche in 'caso di fallimento.

Quel tentativo nOn poteva eSigere l'ultÌlno. Nel 1917 il n1inistro per l'agricoltura ono Ranieri 1l0lninava una COlnmissio,ue per [fio sLudiodi provvedilnenti :suHa stessa luateria, e nel 1912 seguiva ultra

è

Ol1llllission e, che no.n a.rrivò deII pari 0- propost,e definitive.

Lo. s tes,s,o prirlcipio ritorna anche in altre occasioni, .colla te­

Ila,cia ,deUe buo.ne idee. Riaffiora nelle leggi lsulle -case popolari del tcrrelnoto. e delle bonifiche; riafl10ra, abolita la legge sull'autnrizza­

z;jone 111aritale, in un :progetto presentato. daU'on. SciaJoja aI Senato nel 1912; e finahnente, in fOrIna diretta, pe.r ispirazione dello stesso Scialoja, nell'attuale progetto di Codice ,CivHe.

Non si distingue in questo tra alrtigiano. ,e col,ono, e l'intangibi­

lità del (( p,atrÌlnonio di falniglia)) (co:sì vi è 'chialnato l'istituto del (( bene ,di farniglia l), con denolninazione più propria, Ula forse non eguahnente espre:ssiva) è assicurato finol a quando non sia Icon1pl,e,­

, tanlente raggiunto lo Socopo, fino a quando ,cioè la falniglia possa '\l.vere bisogno del patrbnonio- istesiso. ,Si direbbe .che l'e.8s'ersi fra di noi ritardata l'elaborazione ahbia pennesso all'istitutò di presen­

tarsi 'più .eOlnpleto.

}\Ila altro ,decisivo in1pulso verso una definitiva risoluzione esso rieeverà dai principi della concezione corporativa, ,che lentalnente pervade di sè ogni più riposta fibra .cIel nostro diritto.

(11)

\)

DISCORSO DEL PROCURATORE GENERALE 9

Il prinCIpIO ,che i beni del dehitor·e son'O la garanzia del credi­

iore, sottoposti quindi a esecuzione forz'a'ta, è esplressione di una concezione assoluta, ,che però ha trovato :sell1pre ne'ltl'applieazione qualche conteInperaInent{). Si riconobbe in ogni teInpo un Ininill10 .di beni indispenlsaJJili aUe ragioni di esistenza del debitore, 'per s,en­

thnento di umanità ed aHresÌ di eleInentare inter'esls'e soeiale; beni che ineris.co:no cosÌ al debitore da doverne essere ,consJÌdeIT'ati quasi COlue un attributo, C0111e una pers.onale c0111petenza; donde l'esplr,es­

sione rO'l1uina ,che ,questi heni godono del beneficium compelel1.tiae.

Nelle leg~slazioni di. ,qualsiasi epoca varia soltanto la misura del 1enefieio.

Il nostro Codice di procedura ,civiJ,e, 'ad esell1pio, sottrae ad ogni possibilità di ese·cuzione gli oggetti indispensabili per, i bisogni della vita, gli assegni alhnenfari, gli 'stipendi e le pensioni dovute ai fun­

zionari delle pubbliche a'lTI1TIinistrazioni, s.alvo linlitate facoltà di eessione, stabilite da l,eggi speciali, per non togliere al titolare qual..

siasi fiduciacreditoria., Il t'entativo di es,tendere il henefi.cio, per un incoereibile sentiInento di giustizia equitativ.a, anche agli operai e ilnpiegati privati, ur1tò s.en~pre ,contro il preoetto che vieta di portare le norlne di eecezione oUre i casi esp[,'es.~'aInen:te previsti. N è mag­

giotI'i pos,sibiljJà vennero dalle nuovehendenz.e politiehe, sebbene avvalorate da punti !signifi,cativi della Carta del l'avoro. L'est,ensione r)On potea essere ·chel'effetto di una innovazione legisla!tiva; la qual'e si ebbe nel 1930,· per disposizione chedkhiarò, entro ,eerti liIniti, la insequestrabilità degli stipendi e salari priv1ati.

Ora il Faseisano interviene ancora, e va oltlr:e. Vuole ill1pedita la esecuzione f'orzata, in ll1isura da detetI'111inarsi, anehe su un mi­

nin10 nucleo, artigiano o :colo'l1ico,col1lsiderato CO~l1e eIell1entare 'strum.ento di plfoduzione; vuole inS0111nla garentita anche la casa­

hottega e la casa-'podere~ deIl'artigiano o del.contadino. Ai ,concetti fin qui propugnati, di inlpedire il s>oveT>(~hio funzÌ:onaIl1>ento a@ricolo (' di favo:d,re la unità fami,gliare, un altro se Tle aggiunge, quello dell'assistenza sociale, nellnaggiore interesse della nazione: E' l'ap­

pUcazione di un principio 'corporativo. Es:s'O si situa, cOllle' diss.e c,?n classica esp;ressione l'ono arano alla Camera dei aceput'ati, al >centro dj un',esedra, a distanza uguale da tutte le posizioni, di conserva­

zione e di lotta, che la società presenta nel mondo.

Gosiòchè anche queSito, del ,costitui,~si del «bene di faIl1iglia»

è un « andare direttarnente verso il p.roletariato»; anche que:sta è

«( ill,isti.oa fas:cÌsta»: della quale fu sicuro jnterppete lui GRANDE SCOM,PARSO.

(12)

SILVIO LONGHI

lO

v.

INTORNO ALLE PEtRSONE GIURIDICHE

I

Il ljrogetto deordatoaltre notev~li r:iifonue eontiene di parti­

colare rHevanza, di ca,rattere Ine110 urgente. Sono. tra queste l,e nonne riguardanti « leper:so:ne giuI'idkhe ~)), e quelle che ,concer­

nono il cc InatriI11'onio ,civÙe ) ) . ' '

Un' cenno a~lepersone giuridiche già si legge nel secondo arti­

eolo del ,eodiee yigelite. Doveva quindi seInbrare più che logico il dare a fp,lesta disposizione adeguato :sviluppo, e proprio nel nuoVO codiee ,civile, dove 1'ide,a eInbrionale aveva un 'posto sto~"iCanlel1te

ne,CInisitn.

Ma ,conviene auche 'riflettere che dal 1865 in poi la dottrina delle persone giuridiche pubbliche; hapres,o tale sopravvento sulle pri­

vate, e in quest,e stess'e è già Ìiì'anifesta tale aderenza agli iI~te,ressi pubblici, da doversi ehiedere se da un codk'e di diritto privato, non che una ])lIOna parte, tutta la lnateria 'non debba esulare; se non s!ia per verificarsi, per la ,sistmnatka di ,questa lnateria, lo stesso feuOllleno ,giàin atto nei riguardi, della disciplina della cc ciHadi-B

nanza )) : : tras'llligrato da t('IUPO dal codice eivile, s,enza -che la Conl­

111]S'sio11e reale abbia Inai fatto alcun tentativo pelI' !rkhiauutrvelo e rlconosoendo anzi la 'legitthnità dell'espatrio.

VI.

E ALL' ISTITUTO DEL N[ATIU1VrONIO CIVILE

Quanto a,lile proposte di rifonna dell'istituto del ulatrÌll1onio dvìle, è lecito "d:Olnandail"ci se non ,convenga attendere .che l'espe­

rienza dÌIllostri s,e e-fino ,a qual punto sia ,da c01upi'erlsi un suo lnag­

giore avvieinaluenlo al diritto lnalriInoniale ,canonico. Delkata disaIuina,' per la deterrninazione dei Huliti. P.emchè, se 'fluest'opera, già iniziatasi con leggi speciali e dalla giurisprudenza, intj2,grata, è nella COlllune coscienza dei ,cittadini e {legli stessi giuristi, è anche vero che 10 Stato, nel dis,ciplinare illnat1rÌlllonio .civile, non può rinundar:e al propr,io sistellla etico, il quale ,poggia di s:olito sug.li stes'si principI professati dalla Chiesa e qualche volta se ne discosta.

Solo l'esperienza pol1rà suggerire le vie da percorr:ersi.

Attu~h1l'ente la giurisprudenza si svolge C[lUlSi €sclusivalnente int6rno a ,casi di lllatrinloni preconcordatari; e ,ci dilstoglie dall'ana­

lizzad1a la sollecitudin-e di passare ad aHri alrgo1l1enti.

(13)

11

, e

DJSG?RSO DEL PROCURATORE GENERALE

---~---~--

Per la statistiea, ba:s:terà dire che 5 furono le olrrdinanz,e pronun­

ciate nel 1931 dalle Corti di appello di esecmlotri,età di sentenze del Tribunale ecclesiastico, per nullità del lnatrhnonio; e 12' le ordi­

nanze pròilunciate dalle Corti di appello di esecutorietà di prov­

vedi'lnenti dell' Autor.-ità ,ecclesiastiea, per dispensa di Inatrtn10nio }'ato e non ,.c.onsUlnato.

Si ebhe/t''O 35 ,s'entenze di annullanlentodi lnatrilnoni pronun­

ziate dall'-autoTità giudiziaria; e 592 sentenz,e .di separazione perso­

nale tr:a coniugi.

N~~L

DIRITTO COMl\1ERCIALE

VII.

OONTRATTI TIPO E ACCORDI COLLETTIVI

N,ella lnateria ·col1unerdale è degno di singolare attenzione il frequente ripetersi dene ,controversie 'sl~lle 'consuetudini. Ne fanno fede i nUlnerosi rieorsi in Inater1a. La necessità di acoerrta,rle basta ad aliInentare una lite,à ,complicarla senza fine. E le pubbliche re­

gistrazioni ridurranno gli inconvenienti, s.enza ·eliIninarli c0111ple­

tfiùl,ente.

E' 'Stato osservato ,che lnblt~ delle consuetudini potrebbero es­

seJre aSisorhite nei « c:ontratti tipo )). E' questo anzi uno degli argo­

lue:nti 'che serve a giustifi,carne la fonnazione. Di, tale ne.cessità non . si discute. Sulla 10'1"0 falsa riga la conclusione dei contratti è infatti più rapida e ,sicura; gli intennediari e gli agenti possono, cosl, . approntare le proposte sulla linea segnata dalla ,casa lnadre; e ·a cagione della uniforInità il piano indus,triale _delleilnprese si a.~'tua

,con nlass,e omogenee di <contratti.

Ma affinchè- le fonnali proposte abbiano efficacia tra contraenti!

oecorre che es,se ,siano lJrevi.alnen te dis,cns:s<e e aecetta te .dane rispet­

tive eaitergor1e (pe1l" eSI. /fra ·cotonieri lindustriali e ,cotornieri IC:Olll:­

lnercianti), sotto il controllo o laconfeTlna del Consiglio nazion~le

corporativo..

. Analogo processo nOl'lnativo si segue per gli « ac,cordi collettivi )) tra imprese e categorie interne. Possibilità ehe la giurisprl1 denz.;9.

deve avere ·presenti. Essa ha fadlm'enle allargato il concetto di Ì111­

piego. per una più estes.a -protezione dei prestatori d'Qpe'ra. Ma nqn tutti i presiatori ,d'opera sono im'piegati;e 'Se l'alnm'etterne il eara,t­

(14)

. SILVIO LONGHI 12

tere inlpiegatizio è artificioso {c01ne è per gli a.genti di C0111'l11er'cio e gli nrichestrali, che .pure qua e là hanno sfondato), credo convenga Iresist-ere alla pressione. In tal nlodo tutte .queste ·cla.ss~, che dcll'i1u­

piego non hanno sicuro carattere, sospinte. dalle esigenze, saltan110 cosÌ indotte a trOvare rifugio, più proprio e S.peSSH nlLgliore (cOlne è già avvenuto Iper gli agenti di assicuraziOlle) negJi accordi sindacali

e corporativi. '"

Di (C accordi» si parla, per'chè ilcontlratto,coHettivo è anUl1esso solo tra datori di lavoro e lavoratori, lnenke -l'accordo nOrIl1ativo può attuaTisi tra -categorie nOl1 contrapposte e anche tra 'S,erie il~terne della stessa categoria. E dove l''acC'or:do coHettivo avvenga, c.onverrà chiudere 'sollecl'talnente la porta del ,contratto di hnpiego privato, se anche si'a .già 'stata ora Inisericordiosall1ent.e ,spalanca(a, e c:on-_

yerrà iInptedire la. cOllunistione delle nOlrlue nuove e ,c011~ antiche.

lìn'interp:retazidne es.teù;siv'~ della l,egge ,sulI1'iflupiego 'privato era giustificata, a lnio avviso, q~làndo, priIna della disciplina sindacale del lavoro, era essa sola. a tutelare gli interessi dei lavolratori non

" organizzati. Ma ora si è andati al di là di quel senl.plioe sistenla di­

fensivo.; ora oguicategoria può avere la sua ,pr:otezione no111inativa , e la Carta .del lavoro assi,curasos.tanzlahnente :che in ciascun eon­

lT'aHo c:otHettivo siano inc1use le cpndizioIii già' as,sicurate dalla legg.e, cosÌ in più gli adattalllenti suggeriti dalle possibilità di ogni singola categoria.

VIII.

MODULI TIPO EXTRALAVOfiO E EXTRA CATEGORIA Altra 'cosa 'sono i c.ontratti tipo rivolti a l11asse alll'orfe, a clientf, a conslunatori.

Il ·carratteredi questi contratti tipo, privati e unilaterahnente predisposti, è di es:s,ere extra-lavoro .éd extr:a-·categoria. Essi quindi non pos!sono ,confonder:si- con queUi priIna 6co~dati; e i 1110cluli uni­

formi -'comp!Ìlati dalle iIllprese non possono ,costituire ·che un for­

niulario, nè ,portare all',eff.ettiva conclusione del contlratto se non ('01 consenso dell'altro eontraente:

]\tra quand'O il contratto sorge, eecoche sorgono ,contelnporanea­

ment~-i germi di future cont,else; perchè più tardi il consUlnatore si accorge di avete o di essere stato obbligato a' sott'Os'crivereclausole di cui ha ignorato la sostanza; patti lar!vati dcÙ quali a prÌlnu vista non si 'era reso conto, fi'a ,che gli 'eventi hanno posto jn evidenza.

(15)

DISCORSO DEL PROCURATORE GENERALE 13

Donde questioni su questioni,par,ecdlie deUe quali hanno dato luo.go, anche nell'anno testè conchiuso (in 111ateria di assicurazioni, dì contratto di elettdcHà, di s,ervitù per appoggio. di linee el,ettriche)

2 notevoli ,contestazioni.

I giudici hannQ' ,costanteluente dovuto riconos,cere il carattere contrattuale deHe nonne s,critte nei lnoduli ,a staIp.pa, che l,e parti hanno firInato; nla nella interpretazione. essi non hanno rinunziato alla .facoltà che la legge consente, di una interpr,etazio.ne 'equit'ativa.

E potrei pur riferire di qualche sentenza severe parole per,cotaH sistelni, s,e lo sc,eudere ai Pw['tj,colari non sviasse da un teina che reclaIna anco.ra talune conside:razioni ideali.

Senz'a dubbio pensando a ,questa specie di 'contratti S. E~ Bocco,

d~scut<f~ndo sul tenIa di contratti ti!po, in una seduta del ,Consiglio delle COlrporazioni, presieduta da:! :Minisìro Bottai, faeeva qualche dserva, e aper:tanlente dichiarava che l'attività s.voltarsi intorno ad

~ss:i « non er'a stata ,selnp,re una attivitàsi:lnpatioc.a )). . Ma poic:hè il pericolo dei 1110duli a stanlpa -c',è, sar,ehbe lodevole isolarlo dal prublelna più 'co111pl,esso dei contratti tipo tra ,categorie, e Plrevenirlo. Il ,che potrehbe ottenersi, a l11io avviso, obblig~ndo J,e ÌJ.nprese a sottoporre, e periodicanleIite,al visto di organi siuda,caE o corporativi, i lno.dui tipo, ,prhna che s,e ne fa,cC'Ìa uso. Lo. sviluppo dell'iflgerenza' co.t:porativa, extra lavo.ro ed extra :categoria, sarebbe

(~on ciò se111pr'e più esteso; si ll'ender:ebhe poS'sihiJ,e un più aInpio controllo per ac'certare la equità dei patti, e olllodificare Q. eli1ninare quelli >che la pratica non rare volte ha segnalat'i coUa espressiva de­

1l0lnÌlUl.zione di «.patti leonini )).

IX.

IL FALLIMENTO

Non è all'C'o.r giunta alla decisione di que:sta\ Corte ak,una delle cont.roversie dipendenti dalla riforula fallilllentare; lna dall'esmlle delle decisioni di lnerito ,e dei rapporti è dato asserir'e che gli s,copi della riforma sono stati raggiunti.

Fulcro del sistelna è la plrenlinente 'posizione data al giudice delegato, vero ,gerar,ea della procedura eli .liq.uidazione. Quandp f,i dis.cnteva della riforIlla , l~iù di uno oss.ervavache il giudice dele­

gato 's,i sarebhe t1fOVa.'tO nella ÌInpossibilità di tener,e tra le 111alti le lì1a di tanti procedhnenti. Ebbene, fili è accaduto di sentir dire da pItl di un giudice deIe,gato che' gli ries,ce più facile t,e~l·ere in briglia'

(16)

14 SILVIO LONGHI

cento odierni proeediInenti che non dieci del passato. E il segreto sta nella. disciplina. Essa gli pennette di Snl11'OVere l'inerzia dei cu­

rutori, di trovare in lui una esatta e fedele interpretazione delle direttive e della sua volontà di eliI11inare il sorgere ,e prolungarsi aelle controveTisie infondate o di scarso risultat,o, di transi,gere ove oc,eor!r'a. Prezi'osi e gelo.si pot,eri, ,che il giudice' ddegato in nessun e<1-Sp permetterà siano ni.enOlllati. Cedervi, per altrui ilivadenza

O p~,r' propria inerzia o negHgenz:a, vorrebbe cltir1e abdicarle. Nè egli diru,euticherà i mezzi che la legge gli .offre pe1r difendere la sua clninente posizione.,

La rigida interpretazione della nuova legge già permette note­

yoH ri'sultati, e 1'eSlJerienza ha già sug.gerHo per quali vie si l}oss'a ovvIar,e ad alcuni incagli; m,entre raver .cOlumeSISo ,al tribunale, anche in, caso di concordato, .il conlpenso al curatore basato sulla tavola deHe pelr:centuali, lihera chi giudica dane insistenz.e preven­

five e dalle querÌ1nonie

po:stun;;e>~n~vitabi1i

in tutte le liquidazioni (I di co,mpensi.

Pure si lmnenta ·che le pereentuali sono basse. Riflessi di un telnpo 'che fu; e dilnenticanza che la Tifonna va .coordinata ana designata ,concentrazione di InoIte Hquidazioni in Hlinor numero di curatori. COlnunque,il lmnento non fa dhninuire la reSisa dei C'oncorlr'enti agE incadchi. Attendianlo dunque che la s,elezione di qll,asi trlenli1a 'su ottOlnila ,con,correnti g.iaun fatto cOlupiuto. Il lVU­

n'istJro della Giustizia saprà provvedere; per OifH il 'C0111.pitO è fatiea 'speciale di fluaHlr,o CnIll'luis:sioni da lui aU'uopo i,stituite. Il tempo 'dirà poi se più convenga fare deg:1i mniIninislratori giudiziari una

profes.sion~eselus.iva,anche aziendale, o sel1z'aItro un servizio as­

sunto da organi statali. Tutta lnateri.a « in espeT'Ì:Inento)) disse il Guarc1'aisigiHi.E disse oUÌlnmnente.

NEL l)TRrrTO· CO'RPORAlIVO

X.

GIURISPRUDENZA DELLA lVIAGISTRATUHA DEL LAVORO , Intanto., una' delle questioni che ritornano inevitabili in' ogni faHiInell'to è quella di deterIninare il giudkecolnpetente a risolvere le questioni dipendenti da. rapporti di lavoro"slpede hnpiegatizii:

il tribunale Jallinlentarle, in virtù della vis ac1ractiva, o il giudiee

(17)

15

I

DISCORSO DEL PfR6CURATORE GENERALE

del lavoro, in considerazione della s:p,ecia'lità della luateria? prevale la seconda opinione; e ,credo prevalga all'che in {~onsideraz,ione della lnaggior sollecitudine e senlplkità delle soluzioni. Su tale aHerna­

tiva la Corte Suprlelua aVlrà ben presto occ,asione di dettare la sua IllassiIna regolatrice. '

AHratesi, più volte decisa qui, e ch'io non ritengo" per la sua Jnealzante vivacità, definitiva (le sentenze in contrasto s.ono di dile periodi le quasi si egua,gliano di nUlnero), è quella che concerne la natura giuridi,ca del ,contratto di .lavoro. Sono per la nat.ura giuri­

dica « ,contrattual,e» i tradiziol1'alisti, coloro che si riferis.cono al ,rappolrto di diritto priva.to, in pieno ac-cordo con insigni giuristi :stra­

nieri, i'quali per altro sono lcostretti a supporre un rapporto_di rap'­

pr1es,entanza per spiegare in qual:che 1110do ,i ,contratti co.Hettivi dei loro ordinaInenti sindacali, subìti piuttosto dle voluti dallo Stato.

Per il Ti conOS,Cill1en lo di un atto « nonnativo» si di/chiarano invece quanti hanno preseilte (fatto rivoluzionario) ,che i, sindacati nostri, cui spetta di dis1ciplinai'e il lavoro, sono ri.c,onosciuti quali persone giuridiche di diritto pubblico. E ciò lo Stato può fare, trattandosi di' enH c]~e presentano una struttura organica ,e funzionale tale da garantire che ess;i si llluov,ono sulle sue dir'ettive, , e perchè su questi entieS'so ha f acoltàdi sor~eg1ianza edi intervento; e ,così che i sinda.cati riconos,ciuli attuano non la volontà delle categorie,' in virtù di una r~ppreS'entanza ,che è soltanto poHtica, lna la stessa vo­

lontà dello Stato, i.l quale per nlo]te 'coll'sidelrazioni ,~i servie della loro opera. Le obiezioni appoggiat,e a talunc espressioni verbali' sono facihnente vinte da altre 'considerazioni, sopratutto da cluelle deri~

vate da leggi posteriori 'c daI divenircdi un sistelna che non ha an,":"

cora raggiunta 1§1-v,eUa. Non è più po'slsibile ferlllarsi allaeoncezione . di un sistenla che fu superato, e dal quale ',S'elnpre più ci si allon­

h:ma. E del resto, sarà utile non ,diInenticare che taluni nostri giuristi, di .alta rèputazione; pur non anl'111eHendo il éarattere nonnativo del­

l'aHo,.pensanotutlavia :che ~a violazione del ,contralto (l-ertùlll1 gie~

Ila.') o coniTatto di diritto pubblico), sia pur selnpre ,c1ensurabile in cassazione. 11 che, ai fini dell'Utlnnlissione del ri,corso, alunenta viep­

più il nU1neroo il peso dei consenzienti.

Penso che 'anche un'altra Illasshna non possa ritener1si defini­

tiva. Quella the auul1ette la co.il1pe.tenza del1a MagistratUira elel la­

voro per l~: violazioni di 'contratti effettivall1ente (( soggletti» a un contratto collettivo -di lavoro escludendone quelli soltanto (C assog­

gettabili), ,quelli che vi sarebhero soltanto potenziahnenìe s'Oggetti.

La nostra Corte, dopo ave'r' fatto voto ,che in questo secondo sens-o

(18)

16 SILVIO LONGHI

debba lnauifestarsi, in forina non equivoca, la leg@e sulle contro­

versie individuali, fin da ol~'a nOll esdude la pos:sibilità che una gin;?

l'isprudenza ricostrnltrice anticipi la sl,essa invocala rifonna.

XI.

IL PROCESSO PEH LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI Ben più nU111erOSle sono per altro le proposte che si fanno per arrivare a una più soHeeita irisoluzione delle cOlÙroveTisie indivi­

duali. Per quanto sia vero ,che 1',alher'O della procedura eiviJ,e, ,a s,copo di adatta1nento, è stato ripetutalnente potato, esso. è di tal natura da riapparire ogni vona, ·come pdrna e più di prilna, fronzllto, nel diIna tropicale deHe con trover,si,e legali, e sotto il sol'e f'e,coilodo della tecnica forens·e. Problel11'a ,ur'gè.nte, anche per,chè le statiS'tioche ram­

Inouis,cono che le causle iIi sofferenza, oltr,e i brevi t,e.rIllini dalla legge stabiliti, SOllO lllllnero.sissiIne. Ma si avrà Ull bel potare di nuovo :COlne nei raoconti delle favole, l'albero. della procedura .alla nuova prinlav,era rifiorirà rigo.gliosis,sim,o.

Per ln8 non vi è che un riInerlio per la d'forIna della pro.cedura:

quello di abolirla. E ,chiedo di spieganni.

La utl1i,fi,cazioti'e delLe giurisdizioni slJeeiali nella nlagistratura ordinaria, sopratutto pe,I' ,quanto riguarda le controversie del lavoro, ris.pose ad un ,concetto di ordine e di disciplina; 'e :altresì al propo­

sito di rinforzare per essa il IsentiInento di unità dello Stato. Ma

~non si ,cT,eda cl?-e prima della ,conoentrazione la giUistizia fosse nUlle mnn1ini'strata. Era di danno il· soveT'ohio frazionalnento, suscitava diffidenza il carattere prevalentelnente' al111llinistrativo dell'istituto, irritava la diffi,c~1tà di penetraz.1one negli ailnbienti giuri,sdizionali e di conferire ,coi funzionari decidenti, per lé necessarie inforllla­

zioni. Perno. dell'istituto appa.riva il se,gTetario', ottimfl.m'ente seelto, e quasi selnpre presente, ma irresponsrubile. All'infuori di ,ciò, un fun­

zioname~lto nella sostanza soddisfacente. Basti eonfrontare le deci­

.sioni e le lnass ÌIll e di allora ,con quelle odielrne, sulla stessa lnaleria, per ,convincer:sene; basti ricordare a modello la più solenne e fon­

daI11'entale del1d giurisdizi0l1i: queJla, tuttora in atto, della COlnlnis­

sione ,eenira:le delle iInposte dir,eUe.

Ma in queste' èOlll'Jniss.ioni non era' e non ,è applkata,nenuueno a'sistelna ridotto, la nostra procedur'a, sebbene 'non fac,ess,eronè fac­

ciano difetto fondamentali nOr'ill'e· di ·rito.

(19)

17

DISCORSO DEL P'ROCURATORÉ. GENERALit

Il peso Inorto è dunque ,costituito dall'avere app.rodato alla no­

stra procedura ,civile. Si abbandoni questa sponda, si llasci regolare il carico da poche regole, le ,per il resto 'ci 'sii affidi alla probità. di ,chi lo dirige: slopratutto si abolisca la pubhlica udienz,a. I difensori fa­

ranno pervenire le 10ITo ln~lnorie per iscritto; e potranno conferire coi giudiei, ;~e n ec,essario , rinunciando ane cOlnparse togate,' ,che per controversie di la.voro sono più di lusso e anacroilistiche. Oggid:ì bisogna intenderei più in f['etta e s'enza pose. Non .che l'opera del tecnico sia supedlua (,ch'io :la stin1.o anzi indispensahile); n1::'1. è ilnio convinciInento che'ess~ risulti tanto più utile e preziosa Sie .conte­

nuta nei te:rn1Jini delle necessità. A deflazione avvenuta, in1Inanca­

bHe seguirà quel,la delle 'sentenze. Non sidhnentichiche 'la parte sostanziale è nel dispO'sitivo. I Ill'otivi spiegano 'e giustifieano le de- ' cisioni; Ina, ch'io sappia, essi non hanno lnai persuaso chi perde.

XII.

IL SALARIO CORPo'RATIVO NEL PROCESSO Co'LLETTIVo'.

Non ,eredo elle le st,esseconsiderazioni poss.ano rif,erirsi al pro­

cesso collettivo. L'esperienza ne ha dato il ,collaudo. Anche questo anno si ehbero ,processi collettivi aUe' 'Corti di Torino, di Bari, di ROlna, di Venezia; e ,lutti si .svols,ero ,~n piena ;regolarità,

e

in per­

fetta corrispondenza agli s.copi per cui il giùdice sui ,eonflitti del lavoro fu istituitO'.

Essi seppero is'pirarsi al {',oncettocorporativo, sopratutto per la deteTlninazionedei S'alari; e la ,consapevo.}.e interpretazi'one fu tratta dalla dkhiarazione ,dodicesuna della Carta del lavoro. Lo spirito della statuizione è chiaro, nè mnllnette defor111 azioni.

Si !sono s,critti voluini sulla deterl11inazione dei salari 111jnÌIni,

E' non lnancano in pr9posito dottrine e stcuole;la dottrina ,caHolico­

sociale, la dottrina dell'utiUtar1snlO sociale, la s,cuola liherale, la scuola !Socialista e la s,cuoIa fascista. Il salario 'minimo «,c:orpora­

tivo» ,deve poter eorri:spondere «ane esigenze nonnali della vita del lavoratore ». E' ,qua1checosa di più ,che il salario del « minimo indisp.ensabile per la vita»; fonnula derivata dal ulec,canlco giuoco degli equilibri, in regiIne di Ebera ,concorrenza della mano d'opera.

S~ lo Stato fas,cistaconsente libertà all'iniziativa privata, non le OO'll­

sente l'arbitrio; il problenla del lavoro e'sso pone e risolve, oltre, ehe da un punto di vistaecònOlnicb, anche daJ:punto di vista sociale, che è più ampio e comprensivo.

(20)

18. ---''---'--~-~----'----'---'''--'~--'----'''~

Il contenlperan1!ento delle ca.tegorie e deUe ,claslsi fra di loro, e di queS'tecon l'interess~"T!'superior,e ..:Lblla produzione, insOlllln,a 19 spirito dicollahorazione fra i vari faUori della produzione, rkhie­

dono la garanzia dei lnezzi neoessari alla vita, sopratutto in 1110­

lnenti di cri'si e di 'Sovrabbondanza di 111anO d'opera. Certo le esi­

genze della produzione, la ,connessione del 'S'ala,rio col reddito' C' la potenzialitàdell'i,nlpresa, nOn possono esserie tralscurate; e ,cosÌ av­

Y(~rte la stessa ricordata nonna della Carla del lavoro. Ma tutto ciò deve intendersi' in senso lato, nel conlples,so e nella continuità del­

l'itup,res'a, 11011 JiUlitataIl1ente., a un cirlcolo avvlerso D favorevole, nè a una ,contingente realtà aziendale.

,Ebbene, l,e Isente.IÌz'e delle Corti di appello dle ho ricor-Jato (lni è gradito tributar,e questo elogio) furono, in 111ateria, docUlnento di sag!gezza giuridica e 'di 'C:Olnp~ensione politica.

NEL DIBITT()

PE1~ALE

XIII.

SULL'APPLICAZIONE DEI NUOVI CODICI

Nel. prendere a dis,correre dell'attività di diritto penale, si af­

faccia :subito un gran punto interrogativo; ,COlue funziopano i nuqvi Codici? Se l'anno de,corso erano gli auspici, oggi è il :CO'lnpiaciInento.

I nuovi ,codici navigano in si'cura rotta, portando Icon sè il )oro de­

stino~

, T1Tttociò ayvenne ,con grande s,el11plicità 'e sicurezza di nlOVI­

nlenti. Non so pensare alle sostituzioni da ,questi.eodici senza che lalnenbe ,corra a quei ponti di aociaio ehe la tecni,ca 1110derna co­

struisce a fati.c.a ,e po~colloca in po,chi lninuti, tra un treno e raltro, evitato ogni ,ritardo di selrvizio. Chi ricor~da il lungo e rlll110rOSO travaglio del: trapas,so al :codice zanardelliann, il11l11aginava .che, qualche ,cosa di analogo dovesse ripetersi ora. E invece tutto andò a pasito -di iIi.'c.anto.

Miracoli deI.la te,cnica? Attitudini lnaggiori degli inte;rpr:eti?

. Alnlnettiaul0; sarà però lecito attribuire una paìrf.e .di lnerito anche alla lniglior fattura dei codici stessi. I ,canHeri risuonano più vivaci del s.o1ito, per i nuovi adatt~nneriti; 111a non.è il rUlnOTe nè la con:

fusione di un, tmnpo. 'Non dle ora tutto sia frr<cile e perfe~to; non che

(21)

-, -_.._--~_._---~- ----._~---"--_.:..----.:...._---_._-19 Inanchino le sorprese. In fondo però l'iul,pJ',evistoè facihnen te supe­

'l'abile; talvolta perfino non ingrato. '

Per ,ciò che ,concerne la statistica, i ricorsi penali pe,rvenuti nel 1930 furono 10.180; quelE pervenuti nelYanno decorso 10.209. Adun­

que 29 i r:ieorsi in alunento.

XIV.

DI UN'INCIDENZA DI DIRITTO CANONICO

Tra le sorpr'ese ,di facile superalnento e non ingrate, una vie n'ha, sfuggita alla fantasia delle,gislatore ,e alla penetrazione di tutti i cOlllmeIitatori; i quali, del resto, hailno selnpre avuto l'abitudine di 'COlnUlentare. soloque.I!lo iche è noto.

Il -caso fu ql1esto. Un tale aveva relazioni con la figlia di primo letto della defunta lungHe. l,conviventi ,erano denunciati e ,condan­

na ti per incesto, sebbene ,si fossI e già ,celehrato fra di lo~ro ilmatri­

J11onio r'eligioso, per avere essi ottenuto dal ,sOllUllO P,ontefice, '.sò­

pratutto in considerazio~ne della lègiUintazione dena figlia nata da loro., dispensa dall'inlpediluento ,'al luatrÌlnonio; ilnpedilneilto -che il Codex ritiene soltanto di diritto e,c:c.leslastieo. E l'atto di nlatri­

1110nio era trascritto, insienle. al riconoiS,cilllento della prole.

Fu in ,considerazione di quelsto avvenimento ,che la Cnr te di caslsazione accol'se il ricorso senza rinvio, percbè il fatto non ,costi­

tniscle :reato. Ciò ,che i giudi,c.i di lnerito avevano ies,eluso: in tribu­

nale, reputando che il lnatrÌlnonio. ,canonico non pot,esse incider'e sul divi,e~o assoluto posto dal lnatrÌ111,onio civile; in appello, ,consi­

derandosi ,che la sanatolr'Ìa non potesse estendersi ai fatti, anteriori' al lnat-,:,Ìlnonio. grTore in un caso e nell'altro; perchè la dispensa

dalfiInpedilnento. (!oveva neiclessarimnente ritenersi operativa. ex'

tune, dal 1l101nento ,che tale' effetto retrospettivo si elt'a già lega'll"llente verificato nei riguardi della legittiInaz,ione della prole.

E qui vien falto di ,considerare ,che la Chiesa ,concede disl)ensa,' , nella prassi più re,cente, e sia pure in via eccezionale, da vincoli di

affinità di prÌlno grado (per. 'es. fra patrigno ,e fi,g~iastra, tra' suocero e vedova del figlio), pe.r porre rilnedio a Iscandali avv,enuti, e henco~

nos.eendo le diffieoltà pres:sochè insuper;abili di spezzare Derti legami;

e nel contenlpo vien fatto di ,chi'edere se non vi s'a:rebbe ragione di in­

tl'odurr,e eguale dispensa anche nel diritto civile. S.e è vero che la Chiesa nluove dana" benignq ,conte1J.nplazione della fragilità umana e dal prevalente pll'OpOSito di 'evitare l,a perdita .di due anime, non

(22)

---'---,---~~'- - - - ' - _ . _ , - - _.._._-._-~~~

trattandosi d'inlpedinlellto di diritto i divino, a sua volta lo Stato può i . , E'smuinare l'opportunità di alTI!l1l'ettere che gli stessi iInp e di111e n ti,

dipendenti ,da affinità, abbiano nel diritto civile carattere Irelativo, per prevalen ti ragioni di utili tà social,e.

xv.

LA NUOVA CORTE DI ASSISE.

Sullo ,sfondo panoTalnico degli istituti elevati dal eodke di pro­

recluTa penale s'aclerg,e, :severa e .solenne, Ila nuova Gorte di Assise.

Quando i Codici fu:,rono pubblicati, la :so,ppre:ssione della giuria era già un fatto cmnpiuto,ma il piano dii rieostruzione ,si trovava

an~ora allo s,tato di lllaS'siIna. Non si ,'s,apeva se la, Corte di aSI~ise

sarebbe risorta 'eOlne G.rail corte-_Q, s,ereond'o l'espr.e:ssione allora ado­

p'erata, .eànle Seabinato.Non fu nè l'una ,cosa nè l'altra; bensì un'o­

pera del tutto ·originalè, lllode.rna, faseista; si, fasci,sta, per,chè gli asseBsori dle parte,cipano al ,giudizio non srOno inv·estiti da'Ha sorte della funzione di giudi:càre, nla' da una diretta volontà dello Stato;

scelti tra personalità che ,con lode parte.ciparono o hanno parteci­

pato alla vita attiva -- anllnintstrativa o politi,ca o s,eientifica - del Paese. Nessuna 'lllaggiore a1(lerenza, nèpiù si'cura fedeltà a quelli ehe sono i dove.ri del giudice, nell'odierno puhhl,ko ordinmneIlto;

in vieiùa analogia ;col Tribunale spe,ciale, dove questi attributi sono vieppiù potenziati, per la InassÌlna difesa ,dello Stato contro l'insidia nelniea.

,Nè gli assessori \intlerv.engono in rappr:e:sentanza del popolo;

hensì quali ottiulati, allo 's.co.po di ga:rantire, nei più gravi giudizi, il Inigliore risulrtato; per una gus.tizia pO'sta in relazione con le esigenze della N azione. E' illsOlnÌlla il principio della ,collaborazione .che an­

che qui si ripete, attraverso il eoncetto fond3lmentale .della unità di tutti i poteri nella unità dello Stato.

\

XVI.

DINAMICA DELLA NUOVA. CORTE DI ASSIStE

Le ,Corti di Assise :S'ono in funzione da pochi Illesi; m.a il lavoro.

di questi pO'chi mesi fu cosi rapido e intenso .da potersid'ire che il successo è assicurato. Le relazioni'.non solo ri[erislco~o deH,a luag-,

(23)

DISCORSO DEL

'PROc:URATORE

GENERALE

.111, .

giore rapidità e :sefietà dei giudizi, lna altresÌ d'el più retto fun:zio":

nal11ento interno. Le lodi per l'assiduità 'e il buon volere 'degli a:s:

ses:sori sono incondizionate; e si cita il caso di uno di essi che volle;

pur colpito da sv,cntura dOllleshca, restare al suo 'posto, perchè il

graveproce~'so non aves:s,e soste o remare dannose. Quando IÒIUaIii i terhpi in 'cui il giurato ,cer,cava. ogni pretesto ,per sfùfmire al proprio dovere, perfino. dichiaràndola propria incOl11patibilità di cos{~ieni'a con la liherale istituzione!

E non sii pensi a una diseiplina slervile. Anche questa èeselusa, per'chè la partecipazione alla discussioùe, frauOl11inì ehe hanno un personale valore, non può ess,ere prona; per 'la consalJéyol'ezza che C'las'cuno ha di"portare "nel giudizio' un proprio contributo. Non' è dato predsarne la efficienza, nattfrah11ente va'r'Ìa da processo a pro:­

cesso 'e da 'collégio . acoHegio; 111a dirò ,che in un proc'es:sodi ban­

carotta g'li assessori fecero .maggioranza .peT la assoluzione; Gravi erano i fattihnputat~; e tuttavia nella valutazione prevalsero consi­

de~azioni di contigente earattere ll1Draie e soeiale, che sono ,gli im:­

ponderabili dei' giudizi.

Negli altri 'Casi, nessuna deplorevole indulgenza. Lo stat,o p:91S­

sjonale trovò attenuan ti, non gillstifkazioni. Una donna ~edotta, ehe aveva ucciso, fu condannata ad akuni anni di reclusione. D'aHa giuria, sulla quale essa forse avev;afatto ca1c,olo, avrebbe lavut:o l'a,s-' soluzione e di riflesso fO'rse anco l'osanna. Le ;assoluzioni in questo p;rilno selùestre f.ùrono di un r1ecinlo, 11lèntre ùn. telupo non ,erano inferi?ri, in Inedia, al cinquanta per cento.

XVII

LA PENA DI MORTE NELLA NUOVA CORTE DII ASSISE . E come s,ono 'Illeglio graduate le attenuanti, più

~ev~Te,

nei -casi che aggravano la responsabilità, è l'appIicazione deha pena.

, La stes.sa pena di 11101'te fu applicata; e il pubblic1ò inneggiò alla gjustizia, e la nrisera luadre della vitttillua; vendkata, rin~graziò ·la .giustizia. Sono sentiInenti, hen c01nprendo, non risolutivi del .00111­

plesso prohlelna; lua quei filosofi che solevano ,chiud'ere le disser­

tazion5 richiamandosi ai sentilnenti del popolo, rl,èonosc,anoahueno

n

fenom1enale errore della 10'1'0 interpretazione. ' Una delleeondanne 'a '1110.1'te fu 'eseguita pochi giorni or sono', e fu diluoslrazione:che il Fas,cislUO nonl;linaclC'i.a soltanto Iuacon­

c.hiude. Le leggi fasciste stroncano, con cruda giusthia i brtttiche

(24)

22

~----,--~---~---

attaccanO' la ,canlpaglne della, Stato,lsia nella sua struttura costitu­

zianale, 'sia nella eoUettività sociale. Fu il prhnù es,elupia. E nan

Sij r,icorse ad alcune degli)nnulneri mO'di ,che regis,tra la storia; nè si profilò sull'Q,rizz,onte la bi~eca' forca, strlunellta m\aledeUa di pa,s­

satigav€lrni; l1'è ai piedi di 'essa si vide 1'0 spettrale eSlecutare prez­

zolato~ di aUri telppi. La eseguì, all'aperto.; pr,esente'il pubblica, una squadra di lniliti, 'cui· spetta il :manteniIuentodel1'ardine pubblica~

in tutte le sue variate farnle, 'com,e davere di StatO'; in pace 'COlne in , gHerra.

Si è -alccusataalQlgièo unsislema che, nega nei casi. più gràvi il rimedio dell"appella, canceduto' inve,ce.per j casil11iiIari. Se a'lo.gieità e/è, ,essa ha origini stadche prinla all'cara ,che cancettuali; cosa h,~n

q.iversa. E paichè la 'situazione è COlnune a tutti gli ardinaluenti

sp

ed ali della' Stato, è da :chiedersi se la preksa alogkità· sia liel 'concedere ,piuttOr~to ,che ,'nel 'neg;aq'e l'appena.,

, Sarebhe farse cautela che ~èi casi, di pracesso ritenuto indi­

ziario, si aifi1lnettèsse ricorsa anche .« per appartunità di riesalne ). A dò :si può i:n p!raticafin ,da ora 'Supplire, con 111)a più scuPO'lasa disa­

Juina dei vizi dt mativazione.

l.

XVIU~

PSICOLOGIA DELLA NUOVA ÒORTE DI ASSISE

La stessa errarre di valutaziane natata dis,cutendosi della, pena di mart,e, si è ripetuta nei riguardi d:eUa ghlria.

Selnbrava sacrilegiia l'abbatterla; e invece nessuna pratesta.

FOIrse prateste1reb1;J.era i grandi delinquenti. l\II;a eSlsi nan fonnana ancara categaria organizzata pier tal genere di' m~anifestaziorii; e il delinquente è indivi.d~lalis:ta, anche quand'O tenta diassoCÌarsi in un

caJl1u~e l avaro.

P:laude invece ilpub:hU'ca, ancara tra l'atto.nito e l'ammirata;

egli comprende che la giustizia ,criIninal,e nan è più un giuoca alea­

taria; e l'avvenimentO' suscita in lui nuave ifileditaziani. E mi pìae,e . asserire che gli stessi difensari, pO'n più facili trionfatori al :caspetta dei giudici popolari" hannO' già :slnessa usi e. còstmni di un tempo, per 'adoperare altra stile; farse per quella legge di luimetislna ch·e fa adattfl,r:e gli arganis~i a'lralnbi,en·te. Mientre iO' ebbi o.ccasiane di sentire un avYoca'ta princÌlJe ~ ,che :sap~à tener la S{~.'ettra anche da­

vanti le nuove Corti -- canfessare che più di una valta g~i' ri,mor's·e

(25)

'~-_ll-_--~---'---~---,-~-r---'-_ _ 23 'la ,coscienza, per avCIr saputo strappare ai giurati un'assoluzione di

cui 'egli medesilno :sentì la iniquità.

Del resto, è lo stesso. ambi,entie ,che Ipone 1e autollhnitazioni.

Per:chè la nUOva Assise è solenne. Ho voluto visitare una di queste sale ,e ho dovuto mnluettere che, al paragone, guadag~a in estetica e austerità. Gli anJJbienti sono ',quelli di priIna. Il g;ran Inobile ,che ,chiudeva, 'COlne in un recinto., le poltrone dei do.dici giUlr,ati, è sparito.

Diguisachè e'è più spazio, più aria, più luce; vi si re'spira più libe­

il'alnente. In luugo del mobil'e divenuto ing,0111tbrante, ,sulla parete di fronte il,selnicel}chio dei sette giudici, in toga o ;s,ciarpa. Tutti rive­

stiti della propria dignità. Essi fomnano un so.l ,collegio., in perfetta parità; nè l\anno altro proposito che quello di rendere giustizia nel­

l'ordine nuovo.

Istituzione italiana, la nuova Corte di Assise è forse destinata ad averie anch',esisa irilitatori. Il primato del nostro diritto criIninale è ancor!:! al suo ·lnerigglÌo.

XIX.

LAVO~IAMO!

TaH, e:s1posti in br1eve giro di tempo~ i punti 'più lsens~bili della nostra attività nell'anno decorso; attività che ci ,rende consapevoli della :nostra alta lnissione e ne: dà forza pe[' adempiere - sempre ed in ogni caso - il nostro dovere. Lavoda'lllo!

E' questa la lJarola di incita'lllento - politica e non soltanto di sign:irficato e,cou(unico - :con la quale il Duce, all'iniiio dell'anno.

decimo dell'èr:a fascista, invitava ,ull'ofpera. E' hene ch'essa risuoni ovunque, che si ripeta in ogni ,cons'esso; e anche qui, in: questa so­

lenne Asselnblea. Cias'cunonel ,pro.prio 'setto.re: «lavoria.;mo ! ».

eon ,questa. parola ,chi'edo ,che S; E. il PrliIno'Presidenle" n~l

nom'e augusto del Re, .dichiari aperto il nuovo anno giudiziario:

~.ecimo dalla unifi,cazione dena Corte di Cassazio.ne del Heg,no.

(26)

f.

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