• Non ci sono risultati.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 1202 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni di programmazione sanitaria e di verifica e controllo delle attività sanitarie.

Il giorno 20 Luglio 2015 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE

CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI

Assenti: ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

(2)

Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2015-S128-00194 La relatrice comunica quanto segue.

Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg., recante “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3/1998”, di seguito “regolamento”

determina:

a) i requisiti minimi al cui possesso è subordinata l’autorizzazione per la costruzione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, per le modificazioni di quelle esistenti nonché l’autorizzazione per l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie;

b) le modalità di individuazione dei requisiti ulteriori di qualità al cui possesso è subordinato l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private.

L’art. 2 del regolamento precisa che per strutture sanitarie si intendono:

- le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;

- le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, generali e specifici, riportati nell’allegato al regolamento. L’autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti è altresì subordinata alla verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Tale verifica è effettuata dalla Provincia sulla base di criteri e procedure stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale.

Nell’ambito di tale cornice normativa la Giunta provinciale ha adottato, in materia di autorizzazioni, la deliberazione n. 2112 del 28 agosto 2009, recante: “DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., art. 7. Autorizzazione per la costruzione di nuove strutture sanitarie e per la modificazione di quelle esistenti: criteri per la verifica di compatibilità, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale”, successivamente modificata con deliberazione n. 2457 del 29 novembre 2013.

In materia di accreditamento istituzionale, l’art. 11, comma 2, del regolamento prevede che esso sia subordinato alla verifica:

a) del possesso dei requisiti ulteriori di qualità;

b) della funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale;

c) della validità dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

La verifica del possesso dei requisiti ulteriori di qualità è già disciplinata da diverse deliberazioni della Giunta provinciale.

In ordine alla verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione

provinciale e alla verifica della validità dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, il

(3)

successivo comma 4 dell’articolo 11 citato prevede che la Giunta provinciale determini e aggiorni rispettivamente:

- i parametri relativi ai fabbisogni riferiti alle esigenze sanitarie individuate dalla programmazione provinciale;

- i criteri per la valutazione, anche sulla base di indicatori, dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

Attualmente, al di fuori di provvedimenti programmatori adottati per specifici ambiti, non è vigente un provvedimento per la determinazione in via generale dei parametri relativi ai fabbisogni riferiti alle esigenze sanitarie individuate dalla programmazione provinciale, posto che le esigenze sanitarie sono definite dal piano provinciale per la salute, previsto dall’art. 8 bis della legge provinciale 13 del 2007, tutt’ora in fase di definizione, e dal relativo programma attuativo di cui all’art. 13 della legge provinciale 16 del 2010, che sarà successivamente adottato.

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, va evidenziato che, più in generale, l’art. 7, comma 1, lettera e) della legge provinciale n. 16/2010 prevede che la Giunta provinciale stabilisca i criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale.

Con la deliberazione proposta, si ritiene necessario approvare, nell’allegato A parte integrante e sostanziale:

1) i suddetti parametri relativi ai fabbisogni sanitari – nelle more dell’approvazione del piano provinciale per la salute e dei conseguenti atti attuativi;

2) i suddetti criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale e per la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

3) nonché, altresì, criteri per la definizione degli accordi contrattuali da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con le strutture private, necessari a fronte del fatto che la qualità di soggetto accreditato non costituisce, da sola, diritto a sottoscrivere un accordo contrattuale con l’Azienda.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti gli atti in premessa citati;

- vista la legge provinciale sulla tutela della salute in provincia di Trento, - visto il D.Lgs. n. 502/1992;

- su proposta dell’Assessora alla salute e solidarietà sociale - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente:

i. i parametri relativi ai fabbisogni riferiti alle esigenze sanitarie per le attività ospedaliere ed ambulatoriali;

ii. i criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità del servizio sanitario

(4)

Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2015-S128-00194 iii. i criteri per la definizione, da parte dell’Azienda provinciale per i servizi

sanitari, degli accordi contrattuali con i soggetti accreditati;

2) di demandare all’Assessorato competente in materia la nomina del nucleo previsto nell’Allegato A per il controllo e la valutazione dell’efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale e dell’attività svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture sanitarie;

3) di dare atto che sono fatti salvi parametri e criteri eventualmente già disciplinati con provvedimenti puntuali;

4) di comunicare la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

CA - ET - CTO - GC

(5)

Allegato parte integrante Allegato A)

1) PARAMETRI RELATIVI AI FABBISOGNI RIFERITI ALLE ESIGENZE SANITARIE PER LE ATTIVITÀ OSPEDALIERE ED AMBULATORIALI

Si premette che l’atto di indirizzo di programmazione che si propone è basato su espliciti e oggettivi criteri e parametri di programmazione sanitaria per la regolazione dell’offerta del servizio sanitario provinciale, rapportata ai vincoli normativi vigenti, all’effettivo livello della domanda, nonché alle risorse disponibili anche ai fini della valutazione complessiva del fabbisogno e delle verifiche di funzionalità relativamente alle richieste di accreditamento.

Prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno

In un’ottica di efficientamento della spesa pubblica per il servizio sanitario, allo scopo di garantire la sostenibilità della stessa nonché l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate, l’art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dispone che, sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera fissati con regolamento da approvarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome adottano i provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera.

In data 5 agosto 2014 è stata sancita l’Intesa rep. Atti n. 98 tra Governo, regioni e province autonome sullo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera”, successivamente modificata dall’Intesa rep. Atti n. 198 del 13 gennaio 2015; il relativo decreto 2 aprile 2015, n.

70 del Ministero della salute è stato infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 4 giugno 2015.

Tali atti di indirizzo programmatorio prevedono la riqualificazione dell’offerta nell’ottica di una sempre maggiore accessibilità, appropriatezza e razionalità organizzativa ponendo in capo alle regioni e province autonome l’impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione delle rete ospedaliera con l’obiettivo tra l’altro di raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti per acuti, riabilitazione post-acuzie e lungodegenza nei limiti delle prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario provinciale ai sensi del DPCM del 29 novembre 2001, delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio.

In coerenza con il quadro sopra descritto si collocano i contenuti del Piano di

sviluppo provinciale, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 di

(6)

Pag. 2 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S128-00194 l’assistenza ospedaliera per garantire la sostenibilità del sistema e, al contempo, la

qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate in tale ambito, il Piano di sviluppo provinciale, nel confermare la necessità di dotarsi di un piano per la salute 2015- 2025 che, alla luce della evoluzione dei bisogni sanitari e sociosanitari, valorizzi le politiche di promozione e di prevenzione, individua tra le principali strategie in materia di salute:

- la definizione di un nuovo assetto organizzativo del servizio ospedaliero provinciale, secondo un modello di rete ospedaliera capace di rispondere ai bisogni di cura dei cittadini con la massima efficacia possibile, in un contesto efficiente;

- lo sviluppo della medicina territoriale per una presa in carico delle persone finalizzata ad evitare il più possibile la necessità di ricovero ospedaliero.

In quest’ottica si colloca peraltro anche la deliberazione n. 2114 del 5 dicembre 2014 con la quale la Giunta provinciale, tenuto conto dei contenuti delle azioni del Piano di miglioramento dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari 2013-2015, delle risorse disponibili per il servizio sanitario provinciale sul bilancio pluriennale, dei parametri previsti dalle citate disposizioni normative e pattizie, in un’ottica prioritaria del mantenimento degli attuali livelli di assistenza e cura, ha definito gli indirizzi di programmazione cui l’Azienda provinciale per i servizi sanitari dovrà attenersi per il riordino della rete ospedaliera.

Tutto ciò premesso, nell’analisi del fabbisogno per la valutazione di funzionalità dell’accreditamento in relazione a prestazioni di ricovero ospedaliero, si ritiene di tenere conto della necessità di:

- mantenere aggiornati i livelli di assistenza assicurati agli assistiti, contrastando le prestazioni inappropriate ed attivandone altre ad elevata domanda, sfruttando al meglio le opportunità offerte dagli operatori del settore;

- modulare l’offerta ospedaliera presente sul territorio provinciale, tenendo conto degli standard di sicurezza e qualità dei servizi individuati a livello nazionale, con particolare riferimento alle prestazioni di secondo livello.

Si ritengono adeguati alla realtà provinciale i livelli standard oggetto di Intesa Stato- regioni sopra citata e approvati con decreto 2 aprile 2015, n. 70, e pertanto si propone di adottare, per le strutture ospedaliere che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuo e diurno, i seguenti parametri di fabbisogno ai fini dell’accreditamento istituzionale:

a) per le strutture per acuti la dotazione di posti letto massima è pari a 3,00 per mille abitanti residenti;

b) per le strutture per riabilitazione e lungodegenza la dotazione di posti letto massima è pari a 0,70 per mille abitanti residenti;

c) il tasso di ospedalizzazione massimo è pari a 160 per mille abitanti di cui il 25% riferito ai ricoveri diurni.

Ai fini del calcolo dei parametri sopra indicati, verrà preso a riferimento l’ultimo

dato ufficiale conosciuto al 31 dicembre della popolazione provinciale residente

confrontato con il numero di posti letto accreditati alla chiusura dell’anno precedente

rispetto a quello di riferimento (qualora tale dato non fosse disponibile si assumerà

quello più recente).

(7)

Fermo restando il rispetto dei parametri sopra riportati, in sede di verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale ai fini dell’accreditamento si dovrà altresì tenere conto:

- della necessità di soddisfare la domanda sul territorio provinciale, considerati gli scenari epidemiologici e di contesto esterno;

- della necessità di ottimizzare i livelli di accessibilità delle prestazioni;

- dei livelli di specializzazione dell’offerta, correlati all’evoluzione di assetti strutturali, modelli erogativi e tecnologici nel servizio sanitario provinciale.

Si evidenzia che attualmente il fabbisogno per l’assistenza ospedaliera in provincia di Trento è complessivamente soddisfatto, posto che l’attuale dotazione di posti letto pubblici e privati accreditati risulta superiore ai parametri così determinati, che, si precisa, non si applicano alle richieste di rinnovo degli accreditamenti già concessi per riabilitazione e lungodegenza. Le richieste di nuovi accreditamenti di posti letto per riabilitazione e lungodegenza potranno essere valutate solo a fronte di un numero corrispondente di cessazioni di posti letto esistenti di riabilitazione o di lungodegenza.

Prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale

Per l’assistenza specialistica ambulatoriale, si ritiene appropriato determinare parametri e indici di riferimento del fabbisogno di prestazioni, tenendo conto degli attuali livelli di produzione con oneri a carico del servizio sanitario provinciale, della necessità di mantenere i livelli di assistenza in atto rispetto alle azioni di efficientamento dell’assistenza ospedaliera e quindi dello sviluppo, in prospettiva, dell’assistenza territoriale/specialistica, degli standard estrapolabili da documenti tecnici di lavoro prodotti a livello nazionale, fissando i seguenti parametri, aggregati per macro-tipologie:

a) Diagnostica per immagini: n. 0,85 prestazioni/abitante annue;

b) Diagnostica di laboratorio: n. 10,85 prestazioni/abitante annue;

c) Terapia fisica, respiratoria e riabilitazione (FKT): n. 1,3 prestazioni/abitante annue;

d) Altre prestazioni di specialistica ambulatoriale: n. 3,5 prestazioni/abitante annue;

e) Punti di prelievo per la medicina di laboratorio: 55 punti.

I parametri così determinati sono da intendersi come tetti massimi che possono essere superati – in sede di verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale ai fini dell’accreditamento – nella misura massima del 15%, arrotondata per eccesso, in relazione ai seguenti indici:

- assicurazione di un’efficace competizione tra le strutture accreditate;

- soddisfazione della domanda sul territorio provinciale, considerati gli scenari epidemiologici e di contesto esterno;

- ottimizzazione dei livelli di accessibilità delle prestazioni;

- livelli di specializzazione dell’offerta, correlati all’evoluzione di assetti strutturali, modelli erogativi e tecnologici nel servizio sanitario provinciale.

Ai fini del calcolo dei parametri sopra indicati, verrà preso a riferimento l’ultimo

dato ufficiale conosciuto al 31 dicembre della popolazione provinciale residente

(8)

Pag. 4 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S128-00194 confrontato con il numero delle prestazioni erogate nell’anno precedente a quello di

riferimento (qualora tale dato non sia disponibile si assumerà quello più recente).

Sono fatti salvi parametri e indici già adottati con atti programmatori provinciali per specifici ambiti, nonché standard strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici adottati a livello nazionale o interregionale. La configurazione dei punti di prelievo per la medicina di laboratorio definita dalla deliberazione n. 378 del 26 febbraio 2010 è aggiornata secondo i parametri sopra indicati.

I parametri sopra riportati potranno essere adeguati e rivisti in diminuzione qualora interessati da obiettivi specifici derivanti da direttive puntuali, anche sull’appropriatezza, tenuto altresì conto dei valori rilevati in altre regioni oggetto di benchmarking quali il Veneto, che si attesta a 13,82 prestazioni/abitante, di cui 9,75 di laboratorio e l’Emilia Romagna, che si attesta a 14,16 prestazioni/abitante, di cui 10,43 di laboratorio.

2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE E PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

L’art. 7, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 16/2010 prevede che la Giunta provinciale stabilisca i criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale.

Il combinato disposto di cui all’art. 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale n.

16/2010 e di cui all’art. 8-octies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, prevede che la Provincia definisce le modalità di controllo in ordine alla regolare e corretta erogazione delle prestazioni, e in ordine alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese dalle strutture accreditate.

Il citato D.Lgs. n. 502/1992, ai successivi commi 3 e 4 dell’art. 8 octies, prevede altresì la necessità che siano determinati:

- le regole per l’esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;

- l’organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;

- i criteri per la verifica della validità della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;

- i criteri per la verifica della necessità clinica e dell’appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;

- i criteri per la verifica dell’appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;

- i criteri per la verifica dei risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.

In linea pertanto con le norme sopra citate e ritenuto necessario, in analogia ai

modelli gestionali adottati da altre regioni per la medesima finalità, individuare linee

di indirizzo comuni per il controllo della qualità delle prestazioni sanitarie erogate

dai produttori pubblici e privati e per la valutazione continua delle attività svolte

(9)

dagli erogatori rispetto agli obiettivi della programmazione provinciale, vengono stabilite le seguenti linee di indirizzo generali, rispetto alle quali saranno poi definiti puntualmente, in apposito documento, i criteri per l’organizzazione e la responsabilità dei controlli, la tipologia ed i contenuti dei controlli, le modalità operative dei controlli interni ed esterni e gli strumenti di rendicontazione:

Controlli sui ricoveri di acuzie e post-acuzie:

- documentazione sanitaria e codifica della SDO;

- appropriatezza organizzativa, clinica ed esiti;

- indicatori di efficienza, qualità e soddisfazione.

Controlli su attività ambulatoriale:

- coerenza tra prestazioni erogate e assetto accreditato per l’individuazione di prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale, in assenza della corrispondente branca accreditata e/o del contratto di fornitura;

- corretta compilazione delle impegnative, in particolare delle esenzioni per patologia;

- rispetto dei criteri di priorità di accesso e dei protocolli diagnostico terapeutici;

- appropriatezza ed esiti;

- indicatori di efficienza, qualità e soddisfazione.

Le competenze in ordine al controllo e alla valutazione dell’efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale e dell’attività svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture sanitarie sono demandate ad apposito nucleo nominato dall’assessorato competente in materia.

Il nucleo notizierà della propria attività sia l’Azienda che la commissione provinciale per l’accreditamento, per gli eventuali adempimenti di competenza. Le valutazioni del nucleo costituiscono adempimento rispetto al controllo di qualità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 502/1992, alle verifiche di cui all’art. 13, comma 2, e art. 15 del regolamento e sono funzionali ad eventuali correttivi rispetto al finanziamento delle strutture sanitarie.

3) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI

Ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, dell’art. 22, comma 2, della legge provinciale n. 16/2010 e dell’art. 11, comma 6, del regolamento, la qualità di soggetto accreditato è presupposto necessario ma non sufficiente per l’instaurazione di accordi contrattuali con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sia nella scelta dei soggetti accreditati con cui stipulare accordi contrattuali, sia nella definizione dei volumi e delle tipologie di attività da negoziare, l’amministrazione pubblica deve informare le proprie scelte ai principi di trasparenza, equità, concorsualità e pari opportunità di accesso, per il corretto esercizio, anche mediante criteri predefiniti, della discrezionalità che gli deriva dal sistema programmato.

Inoltre, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza in materia, la ripartizione

del budget tra i soggetti accreditati dovrebbe essere operata in base ad appositi criteri

idonei a garantire condizioni di parità tra tali soggetti, a prescindere dal fatto che essi

abbiano o meno sottoscritto in precedenza un contratto: la sottoscrizione di un

(10)

Pag. 6 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S128-00194 disponibili ma non può giustificare, anche nel caso di risorse decrescenti,

l’esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter accreditare e non è possibile, quindi, far riferimento solo al criterio della spesa storica.

Rispetto ai parametri di programmazione di cui al precedente punto 1), in ordine ai quali il fabbisogno provinciale tiene conto anche della necessità di assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate, nonché al vincolo di finanziamento previsto nei provvedimenti con cui vengono stabilite le risorse per l’assistenza ospedaliera e specialistica (cosiddetto riparto annuale ai cui all’art. 17 della legge provinciale n. 16/2010) e considerata l’autonomia imprenditoriale dell’Azienda rispetto alla definizione degli accordi contrattuali in un’ottica di appropriatezza e di corretta integrazione nella rete dei servizi, si esplicitano di seguito alcuni criteri.

L’Azienda, tenuto conto della variabilità e complessità dei contesti organizzativi e assistenziali, attraverso specifiche valutazioni comparative di attività, appropriatezza e costi, seleziona tra le diverse strutture accreditate, quelle con cui stipulare accordi contrattuali e stabilisce tipologie e volumi di attività, avuto riguardo ai seguenti criteri generali e dando conto della loro applicazione:

a) Integrazione e complementarietà dell’offerta in relazione al proprio fabbisogno e alla specificità delle prestazioni richieste, tenuto conto di:

- livelli quali-quantitativi delle prestazioni erogate;

- localizzazione e distribuzione territoriale dei punti di offerta;

- mobilità sanitaria;

- programmi di nuove realizzazioni, ovvero interventi di riconversione/riqualificazione dell’offerta pubblica esistente;

- previsioni di tendenza relative alla domanda.

b) Configurazione organizzativa dei servizi offerti, tenuto conto di:

- rispetto dei criteri di appropriatezza erogativa, con particolare riferimento alle soglie di attività e ai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali stabiliti per il servizio sanitario provinciale;

- qualificazione tecnologica (caratteristiche tecniche, grado di obsolescenza, appropriatezza d’utilizzo di dotazioni strumentali e apparecchiature...);

- disponibilità di servizi ulteriori relativi al percorso diagnostico/assistenziale erogato al paziente e complementari all’attività già erogata dal servizio sanitario provinciale;

- flessibilità gestionale e operativa (es. aperture serali e festive).

c) Garanzia di compatibilità e collegamento ai sistemi informativi aziendali/provinciali tenuto conto anche di quanto indicato nell’art. 24, comma 3, della legge provinciale n. 16/2010;

d) In riferimento alle strutture già oggetto di accordo contrattuale, tenendo conto anche delle verifiche eseguite in base al precedente punto 2):

- - rispetto degli accordi contrattuali relativi all’attività svolta;

- - competenza acquisita nell’esercizio dell’attività sanitaria di riferimento;

- - garanzia dei livelli di appropriatezza e qualità delle prestazioni richiesti;

- -fidelizzazione del paziente finalizzata al miglioramento del saldo di mobilità;

- - gradimento degli utilizzatori dei servizi.

Riferimenti

Documenti correlati

La disposizione prevede il concorso della Provincia per l’anno 2021 ai costi a carico direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per

Il Comitato tecnico forestale ha incaricato il Servizio Foreste e fauna di redigere una proposta di “Progetto tipo per i rimboschimenti di aree dismesse dalle attività di

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 330 del 8 marzo 2019 e di nomina del Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell'esame delle proposte progettuali

- viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 1535 di data 247 agosto 2018 “Graduatorie definitive per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale

c) iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana. I requisiti di cui ai comma 1 e comma 2

2) di dare atto che, in ogni caso, ai sensi del comma 10 dell’articolo 6 del bando i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso degli

I gruppi-sezione potranno quindi accogliere fino a 22 bambini (o 23 per le scuole monosezionali) se la metratura lo consentirà; nell’eventualità di metratura inferiore dovrà

La Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art. di data 23 febbraio 2005, provvederà alla valutazione dei titoli, nonché all'espletamento e alla valutazione