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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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Academic year: 2022

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Relazione illustrativa

Disegno di legge provinciale concernente

“Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023”

Illustri Consiglieri,

Si espongono di seguito i singoli contenuti nelle disposizioni del disegno di legge.

Art. 1 - Misure di coordinamento Provincia-enti locali per l’emergenza Covid-19

Al fine di contrastare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state introdotte diverse misure di sostegno e agevolative destinate a famiglie ed imprese, sia da parte dei Comuni che da parte della Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.

In particolare si ricordano quelle più rilevanti.

1) Interventi provinciali in materia di tributi/tariffe comunali effettuati per il 2020:

a. introduzione della facoltà per i comuni di riduzione delle aliquote IMIS per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale, ad eccezione dei fabbricati strumentali dell’attività agricola, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario;

b. introduzione della facoltà di modificare le tariffe dei servizi pubblici comunali per il 2020, ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

c. introduzione della facoltà di rimodulare, ridurre o sospendere i canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale per il periodo dell’emergenza sanitaria, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. esenzione IMIS per alberghi ed altri fabbricati turistici, ricreativi, culturali, e di altre categorie che si intende riproporre con questo disegno di legge per l’anno 2021, nel limite del periodo gennaio-giugno;

e. riduzione obbligatoria del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMIS 2020 per altre fattispecie - ad esempio bar e ristoranti.

2) Interventi statali in materia di tributi/tariffe comunali:

a. esenzione da TOSAP/COSAP per il 2020;

b. proroga al 30 giugno 2021 dell'esenzione da canone unico/canone mercatale per occupazioni suolo pubblico commercio su aree pubbliche e tavolini ecc. degli esercizi pubblici (bar ristoranti ecc.);

c. in materia di TARI/TARIP: possibilità di prevedere riduzioni tariffarie sia per i contribuenti/utenti di tipo non domestico costretti alla riduzione dell’attività a causa della pandemia e quindi con conferimento di rifiuti inferiore alla norma, sia per gli utenti/contribuenti di tipo domestico - possibilità di utilizzare l’istituto della c.d. “sostituzione”;

3) Interventi di assegnazione di risorse statali agli enti locali, in ragione della situazione di emergenza e nell’esercizio della competenza statale in materia di “profilassi internazionale”:

a. assegnazione di risorse di parte corrente destinate al finanziamento delle funzioni degli enti locali (ai sensi articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020), complessivamente pari a circa 65 milioni di euro nel 2020, a valere sulle quali gli enti locali possono finanziare anche eventuali maggiori spese destinate a trasferimenti deliberati dagli enti medesimi per

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sostenere famiglie e imprese nell’emergenza epidemiologica. Le risorse non utilizzate nel 2020 potranno essere destinate ad interventi analoghi definiti per il 2021, unitamente alle ulteriori risorse che saranno rese disponibili a valere sul medesimo fondo nel 2021;

b. assegnazione di risorse tra i comuni inclusi nella Strategia per lo Sviluppo delle Aree Interne più marginali e meno popolosi di un ammontare di risorse complessivamente pari a 8.302.000 euro circa per il triennio 2020-2022 per realizzare azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, al fine di contenere l’impatto dell’epidemia (DPCM 24 settembre 2020);

c. assegnazione di risorse destinate ad interventi di solidarietà alimentare attraverso l’erogazione di bonus alle famiglie in difficoltà per un ammontare complessivo di circa 5,8 milioni di euro nel 2020.

A questi interventi si aggiungono gli ulteriori interventi predisposti nell’ambito delle diverse competenze provinciali nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021.

In tale quadro, è opportuno prevedere il coordinamento tra Provincia ed enti locali, attraverso un protocollo di intesa, al fine di avere un disegno unitario e di rendere maggiormente efficiente la finalizzazione delle risorse disponibili con riferimento a tutte le misure di sostegno attivate a favore delle famiglie e delle imprese del territorio provinciale attivate dai diversi attori nell’ambito delle rispettive competenze (Stato, Provincia, enti locali).

Art. 2 - Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2021

Con questo articolo si sospende (come già avvenuto nel 2020) il pagamento della prima rata IM.I.S. 2021 in scadenza al 16 giugno 2021, accorpandola alla rata a saldo (16 dicembre 2021). Questo per consentire a tutti i contribuenti (persone fisiche, famiglie, imprese) di poter gestire la propria liquidità finanziaria in modo più elastico in funzione di necessità più urgenti collegate all’attuale situazione pandemica emergenziale. I contribuenti sono comunque liberi di effettuare uno o più versamenti nel corso del 2021 a propria discrezione, salvo il termine perentorio del 16 dicembre 2021.

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Il comma 1 di questa disposizione prevede che anche per il periodo d’imposta 2021 i comuni hanno la facoltà di stabilire aliquote agevolate per i fabbricati di tipo non abitativo dati in locazione per finalità di tipo produttivo, in presenza di una riduzione del canone di locazione concordata, nel quadro della crisi pandemica, tra proprietario e locatario. La disciplina concreta (con modalità anche progressive in funzione dei mesi di durata e della percentuale di riduzione del canone di locazione) di questa fattispecie è rimessa ai singoli comuni, come già avvenuto per l’anno 2020. La finalità è quella di agevolare tributariamente i proprietari che riconoscono un sollievo finanziario ai locatori titolari di attività produttive. Il minor gettito, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di legge, rimane a carico del bilancio del comune (articolo 14, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2014).

Al comma 2 si ripropongono le previsioni dell’articolo 14 bis della legge provinciale n. 14 del 2014 (come introdotto dalla legge provinciale n. 10 del 2020), con la sola differenza che l’esenzione IM.I.S. ora proposta ha validità per sei mesi (fino al 30 giugno) e non per tutto il periodo d’imposta 2021. La norma ricalca quanto stabilito a livello statale in materia di I.MU. dall’articolo 1, comma 599, della legge n. 178 del 2020 (così come la norma IM.I.S. 2020 riprendeva la normativa di esenzione I.MU. statale). In sostanza, i fabbricati individuati al comma 1 del nuovo articolo 14 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 proposto (coincidenti con l’esenzione semestrale I.MU. 2021) e i fabbricati di cui al comma 3 (aggiunti per specifica

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decisione provinciale rispetto alle esenzioni tipologiche statali) non saranno soggetti all’IM.I.S. per i primi sei mesi del 2021 a condizione che:

a) in essi venga esercitata una delle attività economiche previste dai due commi;

b) vi sia coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. (proprietario o titolare degli altri diritti reali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2014 ) e soggetto gestore dell’attività;

c) il contribuente presenti entro il termine perentorio del 31 luglio 2021 una dichiarazione al comune con la quale individua esattamente i fabbricati interessati all’esenzione ed attesta le altre condizioni previste dalla norma e qui illustrati.

Il minor gettito (stimato in circa 6 milioni di euro) sarà coperto con trasferimento compensativo ai comuni ed oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia.

La valenza semestrale dell’intervento, oltre che allinearsi alle decisioni assunte dallo Stato in materia di I.MU., ha la finalità di garantire un sostegno tributario nel periodo nel quale l’attività di queste tipologie di imprese è risultata molto compromessa dalla pandemia, lasciando aperta ogni possibile ulteriore valutazione in funzione dell’auspicata ripresa economica del settore turistico, ricreativo e commerciale nel secondo semestre.

Art. 4 - Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in materia di contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19

La disposizione prevede il concorso della Provincia per l’anno 2021 ai costi a carico direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l’effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2 necessari per l’accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie, rimandando alla Giunta provinciale la definizione dei criteri, delle condizioni, delle modalità e dei termini di applicazione, nonché delle spese ammissibili, anche con riferimento alle spese assunte per l’ottemperanza di obblighi imposti prima della data di entrata in vigore di questa legge.

Si specifica, inoltre, che la misura prevista può essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2020, ossia del regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, previa autorizzazione della Commissione europea - ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - o delle altre disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5 - Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 relativo a misure di sostegno per i settori economici

In considerazione del perdurare della crisi, che ha generato tra l'altro carenza o indisponibilità di liquidità per le aziende, si prevede la riduzione a un decimo della sanzione prevista per inadempimento degli obblighi occupazionali assunti dalle imprese locatarie in seguito alla stipulazione di contratti di locazione tra Trentino Sviluppo e le imprese medesime in base agli indirizzi formulati dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1999, consentendo che il beneficio costituito dalla predetta riduzione rientri nelle misure di aiuto straordinarie previste dal punto 3.1 del regime del “temporary framework” introdotto dalla Commissione in conseguenza della crisi generata dalla pandemia Covid-19.

Art. 6 - Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di interventi svolti da enti del terzo settore che svolgono servizi socio-assistenziali

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L'articolo 26 della legge provinciale n. 3 del 2020, ha introdotto elementi di flessibilità nella gestione dei rapporti convenzionali in corso con i soggetti gestori di servizi socio-assistenziali.

In particolare, il comma 6 prevede che, nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali, la Provincia possa integrare il finanziamento previsto o stimato prima della pandemia.

La situazione attuale, peraltro, ricalca esattamente quella verificatasi all'inizio della pandemia e l'esigenza di riconoscere l'integrazione del finanziamento nei casi particolari individuati dalla Giunta provinciale è ancora presente.

Si propone pertanto di aggiornare il testo facendo riferimento più correttamente alle convenzioni e ai provvedimenti di concessione al fine di poter applicare gli elementi di flessibilità consentiti dalla norma stessa e necessari alla gestione dei rapporti convenzionali anche in questa fase.

Art. 7 - Modificazione dell’articolo 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010) in materia di trasporto sanitario

Anche in vista della prossima scadenza delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato (31 dicembre 2021), la modifica si rende necessaria per consolidare il quadro normativo provinciale adeguandolo al mutato contesto normativo intervenuto a livello nazionale, con particolare riferimento all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore che, agli articoli 56 (norma di riferimento per il trasporto sanitario programmato) e 57 (norma di riferimento per il soccorso e il trasporto urgente), disciplina le convenzioni con le associazioni di promozione sociale e con le organizzazioni di volontariato. Va altresì tenuto conto dei pronunciamenti della Corte Costituzionale intervenuti sulle norme in questione, con particolare riferimento alle sentenze n. 131 del 2020 e n. 255 del 2020.

Nello specifico, il Codice del Terzo Settore prevede che le convenzioni ai sensi dell'articolo 56, per il trasporto programmato, possono essere stipulate con associazioni di promozione sociale e con organizzazioni di volontariato, mentre le convenzioni ai sensi dell'articolo 57 (soccorso e trasporto urgente) possono essere stipulate solo con le organizzazioni di volontariato.

In ogni caso l’affidamento della convenzione deve essere preceduto da una procedura comparativa.

La modifica proposta è diretta quindi ad aggiornare l’ordinamento provinciale alla normativa statale sopra descritta nei contorni delineati anche dalla giurisprudenza.

L’esplicito riferimento ai “donatori”, presente nell’attuale formulazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale n. 16 del 2010, viene eliminato in quanto di fatto assorbito dal riferimento alle

“organizzazioni di volontariato”.

Art. 8 - Inserimento dell’articolo 13 ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di proroga per le revisione di impianti a fune

Ogni impianto a fune nel corso della sua vita tecnica, per poter garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio rispettando le medesime condizioni tecniche realizzate all’atto della prima autorizzazione all’esercizio pubblico, deve essere sottoposto a revisioni periodiche come previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 “Norme tecniche regolamentari in materia di

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revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 all’articolo 19 ha previsto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici fino al 6 aprile 2021, impedendo di fatto lo svolgimento del servizio pubblico per la stagione invernale 2020/2021. A seguito di ciò si può ritenere che non si sia verificato l’affaticamento e l’usura dei componenti e dei materiali degli impianti tipici di una stagione ordinaria.

Sulla base di tale presupposto e in considerazione di quanto previsto all’articolo 8, primo comma, n. 18 dello Statuto speciale di autonomia che attribuisce alla Provincia una competenza legislativa esclusiva in materia di “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia”, si formula tale proposta normativa finalizzata ad accordare la possibilità di una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali relative agli adempimenti tecnici degli impianti funiviari della Provincia.

Al comma 2 si precisa la non applicazione della proroga in oggetto agli impianti che svolgono una funzione legata al trasporto pubblico locale, che realizzano un collegamento tra strade e ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi. Per quanto riguarda il nostro territorio, sono la funivia “Trento – Sardagna” e la funivia

“Mezzocorona – Monte di Mezzocorona”. Questi ultimi impianti infatti hanno svolto attività di servizio ininterrotto anche durate il periodo pandemico.

Con il comma 3 si demanda ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità attuative (modulistica istanze, documentazione necessaria e definizione di eventuali prescrizioni tecniche) per la concessione della proroga con un rimando alla disciplina statale per quanto eventualmente non previsto.

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

L’intervento in esame è volto ad agevolare l'acquisto di defibrillatori da parte di proprietari o gestori dei rifugi alpini ed escursionistici e ad adottare misure atte a garantire la formazione per l’utilizzo degli stessi.

Nell’anno 2020, le restrizioni derivanti dalla pandemia, in estate, hanno causato, di riflesso, un notevole incremento di escursionisti in montagna. A presidio della sicurezza in montagna, appare pertanto necessario dotare le strutture alpinistiche di defibrillatori, in tempo utile per affrontare la prossima stagione estiva, che stante il protrarsi della pandemia si configura simile a quella precedente.

Le agevolazioni per l'acquisto saranno parametrate, nel limite del 100% e fino al limite massimo di spesa ammissibile determinato dalla Giunta provinciale.

I rifugi attualmente iscritti all'elenco provinciale delle strutture alpinistiche sono 147, tuttavia risulta che solo alcune decine di essi sono già dotati di defibrillatori.

Art. 10 - Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia) in materia di scuole dell’infanzia

Con la modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1977 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid - 19, per l'anno scolastico 2021- 2022 il numero massimo di bambini per sezione è ridotto di una unità per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula. Il numero massimo di bambini per sezione è quindi ridotto da 25 a 24 bambini.

Art. 11 - Proroga di graduatorie del personale provinciale

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In ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, i concorsi pubblici sono stati a lungo sospesi. Attualmente, pur essendo ripresa l’attività concorsuale, il loro svolgimento è soggetto a misure di prevenzione del contagio che comportano delle tempistiche di effettuazione più lunghe.

La disposizione, pertanto, prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 delle graduatorie del personale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali in scadenza al 31 dicembre 2021, in modo tale da concentrare l’attività concorsuale su quelle posizioni prive di graduatoria.

Art. 12 - Promozione di iniziative di supporto e sostegno al territorio

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, la Provincia ritiene che per il rilancio economico del Trentino sia importante promuovere anche iniziative di supporto e di sostegno al territorio attivate da operatori privati, anche costituiti in forma societaria. Per tale finalità la proposta normativa autorizza inoltre la partecipazione, anche quale socio sovventore, a detti soggetti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e provinciale in materia.

Art. 13 - Aiuti di Stato

La disposizione precisa che alle misure agevolative introdotte o modificate con questa legge è possibile applicare il regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o secondo le modalità previste dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 14 - Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2021-2023

La norma proposta dispone le necessarie autorizzazioni di spesa in relazione a quanto stabilito nei singoli articoli del disegno di legge e ne dà la relativa copertura finanziaria.

Dispone altresì la conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023, di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 17 del 2020.

Art. 15 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 16 aprile 2021

IL PROPONENTE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - dott. Maurizio Fugatti-

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