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(all. 1 e 2), che, ai sensi

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 14 del 10 maggio 1994

Oggetto: Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1994. Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali e sui premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 2

e

3 marzo 1994

(all. 1 e 2), che, ai sensi

degli articoli 116

e

234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

, modificati dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, fissano le nuove misure della retribuzione annua minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo da valere per l'anno 1994.

Come è noto, la

legge 30 dicembre 1991 n. 412, articolo 11, comma 1

, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la cadenza annuale, in luogo di quella biennale allora in vigore, della rivalutazione delle basi retributive e, quindi, della riliquidazione delle prestazioni economiche a carico dell'INAIL in godimento alla suddetta data.

Peraltro, la riliquidazione con decorrenza 1° gennaio 1993 non ha potuto aver luogo essendo nel frattempo intervenuta la legge 14 novembre 1992 n. 438, che all'articolo 2, comma 1, ha disposto la sospensione, per l'intero anno 1993, di tutti gli aumenti a titolo di perequazione automatica di pensioni previdenziali ed assistenziali e, a titolo di rivalutazione, delle rendite INAIL. Tuttavia, in base al comma 1 bis dello stesso articolo 2, volto a temperare gli effetti di tale misura, sono state applicate anche alle prestazioni economiche INAIL perequazioni pari a punti 1,8, con decorrenza 1° giugno 1993, e 1,7, con decorrenza 1° dicembre 1993.

Superata la legislazione di emergenza, si è proceduto, ripristinando la specifica normativa in materia, a rendere esecutiva dal 1°

gennaio 1994, dopo l'anno di sospensione, la rivalutazione 1° gennaio 1993.

Si informa, infine, che per quanto riguarda i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X, non ricorre il presupposto voluto dalla legge 20 febbraio 1986 n. 41, articolo 20, per la rivalutazione delle relative prestazioni, e cioè una variazione, nel periodo interessato, della retribuzione iniziale dei medici radiologi ospedalieri non inferiore al 10%.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1° GENNAIO 1994

Le nuove misure retributive - di seguito precisate - sostituiscono quelle indicate nella

circolare n. 56/1991

ed operano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

1. Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L. 17.597.000

- Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L. 32.680.000

2. Settore agricolo

E' noto che l'articolo 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243 ha introdotto, con decorrenza 1° giugno 1993, importanti innovazioni in materia di liquidazione e di riliquidazione delle prestazioni economiche, statuendo (v.

circ. n. 53/1993

) che la indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta deve essere liquidata, per i lavoratori agricoli autonomi di cui

all'articolo 205, lettera b), del Testo Unico

, sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell'industria (lettera "d") e che, per la stessa categoria di lavoratori, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite a superstiti deve essere pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria (lettera "e").

Si richiamano qui di seguito, ad ogni buon fine, i riferimenti retributivi per la liquidazione delle suddette prestazioni relative al settore agricolo.

2.1 La indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta va calcolata:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v.

circ. n. 24/1982

), fatto salvo il limite di L. 50.540;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;

c) per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori della industria (L.

57.223).

2.2 La rendita di inabilità permanente va liquidata:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale;

(2)

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato sulla retribuzione annua convenzionale di L. 26.562.000;

c) per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione annua convenzionale di L. 17.597.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

3. Assegno per assistenza personale continuativa

Dal 1° gennaio 1994, ai sensi

dell'articolo 6 della legge n. 251/1982

, l'importo dell'assegno previsto dagli

articoli 76

e

218 del Testo Unico

è rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 580.000 mensili.

4. Assegno "una tantum" in caso di morte

Sempre dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli

articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno "una tantum" in caso di morte, previsto dagli articoli 85 e 233 del Testo Unico, è fissato nella misura di L. 2.322.000.

5. Particolari categorie di assicurati

5.1 Studenti

In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative agli alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° gennaio 1994, conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla

circolare n. 56/1991

:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti L. 17.597.000;

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti L.

18.527.000;

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 22° anno di età in poi L. 20.073.000.

RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° GENNAIO 1994

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale, ai sensi

dell'articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965

e successive modifiche, il citato decreto ministeriale del 2 marzo 1994 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

- per gli anni 1990 e precedenti 1,1694

- per l'anno 1991 1,0718

- per gli anni 1992 ed oltre 1,0000

Per quanto riguarda il settore agricolo, il richiamato articolo 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243 (lettera "c") ha stabilito che per la rivalutazione delle rendite si deve fare riferimento, a partire dal 1° giugno 1993, allo stesso coefficiente di variazione retributiva previsto, per il settore industriale,

dall'articolo 116 del Testo Unico

. Tale criterio di rivalutazione già vigeva, come è noto, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e, quindi, la nuova legge lo ha esteso ai lavoratori agricoli a tempo determinato ed ai lavoratori agricoli autonomi.

Di conseguenza:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato operano i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale, fermo restando che le rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982 saranno rivalutate sulla base della nuova retribuzione convenzionale di L. 26.562.000;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato la riliquidazione sarà operata sulla base della predetta retribuzione convenzionale di L. 26.562.000;

c) per i lavoratori autonomi:

- le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno rivalutate sulla retribuzione convenzionale di L. 26.562.000

- le rendite decorrenti dal 1° giugno 1993 saranno rivalutate sul minimale del settore industriale di L. 17.597.000.

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1994, nonche dell'assegno per assistenza personale continuativa, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio per la Gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali, secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 3 alla presente circolare.

Farà carico, invece, alle competenti Unità operative la riliquidazione riguardante:

(3)

A) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. all. n. 3 alla presente circolare, punto 3.14, ultimo capoverso e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso);

B) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale" che, ai sensi

dell'articolo 11 della legge n. 251/1982

, dovranno essere adeguati dal 1° gennaio 1994 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v.

cir. n. 41/1985

);

C) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1° gennaio 1994;

3. rendite unificate.

Relativamente alle rendite sub 3., si rammenta che per tutte le rendite unificate, di competenza degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi

dell'articolo 80 del Testo Unico

.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 1994, questa Direzione generale - Servizio per la Gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali provvederà alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita e contemporaneamente predisporrà un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1991, 1992, 1993 e 1994, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza degli anni 1990 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° gennaio 1994.

Le Unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite e tuttora vigenti (v.

circ. n. 56/1991).

INTEGRAZIONE RENDITA

Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulla necessità che, per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di maggio (cioè non pervenuti al Servizio per la Gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali entro il 20 aprile) il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili di cui agli

articoli del Testo Unico nn. 124

, per il settore industriale, e

235

, per il settore agricolo, sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, a decorrere dal 1° gennaio 1994:

Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio per la Gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE - INDAGINE ANAGRAFICA

Questa Direzione generale invierà agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. entro il mese di giugno.

Tali moduli riportano tra l'altro, su apposito prospetto, la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

Il titolare della rendita viene invitato, nella sola eventualità che siano intervenute variazioni nella situazione anagrafica, a darne comunicazione alla competente Sede inoltrando nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del modulo, la dichiarazione stampata sul retro del suddetto prospetto.

Questa Direzione generale annette particolare importanza alla acquisizione di tali "dichiarazioni", intendendo, attraverso essa, effettuare una verifica mirata ai soli casi di variazione delle situazioni anagrafiche, quindi senza particolari oneri per le Sedi che eviteranno gravosi controlli di tabulati, e, nello stesso tempo, monitorare e quantificare, anche se indicativamente, il fenomeno delle variazioni che sfuggono alla routine al fine di meglio strutturare le future operazioni di verifica anagrafica.

settore industriale settore agricolo

- inabilità dal 50 al 59% 326.000 407.000

- inabilità dal 60 al 79% 456.000 569.000

- inabilità dall'80 all'89% 848.000 976.000

- inabilità dal 90 al 100% 1.305.000 1.383.000

- inabilità del 100% + a.p.c. 1.885.000 1.963.000

(4)

A tale ultimo fine le Sedi:

- al ricevimento delle "dichiarazioni" dei reddituari, segnaleranno immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;

- conserveranno le "dichiarazioni" in appositi raccoglitori (uno per il mod. 170-I mecc. ed uno per il mod. 171-I mecc.) secondo un ordine prescelto (numerico, alfabetico, cronologico di arrivo, ecc.), evitando ovviamente di inserirle nelle pratiche;

- suddivise le "dichiarazioni" per tipo di variazione, riempiranno i prospetti allegati nn. 4 e 5 alla presente circolare e li inoltreranno alla Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative entro il 15 settembre 1994;

- successivamente le "dichiarazioni" dovranno essere inserite nelle rispettive pratiche.

Trattasi, come è evidente, di una operazione che non presenta particolare difficoltà e non richiede eccessivo impiego di risorse, mentre fornisce utili indicazioni per il futuro.

COMUNICAZIONE ALLE SEDI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Anche in occasione dell'attuale rivalutazione, questa Direzione generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali invierà alle Direzioni regionali ed interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I-mecc. E 151/I-mecc., perché venga distribuito alle dipendenti Unità operative.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° gennaio (anziché al 1° luglio come stabilito in

circ. n. 67/1984

).

Pertanto, le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI

Assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

In conseguenza dell'intervenuta variazione delle suddette retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite, la misura del premio speciale unitario annuo pro-capite, dovuto per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del D.M. 15 luglio 1987 è proporzionalmente aumentata a decorrere dal 1° gennaio 1994 a L. 2.810.

Pertanto, per il periodo gennaio-ottobre 1994, riferito all'anno scolastico 1993/1994, va applicata una integrazione di L. 340 del premio speciale unitario di L. 2.400 già richiesto.

Di conseguenza, le Sedi provvederanno a richiedere direttamente la predetta integrazione agli istituti ed alle scuole interessati e dovranno tenerne conto in sede di trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione generale.

A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, che ai fini contributivi inizia convenzionalmente il 1° novembre 1994, va applicata la nuova misura di premio annuo pro-capite di L. 2.810.

Assicurazione dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione.

Per effetto della rivalutazione automatica prevista dall'articolo 2 del D.M. 13 novembre 1987 (cfr

. circ. n. 52/1988

), le retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle Compagnie e dei Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione, da valere dal 1° gennaio 1994 ai fini contributivi e indennitari, sono:

- per le Compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi) L.108.950 giornaliere

- per i Gruppi portuali L. 58.730 giornaliere.

Il numero delle giornate da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è sempre di 12 al mese o di 144 all'anno.

Allegato n. 3 alla circ. n. 14/1994

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1994

1. GESTIONE INDUSTRIALE

1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

(5)

Le rendite per infortuni avvenuti e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1993, liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 entro i nuovi limiti minimo e massimo di L.

17.597.000 e L. 32.680.000.

In particolare, si precisa che:

- tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti sono ricalcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti retributivi del settore industriale - artigiani le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite agli artigiani, scelte fra classi retributive superiori al minimo, sono da considerare

"convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive.

Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di variazione ai fini della riliquidazione delle rendite.

1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1993, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (articolo 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 31 dicembre 1993, sempre che queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 1991.

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L. 17.597.000 qualora il salario convenzionale in essere al 31 dicembre 1993 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L. 32.680.000.

Per la corretta determinazione delle rendite in parola le Unità operative segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, negli anni 1991, 1992 e 1993, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni convenzionali in misura superiore al nuovo minimale.

In particolare, si precisa che:

- circa i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, si è in attesa di decreto ministeriale che fissi le retribuzioni convenzionali per gli anni 1991, 1992 e 1993.

Al riguardo saranno pertanto fornite istruzioni con apposita circolare;

- le rendite relative ai lavoratori portuali, per i quali, come reso noto con la circolare n. 52/1988, in base al D.M. del 13 novembre 1987 (G. U. n. 286 del 7.12.1987), e prevista la rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato (1,1694) alle retribuzioni in essere al 1° luglio 1991 (L.

27.947.000 per le Compagnie portuali e L. 15.066.000 per i Gruppi portuali).

Pertanto, dal 1° gennaio 1994 le rendite degli appartenenti alle Compagnie portuali sono riliquidate sul massimale di L.

32.680.000 e quelle degli appartenenti ai Gruppi portuali sono riliquidate sulla retribuzione di L. 17.618.000.

Le rendite relative ai lavoratori portuali del ramo industriale, ai carenanti e agli ormeggiatori del Porto di Genova, essendo rimasto immutato il salario medio convenzionale di L. 93.000 giornaliere fissato in precedenza con D.M. 6 marzo 1991, non sono soggette a riliquidazione dal 1° gennaio 1994;

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L. 17.597.000, a mente del D.M. 26 ottobre 1970;

- le rendite relative a studenti di scuole non statali sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui la presente nota è allegata;

- le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di L. 17.597.000;

- le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari, sono riliquidate sul minimale di L. 17.597.000, essendo le relative retribuzioni convenzionali memorizzate, moltiplicate per 300, inferiori per la quasi totalità alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni;

- le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare per le quali, come reso noto con le circolari n. 42/1989 e n.

24/1990, in base al D.M. 27 dicembre 1988, articolo 2 (G.U. n. 48 del 27/2/1989), è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di riliquidazione più elevato (1,1694) alla retribuzione di L.

50.169 in essere dal 1° luglio 1991, e cioè sulla retribuzione annua di L. 17.600.000 (58.668 x 300 = 17.600.400 arrotondata);

- le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati, liquidate sulle specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi, vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 17/1993, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.

2. GESTIONE AGRICOLA

(6)

Tutte le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1994 sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 6 della circolare cui la presente nota è allegata.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati nel settore agricolo sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 26.562.000.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'articolo 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, assicurati ai sensi dell'articolo 127 dello stesso Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

Si precisa in particolare che:

3.1 le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico sono riliquidate sul minimale di L. 17.597.000 a norma dell'articolo 9 della legge n. 251/1982;

3.2 le prestazioni economiche a cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania, del pari, a norma della legge anzidetta, articolo 10, sono riliquidate sul minimale di legge di L. 17.597.000;

3.3 le rendite afferenti ad infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella circolare cui la presente nota è allegata, entro i nuovi limiti minimo e massimo; l'importo delle rendite è peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche;

3.4 le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti di istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui la presente nota è allegata;

3.5 le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia - vedi circ. n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L. 17.597.000 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata;

le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli;

3.6 le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di L. 17.597.000; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione e effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

3.7 le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22) sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, e stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme della assicurazione infortuni (D.M.

5 febbraio 1966) secondo i seguenti criteri:

- per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di L. 17.597.000;

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L. 17.597.000 o sul maggior reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 32.680.000;

- per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di L. 17.597.000;

3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241), le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6), le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (D.L. 16 ottobre 1970, n. 723 convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979), le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (D.L. 1° aprile 1971, n. 119 convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.

288) e le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle alluvioni nel dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura (L. 26.562.000);

(7)

c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 17.597.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 32.680.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L. 17.597.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura (L. 26.562.000);

3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti nel Friuli - Venezia Giulia (D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate ai sensi dell'articolo 39 della sopraindicata legge n. 336/1976, sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

3.10 le rendite a favore di cittadini colpiti dal terremoto del novembre 1980 in Campania ed in Basilicata (D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 17.597.000;

3.11 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del luglio 1985 in Val di Fiemme (D.L. 24 settembre 1985, n. 48 convertito con modificazioni, nella legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidati, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 17.597.000;

3.12 le rendite a favore di cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 (D.L. 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 17.597.000;

3.13 le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circ. n. 42/1981) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

3.14 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (D.L. 28 agosto 1970, n. 622 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L. 17.597.000 o sulla retribuzione di L. 26.562.000 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2, 3 e 4) e 1/1975 (pagg. 2 e 3).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione di L. 26.562.000 prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Unità operative che provvedono al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.15 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'articolo 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui la relativa riliquidazione e effettuata sulla base del massimale di L. 32.680.000.

Per le rendite per le quali al 1° gennaio 1994 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles, tuttora escluse dalla gestione

meccanizzata, la riliquidazione deve essere operata a cura delle competenti Unità operative.

Sempre a cura delle competenti Unità operative devono essere ovviamente riliquidate dal 1° gennaio 1994 le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

Allegato n. 4 alla circ. n. 14/1994

RENDITE - INDAGINE ANAGRAFICA

Dall'esame dei modelli restituiti sono scaturite le seguenti variazioni:

NUMERO DEI MODELLI 170-I mecc. RESTITUITI A TUTTO IL n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER IL CONIUGE DECEDUTO n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER IL CONIUGE E NON DOVUTE PER

(8)

Allegato n. 5 alla circ. n. 14/1994

Dall'esame dei modelli restituiti sono scaturite le seguenti variazioni:

RAGIONI DIVERSE DAL DECESSO n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI NON STUDENTI E NON

DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI STUDENTI E NON DOVUTE

PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE n.

- INSERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI PER IL CONIUGE NON IN PAGAMENTO n.

- INSERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI PER FIGLI O ALTRI FAMILIARI NON IN

PAGAMENTO n.

- ALTRE VARIAZIONI (precisare quali) n.

NUMERO DEI MODELLI 171-I mecc. RESTITUITI A TUTTO IL n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO A VEDOVE/I DECEDUTE/I n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO A VEDOVE/I CHE HANNO

CONTRATTO NUOVO MATRIMONIO n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER FIGLI MINORI E NON PIU'

DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER FIGLI STUDENTI E NON PIU'

DOVUTE PER INTERRUZIONE STUDI, DECESSO O ALTRE CAUSE n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER ASCENDENTI DECEDUTI n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER COLLATERALI ABILI O INABILI

NON PIU' DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE n.

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI A VEDOVE/I NON IN PAGAMENTO n.

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI A VEDOVE/I NON IN PAGAMENTO n.

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI A VEDOVE/I NON IN PAGAMENTO n.

ALTRE VARIAZIONI (PRECISARE QUALI) n.

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