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1 e 2) che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 52 del 7 luglio 1999

Oggetto: Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1999. Disposizioni in materia di premi e contributi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 3 e 4 maggio 1999 (all. 1 e 2) che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificati dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 14 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, fissano le nuove misure della retribuzione annua minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo da valere per l'anno 1999.

Il decreto ministeriale 3 maggio 1999 riguardante il settore agricolo stabilisce inoltre, ai sensi degli articoli 257 e 262 del citato Testo Unico, un'addizionale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, del 24% sui contributi dovuti dai lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, lettera b), del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un'addizionale del 9% sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X, la specifica materia sarà trattata con istruzioni separate.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1° GENNAIO 1999

1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura Si richiamano qui di seguito, per comodità, i riferimenti retributivi ai fini della liquidazione della "indennità di temporanea" nel settore agricolo.

Essa va calcolata:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v. circ. n.

24/1982), fatto salvo il limite di L. 60.020 (euro 31,00);

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Si richiamano peraltro, in proposito, le disposizioni attuative dell'articolo 2, comma 17, della legge 28.12.1995, n. 549 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, impartite, rispettivamente, con circolari n. 44/1998 e n. 16/1999;

c) per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione giornaliera minima di L. 67.474 (euro 34,85) fissata per la generalità dei lavoratori dell'industria, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera "d".

2. Rendita di inabilità permanente

I richiamati decreti ministeriali del 3 e 4 maggio 1999 fissano in L. 101.819 (euro 52,59) la retribuzione media giornaliera, nel settore industriale, ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua ed in L. 32.275.000 (euro 16.668,65) la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite nel settore agricolo.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1999, operano, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, le misure retributive di seguito precisate.

2.1 Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite

L. 21.382.000 (euro 11.042,88)

- Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite

L. 39.709.000 (euro 20.507,99)

2.2 Settore agricolo

La rendita di inabilità permanente va liquidata:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione annua convenzionale di L. 32.275.000 (euro 16.668,65);

c) per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione annua convenzionale di L. 21.382.000 (euro 11.042,88) pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, ai sensi della citata legge n. 243/1993, articolo 14, lettera "e".

3. Assegno "una tantum" in caso di morte

Sempre dal 1° gennaio 1999, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno "una tantum" in caso di

(2)

morte, previsto dagli articoli 85 e 233 del Testo Unico, è fissato nella misura di L. 2.821.000 (euro 1456,92).

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° GENNAIO 1999

1. Rendite di inabilità permanente

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale, ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modifiche, il citato decreto ministeriale del 4 maggio 1999 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

Nel settore agricolo

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato operano i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale, fermo restando che le rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982 vengono rivalutate sulla base della nuova retribuzione convenzionale di L. 32.275.000 (euro 16.668,65);

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato la riliquidazione viene operata sulla base della predetta retribuzione convenzionale di L. 32.275.000 (euro 16.668,65);

c) per i lavoratori autonomi:

- le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 sono rivalutate sulla retribuzione convenzionale di L. 32.275.000 (euro 16.668,65);

- le rendite decorrenti dal 1° giugno 1993 sono rivalutate sul minimale del settore industriale di L. 21.382.000 (euro 11.042,88), ai sensi della legge n. 243/1993, articolo 14, lettera "c".

2. Integrazione rendita

Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulla necessità che, per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di luglio (cioè non pervenuti alla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati entro il 20 giugno), il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

3. Assegno per assistenza personale continuativa

Dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico è rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 704.000 (euro 363,59) mensili.

4. Assegni continuativi mensili

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli del Testo Unico nn. 124, per il settore industriale, e 235, per il settore agricolo, vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, a decorrere dal 1° gennaio 1999:

- per l'anno 1995 e precedenti 1,1021

- per l'anno 1996 1,0735

- per l'anno 1997 1,0359

- per l'anno 1998 ed oltre 1,0000

settore industriale settore agricolo

- inabilità dal 50 al 59% 396.000

(euro 204,52)

495.000

(euro 255,65)

- inabilità dal 60 al 79% 554.000

(euro 286,12)

691.000

(euro 356,87)

- inabilità dall'80 all'89% 1.030.000

(euro 531,95)

1.186.000

(euro 612,52)

- inabilità dal 90 al 100% 1.586.000

(euro 819,10)

1.681.000

(euro 868,16)

- inabilità del 100% + a.p.c. 2.290.000

(euro 1.182,69)

2.385.000

(euro 1.231,75)

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Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1999, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati, secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 3 alla presente circolare.

Del pari, si è provveduto centralmente all'adeguamento degli assegni per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili.

Farà carico, invece, alle competenti Unità operative la riliquidazione riguardante:

a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. all. n. 3 alla presente circolare, punto 3.15, ultimo capoverso e punto 3.16, penultimo e ultimo capoversi);

b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale" che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 251/1982, dovranno essere adeguati dal 1° gennaio 1999 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v. circ. n. 41/1985);

c) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1° gennaio 1999;

3. rendite unificate.

Relativamente alle rendite sub. 3, si rammenta che per tutte le rendite unificate di competenza degli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 1999, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati ha provveduto alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita; verrà inoltre predisposto un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1996, 1997, 1998 e 1999, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza dell'anno 1995 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° gennaio 1999.

Le Unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite e tuttora vigenti (v. circ. n. 56/1991).

INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE

Anche in occasione dell'attuale rivalutazione, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati, invierà alle Direzioni regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I-mecc. E 151/I-mecc., perchè venga distribuito alle dipendenti Unità operative.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE - INDAGINE ANAGRAFICA

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I- mecc. e 171/I-mecc.

Tali moduli riportano tra l'altro, su apposito prospetto, la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

Il titolare della rendita viene invitato, nella sola eventualità che siano intervenute variazioni nella situazione anagrafica, a darne comunicazione alla competente Sede inoltrando nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del modulo, la dichiarazione stampata sul retro del suddetto prospetto.

Questa Direzione generale annette particolare importanza alla acquisizione di tali "dichiarazioni", intendendo, attraverso essa, effettuare una verifica mirata ai soli casi di variazione delle situazioni anagrafiche e, nello stesso tempo, monitorare e quantificare, anche se indicativamente, il fenomeno delle variazioni che sfuggono alla routine al fine di meglio strutturare le future operazioni di verifica anagrafica.

A tale fine, le Sedi:

- al ricevimento delle "dichiarazioni" dei reddituari, segnaleranno immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;

- conserveranno le "dichiarazioni" in appositi raccoglitori (uno per il 170 ed uno per il 171) secondo un ordine prescelto (numerico, alfabetico, cronologico di arrivo, ecc.), evitando ovviamente di inserirle nelle pratiche;

- suddivise le "dichiarazioni" per tipo di variazione, riempiranno i prospetti allegati nn. 4 e 5 alla presente circolare e li inoltreranno tempestivamente alla competente Direzione Regionale per il relativo monitoraggio;

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- successivamente le "dichiarazioni" dovranno essere inserite nelle rispettive pratiche.

Trattasi, come è evidente, di una operazione che non presenta particolare difficoltà e non richiede eccessivo impiego di risorse, mentre potrebbe fornire utili indicazioni per il futuro.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO-AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° gennaio.

Pertanto, le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI E CONTRIBUTI

1. Per quanto riguarda le variazioni contributive nel settore agricolo, posto che il citato decreto ministeriale 3 maggio 1999 ha stabilito rispettivamente l'addizionale del 24% sui contributi dovuti dai lavoratori autonomi e del 9% sui contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, le quote capitarie e le aliquote percentuali da applicare alle retribuzioni imponibili divengono, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le seguenti:

quote capitarie annuali per i lavoratori autonomi

- ordinaria: L. 992.000 (euro 512,33);

- territori montani e zone agricole svantaggiate: L. 686.960 (euro 354,79).

Aliquote percentuali delle retribuzioni imponibili per i lavoratori dipendenti

- ordinaria: 11,772;

- territori montani: 3,531 (riduzione 70%);

- zone agricole svantaggiate e regioni del mezzogiorno: 7,063 (riduzione 40%).

2. In conseguenza dell'intervenuta variazione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali (cfr. all. 3 pagg. 2 e 3, punto 1.2), la misura del premio speciale unitario annuo pro-capite, dovuto per l'assicurazione dei medesimi, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del D.M. 15 luglio 1987, è proporzionalmente aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 a L. 3.420 (euro 1,77).

Pertanto, per il periodo gennaio-ottobre 1999, riferito all'anno scolastico 1998/1999 va applicata una integrazione di L. 320 (euro 0,17) del premio speciale unitario di L. 3.100 (euro 1,60) già richiesto. Di conseguenza, le Sedi provvederanno a richiedere direttamente la predetta integrazione agli istituti ed alle scuole interessati e dovranno tenerne conto in sede di trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione generale.

A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, che ai fini contributivi inizia convenzionalmente il 1° novembre 1999, va applicata la nuova misura di premio annuo pro-capite di L. 3.420 (euro 1,77).

Allegato n. 1 alla circ. n. 52/1999

Organo: Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Documento: Decreto 3 maggio 1999 (G.U. 12 maggio 1999, n.109).

Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1999 per il settore dell'agricoltura.

Articolo 1

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art.

14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1999, in L. 32.275.000.

A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del citato testo unico, è fissata, per l'anno 1999, in L. 21.382.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Articolo 2

(5)

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art.6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art.20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n.

412, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in L. 704.000.

Articolo 3

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n.

412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o di malattia professionale, agli aventi diritto è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in L. 2.821.000.

Articolo 4

Per far fronte all'onere derivante dalla maggiore spesa per la riliquidazione delle rendite di cui al presente decreto, che non trova copertura nelle disponibilità economico-patrimoniali della relativa gestione, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un'addizionale nella misura del 24 per cento sui contributi, dovuti dai lavoratori autonomi di cui all'art. 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e un'addizionale nella misura del 9 per cento sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.

Allegato n. 2 alla circ. n. 52/1999

Organo: Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Documento: Decreto 4 maggio 1999 (G.U. 12 maggio 1999, n. 109).

Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1999 per il settore industria.

Articolo 1

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 101.819 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza sono stabiliti, per l'anno 1999, nella misura di L. 39.709.000 e di L. 21.382.000;

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 57.182.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 48.445.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 44.077.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116 e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1995 e precedenti: 1,1021;

anno 1996: 1,0735;

anno 1997: 1,0359;

anno 1998 ed oltre: 1,000.

Articolo 2

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n.

412, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è fissato in L. 704.000 mensili.

Articolo 3

A norma dell'art.85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art.7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n.

412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è fissato in L. 2.821.000.

Allegato n. 3 alla circ. n. 52/1999

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE ED Al SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1999

1. GESTIONE INDUSTRIALE

1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

(6)

Le rendite per infortuni avvenuti e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1998 liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 4 maggio 1999 entro i nuovi limiti minimo e massimo di L.

21.382.000 e L. 39.709.000.

In particolare, si precisa che:

- tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti

le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti sono ricalcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti retributivi del settore industriale;

- artigiani

le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite agli artigiani, scelte fra classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive.

Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di variazione ai fini della riliquidazione delle rendite.

Si ricorda che, per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dall'1.1.96, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva" - cfr. circ. n. 70/1996).

1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1998, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (articolo 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 31 dicembre 1998, sempre che queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10%

rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 1995.

N.B.: Sono espressi in euro solamente gli importi diversi da quelli già indicati nella "circolare".

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L. 21.382.000 qualora il salario convenzionale in essere al 31 dicembre 1998 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L. 39.709.000.

Per la corretta determinazione delle rendite in parola le Unità operative segnaleranno a questa Direzione generale - Direzione Centrale Prestazioni - le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, negli anni 1996, 1997 e 1998, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni convenzionali in misura superiore al nuovo minimale.

In particolare, si precisa che:

- le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti non statali, in conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, devono essere liquidate dal 1° gennaio 1999, conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M.

12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 70/1996:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti L. 21.382.000 (euro 11.042,88)

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti L.

22.511.000 (euro 11.625,96)

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 22° anno di età in poi L. 24.389.000 (euro 12.595,87)

- circa i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, rimane in vigore la retribuzione convenzionale stabilita, per l'anno 1995, con D.M. del 13 dicembre 1996 (cfr. circ. n. 79/1997), in attesa che vengano determinate le retribuzioni convenzionali per gli anni successivi.

Al riguardo saranno fornite istruzioni con apposita circolare.

- circa le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:

a) rendite costituite entro il 31 dicembre 1995 sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali", per le quali è prevista la rivalutazione automatica (D.M. - 13.11.1987 - circ. n.

52/1988).

Tali rendite vengono riliquidate dall'1.1.1999, applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato alle retribuzioni in essere al 31.12.1998; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di L. 39.709.000 (L. 36.031.000 x 1,1021) e sulla retribuzione di L. 21.407.000 (euro 11.055,79) (L. 19.424.000 x 1,1021);

b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996 costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica per le anzidette categorie, soggetta a rivalutazione automatica (D.M. 12.1.1996 - circ. n. 27/1996).

(7)

Tali rendite vengono riliquidate dall'1.1.1999, applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato alla retribuzione in essere al 31.12.1998 (cfr. lettera 12.12.1996 ai Dirigenti delle Unità Periferiche, recante all'oggetto "Aggiornamento delle circolari n.

27/1996 e n. 70/1996"); quindi, sul massimale di L. 39.709.000 (L. 36.031.000 x 1,1021).

- le rendite relative ai lavoratori portuali del ramo industriale, ai carenanti e agli ormeggiatori del Porto di Genova nonché ai lavoratori di quel porto confluiti nella Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie, vengono riliquidate sul massimale di L. 39.709.000 (cfr. lettera 12.12.1996 ai Dirigenti delle Unità periferiche recante all'oggetto "aggiornamento delle circ. n. 27/1996 e n.

70/1996");

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L. 21.382.000, a mente del D.M. 26 ottobre 1970;

- le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000;

- le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari, sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000, essendo le relative retribuzioni convenzionali memorizzate, moltiplicate per 300, inferiori, per la quasi totalità, alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni;

- le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare per le quali, come reso noto con le circolari n. 42/1989 e n.

24/1990, in base al D.M. 27 dicembre 1988, articolo 2 (G.U. n. 48 del 27.2.1989), è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di riliquidazione più elevato (1,1021) alla retribuzione di L.

64.681 in essere dal 1° gennaio 1996, e cioè sulla retribuzione annua di L. 21.385.000 (euro 11.044,43) (L. 71.285 x 300);

- le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati, liquidate sulle specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi, vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 15/1998, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.

2. GESTIONE AGRICOLA

Tutte le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1999 sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 3 della circolare cui la presente nota è allegata.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati nel settore agricolo sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 32.275.000.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'articolo 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, assicurati ai sensi dell'articolo 127 dello stesso Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

Si precisa in particolare che:

3.1 le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000 a norma dell'articolo 9 della legge n. 251/1982;

3.2 le prestazioni economiche a cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale in Germania, sono del pari riliquidate, a norma dell'articolo 10 della legge anzidetta, sul minimale di L. 21.382.000;

3.3 le rendite afferenti ad infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella circolare cui la presente nota è allegata, entro i nuovi limiti minimo e massimo; l'importo delle rendite è peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche;

3.4 le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti di istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate a pagina 1, punto 1.2 del presente allegato;

3.5 le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - vedi circ. n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata; le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli;

3.6 le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

3.7 le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22) sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme

(8)

vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme della assicurazione infortuni (D.M.

5 febbraio 1966) secondo i seguenti criteri:

- per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di L. 21.382.000;

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L. 21.382.000 o sul maggior reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 39.709.000;

- per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di L. 21.382.000;

3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6); le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (D.L. 16 ottobre 1970, n. 723 convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979); le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (D.L. 1° aprile 1971, n. 119 convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.

288) e le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle alluvioni nel dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura (L. 32.275.000);

c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

- per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 21.382.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 39.709.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L. 21.382.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura (L. 32.275.000);

3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti nel Friuli - Venezia Giulia (D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 336/1976, sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

3.10 le rendite a favore di cittadini colpiti dal terremoto del novembre 1980 in Campania ed in Basilicata (D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 21.382.000;

3.11 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del luglio 1985 in Val di Fiemme (D.L. 24 settembre 1985, n. 48 convertito, con modificazioni nella legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 21.382.000;

3.12 le rendite a favore di cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 (D.L. 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul minimale di L. 21.382.000;

3.13 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dei mese di novembre 1994, ai sensi della legge 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del D.L. 24 novembre 1994, n.

646, sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000;

3.14 le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circ. n. 42/1981) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

3.15 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (D.L. 28 agosto 1970, n. 622 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L. 21.382.000 o sulla retribuzione di L. 32.275.000 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

(9)

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2, 3 e 4) e 1/1975 (pagg. 2 e 3).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione di L. 32.275.000 prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Unità operative che provvedono al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.16 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'articolo 116 del Testo Unico, su conforme parere del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base dei massimale di L. 39.709.000.

Per le rendite per le quali al 1° gennaio 1999 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles e per quelle unificate ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico, attualmente segnalate come "prestazioni particolari" (vedi lettere alle Direzioni Regionali del 23/7/98 e del 1/12/98), la riliquidazione deve essere operata a cura delle competenti Unità operative.

Sempre a cura delle competenti Unità operative devono essere ovviamente riliquidate dal 1° gennaio 1999, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

Allegato n. 4 alla circ. n. 52/1999

RENDITE - INDAGINE ANAGRAFICA

Dall'esame dei modelli restituiti sono scaturite le seguenti variazioni:

Allegato n. 5 alla circ. n. 52/1999

RENDITE - INDAGINE ANAGRAFICA

Dall'esame dei modelli restituiti sono scaturite le seguenti variazioni:

NUMERO DEI MODELLI 170-I mecc. RESTITUITI A TUTTO IL ……… N ………

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER IL CONIUGE DECEDUTO…………..n………

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER IL CONIUGE E NON DOVUTE PER RAGIONI DIVERSE DAL DECESSO……….

n………..

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI NON STUDENTI E NON DOVUTE PER DECESSO 0 PER ALTRE CAUSE ………

n………

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI STUDENTI E NON DOVUTE PER DECESSO 0 PER ALTRE CAUSE………

>

n………..

- INSERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI PER IL CONIUGE NON IN PAGAMENTO………..

n………

- INSERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI PER FIGLI O ALTRI FAMILIARI NON IN PAGAMENTO……….

n………..

- ALTRE VARIAZIONI (precisare quali)……… n………

NUMERO DEI MODELLI 171-I mecc. RESTITUITI A TUTTO IL ……… N ………

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO A VEDOVE/I DECEDUTE/I ….…….. n………

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO A VEDOVE/I CHE HANNO CONTRATTO NUOVO MATRIMONIO……….

n………..

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI NON STUDENTI E NON DOVUTE PER DECESSO 0 PER ALTRE CAUSE ………

n………

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER FIGLI MINORI E NON PIU' DOVUTE PER DECESSO 0 PER ALTRE CAUSE………

n………..

(10)

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER FIGLI STUDENTI E NON PIU' DOVUTE PER INTERRUZIONE STUDI, DECESSO O ALTRE CAUSE………..

n………

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER ASCENDENTI DECEDUTI……… n………..

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI A VEDOVE/I NON IN

PAGAMENTO……….

n………..

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI A ORFANI NON IN PAGAMENTO………… n………..

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI AD ASCENDENTI COLLATERALI NON IN PAGAMENTO…………

n………

- ALTRE VARIAZIONI (precisare quali)……… n………

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