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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 70 del 23 ottobre 1996

Oggetto: Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1996. Disposizioni in materia di premi e contributi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996 sono stati pubblicati i decreti ministeriali dell'8 agosto 1996 (all. 1 e 2) che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificati dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982 n. 251, dall'articolo 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 14 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, fissano le nuove misure della retribuzione annua minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo da valere per l'anno 1996. Il decreto ministeriale 8 agosto 1996 riguardante il settore agricolo stabilisce inoltre, ai sensi degli articoli 257 e 262 del citato Testo Unico, un'addizionale del 20% sui contributi dovuti in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per quanto riguarda i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X, la specifica materia sarà trattata con istruzioni separate.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1° GENNAIO 1996

1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura.

Si richiamano qui di seguito, per comodità, i riferimenti retributivi ai fini della liquidazione della "indennità di temporanea" nel settore agricolo.

Essa va calcolata:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v. circolare n. 24/1982), fatto salvo il limite di L. 55.780;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488.

Si ricorda che, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 17°, la indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per questa categoria di lavoratori deve essere liquidata, nel corrente anno, sulla base delle retribuzioni giornaliere fissate per l'anno 1995 (cfr. lettera ai Dirigenti delle Unità periferiche del 18.7.1996);

c) per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori della industria (L. 62.729), ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera "d".

2. Rendita di inabilità permanente

I richiamati decreti ministeriali dell'8 agosto 1996 fissano in L. 92.388 la retribuzione media giornaliera, nel settore industriale, ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua ed in L. 29.285.000 la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite nel settore agricolo.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1996, operano, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, le misure retributive di seguito precisate.

2.1 Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L. 19.401.000

- Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L. 36.031.000

2.2 Settore agricolo

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La rendita di inabilità permanente va liquidata:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione annua convenzionale di L.

29.285.000;

c) per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione annua convenzionale di L. 19.401.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, ai sensi della citata legge n. 243/1993, articolo 14, lettera "e"

3. Assegno "una tantum" in caso di morte

Sempre dal 1° gennaio 1996, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno "una tantum" in caso di morte, previsto dagli articoli 85 e 233 del Testo Unico, è fissato nella misura di L. 2.560.000.

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° GENNAIO 1996

1. Rendite di inabilità permanente

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale, ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modifiche, il citato decreto ministeriale dell'8 agosto 1996 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

Nel settore agricolo

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato operano i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale, fermo restando che le rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982 vengono rivalutate sulla base della nuova retribuzione convenzionale di L. 29.285.000;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato la riliquidazione viene operata sulla base della predetta retribuzione convenzionale di L. 29.285.000;

c) per i lavoratori autonomi:

- le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 sono rivalutate sulla retribuzione convenzionale di L.

29.285.000,

- le rendite decorrenti dal 1° giugno 1993 sono rivalutate sul minimale del settore industriale di L.

19.401.000, ai sensi della legge n. 243/1993, articolo 14, lettera "c".

2. Integrazione rendita

Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulla necessità che, per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di settembre (cioè non pervenuti alla Direzione sperimentale per l'informatica entro il 20 agosto), il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

3. Assegno per assistenza personale continuativa

Dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico è rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 639.000 mensili.

- per gli anni 1992 e precedenti 1,1025

- per l'anno 1993 1,0756

- per l'anno 1994 1,0378

- per gli anni 1995 ed oltre 1,0000

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4. Assegni continuativi mensili

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli del Testo Unico nn. 124, per il settore industriale, e 235, per il settore agricolo, vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, a decorrere dal 1°

gennaio 1996:

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1996, ha provveduto direttamente questa Direzione generale - Direzione sperimentale per l'informatica, secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 3 alla presente circolare.

Del pari, si è provveduto centralmente all'adeguamento degli assegni per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili.

Farà carico, invece, alle competenti Unità operative la riliquidazione riguardante:

a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. all. n. 3 alla presente circolare, punto 3.15, ultimo capoverso e punto 3.16, penultimo e ultimo capoversi);

b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale" che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 251/1982, dovranno essere adeguati dal 1° gennaio 1996 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v. circolare n. 41/1985);

c) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1° gennaio 1996;

3. rendite unificate.

Relativamente alle rendite sub 3., si rammenta che per tutte le rendite unificate, di competenza degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 1996, questa Direzione generale - Direzione sperimentale per la informatica ha provveduto alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita; verrà inoltre predisposto un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1993, 1994, 1995 e 1996, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza degli anni 1994 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° gennaio 1996.

Le Unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite e tuttora vigenti (v. circolare n.

56/1991).

INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE

settore industriale settore agricolo

- inabilità dal 50 al 59% 359.000 449.000

- inabilità dal 60 al 79% 503.000 627.000

- inabilità dall'80 all'89% 935.000 1.076.000

- inabilità dal 90 al 100% 1.439.000 1.525.000

- inabilità del 100% + a.p.c. 2.078.000 2.164.000

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Anche in occasione dell'attuale rivalutazione, questa Direzione generale - Direzione sperimentale per l'informatica, invierà alle Direzioni regionali ed interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., perché venga distribuito alle dipendenti Unità operative.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE - INDAGINE ANAGRAFICA

Questa Direzione generale ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc.

Tali moduli riportano tra l'altro, su apposito prospetto, la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

Il titolare della rendita viene invitato, nella sola eventualità che siano intervenute variazioni nella situazione anagrafica, a darne comunicazione alla competente Sede inoltrando nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del modulo, la dichiarazione stampata sul retro del suddetto prospetto.

Questa Direzione generale annette particolare importanza alla acquisizione di tali "dichiarazioni", intendendo, attraverso essa, effettuare una verifica mirata ai soli casi di variazione delle situazioni anagrafiche, quindi senza particolari oneri per le Sedi che eviteranno gravosi controlli di tabulati, e, nello stesso tempo, monitorare e quantificare, anche se indicativamente, il fenomeno delle variazioni che sfuggono alla routine al fine di meglio strutturare le future operazioni di verifica anagrafica.

A tale ultimo fine, le Sedi:

- al ricevimento delle "dichiarazioni" dei reddituari, segnaleranno immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;

- conserveranno le "dichiarazioni" in appositi raccoglitori (uno per il 170 ed uno per il 171) secondo un ordine prescelto (numerico, alfabetico, cronologico di arrivo, ecc.), evitando ovviamente di inserirle nelle pratiche;

- suddivise le "dichiarazioni" per tipo di variazione, riempiranno i prospetti allegati nn. 4 e 5 alla presente circolare e li inoltreranno alla Direzione generale - Servizio normativo per le gestione assicurative entro il 31 dicembre 1996.

- successivamente le "dichiarazioni" dovranno essere inserite nelle rispettive pratiche.

Trattasi, come è evidente, di una operazione che non presenta particolare difficoltà e non richiede eccessivo impiego di risorse, mentre potrebbe fornire utili indicazioni per il futuro.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO-AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° gennaio.

Pertanto, le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI E CONTRIBUTI

1. Per quanto riguarda le variazioni contributive nel settore agricolo, la specifica materia sarà trattata con istruzioni separate.

2. In conseguenza dell'intervenuta variazione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali (cfr. all. 3 pagg. 2 e 3, punto 1.2), la misura del premio speciale unitario annuo pro-capite, dovuto per l'assicurazione dei medesimi, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del D.M. 15 luglio 1987 è proporzionalmente aumentata, a decorrere

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dal 1° gennaio 1996 a L. 3.100.

Pertanto, per il periodo gennaio-ottobre 1996, riferito all'anno scolastico 1995/1996, va applicata una integrazione di L. 240 del premio speciale unitario di L. 2.810 già richiesto. Di conseguenza, le Sedi provvederanno a richiedere direttamente la predetta integrazione agli istituti ed alle scuole interessati e dovranno tenerne conto in sede di trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione generale.

A decorrere dall'anno scolastico 1996/1997, che ai fini contributivi inizia convenzionalmente il 1° novembre 1996, va applicata la nuova misura di premio annuo pro-capite di L. 3.100.

Allegato n. 3 alla circ. n. 70/1996

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1996

1. GESTIONE INDUSTRIALE

1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

Le rendite per infortuni avvenuti e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1995 liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale dell'8 agosto 1996 entro i nuovi limiti minimo e massimo di L. 19.401.000 e L. 36.031.000.

In particolare, si precisa che:

- tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti sono ricalcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti retributivi del settore industriale.

- artigiani

le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite agli artigiani, scelte fra classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive.

Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di variazione ai fini della riliquidazione delle rendite.

Con l'occasione si fa presente che il codice di retribuzione "C" (convenzionale) relativo alla categoria in argomento deve intendersi abolito e, conseguentemente, per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dall'1.1.1996 le relative retribuzioni devono essere sempre contraddistinte con il codice "E" (effettiva).

1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1995, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (articolo 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 31 dicembre 1995, sempre che queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10% rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 1993.

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L.

19.401.000 qualora il salario convenzionale in essere al 31 dicembre 1995 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L. 36.031.000.

Per la corretta determinazione delle rendite in parola le Unità operative segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative - le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, negli anni 1994 e 1995, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni

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convenzionali in misura superiore al nuovo minimale.

In particolare, si precisa che:

- le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti non statali, in conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, devono essere liquidate dal 1° gennaio 1996, conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 14/1994:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti

L. 19.401.000

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti

L. 20.426.000

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 22° anno di età in poi

L. 22.130.000

- circa i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, rimane in vigore la retribuzione convenzionale stabilita, per l'anno 1994, con D.M. del 9 gennaio 1996, in attesa che vengano determinate le retribuzioni convenzionali per gli anni successivi.

Al riguardo saranno fornite istruzioni con apposita circolare.

- le rendite già costituite alla data del 31 dicembre 1995 in favore dei lavoratori portuali, per i quali, come reso noto con la circolare n. 52/1988, in base al D.M. del 13 novembre 1987 (G. U.

n. 286 del 7.12.1987), è prevista la rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato (1,1025) alle retribuzioni in essere alla suddetta data (L. 32.680.000 per le ex Compagnie portuali e L. 17.618.000 per gli ex Gruppi portuali).

Pertanto, dal 1° gennaio 1996 le suddette rendite sono riliquidate, rispettivamente, sul massimale di L.

36.031.000 e sulla retribuzione di L. 19.424.000.

Si ricorda che, per effetto del D.M. 12 gennaio 1996 (cfr. circolare n. 27/1996), le rendite per casi verificatisi dall'1.1.1996 andranno liquidate sulla retribuzione convenzionale annua unica per i lavoratori delle trasformate "Compagnie" e per quelli dei trasformati "Gruppi portuali" di L.

32.685.000 (L. 108.950 x 300).

- le rendite relative ai lavoratori portuali del ramo industriale, ai carenanti e agli ormeggiatori del Porto di Genova, essendo rimasto immutato il salario medio convenzionale di L. 109.000 giornaliere fissato in precedenza con D.M. 22 settembre 1994, non sono soggette a riliquidazione dal 1° gennaio 1996;

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L. 19.401.000, a mente del D.M. 26 ottobre 1970;

- le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000;

- le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari, sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000, essendo le relative retribuzioni convenzionali memorizzate, moltiplicate per 300, inferiori, per la quasi totalità, alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni;

- le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa

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familiare per le quali, come reso noto con le circolari n. 42/1989, n. 24/1990 in base al D.M. 27 dicembre 1988, articolo 2 (G.U. n. 48 del 27.2.1989), è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di riliquidazione più elevato (1,1025) alla retribuzione di L. 58.668 in essere dal 1° gennaio 1994, e cioè sulla retribuzione annua di L. 19.404.000 (64.681 x 300 = 19.404.300 arrotondata);

- le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati, liquidate sulle specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi, vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 8/1995, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.

2. GESTIONE AGRICOLA

Tutte le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1996 sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alle pagine 4 e 5 della circolare cui la presente nota è allegata. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati nel settore agricolo sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 29.285.000.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'articolo 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, assicurati ai sensi dell'articolo 127 dello stesso Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

Si precisa in particolare che:

3.1 le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000 a norma dell'articolo 9 della legge n. 251/1982;

3.2 le prestazioni economiche a cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania, del pari, a norma della legge anzidetta, articolo 10, sono riliquidate sul minimale di legge di L. 19.401.000;

3.3 le rendite afferenti ad infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella circolare cui la presente nota è allegata, entro i nuovi limiti minimo e massimo; l'importo delle rendite è peraltro raddoppiato ai sensi del e successive modifiche;

3.4 le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti di istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate a pagg. 2 e 3, punto 1.2 del presente allegato;

3.5 le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1°

giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia - vedi circolare n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata;

le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli;

3.6 le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

3.7 le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357,

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articolo 22) sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme della assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966) secondo i seguenti criteri:

- per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di L.

19.401.000;

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L.

19.401.000 o sul maggior reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 36.031.000;

- per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di L.19.401.000;

3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241), le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6), le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (D.L. 16 ottobre 1970, n. 723 convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979), le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (D.L. 1° aprile 1971, n. 119 convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288) e le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle alluvioni nel dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura (L.

29.285.000);

c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 19.401.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 36.031.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L. 19.401.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura (L. 29.285.000);

3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti nel Friuli - Venezia Giulia (D.L. 13 maggio 1976, n.

227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate ai sensi dell'articolo 39 della sopraindicata legge n. 336/1976, sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

3.10 le rendite a favore di cittadini colpiti dal terremoto del novembre 1980 in Campania ed in Basilicata (D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 19.401.000;

3.11 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del luglio 1985 in Val di Fiemme (D.L. 24 settembre 1985, n. 48 convertito, con modificazioni, nella legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidate,

(9)

ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 19.401.000;

3.12 le rendite a favore di cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 (D.L. 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul minimale di L. 19.401.000;

3.13 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994, ai sensi della legge 21 gennaio 1995 n. 22, di conversione del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000;

3.14 le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circolare n. 42/1981) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

3.15 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (D.L. 28 agosto 1970, n. 622 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L. 19.401.000 o sulla retribuzione di L. 29.285.000 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2, 3 e 4) e 1/1975 (pagg. 2 e 3).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione di L. 29.285.000 prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Unità operative che provvedono al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.16 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'articolo 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del massimale di L. 36.031.000.

Per le rendite per le quali al 1° gennaio 1996 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura gia percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles, tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, la riliquidazione deve essere operata a cura delle competenti Unità operative.

Sempre a cura delle competenti Unità operative devono essere ovviamente riliquidate dal 1° gennaio 1996 le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

Allegato n. 4 alla circ. n. 70/1996

RENDITE - INDAGINE ANAGRAFICA

NUMERO DEI MODELLI 170-I mecc. RESTITUITI

Dall'esame dei modelli restituiti sono scaturite le seguenti variazioni:

A TUTTO IL ………...n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER IL CONIUGE DECEDUTO ...………... n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER IL CONIUGE E NON DOVUTE PER RAGIONI DIVERSE DAL DECESSO

...…………... n.

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI NON STUDENTI E NON ……... n.

(10)

Allegato n. 5 alla circ. n. 70/1996

NUMERO DEI MODELLI 171-I mecc. RESTITUITI

Dall'esame dei modelli restituiti sono scaturite le seguenti variazioni:

DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE

- CESSAZIONE DI QUOTE IN PAGAMENTO PER FIGLI STUDENTI E NON DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE

..………... n.

- INSERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI PER IL CONIUGE NON IN PAGAMENTO ...……….... n.

- INSERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI PER FIGLI O ALTRI FAMILIARI NON IN PAGAMENTO

...…………. n.

- ALTRE VARIAZIONI (precisare quali) ...……….. n.

A TUTTO IL ...………. n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO A VEDOVE/I DECEDUTE/I ...……...n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO A VEDOVE/I CHE HANNO CONTRATTO NUOVO MATRIMONIO

...…….n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER FIGLI MINORI E NON PIU' DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE

...…….n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER FIGLI STUDENTI E NON PIU' DOVUTE PER INTERRUZIONE STUDI, DECESSO O ALTRE CAUSE

...…….n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER ASCENDENTI DECEDUTI ...…….n.

- CESSAZIONE DI RENDITE IN PAGAMENTO PER COLLATERALI ABILI O INABILI NON PIU' DOVUTE PER DECESSO O PER ALTRE CAUSE

...…….n.

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI A VEDOVE/I NON IN PAGAMENTO ...…….n.

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI AD ORFANI NON IN PAGAMENTO ...…….n.

- INSERIMENTO DI RENDITE SPETTANTI AD ASCENDENTI E COLLATERALI NON IN PAGAMENTO

...…….n.

- ALTRE VARIAZIONI (precisare quali) ...…….n.

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