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R E G O L A M E N T O D I O R G A N I Z Z A Z I O N E CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I. N. A. I. L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

- I. N. A. I. L. -

R E G O L A M E N T O D I

O R G A N I Z Z A Z I O N E

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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il pres ent e R egol am ento defi nisce le li nee fondamentali di organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni s ul l avoro – INA IL, di seguit o denominat o Isti tuto.

2. Le disposizioni contenute nel R egol am ent o si appli cano all’attivi tà svolta per l’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Istituto dalle vi genti disposizioni di l egge.

ARTICOLO 2 Principi fondamentali

1. L’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto si adeguano al princi pio di s epara zi one t ra l e funzioni di indirizzo politi co – amminist rat ivo degli Organi di governo e le funzioni relative all’attività di amministrazione e gestione.

2. L’attività dell’Istituto si esplica tramite lo strumento organizzativo dell a pi ani fi cazi one, programm azion e e verifica dei ris ult ati dell a gestione, nel rispett o dei seguenti cri teri:

a) effi ci enza, effi cacia, econom ici tà, imprendit ori alit à e ris pondenz a dell 'at tivit à di ges ti one agli obi etti vi di pi ani fi cazione, programm azione e di razi onalizzazione dei costi;

b) funzionalit à organi zzativa finalizzat a all a sem pli ficazi one dell e procedure, alla tempestività dell'azione amministrativa, all’ottimizzazione dei processi di comuni cazi one interna ed est erna, all a fl essi bilità operat iva e di utilizzo del le risors e e al mi gl i oram ent o continuo della qualit à dei servizi erogati all’utenza;

c) val utazi one dell a performance e promozi one delle pari opportunità;

d) legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

e) val orizzazi one dell e atti vit à i stituzionali medi ant e ottimiz zazione dell’utilizzo delle risorse;

f) equilibrio fi nanziari o general e, nonché nell e si ngole gestioni;

g) corrett ezza, t rasparenz a e parit à di trattamento nell e procedure negozial i e nell a scel ta di c ont raenti esterni;

h) tutel a dell a riservat ezza dei dati cont enuti negli archivi e banche dati gestite dall'Istituto, nell’osservanza della disciplina sul diritto di accesso e di prot ezione dei dat i personali .

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ARTICOLO 3

Funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di amministrazione e di gestione

1. La funzione di i ndi ri zzo politi co – ammi nistrativo si est rins eca:

a) nell a definizione dell e linee generali di indi rizz o per la programm azione e gesti one dell 'atti vit à amminist rat iva in coere nz a con i vincoli dell a polit ica economica nazional e e dell e risors e disponi bili;

b) nell a prom ozione dell a cult ura dell a respons abilit à per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità dell’azione amministrativa;

c) nell a d efi nizione degl i obi ettivi st rat egi ci pluri ennali , del le priorit à e dell e linee gui da fondamentali dell 'atti vità dell 'Ist ituto, si a in termini funzional i che finanzi ari;

d) nell a pi ani fi cazione pluriennal e in coerenza con gli obiet tivi strat egi ci e di bil anci o;

e) nell 'arti col azione annual e dell e atti vit à per obietti vi, nell’individuazione delle relative risorse umane, strumentali ed economico - finanzi ari e e nell 'adozione dei docum enti previsionali di programm azione;

f) nell a defi nizione del Piano dell a perform ance, sull a bas e dei contenuti dell a pianifi cazione e dell a programm azione ed in coerenz a con gli obiettivi di bilanci o;

g) nella definizione del Programma per la trasparenza e l’integrità;

h) nella verifica della rispondenza dell’attività di gestione e dei risultati raggiunti rispett o agli i ndi rizzi ed ai programmi e nel la definizione, ove necessario, di direttive generali finalizzate a riallineare l’attività di gestione;

i) nell a defi nizione dell a R el azione sulla performance adott ata a consuntivo, con riferimento all’a nno precedente;

j) nell a definizione dei crit eri generali in mat eri a di aus ili finanzi ari a terzi e di determi naz ione di tari ffe, canoni e anal oghi oneri a cari co di t erzi;

k) nell 'adozione di deci sioni i n m at eri a di at ti norm ativi e dei rel ativi at ti di indiriz zo int erpret ativo ed appli cativo.

2. La funzione di ammi nistrazione e di gesti one è di rett a ad ass i curare il pers egui mento dell e finalit à isti tuzional i e dei rel ati vi program mi. Tal e funzione comporta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all’espletamento dei servizi istit uzionali e strum entali . Per il raggiungim ento degli obi etti vi programm ati la funzi one si es tri ns eca in part icolare nell a:

a) acquis izione dell e entrate;

b) gest ione finanzi ari a, tecni ca e ammi nist rativa, compres o l 'es ercizi o di aut onomi pot eri di spesa e l 'adozione degli att i che im pegnano l 'Ist ituto vers o l'esterno.

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TITOLO II

IL MODELLO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 4

Criteri generali delle attribuzioni

1. La funzione di indi ri zzo politi co -amminis trativo è s volt a dagli Organi dell 'Is tit ut o in conformit à all e vi genti disposizioni di l egge e del pres ente regol am ent o.

2. I poteri di amminis t razi one e di ges tione spett ano in vi a es clus iva ai diri genti, sull a bas e e nei limiti dell e attri buzioni individuate dal Decreto Legi sl ativo 30 m arzo 2001, n. 165 e successi ve modi ficazioni , da speci fi ch e disposizioni di legge o contrattuali e dall e pres enti dis posizi oni.

CAPO PRIMO

GLI ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 5 Gli Organi Sono Organi dell 'Isti tuto:

a) il P resident e;

b) i l Consi gl io di Indirizzo e Vi gil anz a;

c) il C oll egio dei Si ndaci;

d) i l Direttore General e.

ARTICOLO 6 Il Presidente

1. Ha l a rappres ent anz a l egale dell 'Istit ut o che, in caso di assenza o impedim ento, può del egare - per un tempo limit ato e per ogget ti defi niti - al Dirett ore General e ed ai diri genti preposti all e unità cent ral i e regi onali e ai coordi natori generali dei rami professionali.

2. Cura i rapporti dell’Istituto con gli Organi istituzionali nazionali ed internazionali e con gli altri Enti pubblici e privati rilevanti per l’Istit uto.

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5 3. Fi rm a gli atti e documenti che comport ano impegni con s oggetti terzi pubbl ici e pri vati, ferm e rest ando l e specifiche disposizioni conferite dalla legge all a di ri genza.

4. Rappresenta l’Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

5. Ha il pot ere di promuovere e resist ere alle liti , di concili are e transigere, avvalendosi degli avvocati dipendenti dell’Istituto e solo in casi eccezionali di avvocati del li bero foro, ferm a rest ando l a pot est à attri buit a i n mat eri a ai di ri genti di uffici di livell o general e dal Decret o Legi sl ativo 30 m arzo 2001, n. 165 e successive modi ficazioni.

6. Può assi stere all e s edut e del C onsi glio di Indirizzo e Vi gil anz a.

7. Nomina, d’intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i componenti dell’Organismo Indipen dente di Valutazione della performance (OIV).

8. Nomina e presiede il Comit ato Sci entifi co .

9. Nell’osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indi rizzo e Vi gil anz a, predis pone i piani pluri ennali, i criteri generali dei pi ani di investim ent o e disi nvestim ent o, i l bilanci o preventi vo ed il cont o consunt ivo, nonché l e vari azioni di bil anci o.

10. Nel l’ambi to dell a programm azione defi nita, nel ris pett o dei limiti degli st anziam ent i di bil anci o, att ri buisce al Di rettore General e l e ris orse finanzi ari e da desti nare ai si ngol i centri di respons abilit à e di s pesa per il conseguim ent o degli obi ettivi ass egnati e per l a gestione operativa dell e attività.

11. Trasm ett e tri mestral ment e al Consi glio di Indirizzo e Vi gil anz a una rel azione predispost a dal Di rettore General e sull 'attività svolta - con parti col are riferim ent o al proces so produtti vo ed al profilo fi nanziario - nonché qual siasi alt ra rel azione che si a ri chies ta dal s uddett o C onsi glio.

12. Approva, st abil endo le rel ative priorit à, i piani annuali di attivit à e i piani di impi ego dei fondi disponibi li.

13. Det ermina gli atti regol am ent ari e l e decisi oni in m at eri a di atti norm ati vi e dei rel ati vi atti d'indirizzo int erpret ativo.

14. Det ermina, s u propost a del Dirett ore General e, i n meri to all 'organizzazione e all e st rut ture dell 'Isti tuto.

15. Det ermina i crit eri generali per l 'as segnazione dell e funzioni, per i trasferim enti e per l 'att ribuzi one dell a retribuzione di posizione e di ris ult ato per le qualifiche di ri genziali.

16. Det ermina, su proposta del Di rettore General e, nel l ’ambi to dell a programm azione t ri ennale, il fabbisogno del personal e, provvedendo all a rel ativa verifica peri odi ca. Adott a i pi ani pluri ennali e annuali di acqui sizione dell e ris orse umane.

17. Conferis ce, s u proposta del Di rettore Generale, gli i ncari chi di l ivello diri genzial e general e e sott oscri ve i relat i vi cont ratti i ndi viduali di l avoro.

18. Approva l e tari ffe dei premi e dei contri buti nell 'osservanza dei programmi e degli indirizzi generali del Consi glio di Indirizz o e Vi gil anza.

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6 19. Decide i ri corsi contro i provvedimenti ri guardant i l’applicazione dell e Tari ffe dei premi assi curat ivi ex D.P.R. 14 m aggio 2001, n.314.

20. Propone, ent ro 30 gi orni dall a s cadenza, al Mi nist ro del Lavoro e dell e Politiche Sociali l a nomina del Di rettore General e; desi gna, su proposta del l o stes so, il di ri gente di ruolo titolare di i ncarico di livello generale che svol ge le funzioni di vicario del Dirett ore General e.

21. Esercit a inolt re ogni alt ra funzione di indirizzo politi co - amminist rat ivo che non si a compresa nella s fera di compet enza degli altri Orga ni dell 'Is titut o.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Definisce il programma generale e le linee di indirizzo dell’Ente; sulla bas e del documento programm ati co general e approva l a R el azione P rogramm ati ca contenente gli obiett ivi st rategi ci pluriennali .

2. Approva i n vi a definitiva i l bil ancio preventi vo, l e rel ati ve variazi oni, nonché il conto cons untivo, i pi ani pluri ennali e i criteri general i di investi mento e disinves tim ento predispost i dal P resident e.

3. Esercit a le funzi oni di vi gil anz a, avval endosi anche dell ’Organis mo Indi pendent e di Val utazione dell a perform ance (OIV), acquisendo i dat i e gli el ementi rel ati vi all a realizzazione degl i obi ettivi e all a corrett a ed economica gest ione del le ri sors e.

4. Partecipa al procedimento di nomina del Presidente dell’Istituto con le modalit à previst e dal le vi genti dis posizi oni di legge.

5. Desi gna un es pert o qual e m em bro del C omitat o S cienti fico .

6. Provvede, alm eno 30 giorni prim a dell a natural e s cadenz a, ovvero ent ro 10 giorni dall ’anti cipat a cess azione del P resident e, ad inform are il Minist ro del Lavoro e dell e Politiche Soci ali affinché si proceda all a nomi na del nuovo titol are.

7. Emana, anche su propost a del Presidente, le di rettive di carattere generale rel ative a tutta l ’attività dell ’Is ti tuto.

8. Elegge, t ra i rappresent anti dei l avoratori di pendenti , il propri o President e. Su proposta del Pres ident e, el egge, t ra i suoi mem bri, quello del egato a sostit uire i l P res idente i n caso di s ua ass enza o impedimento.

9. Può avval ersi, in coerenza con la natura dell e proprie funzioni di programm azione, di indi rizzo e vi gilanza, dell e St rutture prepost e all e funzioni di pianifi cazione e bil anci o.

10. Per l ’es ercizio del le proprie attribuz ioni defi nisce in sede di aut oregolamentazi one la propri a organiz zazione int erna, ivi com prese st rutt ure e modalit à di funzionament o.

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7 11. Realizza l’i ntesa con il Presi dent e dell ’Is titut o per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance .

ARTICOLO 8 Il Direttore Gene rale

1. Il Dirett ore General e, com e capo dell a st rut tura organizzativa dell’Ente, sovrintende al personale e all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico -amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e dell e diret ti ve impartit e dal President e. Formula propost e, in particolare, in materia di ristrutturazione operativa dell’Istituto, di consistenza degli organi ci e di conferimento di incari chi rel ati vi a funzioni di ri genzi ali di livel lo general e, es ercit ando ogni alt ro potere att ri buit ogli dal President e.

2. Ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obi ettivi .

3. Ass egna alla di ri genza le risorse um ane, finanziari e e strum entali per il perseguim ent o degli int erventi program mati.

4. Disp one l ’esecuzione dei provvedim enti degli Organi dell ’ Isti tuto.

5. Adott a, in att uazi one dei criteri determinati dal Presi dente, i provvedim ent i in mat eri a di ass egnazione dell e funzioni e di tras feri mento dei diri genti nonché quelli di at tri buzione agli stes si dell a ret ribuzione di pos izione e di risult at o.

ARTICOLO 9 Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all’art 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 30 gi ugno 2011, n.123. I componenti del Coll egio sindacal e int ervengono all e riunioni preliminari sugli atti più rilevanti convocate dal Presidente dell’Istituto, all e sedute del C onsi gl io di Indi rizzo e Vigilanza e dei Com it ati previ sti per vari e gest ioni .

ARTICOL O 10

Il Magistrato della Corte dei Conti

La Cort e dei Cont i es ercit a il cont rollo conti nuativo s ulla gest ione dell’Istituto con le modalità previste dall’articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 e succes sive modi ficazioni.

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ARTICOLO 11

Rapporti funzionali tra gli organi di governo

1. I rapporti funzional i tra gli organi di governo sono impront ati ai doveri di leal e collaborazione.

2. Il Presidente dell’Istituto dispone la trasmissione al Consiglio di Indi rizzo e Vi gi lanza dei propri at ti di det erm inazione.

3. In caso di non concordanz a t ra C onsi gli o di Indi rizzo e Vi gilanz a e President e s ul bilanci o preventivo, s ul cont o cons unti vo, nonché s ui pi ani pluriennali e sui cri teri generali dei pi ani di investim ent o e disinvestim ento, il Presidente dell’Istituto dispone la trasmissione degli atti al Ministro del Lavoro e dell e P oliti che S oci ali ri chiedendone l 'i nt ervento per la definit iva approvazione.

4. Il Presidente dell’Istituto e il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza realizzano l’intesa per la n omina dei componenti dell’ OIV.

5. Il P residente, il Consi glio di Indi rizzo e Vi gilanza, il Dirett or e General e, il C oll egi o dei Sindaci, nonché il M agist rato della Cort e dei C onti utilizzano, per l 'espl et amento dell e rispet tive att ribuzi oni, anche i dati t ecni ci e l e verifiche com parative dei costi e dei rendimenti e dello st at o di att uazione degl i obi ettivi e dell a corret ta ed economica gest ione del le ri sors e pubbl iche el aborat i dall’OIV.

CAPO SECONDO

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

Attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo

1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Nell’ambito delle rispettive com pet enz e, adott ano tutti gli atti ed i provvedim ent i anche a rilevanza est erna, inerenti l ’ammini st razi one, l a gesti one dei s ervizi e dell e alt re funzioni dell’Istituto.

2. A tal fine s ono dot at i di aut onomi pot eri di spes a, di organizzazione e di gestione dell e ri s ors e um ane e s trumentali , in ordine all e quali indi viduano ed istituis cono opportun e form e e modalit à di cont roll o.

3. I di ri genti es ercit ano i predetti poteri nel ri spetto dell e di rettive di carattere generale formulate dagli Organi di governo dell’Istituto, sulla base della programm azione degli int erventi e nei li miti dell e risorse ad ess i assegnat e.

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ARTICOLO 13

Funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali

1. Ferm e rest ando le com pet enz e attribui te al Di rettore Generale, i diri genti di uffici diri genziali generali , nell 'att uazione dell 'indirizzo politi co - amminist rat ivo fiss ato dagli Organi dell 'Istit uto, operano nel rispetto dei principi di buon andamento e imp arzi alit à del l’azi one ammini strati va, a t al fine:

a) curano l 'attuazione dei pi ani , dei programmi e dei budget sull a bas e dell e di ret tive generali adott at e dagli Organi tit ol ari dell a funz ione di indi rizzo e di governo;

b) adottano gli atti rel ativi all 'organiz zazi one degli uffi ci che ri ent rano nell 'am bito dell a l oro compet enz a;

c) conferiscono ai di ri genti ass egnati alla propria st rutt ura i relativi incarichi e l a respon sabi lit à di specifici progetti ;

d) defini scono gli obi ettivi che i responsabili degli uffici devon o pers egui re e ass egnano l e relative risorse um ane, finanzi arie e strum ent ali;

e) adottano gli att i e i provvedim enti amminist rativi ed es ercit ano i pot eri di spes a e quelli di acqui sizione dell e ent rat e rient ranti nell a com petenza dei propri uffi ci, sal v o quelli del egati ai diri genti;

f) adottano misure organizzative idonee a cons enti re l a ril evazi one degl i andamenti gestionali e il raccordo interfunzionale nell’ambito della struttura affidat a all a propria respons abilit à anche medi ant e l 'ot timizzazione dei processi di com uni cazi one;

g) diri gono, coordi nano e cont roll ano l 'attività dei diri genti e dei respons abili dei procedim ent i ammi nist rativi, anche con pot ere sost ituti vo in caso di inerzia;

h) fermi res tando i poteri del Presi dente, legal e rappresent ant e dell’Istituto, per gli affari di competenza promuovono e resistono alle liti, con pot eri di concili az ione e t ransazione in sede giudizial e e stragiudizi al e, avvalendosi, di norma, dei legali dipendenti dell’Istituto e rilasciando procura generale o speci al e agl i st es si;

i) defini scono, in rel azione all a st rutt ura di cui sono titol ari, i crit eri di organizz azione del l avoro e di gest i one del personal e anche nel ri spetto dei princi pi di pari opportunità, con compet enz a anche per quanto atti ene al trattamento economi co acc ess ori o del personal e ed ai rapporti s indacal i e di lavoro;

j) richi edono pareri all e strutture professi onali e tecni che dell 'Istituto e rispondono ai rili evi degli organi di cont rollo sugli atti di com pet enz a;

k) decidono s ui ri cors i gerarchi ci cont ro gli att i ed i provvedimenti amminist rat ivi non defi niti vi dei di ri genti ;

l) concorrono all a defi nizione di misure idonee a preveni re e contras tare i fenomeni di corruzione e a cont roll arne il ri spetto da part e dei dipendent i dell’ufficio cui sono preposti;

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10 m) propongono le ris ors e e i profi li professi onali neces sari al lo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personal e;

n) curano i rapporti con gli uffi ci dell 'Uni one europea e degl i Organis mi internazionali nelle mat eri e di com petenz a, s econdo l e speci fi che di rettiv e impartit e dagli Organi;

o) formul ano proposte ed esprimono pareri e val utazi oni al Dirett ore General e;

p) riferis cono periodi cament e al Di rettore General e sull’atti vit à s volt a e sugli affari di m aggi ore ril evanza.

2. Per as si curare l 'effettivo snellim ento dell 'azione ammi nist rativa, la semplifi cazione dei rel ati vi procedim ent i e d il cont enimento dei costi i di ri genti degli uffi ci diri genz iali generali esercit an o i poteri di cui al le precedenti l ett ere b), c), f), g), i) del comm a 1, assi curando il più am pio decent ram ento dell e funzioni ai si ngoli cent ri di responsabilit à.

3. Gli atti e i provvediment i adottati dai diri genti preposti agl i uffi ci diri genziali genera li sono defi nitivi.

ARTICOLO 14 Funzioni dei Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili dell’attività amministrativa, della gest ione e dei risult ati connes si all e funzi oni l oro attribui te.

2. Nel l 'attuazione dei programmi e dei progetti loro ass egnati i diri genti:

a) curano l 'att uazi one degli obi ettivi e dei progetti ass egnati, adottando, a t al fi ne, i rel ativi atti e provvedim ent i amm inist rativi ed es ercit ando i rel ati vi pot eri di spes a e di acquisizione delle ent rat e;

b) svol gono t utti gli al tri compit i ad es si del egati dai di ri gent i di uffi ci diri genziali generali ;

c) diri gono, coordinano e cont rollano l 'att ività degli uffici che da essi dipendono nonché quell a dei respons abil i dei procedimenti amminist rativi , anche con poteri sosti tutivi in caso di i nerzi a;

d) adottano gli atti rel ativi all 'organizzazi one degli uffi ci che ri ent rano nell 'am bito dell a l oro compet enz a;

e) adottano misure organizzative idonee a cons enti re l a ril evazi one degl i andam ent i gesti onali ;

f) provvedono, nel ri spet to del princi pi o di pari opportunit à, al la gest ione dell e ris ors e um ane, fi nanziari e e strument ali ass egnat e ai propri uffici ivi compresa l 'at tri buzione dei tratt am ent i economi ci accessori;

g) formul ano propost e ed esprim ono pareri ai di ri genti di uffi ci diri genziali generali preposti all e s trutture di riferim ento.

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ARTICOLO 15

Rapporti funzionali tra gli Organi di governo e la dirigenza

1. Il Dirett ore Generale propone al Pres i dente il conferim ento degli incarichi relat ivi a funzioni di ri genzi ali di livell o generale.

2. Il Dirett ore General e adott a i necessari at ti di indi rizzo del la diri genza per l 'es ercizio uni forme dell 'att ivit à di gest ione e coordina l 'appli cazione delle disposizioni norm ati ve e cont rat tuali.

3. Gli atti adott ati dai diri genti non possono ess ere revocati , riform ati , avocati, né ogg et t o di ris erva da part e degli Organi , salvo l’es ercizio dell’autotutela.

4. In cas o di inerzia o ritardo, il Di ret tore Generale fiss a un t erm ine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare il provvedimento; ove l’inerzia perm anga o, in caso di grave i nos servanza dell e di retti ve generali ri cevut e sus cet tibili di produrre un pregi udizio all 'i nt eresse pubbli co, i l Di rett ore General e può nom inare un Commiss ari o ad acta, s celto tra i di ri gent i di uffi ci diri genzi ali generali dell 'Is titut o, informando cont est ualm ent e il Presi dent e.

5. Il Dirett ore General e risponde pers onalm ent e al Presi dent e del mancato es ercizio dell 'azione di veri fi ca s ull 'attivi tà dell a di ri genz a.

6. I diri genti titol ari di cent ri di respons abili tà che vengono a conoscenz a dirett am ent e o i ndi rettamente di fatt i che di ano luogo a respons abilit à amminist rat ivo -cont abile ai sensi dell a vi gent e norm ati va, debbono darne immediat a denunci a al compet ent e procurat ore regional e dell a Corte di Conti , con contestual e com uni cazione al di ri gente di uffi ci o diri genziale general e compet ent e nonché all’Ufficio competente in materia di disciplina, indicando gli elementi raccolti per l 'accertament o dell e event uali respons abi lit à e per la determi nazi one dei danni. Se il fatto è imput abil e a di ri gent e, l a denunci a è effett uat a dal di ri gent e di uffi ci o di ri genzial e general e responsabi le dell a st rutt ura cui il di ri gente è ass egnat o. S e il fatt o è im put abil e a di rigente di uffi ci o di ri genzi al e general e, l a denunci a è effettuat a dal Direttore Generale.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di dirigenza

Il ruolo dell a diri ge nza, il conferim ent o degli incari chi diri genzi ali e l a respons abilit à di ri genzial e sono disci pli nati dall a norm ati va vi gent e in m ateri a e dall e disposizioni adottat e con s peci fi co Regolam ento.

ARTICOLO 17

Ruolo e responsabilità dei professionisti

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12 1. I professionisti, nell'ambito dell’autonomia prevista dalle norme deontol ogi che che regol ano l 'es ercizio di ci ascuna professi one, svol gono l a propri a attività i n una logi ca di pi ena int egrazione t ra app orto t ecni co -specialisti co e processi l avorativi aziendali, ai fini del mi gli oram ent o dei livelli di efficaci a, effi ci enza, economi cità e qualit à dei servizi istituzi onali.

2. Nel l 'elaborazi one dei budget i diri genti di Strutture cent rali e regionali t engono conto del le indicazioni dei Coordi natori generali e dei Coordinatori regionali di ci as cuna area professi onal e. Ai Coordi natori generali è ass egnat o un budget per l e relative s pese di funzionam ento.

3. I Coordinatori, generali e regionali , sono respons abili de lla qualit à del servizio profess ionale prest ato e dell a funzionalit à dell a st rutt ura professi onale coordi nata.

TITOLO III

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 18 Principi generali

Il modello organizzativo dell’Istituto è definito in conformità alle vigenti di sposi zi oni di l egge e dei pri nci pi f onda ment al i di cui al l 'art . 2 del present e Re gol a me nt o.

L'ASSETTO STRUTTURALE

ARTICOLO 19

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

1. L'Organi smo Indipendent e di Val ut azione del la Perform ance, istituito ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, esercita in piena aut onomi a i compiti di cui al comm a 4 della st es sa dis posizione, nonché le atti vit à di controllo s trat egi co di cui all 'arti col o 6, com ma 1, del Decreto Legisl ativo n.

286/99.

2. È un organis mo col l egi al e com post o da t re m embri di cui uno int erno appart enent e ai ruoli dell a diri genza di II fasci a dell 'Is titut o, al qual e è att ribuita una speci fi ca posizi one funzionale di l ivell o diri genziale non general e che si confi gura come "Uni tà organizzativa sem plice".

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13 3. Nell’esercizio delle funzioni di controllo strategico l’Organismo agisce in stretto rapporto con il Presidente dell’Istituto e con il CIV, ai qu ali risponde di ret tam ent e. R iferis ce in vi a ri servat a ai predetti Organi sull e ris ult anz e dell e analisi effett uate, con rel azioni generali periodi che, rapport i, note tecni che e proposte di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione. Ove richiest e dal Presidente dell’Istituto e dal CIV svolge analisi su politiche e programmi specifici dell’Ente e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni.

ARTICOLO 20 Comitato Scientifico

1. I componenti del Comitat o Scienti fico, s celti t ra esperti i n poss esso di el evata quali ficazione tecnico -sci entifi ca e adeguat a esperi enz a, s ono nominati dal President e, che assume l a presi denza del Comitato.

2. La part ecipazione al Comitato S ci enti fi co è di nat ura onori fi ca.

3. Il Comit ato dura in cari ca t re anni ed è c ompost o:

a) da un es pert o desi gnato dal Minist ro del l avoro e dell e politi che soci ali ;

b) da un esperto designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e dell a ri cerca;

c) da un es pert o desi gnato dal Mi nist ro dell a s alute;

d) da un esperto desi gnato dal la C onferenza perm anent e per i rapporti t ra lo St ato, l e R egioni e l e P rovince autonome di Trent o e Bolz ano;

e) da un es pert o desi gnato dal P resident e;

f) da un es pert o desi gnato dal Consi glio di Indi rizzo e Vi gi lanza.

Le funzi oni di segret ari o sono svolt e da un diri gent e di li vello diri genzial e non general e.

4. Il Dirett ore general e può assist ere all e sedut e del C omit ato.

5. Il Comit ato S ci enti fi co:

a) esprim e parere s ul Piano t ri ennal e dell e at tivit à di ri cerca tenuto conto dell’impostazione, della rilevanza, della quali tà tecnica e metodologica dei progetti di ricerca ricompresi nel “Piano” medesimo;

b) esprim e parere s u progetti di collaborazione con organismi nazionali e internazionali , pubbl ici o privati;

c) esprim e parere s u progetti di ri cerca da presentare per l a part eci pazi one a “bandi ” regi onali, nazionali e i nternazionali , compatibilment e con i t ermini ivi previsti;

d) esprim e parere sull e mat eri e per le quali ass egnare l e borse di studio;

(14)

14 e) esprime annualmente parere sull’attività delle strutture tecnico - sci enti fi che su ll a bas e dei crit eri fiss ati dal C omit ato medesim o;

f) svol ge, su ri chies ta del P residente, attività di consul enz a in ordine a speci fi che probl emat iche.

6. Il Comit ato si riunis ce di norm a ogni tre m esi e tutt e le vol te che i l President e l o rit enga neces sario.

7. In caso di assenza del Comitato è facoltà dell’Amministrazione procedere indipendentemente dall’espressione dei pareri previsti dal presente art icolo.

ARTICOLO 21

Strutture di supporto agli Organi e al Magistrato della Corte di Conti 1. Il Presidente dell’Istituto, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci e il M agi strato della C ort e dei C onti del egato al cont roll o si avval gono di propri e S egret eri e tecni che.

2. I compiti delle segreterie tecniche sono indicati nell’allegato A al pres ent e regol am ent o.

3. Il Presi dent e si avvale di un Uffici o Audit i cui com piti sono indicati nell’allegato A al presente regolamento.

ARTICOLO 22

Struttura tecnico-amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 1. Il Consi gli o di Indiri zzo e Vi gil anza si avval e di una St ruttura tecni co amminist rat iva di s ervizio.

2. Il C ons i glio di Indiri zzo e Vi gil anz a, in s ede di autoregol am entazione, definisce la composizione, l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei com piti del la Struttura.

ARTICOLO 23

Struttura di supporto a ll’Organismo Indipendente di Valutazione della performance

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance si avvale di un Struttura di supporto affidata al dirigente di II fascia dell’Istituto che esercita la funzione di membro interno dell’Orga nismo Indipendente di Val ut azione dell a perform ance.

(15)

15 2. I compiti della Struttura di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance sono indicate nell’allegato A al presente regol am ent o.

ARTICOLO 24 Il Capo Ufficio Stampa

1. Gli Organi dell’Istituto si avvalgono di un Capo Ufficio Stampa.

2. Il C apo Uffici o Stam pa , i n poss es so dei requisiti previsti dall a vi gent e norm ati va, cura i rapport i con i m edi a e l’i nform azione gi ornalisti ca int erna.

Organizza conferenze st am p a e redi ge comuni cat i st ampa.

ARTICOLO 25

Casellario Centrale Infortuni

1. Il C as ell ario central e infort uni opera sot to la vi gil anza del Minist ero del Lavoro e del le Politi che Soci ali e espl eta i compiti affi dat i dal Decret o legi slativo n.38/2000, avval endosi dell a st rut tura e dell e risors e organizzative messe a disposizione dall’Inail. E’ responsabile dell’acquisizione e classificazione dell e inform azioni rel ative agli infortuni lavorativi ed extral avorativi con esito di invalidit à perm anent e. Governa l e proce dure per il tratt am ento dei dat i e per i coll egam ent i con i sistemi es terni . Gestisce la banca dati ed i rapporti con gl i Organismi assi curat ivi est erni. È affi dato alla respons abil ità di un Diri gent e dell’Istituto con incarico dirigenziale di livello non generale.

2. Il Diri gent e responsabil e del C as ell ari o dispone e gestis ce i provvedim ent i di s pes a ri ent ranti nell e att ribuzi oni, uti li zzando le modal ità e procedure cont abil i adottat e dall 'Istitut o. Le spes e sost enut e per lo svi luppo ed il funzionamento del C as ell ari o sono anti ci pat e dall 'Is titut o e ri mborsate a s eguito di ripartizioni fra gl i ut enti di cui all 'arti col o 17 del Decreto Le gi sl ativo n.38/ 2000.

3. La composizione e il funzionam ento del Casel lario s ono di s cipli nati con appos ito regol ament o adott at o c on Decret o del Mi nist ro del Lavoro e del l e Politiche Soci ali.

ARTICOLO 26 L’assetto territoriale L'assetto territori al e dell 'Is titut o si arti cola i n:

a) Direzione General e;

b) Direzioni R egi onali;

c) Direzioni P rovi ncial i di Trent o e Bolzano;

(16)

16 d) Sede R egi onal e di Aosta;

e) Direzioni Territorial i.

SEZIONE I

LA DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 27

Funzioni della Direzione Generale

La Direzione General e svol ge funzi oni di di rezi one, coordinam ento, indirizzo, programmazione e controllo, per l’attuazione delle direttive degli Organi. Svol ge com piti di presi dio e di gesti one accentrat a in ordine a det erminat e mat eri e o funzi oni.

ARTICOLO 28

Articolazione organizzativa La Di rezione Generale s i arti cola al suo i nterno in:

a) Direzioni Centrali: affidat e all a res pons abi lit à di diri genti con incarico di livello diri genzial e general e. I di ri genti responsabili di Di rezioni Cent rali ass umono l a denomi nazi one di Direttori C ent rali;

b) Servizi: affidati all a res ponsabilit à di un di ri gent e con incari co di livel lo di ri genzi al e non general e. I diri genti respons abil i di Servizi assumono la denominazione di C api Servizio;

c) Dipart imenti di Ri cerca: coordinat i da un di ri gent e di ri cerca o da un diri gente tecnologo. I di ri gent i responsabili dei Di parti menti di Ricerca as sumono la denominazione di Dirett ori Di partim entali;

d) Sovri nt endenz a Sani taria C ent ral e: coordinat a da un di ri gent e medi co di secondo livello ch e as sum e la denominazione di Sov rintendent e Sanitario Cent rale;

e) Avvocatura General e: coordi nat a da un professionist a del ramo legal e che ass um e l a denom inazione di Avvocato General e;

f) Consul enz e professi onali Cent ral i: coordinate da professionisti che assumono l a denomi na zione di C oordi nat ori Generali .

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17

ARTICOLO 29 Le Direzioni Centrali

1. Le Direzioni Cent rali hanno compet enza per specifi che mat eri e o funzioni; el aborano le rel ative proposte di pi ano, program ma e budget e rispondono del raggi ungim ent o degli o bi ettivi ass egnati.

2. Svol gono funzioni di programm azione, indi rizzo normativo e operativo, monitoraggi o, analisi e s viluppo di nuovi prodotti e atti vit à di gestione accent rat a.

3. Curano, per il t rami te del Di rettore General e, i rapporti con gli alt ri Organi d ell 'Is titut o.

4. Curano, al tresì , i rapporti con sogget ti est erni e con organis mi nazional i e internazi onali finalizzati all 'esercizi o dell e propri e funzi oni.

5. Le Direzioni Centrali sono articol ate i n Uffici che curano speci fi ci ambit i di compet enz a.

6. La denomi nazi one, l e compet enz e dell e Direzioni C ent rali e il num ero degli Uffici in cui sono articolate sono riportati nell’allegato A del presente Regolam ento.

7. La denominazione e le competenze degli Uffi ci dell e Direzioni Cent rali sono dispos te dal Di ret tore Gene ral e, su propost a del Dirett ore C ent rale competente d’intesa con il Direttore Centrale per l’Organizzazione Digitale.

8. I Respons abili degl i Uffi ci adott ano i provvedim enti organizzat ivi necessari all a gesti one delle attivit à loro att ribuite.

ARTICOLO 30 I Servizi

1. I S ervizi s ono st rutture autonome e s vol gono compiti di gestione accent rat a o di presidio di funzioni che ri chi edono s peci fiche com pet enz e e rispondono del l oro operato di ret tam ente al Di rettore General e.

2. Elaborano l e proprie propost e di piano, pro gramm a e budget e rispondono del raggi ungim ent o degli obi ettivi ass egnati.

3. Le denominazioni, l e compet enze dei S ervizi e il num ero degl i Uffi ci in cui possono essere articolati sono riportati nell’allegato A del presente Regolam ento.

4. La denominazione e le compet enz e degli Uffi ci in cui pos sono es sere art icolati i Servizi sono dis post e dal Direttore Generale, s u propost a del Capo Servizio competente d’intesa con il Direttore Centrale per l’Organizzazione Di git al e.

5. I Responsabili dei Servizi adott ano i provve dim enti organizzat ivi necessari all a gesti one delle attivit à loro att ribuite.

(18)

18

ARTICOLO 31 I Dipartimenti di Ricerca

1. I Dipartim enti di Ri cerca sono st rutt ure dot ate di autonomi a tecni co - sci enti fi ca collocate in posizi one di st aff al Di rettore General e e sv ol gono at tivit à di ri cerca, studio, s perim ent azione, consulenza, as sist enza t ecni ca e innovazione tecnol ogi ca in m ateri a di s alut e e si curezz a nei luoghi di l avoro.

2. Elaborano i piani di attività e ne assicurano l’attuazione.

3. Nell’ambito delle attività tecn ico-scientifiche di competenza, prom uovono coll aborazioni e rel azioni con enti t erzi, nazi onal i e int ernazionali.

4. I Dipartim enti di Ricerca s ono art icolati in Laboratori e S ezioni Tecni co - S ci enti fi che.

5. La denomi nazi one, le com pet enze dei Dipart imenti di R i cerca e il num ero dei Laboratori e delle S ezioni Tecnico -S ci enti fi che sono ri portati nell’allegato A del presente Regolamento.

6. La denominazione e le com pet enz e dei Laboratori e dell e Sezioni Tecni co - Sci entifi che sono dis post e dal Di rettore General e su p ropost a del Direttore Dipartimentale competente, d’intesa con il Direttore Centrale per l’Organizzazione Digitale.

ARTICOLO 32

La Sovrintendenza Sanitaria Centrale

1. La Sovri ntendenz a Sanit ari a C ent rale è una struttura dot ata di aut onomi a professi onal e coll ocat a in posizione di st aff al Dirett ore Generale. È responsabile della funzione sanitaria dell’Istituto e concorre al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

2. Svolge, nell’ambito delle proprie competenze, funzioni di indirizzo, programm azione, monito raggio al fine di assicurare l’omogeneità e il mi glioramento conti nuo delle prestazi oni sanit ari e.

3. La S ovrint endenza S anit aria Central e è arti col at a in S ett ori defi niti i n base alle esigenze di governo delle funzioni sanitarie dell’Istituto.

4. Le com pet enz e dell a Sovri nt endenz a Sanit ari a C ent rale e il numero dei Settori in cui è articolata sono riportati nell’allegato A del presente Regolamento.

5. La denom inazione e le compet enz e dei Settori della Sovri nt endenz a Sanit aria C ent ral e sono di spos te dal Di rettore General e su propost a del Sovrintendente Sanitario Centrale, d’intesa con il Direttore Centrale per l’Organizzazione Digitale.

6. Al Sovrint endente S anit ario C ent ral e è affi dato un budget per le spes e di funzionam ento del la struttura.

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19

ARTICOLO 33 L’Avvocatura Generale

1. L’Avvocatura Generale è una struttura dotata di autonomia professionale e, unitamente alle articolazioni territoriali dell’Avvocatura dell’Istituto, è collocata in posizione di staff al Presidente e al Direttore Generale.

È responsabile della fu nzi one l egale dell’ Istituto e concorre al raggiungim ent o degli obiettivi dell’Ente.

2. Svolge, nell’ambito delle proprie competenze, funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio al fine di assicurare l’omogeneo svolgimento della funzione sul t errit ori o .

3. L’Avvocatura Generale è articolata in Settori definiti in base alle esigenze di governo della funzione legale dell’Istituto.

4. Le competenze dell’Avvocatura Generale e il numero dei Settori in cui è articolata sono riportati nell’allegato A del presente R egolamento.

5. La denominazione e le competenze dei Settori dell’Avvocatura Generale sono disposte dal Direttore Generale su proposta dell’Avvocato Generale, d’intesa con il Direttore Centrale per l’Organizzazione Digitale.

6. All’Avvocato Generale è affidato un budget per le spese di funzionamento dell a strut tura.

ARTICOLO 34

Le Consulenze professionali Centrali

1. Le C onsulenze professi onali C ent rali sono s trutture dotat e di autonomia professionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente;

sono articol ate i n Settori i ndividuati sull a bas e dei bisogni delle st rutt ure assi stit e, così da integrarsi pien am ent e nei processi produtti vi ai quali concorrono con l’apporto dei singoli professionisti.

2. Le com petenze dell e Consulenze professi onali Cent ral i e il numero dei Settori in cui sono articolate sono riportati nell’allegato A del presente Regolam ento.

3. Le Cons ul enze professionali Centrali sono:

a) Consul enz a St atis tico Att uari al e. È coll ocat a in posizione di staff al Dirett ore General e. La denominazione e l e competenz e dei Set tori dell a Consul enz a Stat isti co Attuarial e sono di spost e dal Di rettore General e su pr opost a del Coordinatore Generale, d’intesa con il Direttore Centrale per l’Organizzazione Di git al e. Al Coordinat ore General e è affi dat o un budget per l e spese di funzionamento dell a strut tura.

b) Consul enz a Tecni ca Accertam ento Rischi e P revenzione. È coll oca t a in posizione di st aff al Di rettore General e. La denominazione e le compet enz e dei

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20 Settori del la Consul enza Tecni ca Accertament o Ris chi e Prevenzione sono dispost e dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d’intesa con il Dirett ore C ent ral e per l ’Organizz azione Di git al e. Al Coordinat ore General e è affidat o un budget per l e spes e di funzionam ent o dell a struttura.

c) Consul enz a Tecni ca per l ’Edilizi a. È collocat a in posizione di st aff all a Di rezi one Cent ral e Pat rimonio. La denominazione e l e competenze dei Set tori della Consulenza Tecnica per l’Edilizia sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d’intesa con il Direttore Centrale Patrimonio e il Di rettore Cent ral e per l ’ Organizzazione Di git al e. Al Di rett ore C entral e Patrimoni o è affidato un budget anche per l e s pese di funzionamento della Consul enz a Tecnica per l ’Edilizia.

d) Consul enz a per l’ Innovazi one Tecnol ogi ca. È collocata in pos izione di staff all a Direzione Cent rale per l ’Organizzazione Di git al e . La denom i nazione e l e competenze dei Settori della Consulenza per l’Innovazione Tecnologica sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d’intesa con il Di rettore Centrale per l’Organizzazione Di git al e . Al Direttore C ent rale per l’Organizzazione Digitale è affidato un budget anche per le spese di funzionamento dell a Consul enz a per l ’ Innovazi one Tecnologi ca.

SEZIONE II

LE DIREZIONI REGIONALI

ARTICOLO 35

Funzioni delle Direzioni Regionali

Le Di rezioni R egi onali sono res ponsabili del governo del territ orio di competenza e assicurano, per il tramite delle Direzioni Territoriali, l’erogazione dei servizi istit uzionali. A tal fine:

a) svol gono funzioni di programm azione, organizz azione, e controllo, concorrendo all a definizione dei fabbis ogn i e assi curando l’effettuazione dell e attività di supporto e l’acquisizione dei beni e servizi non accentrati presso la Direzione Generale per l’intero territorio di competenza;

b) assi curano l a gesti one e l o sviluppo delle ri sors e umane nonché l e rel azioni s indacali, per quanto di com pet enza;

c) coordinano l’operato delle Direzioni Territoriali e forniscono il supporto normativo e operativo, garantendo l’omogeneità dei servizi istituzionali sul t errit ori o;

d) assicurano il governo, la qualità e l’omogeneità delle a ttività sanitarie sul territorio, t ramit e le Sovrintendenze Sanit ari e Regionali , con att enzione all e prospettive di sviluppo em ergenti i n t erm ini di cura, riabilit az ione e rei ns eri mento;

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21 e) assi curano il coordi nam ento dell e azioni prevenzional i sul territorio e curano la formazione, l’informazione, la consulenza e l’assistenza in materia di sicurezza e sal ut e nei luoghi di l avoro;

f) provvedono all a defi nizione dei piani di vi gi lanza e all a l oro attuazione att raverso il coordi nam ento di ret to dell e att ivit à s volt e dagl i Is pettori di vi gil anza;

g) provvedono all a gest ione di fasi di proces si produttivi, valorizzando l e professi onalit à con elevat a s peci alizzazi one;

h) curano nell’ambito del territorio di competenza, i rapporti con soggetti pubbl ici e privati e con organism i nazi onali ed int ernazionali;

i) svol gono l e atti vit à in materi a di veri fica, certi fi cazione e ri cerca tramit e l e Unit à Operat ive Territoriali di Certifi cazione, Verifica e Ri cerca;

j) assicurano l’esercizio della funzione legale e l’omogeneo svolgimento dell a medesim a sul territorio di compet enza, t ramit e l e Avvocature R egi onali, nonché, ove previ ste, l e Avvocature Dist rettuali;

k) assi curano l o svol giment o dell e funzioni consul enzi ali t ramite l e Consul enz e profess i onali R egi onali.

ARTICOLO 36

Articolazione organ izzativa

1. In rel azione all a di mens ioni e al grado di com pl essit à gest ionale, le Direzioni R egi onali sono suddivi se nell e seguenti t ipol ogi e:

a) Direzioni Regionali affidat e all a res ponsabilit à di un di ri gente di livel lo diri genzial e generale e arti col at e in n. 2 uffi ci diri genzi ali di livell o non generale: C ampani a, Emil ia Rom agna, Lazi o, Lom bardi a, Piemont e, Pugl ia, Tos cana, Si cili a, Venet o;

b) Direzioni Regionali affidat e all a res ponsabilit à di un di ri gente di livel lo di ri genzi al e generale e articol ate in n. 1 u ffi cio di ri genzi ale di li vell o non generale e n. 1 uffi ci o non di ri genzial e: C al abria, Li guri a, Marche, S ardegna;

c) Direzioni Regionali affidat e all a res ponsabilit à di un di ri gente di livel lo di ri genzi al e non generale e articolat e in n. 1 uffi cio diri genzial e di livell o non general e e n. 1 uffi ci o non diri genziale: Abruzzo, Fri uli Venezia Gi uli a;

d) Direzione R egi onal e affidat a al la responsabilit à di un di ri gente di livel lo diri genzi ale non generale e articol at a in n. 2 uffici non di ri genzi al i:

Umbria;

e) Direzioni R egi onali cui compet ono al tresì l e funzioni di uni ca Direzione Terri torial e pres ent e sul terri torio regional e, affidat e all a res ponsabilit à di un di ri gente di livello di ri genzi al e non general e: Molis e, Basili cat a.

2. I di ri gent i res ponsabili delle Di rezioni Regionali assumono l a denominazione di Di ret tori R egi onali.

(22)

22 3. Sono previ st e inolt re:

a) Le Di rezi oni P rovinci ali di Trento e Bolzano, affi dat e all a respons abilit à di di ri genti di livell o dirigenzial e non general e che as sumono la denominazione di Di ret tori P r ovi ncial i;

b) la S ede R egi onal e di Aosta, affidat a all a respons abilit à di un diri gente di livello diri genzial e non general e che assum e la denomi nazi one di Di rettore dell a Sede R egi onal e.

4. Le Di rezioni Regionali si art icol ano in:

a) Uffi ci: affidati all a respons abilit à di dirigenti con incari co di livell o diri genzial e non general e ovvero di funzionari; i res ponsabili degli Uffi ci ass umono ri spettivam ent e la denomi nazione di Di rett o re e R es ponsabil e dell’Ufficio;

b) Sovri nt endenz e S ani tarie Regionali : coordina te da di ri genti medi ci di secondo li vello che ass umono l a denominazione di S ovr i ntendent e S anit ario Regi onale;

c) Avvocature Regionali e, ove presenti, Avvocat ure Dis trettuali:

coordi nate da professioni sti del ramo legal e che assum ono rispetti vamente l a denominazione di C oordi natore regi onal e e Coordinatore dist rettual e;

d) Consul enz e profes si onali Regi onali: coordinat e da profess ionisti che ass umono l a denomi nazione di C oordi nat ori regi onali;

e) Unit à Operative Terri torial i di C ert ifi cazi one, Veri fica e Ricerca:

coordi nate da ri cercatori o t ecnol ogi che assum ono l a denominazione di Direttori di unità t erritori al e;

f) Direzioni Territoriali: affidat e all a res pons abi lit à di di ri genti con incarico di livell o diri genzi al e non general e che assum ono l a denominazione di Dirett ori Territ ori ali .

ARTICOLO 37

Gli Uffici delle Direzioni Regionali

1. Gli Uffici dell e Direzioni Regionali assi curano l o svol gim ent o di tutt e le attività connesse alle funzioni di cui all’art 35.

2. La denomi nazi one e l e com pet enz e degl i Uffici sono dis post e dal Direttore Generale su proposta del Direttore Regionale, d’intesa con il Direttore Cent rale per l ’Organizzazione Di git al e.

ARTICOLO 38

Sovrintendenze Sanitarie Regionali

Le Sovri nt endenz e Sani t arie R egionali si confi gurano com e st rutt ure in

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23 staff al Di rettore R egi onale. Assi curano il governo dell e attività sanit ari e sul territ ori o, definendone il pi ano di atti vità per il raggiungi mento dei rel ativi obiettivi; coordinano l’attività delle Struttu re Sanitarie preposte all’erogazione dell e prestazi oni s anitari e sul territori o. Concorrono al raggiungimento degl i obi ettivi dell a Direzi one Regional e.

ARTICOLO 39 Avvocature Regionali

Le Avvocature R egi onali e P rovinci ali di Trento e Bolz ano, quali articolazioni territoriali dell’Avvocatura dell’Istituto, si configurano come strutture in staff al Presidente dell’Istituto, al Direttore Generale e al Direttore Regi onale. Nell e regi oni con pi ù di stretti di Cort e di Appell o, s ono pres enti Avvocature Di st rett uali, che s vol gono funzioni analoghe a quell e dell 'Avvocatura Regi onale con compet enza per gl i affari legali concernenti l e Sedi com pres e nell a circos crizione della rel ati va C ort e di Appello. As sicurano il governo dell a funzione l egale sul territ ori o, garant endo l’ass ist enza e la consul enz a nonché l a difes a e la rappres ent anz a in giudizi o, e concorrono al raggiungimento degli obi ettivi dell a Direzi one Regional e.

ARTICOLO 40

Le Consulenze professionali Regionali

1. Le Consul enz e professi onali Regional i si confi gurano com e strutt ure in staff al Di ret tore R egi onal e e forniscono i l necess ario apporto t ecni co - specialistico per il conseguimento degli obiettivi prefissati, secondo un’ottica d’integrazione con l’attività delle altre funzioni dell’Istituto.

2. Le Cons ul enze professionali Regionali sono l e s eguenti:

a) Consul enz a Tecni ca Accert am ent o Rischi e Prevenzi one Regi onale . Assi cura la funzione tecni ca di ril evazione degli elem enti per l a valut azione del rischio professionale ai fini dell’applicazione delle normati va in materia di assi curazione contro gl i infortuni e le mal atti e professionali e concorre al l o svol gimento dell a funzione prevenzi onal e. Può svol gere, inoltre, l e at tivit à tecni che necess arie alla real izzazione di altre funzioni i stituzi onali;

b) Consul enz a Tecnica per l’Edilizi a R egi onal e. S vol ge le atti vit à tecni che per la gestione del patrimonio immobil iare. Collabora alla predis posizi one del le propost e finali zzate all a definizi one dei pi ani di investim ent o e del la programmazi one t ri ennal e dei l avori pubbl i ci e concorre all o svol gimento dell a funzione prevenzi onal e. Può svol gere, inoltre, l e at tivit à tecni che necess arie alla real izzazione di altre funzioni i stituzi onali.

(24)

24

ARTICOLO 41

Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca 1. Le Unit à Operative Territoriali di certi fi cazi one, verifica e ricerca si confi gurano com e st rutture in st aff al Di rettore R egi onale e garantis cono l e att ivit à di accertamento t ecni co, cert ifi cazione, cont roll o, ispez ione e veri fi ca di conformit à di att rezz atu re, macchi ne e im pianti, nonché di supporto t ecni co per l a sorvegli anza del m ercato.

2. Svol gono, attivit à di ricerca, st udio, sperim ent azione, consul enz a tecni ca e i nnovazi one t ecnol ogi ca in m at eri a di salut e e si curezz a nei luoghi di lavoro, di vit a e negl i i nsedi am enti ant ropi ci in raccordo con i Di partim enti di Ricerca.

3. Possono s vol gere, inolt re, l e att ivi tà t ecni che necess ari e all a realizzazi one di altre funzioni istit uzional i.

SEZIONE III

LE DIREZIONI TERRITORIALI

ARTICOLO 42

Funzioni delle Direzioni Territoriali

1. Le Direzioni Territoriali garantiscono la gestione dell’attività assicurativa e la tutela nei confronti dei lavoratori, attraverso un “sistema integrato” di interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, di prestazioni sanitarie ed economi che e di reins erim ent o soci al e e l avorati vo.

2. A t al fine:

a) assi curano l a gest ione del rapporto as sicurat ivo;

b) assi curano il coordi nam ento dell e azioni prevenzional i sul territorio e curano la formazione, l’informazione, la consulenza e l’assistenza in materia di sicurezza e sal ut e nei luoghi di l avoro;

c) erogano l e pres tazi oni economi che, s anitari e e per il rei nserim ento soci al e e lavorat ivo;

d) concorrono all a definizione dell a program mazi one dell a Direzione Regi onale;

e) sono responsabili del raggiungim ento degli obi et ti vi di produzione assegnat i;

(25)

25 f) assi curano il governo delle risorse um ane e le rel azioni s indacali , per quanto di competenza;

g) poss ono realizzare sinergie con s ogget ti pubbli ci e privat i per il miglioramento dei servizi resi all’utenza e per l’incremento dell ’efficacia e dell’efficienza dell’azione gestionale.

ARTICOLO 43

Articolazione organizzativa

1. Il presi dio del territori o è garant ito dall e Di rezioni Territori ali, art icolate in S edi l ocali, defi nite in bas e ai cari chi di l avoro, al bacino di utenza e all e caratt eristi che del t erri torio.

2. La Direzione Terri tori al e può avere com pet enz a sub -provincial e, provinci al e o ult ra -provi ncial e e assi cura i s ervizi all e aziende e ai l avorat ori .

3. In rel azione ai crit eri di cui ai commi 1 e 2 del pres ent e art icol o, le Direz ioni Territorial i si articol ano in:

a) Direzione Territoriale composta da un’unica Sede locale affidata alla respons abilit à del Di ri gent e;

b) Direzione Territori ale com post a da una plural ità di S edi l ocali che, oltre all a sede affi dat a all a responsabili tà del Di ri gente, comprende anche s edi affidat e alla responsabi lit à di un Funzionario i n posizi one api cale o di un Funzionario con posizione organizzativa di primo li vello, che rispondono al Dirett ore Territori al e.

4. Le funzioni di governo e coordi nam ento di tutt e le Sedi local i in cui si art icola l a Di rezione Territori al e, nonché il sist em a delle rel azioni con le parti soci ali e l e aut orit à del t erri torio, sono assi curat e dal Diret tore Terri torial e, che risponde di rett am ent e al Di ret tore Regional e.

5. Le S edi locali s ono dot at e di Unit à soci o s anit arie com ples se o semplici in funzione dei cari chi di lavoro, del bacino di ut enz a e del le caratt eristi che del terri torio.

6. Le Di rezioni R egi onali, al fine di garant ire ai lavoratori l a pross imit à dei servizi, con parti col are riferim ent o a quelli sanit ari , possono prevedere nell’ambito dell’ articolazione delle Direzioni Territoriali e previa valutazione dell a Di rezione Cent ral e per l’ Organizzazione Di git al e – anche attraverso si nergi e con soggetti pubbli ci o privati – l’apert ura sul territorio di strutture fl essi bili , denominate “Agenzie”.

ARTICOLO 44

Assetto delle Direzioni Territoriali

(26)

26 1. Il Di rett ore General e dispone, su propost a della Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, sentito il Direttore Regionale territori almente competente, l’articolazione delle Direzioni Territoriali e le successi ve variazioni del loro as sett o.

2. Il Di rettore Regional e t erritori alm ent e compet ent e, previa val utazione dell a Di rezi one C entrale per l ’Organizz azione Di gital e , di s pone l ’apert u ra e l a chi usura dell e Agenz ie.

ARTICOLO 45

Comitati Consultivi Provinciali

1. L’attività dei Comitati Consultivi Provinciali, nell’ambito delle att ribuzi oni previ ste dall a Legge n. 1712/1962, è regol am entat a dall e norm e di funzionamento approvate con deli bera del Cons i gli o di Indi rizzo e Vi gil anza n.5/2012.

2. Le rel azioni con i Comit ati C onsultivi Provinci ali sono gestiti dal Diri gent e dell a Di rez ione t errit ori al e com pet ent e.

TITOLO IV

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL’ISTITUTO

ARTICOLO 46

Regolamento sull’Ordinamento amministrativo/contabile

Le norme sull ’Ordinamento ammi nistrativo/cont abil e dell 'Is titut o si conformano ai principi fondamentali di cui all’articolo 2 del presente Regolamento nonché ai seguenti principi generali :

a) definizione del quadro di ri feri mento programmatico t ri ennal e e annuale per l a gesti one;

b) indivi duazione delle compet enze e dell e respons abi lit à nell e singol e aree d'i ntervento, con speci fi co ri ferim ento ai res ponsabili t itolari del pot ere di spesa;

c) aut onomi a gesti onal e e negozi al e dei cent ri di respons abi lità e di spesa;

d) annualit à, unit à, int egrit à, pubbli cit à, veri di cit à e specificazione del bilanci o di previsi one;

(27)

27 e) soll eci ta acquisizi one del le ent rate e tempes tiva liqui dazi one dell e prest azioni e dell e s pes e, anche al fine di cont enere resi dui di bil ancio;

f) pubbl ici tà dell e procedure contabili;

g) divi eto di gestioni fuori bil ancio;

h) cost ante azi one di controllo sui ris ult ati di gestione.

ARTICOLO 47

Regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni

I R egolam enti s ull 'acces so ai docum enti amminist rat ivi e sull a tutel a dell a ris ervatezza delle i nform azioni sono em anati, i n coerenza con i princi pi generali di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, a tutela:

a) delle esigenze dell’utenza di accedere ai servizi, ai processi e alle inform azioni, nel ri s pett o dell e vi genti di sposizioni i n m at eria;

b) dell e esi genze di riservatezza dell e inform azioni personali, con parti col are ri guardo ai dati personali nel rispett o dell e disposizi oni di cui al Decret o Legisl ativo 30 gi ugn o 2003, n.196 e successive modi ficazioni .

ARTICOLO 48

Contratto Integrativo Aziendale

1. Il Contratt o Int egrat ivo Azi endale, nel ri spet to dei vincoli di bilancio risul tanti dagl i st rumenti di programm azione annual e e pluriennal e, con le sue com ponenti incenti vanti sul piano economi co e profes sional e, costi tuis ce strum ento es senzial e per l a realizzazione degli obiettivi dell e Strutt ure.

2. Coerent ement e con le fi nalità att ribuite al Cont ratto Integrativo Aziendale, le previsioni del pres ente Regol am ent o int endono valorizzare aut onomi a e respons abili tà dell a Diri genza già nel proces so di contratt azione, al fine di as si curare adeguati li vel li di efficienza e produttivit à dei servizi , incentivando l’impegno del personale e la qualità dei risultati di produzione .

Riferimenti

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c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione. A tali fini tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in

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