Premessa
Il presente lavoro si propone di analizzare gli aspetti problematici sottesi alla figura della mediazione, con particolare riferimento a quelli di più recente emersione.
Il filo conduttore del discorso si incentra precipuamente sulla questione della natura giuridica da attribuire alla fattispecie de qua; tale problematica alimenta il dibattito, sia a livello dottrinale che da parte giurisprudenziale, sin dal momento in cui il Legislatore ha inteso fornire la definizione della «mediazione» all’interno del codice civile del 1942.
L’istituto infatti, seppur inserito nel Titolo III del Libro IV del codice civile, ovvero nella parte dedicata ai singoli contratti, non è stato definito esplicitamente – all’interno dell’art. 1754 c.c. – come un contratto.
Siffatta circostanza ha dato il là al succitato dibattito, nel quale si sono inserite opinioni favorevoli ad attribuire natura non contrattuale alla mediazione, ovvero opinioni orientate verso la matrice contrattuale della stessa, o, ancora e più di recente, proposte per conferire natura mista alla fattispecie.
Al fine di dare un’indicazione concreta circa la natura giuridica da attribuire alla mediazione, è intervenuta la legge n. 39 del 1989, la quale, disciplinando la figura del mediatore professionale, ha inteso conferire connotati contrattuali alla fattispecie in discorso.
Tale norma, peraltro, offrendo la possibilità a svariate tipologie di professionisti di operare quali mediatori, ha fornito nuovi spunti di discussione in ordine alla corrispondenza di siffatte figure con il modello codicistico della mediazione.
In conseguenza di ciò, dottrina e giurisprudenza si interrogano attualmente sulla possibilità di definire mediatori figure quali l’agente immobiliare, il broker di assicurazioni o il procacciatore di affari, passando attraverso l’analisi di fattispecie contrattuali affini alla mediazione, come il mandato e l’agenzia.
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