I titoli del circolante
Luca Fornero
(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)
Il DL 119/2018 prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi
valori risultanti dal bi-lancio precedente.
In pratica, si può evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La deroga ha carattere facoltativo.
Novità del DL 119/2008
La disposizione ha natura transitoria, applicandosi con riferimento all’esercizio in corso al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018) e, quindi, in riferimento all’esercizio 2018, per i soggetti
“solari”.
La misura potrà, peraltro, essere estesa, con decreto del MEF, agli esercizi successivi, “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.
Ambito temporale della deroga
I titoli e le attività finanziarie dell’attivo circolante vanno rilevati in bilancio, in alternativa (art. 2426 co. 1 n. 9 c.c.):
al costo di acquisto;
al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Il costo va determinato secondo il criterio del costo ammortizzato
(documento OIC 20, sub “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”), fatte salve esclusioni:
soggettive (es. micro imprese);
oggettive (es. titoli detenuti per meno di 12 mesi).
Regime ordinario per i titoli
Nell’ambito del regime ordinario di valutazione, qualora il valore di iscrizione in bilancio dei titoli non immobilizzati ecceda il valore di mercato, la svalutazione assume carattere automatico e prescinde,
diversamente da quanto accade per le attività di corrispondente natura iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, da una valutazione degli
amministratori in merito alla durevolezza della perdita di valore.
Regime ordinario per i titoli (segue)
Regime ordinario per le partecipazioni
Le partecipazioni dell’attivo circolante vanno rilevate in bilancio, in alternativa (art. 2426 co. 1 n. 9 c.c.):
al costo di acquisto;
al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Anche per gli acquisti di partecipazioni si applica, se ne ricorrono i presupposti, l’attualizzazione e, più in generale, il criterio del costo ammortizzato (documento OIC 19, § 21A).
La deroga si applica ai soli soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423 - 2435-ter c.c.) e i principi
contabili nazionali emanati dall’OIC.
Infatti, l’art. 20-quater co. 1 del DL 119/2018 fa espresso riferimento ai
“soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”. Sono quindi interessate al criterio derogatorio tutte le società escluse
dall’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali (dossier n. 75/2 al Ddl. di conversione del DL 119/2018).
Ambito soggettivo della deroga
La deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa.
Rientrano tra i titoli (relazione al DL 185/2008 e documento interpretativo OIC 3, § 2.2.2):
sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati);
sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).
Ambito oggettivo della deroga
La perdita deve avere carattere non durevole.
Pertanto, qualora il valore di un titolo si sia ridotto nel corso dell’eser- cizio:
se si ritiene che la perdita abbia carattere non durevole, è possibile mantenere il valore espresso dal bilancio dell’esercizio precedente;
se, invece, gli amministratori ritengono che la perdita sia durevole, deve essere operata la svalutazione (ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 9
Condizioni per l’applicazione della deroga
Nell’attivo circolante la società detiene un pacchetto azionario composto da 10.000 titoli, coi seguenti valori:
quotazione al 29.12.2017: 22,50;
quotazione al 28.12.2018: 15,03.
Nel bilancio 2018, il pacchetto azionario non è svalutato e i titoli sono mantenuti al valore risultante dal bilancio 2017 (225.000,00 euro =
10.000 × 22,50).
In base al regime ordinario, i titoli avrebbero dovuto essere iscritti ai
minori valori espressi dalla Borsa (150.300,00 euro = 10.000 × 15,03), con una svalutazione pari a 74.700,00 euro.
Esempio
Nella Nota integrativa è opportuno indicare, tra l’altro:
l’andamento anomalo dei mercati finanziari;
il ricorso alla deroga;
l’effetto della deroga (al lordo e al netto delle imposte) sul risultato economico e sulla consistenza patrimoniale;
il risultato economico e la consistenza patrimoniale in assenza della deroga;
i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli non svalutati;
Informativa in Nota integrativa
Nella Relazione sulla gestione occorre indicare:
il ricorso alla deroga;
l’effetto della mancata svalutazione sui dati di bilancio, se rilevante per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
l’effetto della deroga sui principali indicatori di risultato finanziari e, in relazione a quelli maggiormente significativi, il valore che i medesimi avrebbero assunto qualora non fosse stata esercitata la deroga.
Informativa nella Relazione sulla gestione
Se ci si avvale della deroga, pare opportuno inserire nella Relazione di revisione (ex art. 14 del DLgs. 39/2010) un apposito richiamo
d’informativa.
In ogni caso, l’applicazione della deroga impone al soggetto incaricato della revisione legale una maggiore attenzione nell’effettuazione delle verifiche che gli sono proprie e nell’espressione del giudizio sul bilancio.
In particolare, occorre verificare che le perdite di valore dei titoli e delle partecipazioni non abbiano carattere durevole (in tal caso, infatti,