Il trust come strumento di passaggio generazionale e di “governance evoluta”
d’impresa
La nuova “governance” aziendale alla luce dei nuovi strumenti di tutela del patrimonio
Una errata gestione di tale momento può arrivare a determinare il “fallimento dell’impresa”.
In tale fase può pesare negativamente la mancanza di una gestione fluida e unitaria del progetto che seguito ad una adeguata valutazione della scelta dello strumento di governance da utilizzare.
Scelta che dovrebbe tener conto non solo del patrimonio da disporre, ma anche e soprattutto degli interessi e o delle aspettative di tutti gli stakeholder.
Il passaggio generazionale
Il titolare del patrimonio (il disponente) si trova dunque a dover affrontare una valutazione delle “motivazioni” e degli “interessi” che lo spingono a lanciare preventivamente il “proprio” progetto, di salvaguardia del valore acquisito dal suo patrimonio nel tempo, a sostegno degli interessi di tutti gli stakeholder tra i quali non dovranno essere trascurati quelli familiari.
Il momento della scelta dello strumento di governance da implementare per l’ottimale gestione degli interessi del disponente a favore del passaggio generazionale può, infatti, avere ripercussioni notevoli che partendo dalla sfera familiare possono incidere sulla sfera patrimoniale ed aziendale del disponente che insieme al beneficiario è al centro del progetto.
Le “motivazioni”
Le principali motivazioni che spingono il disponente a pensare al passaggio generazionale sono di consueto rivolte :
1. alla scelta tra chi degli eredi porterà avanti l’azienda di famiglia ed ai contrasti tra questi;
2. alla tutela dell’integrità del patrimonio familiare ed aziendale nei confronti di soggetti terzi o componenti indesiderati della famiglia;
3. al mantenimento del controllo da parte del fondatore fino alla sua morte;
4. a dare continuità nella politica di gestione all’azienda;
5. ad impedire che figli e nipoti dispongano individualmente dei propri interessi ponendoli a rischio per vicende economiche personali.
Gli “interessi”
gli “interessi” che portano il disponente a valutare la scelta di un idoneo strumento di governance di consueto sono riconducibili a:
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo societario segregare i beni scelti dal disponente
rendere il patrimonio scelto dal disponente immune dall’aggressione dei terzi creditori
assicurare il trasferimento dei beni agli eredi senza che gli stessi subiscano o siano incisi nei propri diritti dagli eventi succedutisi sino al momento del trasferimento agli eredi
Nella fase successiva dell’analisi il disponente concentra la sua attenzione sugli strumenti di governance che si potrebbero utilizzare.
Tra i più in uso nella prassi italiana nel passaggio generazionale dell’impresa anche di famiglia ricordiamo
i patti parasociali la holding
il trust
Gli strumenti di governance - cenni
I patti parasociali sono di consueto accordi tra soggetti appartenenti ad una stessa società che mirano ad un allineamento e ad una stabilizzare degli assetti proprietari o del governo dell’impresa.
Possono essere stipulati tra tutti i soci, o soltanto tra alcuni di essi, al momento della costituzione della società o anche in un momento successivo.
Note:
il fenomeno dei patti parasociali è molto utilizzato in realtà in cui l’azionariato è molto diffuso e frammentato e nelle quali non esiste un soggetto che possegga la quota sufficiente a controllare la società.
In tale contesto l’esigenza muove dalla necessità e opportunità di creare dei gruppi di controllo e gestione, che portino in assemblea decisioni prese lecitamente all’esterno della società in forza dei patti parasociali stipulati.
I patti parasociali - cenni
I patti parasociali - cenni
I principali tipi di patti (o sindacati) sono:
sindacati di voto, attraverso i quali ci si obbliga a votare in un certo modo nell’assemblea degli azionisti;
sindacati di blocco, mediante i quali ci si obbliga a non cedere a terzi la propria partecipazione, salvo aver concesso la prelazione agli altri soggetti facenti parte del patto.
A differenza delle previsioni contenute nello statuto, le clausole contenute nei patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria: vincolano, cioè, esclusivamente i contraenti, non dispiegando effetti nei confronti dei terzi estranei alla convenzione, siano essi gli altri soci, la società o soggetti terzi.
Un eventuale inadempimento rileva, pertanto, soltanto come fonte di responsabilità contrattuale.
La holding (o holding company) è una società che possiede azioni o quote di altre società ed esercita un’attività di gestione sulle altre entità giuridiche attraverso:
la detenzione di partecipazioni di controllo, e
la nomina dei consiglieri di amministrazione delle stesse.
Note:
Nella prassi si distinguono le seguenti tipologie di holding:
holding finanziaria (detta anche holding pura): società che non svolge attività produttiva o commerciale ma il cui oggetto sociale è ristretto alla detenzione di partecipazioni in altre società e/o finanziamenti ad altre società;
holding operativa (detta anche holding mista): società che svolge contemporaneamente sia la funzione di holding che la funzione di società produttiva o commerciale;
La holding - cenni
Una holding per la gestione del patrimonio familiare si perfeziona con:
la creazione di una società i cui soci siano rappresentati dagli esponenti della famiglia;
il trasferimento (conferimento, vendita, etc. in applicazione delle normative civilistiche e fiscali pro tempore vigenti) delle partecipazioni nelle diverse entità rappresentative dei business gestiti dalla famiglia in quel momento (partecipazioni in società industriali, immobiliari, etc.).
Come conseguenza si ottengono i seguenti risultati:
il controllo del patrimonio si mantiene concentrato nelle mani del capostipite, e magari in misura minore anche dei suoi eredi (in relazione ai quali possono essere definite, anche a seguito della riforma del diritto societario, regole particolari di attribuzione dei diritti patrimoniali e amministrativi sulle azioni/quote);
le partecipazioni così configurate consentono di controllare in maniera unitaria le società operative appartenenti al nucleo familiare.
La holding - cenni
Le caratteristiche del trust quale strumento di governance evoluto è caratterizzata, nella prassi, dai seguenti elementi :
disponente: ciascun capostipite del ramo familiare beneficiari: i discendenti di ciascun disponente
trustee: persona fisica di fiducia del disponente, al quale lo stesso affidata la proprietà dell’impresa e dei suoi beni oltre che la gestione della proprietà e del patrimonio trasferito al trustee, assicurando anche l’unità degli assetti proprietari
protector: soggetto nominato dal disponente per eseguire un controllo degli atti del trustee
La costituzione del trust avviene per atto pubblico. L’atto costitutivo deve, tra l’altro, disporre con riferimento all’oggetto del trust, alle figure e responsabilità dalla legge previste, la durata del trust.
Il trust - cenni
Patto Parasociale Holding Trust
Soggetti costituenti Esclusivamente i soci di una società I soggetti interessati al controllo
delle partecipate Qualsiasi soggetto
Beni Esclusivamente quote di SpA o di Srl
qualora controlli una SpA o una società
quotata Le partecipazioni di controllo Qualsiasi bene
Durata Massimo tre anni per le società quotate in borsa; massimo cinque anni per le altre società
La durata stabilita nell’atto costitutivo in conformità alla
normativa vigente Potenzialmente illimitata
Finalità Stabilizzare gli assetti societari ed il governo di una società
Organizzare le strutture di
controllo di più entità societarie Le più svariate purché lecite
Forma
Qualsiasi forma La forma richiesta in base alla tipologia giuridica prescelta
Atto pubblico per il trasferimento di immobili e partecipazioni societarie (o girata per azioni)
Proprietario dei beni I soci I soci Il trust
Amministrazione La maggioranza che si crea fra i soci legati dal patto parasociale vale come
volontà di tutti i soci partecipanti al patto I soci o gli amministratori da loro
nominati Il trustee
Protezione da
Non assicura alcuna protezione Non assicura alcuna protezione La protezione dei beni
L’utilizzo del trust si presenta interessante più delle altre forme alle quali si è accennati per assicurare la continuità della gestione di un’impresa perché:
assicura la continuità della gestione di un’impresa
assicura un efficace strumento di controllo della società
assicura uno strumento flessibile modellato sulle specificità che il singolo disponente sceglie
assicura protezione patrimoniale
assicura maggiore efficienza ed efficacia dell’impresa stessa
individua i beneficiari delle rendite (di consueto lo stesso imprenditore e i suoi familiari)
individua a chi dovranno essere assegnati i beni alla conclusione del periodo di vita del Trust (di consueto i discendenti in ragione di ciò che è stato stabilito nell’atto istitutivo del trust)
consente di godere di vantaggi fiscali Il trust - cenni
I punti che possono essere considerati critici
In fase di valutazione dello strumento di governance da utilizzare sarà importante che il disponente abbia la chiara evidenza che per dare effettività e liceità al trust:
1. deve spogliarsi della proprietà dei beni che vuole assegnare al Trust 2. dovrà affidare integralmente la gestione dei beni al trustee
In fase di gestione sarà importante che il disponente abbia la chiara evidenza che per dare effettività e liceità al trust:
1. l’amministrazione del Trust affidata al Trustee deve essere effettiva
2. il disponente non deve interferire (in alcun modo) nella fase di assunzione delle decisioni gestionali inerenti lo scopo del trust e l’uso dei suoi beni
3. può essere nominato un Protector con compiti di controllo dell’operato del
I punti che possono essere considerati critici
L’effetto di una valutazione non adeguata in fase di scelta dello strumento di governance o l’influenza del disponente nella gestione del trust e dei beni allo stesso trasferiti può mettere in crisi il fine lecito e far decadere i benefici ai quali si è fatto riferimento in precedenza