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Criticità nel passaggio generazionale dell’impresa

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Academic year: 2021

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LA GESTIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Avv. Dott. Luigi Ferrajoli

24121 BERGAMO - VIAA. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040

25121 BRESCIA - VIASOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628

info@studioferrajoli.it www.studioferrajoli.it

(2)

Con l’evolversi della nostra società si aprono scenari che impongono nuove riflessioni in tema tutela del patrimonio.

Nel corso dell’incontro si focalizzerà l’attenzione sulle seguenti casistiche:

I nuovi scenari della tutela del patrimonio

PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA

TUTELA DELLE C.D. NUOVE FAMIGLIE (post legge Cirinnà) IN TALI PASSAGGI

TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA DISABILITA’

NELLA SUCCESSIONE D’AZIENDA

(3)

Il professionista chiamato a gestire le nuove tematiche potrà utilizzare istituti già esistenti nel nostro ordinamento o affidarsi alle nuove tipologie di strumenti di tutela recentemente introdotti dal legislatore.

Nel corso del presente intervento si analizzeranno in particolare:

I nuovi scenari della tutela del patrimonio

SOCIETA’

SEMPLICE

TRUST NELLA C.D. LEGGE SUL

DOPO DI NOI

PATTO DI FAMIGLIA CONTRATTO DI

AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

(4)

La maggior parte delle aziende italiane è costituita da piccole e medie imprese gestite da un nucleo familiare senza l’appoggio di amministratori esterni.

L’analisi dei dati sulle aziende italiane mostra i termini del problema.

Criticità nel passaggio generazionale dell’impresa

il 70% delle imprese con un fatturato compreso tra 20 e 50

milioni di euro è a matrice familiare

DI CUI

il 25% è guidato da un leader di età superiore ai 70 anni

DI CONSEGUENZA il 18% sarà costretto ad affrontare il ricambio

generazionale nei prossimi 5 anni

(5)

La pianificazione successoria può perseguire diverse finalità:

destinare i singoli beni ai diversi eredi in relazione a specifiche attitudini;

prevenire eventuali liti tra gli eredi;

favorire un soggetto debole;

minimizzare il carico fiscale.

Una soluzione sempre più utilizzata per il passaggio generazionale è la segregazione della percentuale di comando in un’apposita holding di famiglia (si pensi alla SAPA della famiglia Agnelli).

Pianificazione del passaggio generazionale

(6)

Attraverso il conferimento l’impresa di famiglia trasferisce ad una società già esistente o di nuova costituzione la propria azienda, o un ramo di essa, o una singola attività, ottenendo come corrispettivo le azioni (o le quote) emesse dalla società conferitaria a seguito di una delibera di incremento del proprio capitale sociale.

Holding di famiglia

Holding finanziaria

pura

L’impresa familiare A conferisce l’intera azienda nel patrimonio di B

ottenendo una partecipazione (totalitaria o meno).

Holding mista

L’impresa familiare A conferisce un ramo d’azienda o un’attività nel

patrimonio di B ottenendo una partecipazione (totalitaria o meno).

(7)

Holding di famiglia

Con la costituzione di una holding di famiglia con conferimento nella stessa delle partecipazioni detenute nelle società operative è possibile evitare che si generi materia fiscalmente imponibile ai sensi dell’art. 177 comma 2 del Tuir.

La neutralità fiscale dell’operazione per i soggetti conferenti è riconosciuta al verificarsi di due condizioni:

- con il conferimento, la holding deve acquisire una posizione di controllo della società operativa;

- il conferimento o l’aumento di patrimonio netto della conferitaria deve essere pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione trasferita.

(8)

Holding di famiglia

Questo regime si applica anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posti in essere da soggetti già partecipanti, direttamente o indirettamente, alla società conferitaria e che, prima del conferimento, abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto, della società partecipata, poi trasferito alla conferitaria in seguito al conferimento stesso.

Tale disciplina rappresenta una deroga alle regole generali previste dall’art. 9 Tuir, in base al quale le partecipazioni conferite in una società sono valutate in base al loro valore normale.

(9)

VANTAGGI

1) Controllo unitario della struttura aziendale

2) Gestione dei contrasti familiari soltanto a livello di holding

3) Gestione della pianificazione tributaria della famiglia

4) Proprietà dei marchi o brevetti legati all’impresa

5) Detenzione delle partecipazioni societarie nell’esclusivo interesse del mantenimento del controllo da parte della famiglia

Holding di famiglia

(10)

Le partecipazioni delle società operative che fanno capo alla famiglia possono essere detenute da una società semplice.

L’utilizzo di tale forma societaria garantisce infatti una serie di vantaggi:

libertà di forma per il contratto (salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti);

possibilità di prevedere limitazioni di responsabilità per uno o più soci;

assenza di qualsiasi formalismo: niente libri contabili, bilanci, organi societari;

inassoggettabilità al fallimento;

impignorabilità della quota sociale.

Holding di famiglia e società semplice

(11)

Diverse sono i tipi di beni conferibili nella società semplice:

- beni in proprietà: la garanzia dovuta dal socio e il passaggio del rischio sono regolati dalle norme sulla vendita.

- beni di godimento: il rischio resta a carico del socio che le ha conferite; il bene resta di proprietà del socio del socio che avrà la restituzione del bene al termine della società;

- crediti: se il debitore è insolvente risponde il socio cedente;

- attività lavorativa: il socio viene definito socio d’opera, il compenso per il suo lavoro è dato dalla partecipazione agli utili.

E’ ormai pacifico che nelle società semplici, come nei trust, possano essere conferite anche quote di partecipazioni societarie.

Società semplice e beni conferibili

(12)

Con gli studi n. 69-2016/I e n. 73-2016/I del 31 marzo 2016 il Consiglio Nazionale del Notariato ha stabilito che è da considerare legittima la costituzione di società semplici c.d.

“cassaforte” ossia che abbiano ad oggetto sociale il semplice godimento dei beni mobili e immobili di cui la società sia divenuta titolare.

Tale approdo risulta innovativo rispetto alla tesi tradizionale, secondo cui alle attività di mero godimento non si dovrebbero applicare le norme del diritto societario, bensì quelle della comunione.

Utilizzo della società semplice c.d. cassaforte

(13)

Secondo il Notariato, la tradizionale suddivisione deve essere rivista alla luce di due principali osservazioni:

- la società non ha più come elemento caratteristico il fine della divisione degli utili, dato che è riconosciuta anche la forma della società consortile;

- è possibile costituire alcune società in forma unipersonale in deroga al principio per cui per l’esistenza di una società occorre l’esercizio “in comune” di un’attività economica.

Vediamo ora quali sono i principali vantaggi nell’utilizzo della società semplice.

Utilizzo della società semplice c.d. cassaforte

(14)

La valenza dell’utilizzo della società semplice quale strumento di tutela è connessa a quanto previsto dall’articolo 2270 c.c.

secondo cui i creditori particolari del socio non possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale finché dura la società (ossia anche per un periodo di tempo indeterminato).

Essi possono agire sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota (sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c) spettante al socio in sede di liquidazione oppure sulla quota spettante dopo lo scioglimento del rapporto sociale.

Solo se i beni del socio debitore sono insufficienti, il creditore può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota (art. 2270 comma 2 c.c.): ciò non è consentito invece per le s.n.c., le s.a.s. e le società cooperative.

La pignorabilità della quota societaria

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Secondo la giurisprudenza di merito, i creditori particolari del socio non possono sottoporre a sequestro quote di società di persone durante societate, poiché ciò porterebbe alla modificazione del rapporto sociale.

A fortiori è inammissibile l’espropriazione della quota:

l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà di altri soci, risulterebbe incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.

La Corte di Cassazione ha statuito l’ammissibilità del pignoramento di quote di società di persone nel solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605).

La pignorabilità della quota societaria

(16)

Tribunale di Padova, sent. del 07.07.2010

La quota di partecipazione ad una società di persone è ritenuta, in linea di principio, non pignorabile, in virtù dell'intuitus personae che caratterizza la partecipazione alla compagine societaria.

In caso di passaggio della quota si verifica la modifica della compagine soggettiva della società ed il trasferimento, essendo subordinato alla necessità di acquisire il consenso unanime dei soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c., rende impossibile l'esecuzione forzata.

La pignorabilità della quota societaria

Appare accoglibile l’eccezione di impignorabilità svolta da parte opponente riguardante le quote della società … ostandovi l’art. 10 dell’atto costitutivo della società, che prevede espressamente che le quote sociali possano essere trasferite per atto tra vivi solo con il consenso degli atri soci ai quali spetta il diritto di prelazione”.

Tribunale di Rovigo, ord. del 21.10.2016

(17)

La Legge sul Dopo di Noi: strumenti di tutela dei soggetti privi di autonomia

Con la Legge n. 112 del 24.06.2016 (c.d. Legge sul Dopo di Noi), il Legislatore ha inserito nel panorama normativo nazionale una specifica disciplina volta a soddisfare le esigenze di tutela e assistenza delle persone affette da grave disabilità.

Lo scopo dichiarato della norma è quello di garantire “il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” nei seguenti casi:

- soggetti privi di un adeguato sostegno familiare;

- soggetti interamente a carico di altri soggetti, al venire meno di questi ultimi.

(18)

La Legge sul Dopo di Noi e passaggio dell’impresa

La Legge sul Dopo di Noi assume rilevanza anche ai fini del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia.

Si pensi infatti all’ipotesi dell’imprenditore che abbia un figlio idoneo alla successione nell’azienda di famiglia ed un secondo figlio affetto da grave disabilità.

La legge n. 112/2016 consente di utilizzare lo strumento migliore per tutelare sia l’interesse alla prosecuzione dell’attività di impresa, sia la necessità di assistenza e cure del figlio disabile.

(19)

L’articolo 6 della legge sul Dopo di Noi prevede tre strumenti che le persone vicine al disabile (genitori o altro soggetto interessato, a prescindere dal rapporto di parentela) possono adottare per programmare le diverse forme di assistenza necessarie allo stesso dopo la morte di chi ne ha avuto cura.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

FIDUCIARIO TRUST

VINCOLO DI DESTINAZIONE

EX ART 2645- TER C.C.

La Legge sul Dopo di Noi: i tre strumenti

(20)

Per incentivare l’utilizzo degli istituti disciplinati dalla Legge sul Dopo di Noi sono stati previsti alcuni vantaggi fiscali ed in particolare:

La Legge sul Dopo di Noi: i vantaggi fiscali

Esenzione dall’imposta sulle successioni e

donazioni e applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali

in misura fissa

per i trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust

ovvero dei fondi speciali

in caso di c.d. retrocessione (se vi è premorienza del disabile

e i beni sono ritrasferiti in capo al soggetto disponente)

(21)

Gli atti ed i documenti necessari per la gestione del trust, del fondo speciale nonché del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo.

Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applicano le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato.

Alla morte del beneficiario, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

La Legge sul Dopo di Noi: i vantaggi fiscali

(22)

I tratti comuni degli istituti previsti dalla Legge sul Dopo di Noi

Per usufruire dei vantaggi fiscali previsti dall’articolo 6 della L.

112/2016 i tre istituti devono avere le seguenti caratteristiche:

1. esclusivi beneficiari dell’istituto devono essere persone con disabilità grave;

2. costituzione con atto pubblico (art. 6, comma 3, lett. a);

3. indicazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli nonché dei bisogni specifici del disabile in favore delle quali sono istituiti;

4. indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del disabile, comprese quelle finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione del medesimo;

SEGUE

(23)

I tratti comuni degli istituti previsti dalla Legge sul Dopo di Noi

5. l’atto istitutivo deve esplicitare che la finalità esclusiva dell’istituto è la tutela del disabile beneficiario (art. 6, comma 2);

6. individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che devono promuovere a favore del disabile;

7. previsione dell’obbligo di rendicontazione e disciplina delle specifiche modalità;

8. individuazione del “guardiano”, ossia il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni sorte a carico del trustee, del fiduciario o del gestore.

SEGUE

(24)

Il contratto di affidamento fiduciario per la costituzione di fondi speciali

L’articolo 1 comma 3 della legge sul Dopo di Noi introduce un nuovo istituto: quello del "fondo speciale" composto di beni (di qualsiasi tipo) sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario.

L’articolo 2645-ter c.c. consente la trascrizione di tutte le strutture negoziali che determinano la destinazione di beni immobili, compreso, quindi il “conferimento” nei fondi speciali di cui alla legge n. 112/2016.

Il vincolo apposto nel programma fiduciario può assumere una portata più ampia rispetto all’art. 2645-ter c.c., che è espressamente limitato ai beni immobili e mobili registrati.

(25)

L’opponibilità ai terzi della destinazione e della separazione patrimoniale deriva:

- per i beni immobili dall’art. 2645-ter;

- per i beni mobili dall’art. 1, comma 3, legge n. 112/2016 e dell'art. 1707 c.c., in forza dei quali il fondo speciale e i suoi frutti sono sottoposti a vincolo di destinazione e non sono aggredibili dai creditori personali del soggetto fiduciario né dai creditori personali di altri fiducianti.

I fondi speciali sono sottratti alla responsabilità patrimoniale dell’affidatario e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del programma fiduciario.

Atti di destinazione e contratto di affidamento

fiduciario

(26)

Il ruolo del fiduciario

Con il contratto di affidamento fiduciario il soggetto affidante assegna all’affidatario una o più posizioni soggettive (beni mobili o immobili) affinché le gestisca a vantaggio dei c.d.

beneficiari, in attuazione di un programma destinatorio disposto dal primo, che il secondo deve osservare e attuare.

L’affidatario riceve così beni gravati da uno specifico vincolo di destinazione senza che essi si confondano con il proprio patrimonio personale nel rispetto della previsione dei soggetti beneficiari.

I beni sono segregati e distinti dal patrimonio dell’affidatario, che non potrà avvalersi delle posizioni soggettive oggetto di affidamento per rispondere delle obbligazioni contratte per cause non attinenti al programma destinatorio.

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Inadempimento del fiduciario

Cosa accade se il fiduciante si rende inadempiente nell’attuazione del programma prestabilito o muore?

Il contratto di affidamento fiduciario è retto dal principio di autotutela, secondo cui l’affidatario fiduciario, quale titolare di un ufficio, è sempre sostituibile ed il fondo affidato (ove l’affidatario fiduciario non collabori) è trasferito dal soggetto a ciò autorizzato ad un nuovo affidatario fiduciario.

L’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non sarebbe risolutiva dato che comporterebbe la restituzione dei beni all’affidante con il conseguente effetto di vanificare e compromettere definitivamente l’attuazione del programma.

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Esempi di atti dispositivi in contratto di affidamento fiduciario

I genitori di una ragazza affetta da grave disabilità stipulano un contratto di affidamento fiduciario con il medico curante della figlia che, avendo assistito la medesima sin dal manifestarsi della malattia, viene individuato come il soggetto più indicato per la gestione del patrimonio fiduciario (beni immobili e valori).

I genitori si impegnano contestualmente ad accantonare

periodicamente somme nel fondo affidato.

I coniugi stabiliscono inoltre che il fondo affidato che residui al termine finale della durata del contratto, ossia alla data della morte della figlia, verrà devoluto all’unica nipote della coppia.

(29)

Esempi di atti dispositivi in contratto di affidamento fiduciario

In una coppia di conviventi anziani la compagna, imprenditrice, malata terminale, vuole tutelare il partner che è affetto da demenza senile.

Tramite un contratto di affidamento fiduciario assegna ad una nipote la titolarità di un immobile, una quota di partecipazione in una società di capitali e di un conto deposito titoli che saranno vincolati al mantenimento del convivente disabile.

Nel contratto viene esplicitamente previsto che, in caso di premorte della nipote, subentrerà nella qualità di affidatario la sorella di quest’ultima ed i beni verranno quindi riassegnati al nuovo fiduciario.

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Esempi di atti dispositivi in contratto di affidamento fiduciario

Due sorelle, di cui una disabile al 100% e affetta gravi problemi mentali, convengono tramite un contratto di affidamento fiduciario il trasferimento, in favore della seconda, di una porzione di un appartamento e di una quota societaria e relativi frutti (dividendi).

Gli accordi prevedono che l’abitazione e la quota societaria non cadano nella successione della sorella capace, ma che sia destinata a far fronte al mantenimento delle condizioni precarie dell’altra.

Tuttavia, alla morte della sorella disabile e cessato quindi lo scopo del trasferimento, l’abitazione e la quota societaria potranno pervenire libere da qualsiasi vincolo ai figli della prima.

(31)

La Risoluzione 113/2017 sui contratti atipici di mantenimento

Non essendo applicabile il vantaggioso regime fiscale di cui alla Legge 112/2016 cosa accade per i c.d. contratti atipici di mantenimento?

Con la risoluzione n. 113 del 25.08.2017 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sul corretto trattamento fiscale da applicare ai contratti che stabiliscono quale corrispettivo del trasferimento di un immobile l’obbligo vita natural durante di una parte a prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un’altra.

Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, la tassazione avviene in base alla c.d. regola del prezzo valore: le parti del contratto dovranno dichiarare in atto il valore della controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva.

(32)

Trust e tutela dei soggetti privi di autonomia

Il trust rimane ad oggi lo strumento principe in tema di tutela e destinazione del patrimonio, sia in relazione alla gestione del passaggio generazionale dell’impresa, sia in relazione alla suddivisione delle risorse tra i componenti della famiglia.

Ed infatti il terzo istituto contemplato dalla legge n. 112/16 è il trust cui viene assegnato l’obiettivo di tutelare uno o più disabili (c.d. “esclusivi beneficiari”, ex art. 6, comma 3, lett. d).

L’impiego del trust è stato così riconosciuto ufficialmente per la prima volta nel nostro ordinamento; inoltre, dato il peculiare obiettivo che si pone tale tipologia di trust, ossia la tutela di soggetti privi di autonomia, è ritenuto legittimo che possano essere istituiti temporaneamente nella forma del trust auto- dichiarato.

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L’ultima giurisprudenza sul trust autodichiarato

Sul fronte interno, la giurisprudenza si è espressa in modo altalenante sulla legittimità dei trust auto-dichiarati.

Con la sentenza n. 3886 del 25 febbraio 2015, la Corte di Cassazione – ribadendo un orientamento espresso con le sentenze n. 3735 e 3737 del 24 febbraio 2015 – ha usato una

“mano pesante” per tutti i trust diversi da quelli nei quali tra disponente e beneficiari non via sia uno stretto rapporto familiare.

Nella pronuncia la Suprema Corte ha sancito l’inesistenza di un trust auto-dichiarato, per difetto di uno dei tratti caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust.

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La Corte di Cassazione, nella sentenza 3886/2015, dopo aver dichiarato l’inesistenza del trust auto-dichiarato esaminato, è passata a stabilirne la tassazione, con un esito durissimo:

a. l’oggetto della tassazione è l’istituzione del vincolo in sé;

b. non essendovi trasferimento patrimoniale ma solo l’istituzione di un vincolo, l’aliquota da applicare è quella massima, vale a dire l’8% (oltre, ovviamente, al 2% di imposta ipotecaria);

c. rilevano, a tali fini, anche i vincoli di destinazione previsti dall’articolo 2645-ter c.c., a prescindere che comportino o meno un trasferimento patrimoniale (in conflitto con quanto previsto dalla Circolare n. 3/E/2008, emanata dall’Agenzia delle Entrate dopo il D.L. 262/2006, concernente l’imposta di donazione agli atti istitutivi dei vincoli di destinazione).

L’ultima giurisprudenza sul trust

autodichiarato

(35)

Con la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del trust auto-dichiarato ribaltando il precedente orientamento.

Partendo dall’assunto che il trust non è un soggetto di diritto autonomo, la sentenza ha stabilito che:

- la fattispecie è legittima sotto il profilo civilistico;

- il trust auto-dichiarato costituisce una forma di donazione indiretta: in assenza di un passaggio dei beni (coincidendo disponente e trustee), i beneficiari divengono attributari dei medesimi non in via immediata ma in ragione del programma istitutivo che regola il trust.

L’ultima giurisprudenza sul trust

autodichiarato

(36)

Di conseguenza, secondo la Cassazione:

a. sul versante fiscale, difetta nel trust auto-dichiarato un reale trasferimento suscettibile di generare materia imponibile da sottoporre a tassazione, limitandosi l’istituto in esame alla segregazione dei beni comportante la preservazione del patrimonio destinato;

b. il presupposto d’imposta si realizza al momento dell’arricchimento effettivo ed immediato del beneficiario e, dunque, non al momento della costituzione del trust auto-dichiarato.

L’ultima giurisprudenza sul trust

autodichiarato

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La Corte Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 14.09.2017 nella causa C-646/15, ha definitivamente affermato la possibilità per il trust di poter invocare il riconoscimento delle libertà fondamentali, tra cui il diritto di stabilimento, analogamente a quanto concesso ai soggetti di diritto pubblico e privato di cui all’art. 54 TFUE.

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte trae origine dalla contestazione di incompatibilità tra la normativa europea e quella tributaria inglese, in base alla quale la perdita della residenza fiscale del trustee determina automaticamente la perdita della residenza ai fini erariali anche per il trust, con conseguente immediata esigibilità della c.d. exit tax sulle plusvalenze latenti prodotte dai propri assets.

La giurisprudenza comunitaria sul trust

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Il processo logico argomentativo dalla Corte:

a. in materia societaria, l’exit tax, calcolata sulla base di plusvalori determinati in via definitiva al momento della perdita della residenza fiscale, è una misura legittima purché al contribuente resti la facoltà di scegliere se pagare immediatamente, ovvero rinviare il pagamento al momento di effettivo realizzo;

b. il presupposto impositivo relativo alle plusvalenze latenti in uscita si realizza solo nel momento in cui i beni del trust siano materialmente realizzati nello Stato di destinazione.

La giurisprudenza comunitaria sul trust

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La Corte di Giustizia è quindi giunta alla seguente conclusione:

“Le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro, che prevede l’assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, qualora la maggioranza dei trustees trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell’imposta in tal modo dovuta”.

Per la prima volta la Corte ha quindi riconosciuto il trust quale soggetto che può usufruire delle libertà fondamentali garantite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La giurisprudenza comunitaria sul trust

(40)

Trust. Un caso emblematico

Con la sentenza n. 88 del 26 maggio 2017, la Commissione Tributaria di I grado di Trento ha rigettato il ricorso del contribuente e accolto la tesi prospettata dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui il trust era stato costituito unicamente per schermare la distribuzione di un dividendo molto rilevante.

Secondo i giudici, essendo rimasto nelle stesse mani il potere di gestione e amministrazione del patrimonio, l’adozione del Trust si qualifica come interposizione fittizia, mancando in tal modo all’istituito Trust i requisiti fondamentali per il suo riconoscimento ai fini fiscali.

(41)

Aldilà delle patologie, il recente approdo di diritto positivo, unitamente alla favorevole evoluzione della giurisprudenza interna e sovranazionale, deve essere inteso come un vero e proprio spartiacque tra l’ormai non più attuale concezione del trust come mero strumento segregativo e la più recente e appropriata visione dell’istituto come versatile mezzo per il raggiungimento di scopi virtuosi.

Vediamo quali sono, in concreto, i vantaggi offerti dal Trust.

Vantaggi dell’impiego del trust

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Vantaggi dell’impiego del trust per la gestione del passaggio generazionale dell’azienda

Tra i diversi vantaggi derivanti dall’utilizzo del trust per la gestione del passaggio dell’azienda di famiglia vi è anche la relativa stabilità delle scelte effettuate.

Infatti, il soggetto designato per guidare l'impresa è tenuto a farlo in favore di tutti i discendenti di colui che gli ha attribuito la stessa e non viene arricchito in modo esclusivo dall'assegnazione.

Gli altri discendenti non ricevono il controllo, ma ad ognuno spetta la propria quota di ricchezza e di redditi generati dalle partecipazioni oggetto di trust: gli eredi non designati non vengono quindi danneggiati da una gestione del passaggio generazionale attuato tramite trust.

(43)

Ma come ci si può tutelare per prevenire eventuali ripensamenti, in capo ad alcuni discendenti, successivamente all'istituzione del trust e con conseguente proposizione di azione di riduzione?

Una soluzione potrebbe consistere nella donazione, da parte dell'imprenditore, delle partecipazioni ai propri legittimari in quote uguali.

Successivamente i beneficiari conferiranno le partecipazioni in un trust, o tramite un atto istitutivo stipulato dall'imprenditore, o con un atto istitutivo stipulato dai legittimari ma concordato con lui, per gestire il passaggio generazionale della ricchezza.

Vantaggi dell’impiego del trust

(44)

Vi è inoltre la possibilità di ottenere una maggiore stabilità del passaggio generazionale attuato tramite il trust combinando quest’ultimo con un patto di famiglia.

Con questo istituto, disciplinato dagli articoli da 768-bis a 768- octies c.c. è possibile per l’imprenditore, attraverso un accordo contrattuale sottoscritto da tutti i legittimari, trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda e per il titolare di partecipazioni societarie di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, al componente o ai componenti della famiglia ritenuti più idonei a proseguirne l’attività dopo la sua morte.

Trust vs. patto di famiglia

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Un uso combinato dei due istituti potrebbe essere così ipotizzato: uno dei discendenti dell’imprenditore riceve le partecipazioni tramite un patto di famiglia; il medesimo potrebbe essere nominato trustee di un trust istituito dallo stesso imprenditore o dagli altri suoi discendenti.

In ogni caso, l’utilizzo del trust comporta sempre numerosi vantaggi rispetto ad altri strumenti, compreso il patto di famiglia:

con questo possono infatti essere trasferite esclusivamente le partecipazioni relative all’attività imprenditoriale esercitata dalla famiglia (non quindi partecipazioni acquisite per fine speculativo o di investimento, o partecipazioni in società di godimento), mentre nel trust può essere conferito qualsiasi bene.

Trust vs. patto di famiglia

(46)

Ulteriori vantaggi dell’utilizzo del trust anziché del patto di famiglia:

- possibilità di definire le regole di gestione dell’impresa:

con il patto di famiglia, le partecipazioni sono trasferite in proprietà all'assegnatario, senza possibilità per l'imprenditore di stabilire regole per il governo della società (non nel trust);

- possibilità di scelta della destinazione dei redditi derivanti dall’impresa: con il patto di famiglia non è possibile indirizzare i redditi (dividendi e plusvalenze) generati dalle partecipazioni a soggetti diversi dall'assegnatario; nel trust il disponente può stabilire come i redditi verranno suddivisi;

- stabilità nel caso venga meno il soggetto designato: se l’assegnatario muore i suoi beni si trasferiscono secondo le regole della successione, mentre il disponente del trust può dettare le proprie regole per la successione del trustee.

Trust vs. patto di famiglia

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Due coniugi proprietari di quote di partecipazioni incrociate in due società, che svolgono attività diverse, decidono di trasferirne il controllo ai due figli, dotati di attitudini imprenditoriali e aspirazioni diverse ma privi di immediate disponibilità.

La soluzione individuata è la sottoscrizione di un patto di famiglia:

- le diverse attività vengono definitivamente attribuite ai figli in maniera nettamente separata e indipendente dai successivi accadimenti della vita tanto dei genitori quanto dei figli stessi (es.

eventuale premorienza dell’uno o dell’altro);

- permane un diritto di credito sia da parte dei genitori verso i figli che tra un fratello e l’altro.

Caso pratico di utilizzo di patto di famiglia in

combinazione con un trust

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Il trust è individuato quale strumento per tutelare i diritti di credito rispetto alle vicende personali dei figli e far sì che il reddito generato dal patrimonio trasferito costituisca garanzia per gli adempimenti stessi.

Le caratteristiche dell’operazione:

- le partecipazioni societarie vengono trasferite in un trust e amministrate in due fondi separati;

- la gestione delle partecipazioni rimane ai figli;

- i diritti di credito dei partecipanti al patto vengono sostituiti dalle posizioni beneficiarie del trust;

- gli utili delle società sono vincolati a favore dei beneficiari.

Il trust rappresenta quindi lo strumento di garanzia dell’attuazione del patto di famiglia e garantisce l’ulteriore beneficio della segregazione del fondo da aggressioni da parte di terzi finché non vengano soddisfatte le obbligazioni assunte dai figli.

Caso pratico di utilizzo di patto di famiglia in

combinazione con un trust

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Patto di famiglia e unioni civili

Il patto di famiglia può essere utilizzato ai fini del passaggio generazionale di aziende a gestione familiare anche nel caso in cui l’imprenditore abbia stipulato un’unione civile ai sensi della c.d. Legge Cirinnà (L. 76/2016) che ha:

- legittimato le c.d. unioni civili tra persone dello stesso sesso;

- dato rilevanza giuridica alla convivenza di fatto.

Infatti, alle parti dell'unione civile si applicano tra l’altro anche le norme del Codice Civile in materia di successione legittima e di patto di famiglia.

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La normativa che regolamenta il patto di famiglia ex art. 768-bis e ss. c.c. deve pertanto ritenersi pienamente applicabile alle unioni civili.

La parte dell'unione civile deve pertanto partecipare al contratto che costituisce il patto di famiglia, in forza di quanto disposto dal combinato disposto ex art. 768-bis c.c. ed art. 768-quater c.c.

Il partner è equiparato al coniuge, cui la legge riserva la quota di legittima, che potrà essere beneficiario assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie dell'imprenditore, oltre che soggetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla disciplina normativa prevista dal legislatore per il patto di famiglia.

Patto di famiglia e unioni civili

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Legge Cirinnà e successione dell’impresa

Sempre con riferimento alla unioni civili, in caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda, il partner in quanto partecipante fa parte dei familiari con diritto alla prelazione.

Nel caso desideri vendere la propria quota sulla quale ha diritto di prelazione, sono quindi applica le disposizioni previste dall’articolo 732 del codice civile:

- notificazione della proposta agli altri eredi, - indicazione del prezzo,

- diritto di prelazione agli altri eredi esercitabile entro due mesi.

In mancanza di notificazione, gli altri eredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente.

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