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Il Decreto legge 24/1/2012 n. 1 sulle

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INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA Circolare n. 24/2016 PEC Prot. P-5557/I.01 Data 1° settembre 2016

Oggetto: DM 165/16 “Parametri per

la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate”

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581

Il Decreto legge 24/1/2012 n. 1 sulle Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

svilup-po delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, all’art. 9 commi 1 e 2 così letteralmente disponeva:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a pa-rametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (omissis).

Nel rispetto del su citato articolo sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016 - Supplemento ordinario 38/L - è stato pubblicato il Decreto n. 165 del 19/7/2016 del Ministero della salute “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sa-nitari di radiologia medica”.

A seguito quindi dell’abrogazione delle tariffe professionali, il regolamento detta le di-sposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifi-che alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.

L’articolo 2 detta i parametri generali:

 per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle di cui all’allegato 1 il compenso è determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici indicati nell’articolo 3 e con le maggiorazioni previste nell’articolo 4;

 nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e con-tributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale omnicomprensivo di tali voci;

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

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 i compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professiona-le, incluse le attività accessorie alla stessa;

 nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio;

 quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci;

 per gli incarichi non conclusi o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tie-ne conto dell’opera effettivamente svolta.

Mentre l’art. 3 detta i parametri specifici come il costo del lavoro, il costo della tecnolo-gia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso.

All’allegato 1 (pagina 36 della GU) sono riportate le prestazioni e il relativo parametro di valore medio di liquidazione dell’Infermiere.

Il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (30 agosto 2016).

Cordiali saluti.

La presidente

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