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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 24

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Academic year: 2022

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 24 a iniziativa del Consigliere Santarelli

NORME PER L’UTILIZZO DEI FARMACI

NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE

Signori Consiglieri,

questa legge ha lo scopo di migliorare l'organizzazione delle strutture pubbliche e private attra- verso l'inserimento di figure professionali, i farmacisti ospedalieri, preposte alla gestione del farmaco, innalzando, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni, l'organizzazione sanitaria degli isti- tuti di ricovero che hanno l'obiettivo di garantire un ottimale e funzionale servizio a tutela della salute e del benessere del paziente.

Essendo finalizzata ad accrescere i profili organizzativi e gestionali della sanità regionale in ter- mini di qualità, funzionalità ed economicità, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi statali, questa norma rientra nell’ambito della «tutela della salute», annoverata tra quelle di legisla- zione concorrente dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Attualmente nelle strutture sanitarie la detenzione e dispensazione dei farmaci è affidata ai capo- sala infermieri, al di fuori delle loro competenze.

Questa anomala situazione comporta un costo elevato per il sistema sanitario perché i frequenti errori nella gestione, somministrazione e controllo della terapia farmaceutica possono provocare danni ai pazienti, aumentare i giorni di ricovero, non garantire prestazioni sanitarie ottimali con con- seguenti maggiori oneri per il sistema sanitario.

La figura del farmacista ospedaliero garantirebbe invece una perfetta gestione di tali compiti poi- ché il suo ruolo è proprio quello di dispensare il farmaco, ovvero gestire le modalità, i tempi della terapia, effettuare i controlli, svolgere un'importante attività di educazione sanitaria ed alimentare e dunque di supporto al paziente.

Attraverso l’introduzione della figura del farmacista ospedaliero le strutture garantirebbero appro- priatezza terapeutica ed un razionale ed ottimale utilizzo dei farmaci evitando errori di dispensazione che mettono a rischio la salute del paziente, generando risparmi sulla degenza attraverso il miglio- ramento dell'aderenza terapeutica e sulla stessa gestione dei farmaci stessi.

Un altro aspetto da considerare è anche quello della tutela di figure professionali specializzate, ovvero i farmacisti ospedalieri. Si tratta dunque di una norma di civiltà e di equità professionale a tutela e garanzia non solo della categoria dei farmacisti ma soprattutto dei pazienti. E’ pertanto ne- cessario potenziare il ruolo del farmacista all'interno del sistema sanitario per valorizzare la funzione socio sanitaria ed il ruolo professionale che svolge nella tutela della salute pubblica.

La presenza di un farmacista ospedaliero con competenze anche nella gestione degli strumenti di protezione individuali avrebbe anche evitato alcuni errori fatali nella gestione dell’attuale pande- mia.

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La previsione della figura del farmacista ospedaliero nelle strutture pubbliche e private conven- zionate non costituisce di fatto un maggior onere per le aziende ma, al contrario, un’occasione di risparmio e di ottimizzazione delle risorse.

Ciò in quanto una migliore aderenza alla terapia, l’uso, la gestione e la conservazione dei farmaci, dei dispositivi medici e in generale una complessiva migliore organizzazione porta inevitabilmente a un utilizzo appropriato delle risorse e a una maggiore tutela della salute dei pazienti.

La proposta di legge si compone di 6 articoli:

 l’articolo 1 individua la figura del farmacista all’interno delle varie strutture pubbliche e private convenzionate;

 l’articolo 2 definisce il ruolo del farmacista;

 l’articolo 3 stabilisce i compiti del farmacista;

 l’articolo 4 fissa i criteri per l’assunzione del farmacista nelle diverse tipologie di strutture;

 l’articolo 5 individua le disposizioni transitorie;

 l'articolo 6 precisa che da questa legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

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