P
ARTEII
FORMULARIO
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La stesura di un contratto di lavoro è operazione tecnicamente complessa e difficilmente replicabile per il tramite di formule standar-dizzate. Il pieno e corretto esercizio della autonomia negoziale privata (art. 1322 c.c.) impone, del resto, che la costruzione di un regolamento contrattuale risponda, caso per caso, alle specifiche e variabili esigenze delle Parti contraenti in funzione della realtà che si intende disciplina-re. Lo stesso contratto non è altro che il potere, concesso dal legislatore ai singoli privati, di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.) con accordi che hanno forza e valore di legge tra le Parti al punto che non possono poi essere sciolti se non per mutuo consenso o altre cause espressamente previste dalla legge (art. 1372 c.c.).
Ciò premesso, resta pur sempre vero che formule e schemi contrat-tuali astratti possono comunque avere una loro validità e utilità pratica nell’indirizzare e orientare i privati e i loro consulenti nella redazione di testi adeguati e tecnicamente precisi rispetto alle situazioni che si vo-gliono regolare. La stessa stesura di un regolamento contrattuale, pur rimanendo una operazione delicata, e come tale riservata agli addetti ai lavori, può rappresentare un ottimo esercizio didattico per valutare, in chiave casistica e in situazioni di compito, la effettiva conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali di un manuale di diritto del lavo-ro. Non di rado sono gli stessi studenti a lamentare un eccesso di teoria e nozionismo a scapito di una applicazione pratica delle conoscenze ac-quisite.
Michele Tiraboschi - Teoria e pratica dei contratti di lavoro
Formulario dei contratti di lavoro
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43. Tempo indeterminato a tutele c.d. crescenti (formula)
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ai sensi del d.lgs. n. 23/2015)
... [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante
Sig./Sig.ra ..., nato/a a ... (PROVINCIA), il .../.../..., con sede legale in ... (PROVINCIA), via ..., n. ..., CAP ..., C.F. e partita IVA ... (Datore di lavoro);
E
... [Lavoratore], nato/a a ... (PROVINCIA), il .../.../...,
residente in ... (PROVINCIA), via ..., n. ..., CAP ..., C.F. ... (Lavoratore);
CONVENGONO
1. OGGETTO, MANSIONI, INQUADRAMENTO
1.1. Il/La Sig./Sig.ra ... [Lavoratore] è assunto/a a tempo
indeterminato da ... [Datore di lavoro] con assegnazione
del-le seguenti mansioni ... ovvero deldel-le mansioni riconducibili al livello di inquadramento ... del CCNL ... L’assunzione decorre dal .../.../...
1.2. Resta inteso che il Datore di lavoro si riserva di assegnare il Lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadra-mento inferiore al ricorrere delle condizioni e secondo le mo-dalità prescritte all’art. 2103 c.c.
2. PATTO DI PROVA
Michele Tiraboschi - Teoria e pratica dei contratti di lavoro
indicato nel CCNL di categoria riprendendo la relativa espressione te-stuale, ad es. «60 gg. di lavoro effettivo»] durante il quale ciascuna
delle Parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di moti-vazione e di preavviso.
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CLAUSOLA ALTERNATIVA
si tratta della ipotesi in cui il presente contratto sia stato preceduto da
ulte-riori rapporti di lavoro tra le medesime Parti. In tal caso l’inserimento del patto di prova è illegittimo ove non funzionale a sperimentare la reciproca convenienza al contratto (1). Pertanto si consiglia di inserire tale clausola
solo ove le precedenti esperienze non abbiano consentito la suddetta spementazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Ove ri-corra tale circostanza è pertanto necessario specificare le ragioni che legitti-mano la reiterazione del patto di prova
ove il suddetto contratto venga stipulato in caso di subentro di un
imprendi-tore ad un altro nella titolarità di un appalto, una concessione o un affida-mento, si suggerisce di verificare le disposizioni della contrattazione colletti-va applicabile, che talvolta esclude la possibilità di prevedere ulteriori perio-di perio-di prova (2)
2.1. L’assunzione è subordinata al positivo superamento di un pe-riodo di prova di ... giorni/settimane/mesi di calendario/lavo-rativi [è consigliabile fare riferimento al periodo di prova come indicato nel CCNL di categoria riprendendo la relativa espressione testuale, ad es. «60 gg. di lavoro effettivo»] al fine di sperimentare la reciproca
conve-nienza al contratto in considerazione della diversa natura del rap-porto/delle mansioni rispetto al rapporto già intercorso tra le Par-ti/della brevità del pregresso rapporto di lavoro tra le Parti [ sce-gliere la motivazione più adeguata o inserire eventuali altre ragioni a sup-porto della necessità di verificare la convenienza reciproca al contratto nono-stante la precedente esperienza]. Durante tale periodo ciascuna delle
Parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e di preavviso.
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(1) Cfr. Cass. 25 marzo 2015, n. 6001; Cass. 5 marzo 2015, n. 4466; Cass.
25 febbraio 2015, n. 3852; Cass. 5 maggio 2004, n. 8579; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13700; Cass. 7 marzo 2000, n. 2579; Cass. 19 giugno 2000, n. 8295.
(2) Cfr. l’art. 20-ter del Ccnl Enti culturali, turistici e sportivi –