• Non ci sono risultati.

L'impatto del REACH sulla valutazione del rischio chimico 1 (CONTESSOTTO)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "L'impatto del REACH sulla valutazione del rischio chimico 1 (CONTESSOTTO)"

Copied!
20
0
0

Testo completo

(1)

1

Progetto Regionale REACH Linea assistenza

Treviso, 25 giugno 2013

(2)

In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate

dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche

noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative

disposizioni correttive.

(3)

Titolo I - (art. 1-61) Titolo II (art. 62-68) Titolo III (art. 69-87) Titolo IV (art. 88-160) Titolo V (art. 161-166) Titolo VI (art. 167-171) Titolo VII (art. 172-179) Titolo VIII (art. 180-220)

Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose

Capo I protezione da agenti chimici

Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Capo III

protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto

Titolo X (art. 266-286) Titolo XI (art. 287-297) Titolo XII (art. 298 - 303) Titolo XIII (art. 304 - 306)

Normativa

Normativa

Sociale

(4)

Normativa Sociale

Normativa Sociale

Normativa di Prodotto

Normativa di Prodotto

(5)

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

Attuazione della Direttiva 67/548/CEE concernente

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle

sostanze pericolose

Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65

Attuazione della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva

2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio

e all’etichettatura dei

preparati pericolosi

Normativa di

Normativa di

Prodotto

(6)

D.Lgs.81/2008

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I

CAPO I

(7)

TITOLO IX - SOSTANZE

PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA

AGENTI CHIMICI

Articolo 221 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei

lavoratori contro i

rischi per la salute e la sicurezza

che derivano, o

possono derivare, dagli

effetti di agenti chimici

presenti sul luogo di lavoro

o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di

agenti chimici.

Art. 222 c.1, lett A) agenti chimici: tutti gli elementi o composti

chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o

ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti

intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a

tutti gli

agenti chimici pericolosi

che sono presenti sul

luogo di lavoro, […]

(8)

Articolo 222 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici

classificati come sostanze pericolose ai sensi del

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

, e successive

modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di

classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

2) agenti chimici

classificati come preparati pericolosi ai sensi del

Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65

, e successive

modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di

classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;

(9)

Articolo 223 - Valutazione dei rischi

Comma 1

. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro

determina preliminarmente l’eventuale presenza di

agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti

dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro

proprietà pericolose

;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile

dell’immissione sul mercato tramite la

relativa

scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3

febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,

n. 65, e successive modifiche

;

Comma 4

. Fermo restando quanto previsto dai

Decreti legislativi 3

febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65,

e successive modificazioni,

il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è

tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni

necessarie per la completa valutazione del rischio.

(10)

Articolo 226 - Disposizioni in caso di

incidenti o di emergenze

Comma 1. […] il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone

procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. […]

Comma 5

. Le misure di emergenza devono essere contenute nel

piano previsto dal Decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano

vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose,

sugli agenti

chimici pericolosi

, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle

precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti

per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie

procedure e misure precauzionali;

(11)

Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Comma 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed

altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive

(12)

Articolo 228 - Divieti

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’ALLEGATO XL.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’ALLEGATO stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:

a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o

di rifiuti;

c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. […]

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una

richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga;

b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti;

d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;

(13)

Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria

Comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma

2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo

41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la

salute

che rispondono ai criteri per la classificazione

come:

Molto tossici

Tossici

Nocivi

Sensibilizzanti

Corrosivi

Irritanti

Tossici per il ciclo riproduttivo

(14)

D.Lgs.81/2008

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO II

CAPO II

PROTEZIONE DA

AGENTI

AGENTI

CANCEROGENI E MUTAGENI

(15)

Articolo 234 - Definizioni 1. Agli effetti del presente Decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali

categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la

concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie

cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto

dall’ALLEGATO XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle

categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la

concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie

mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;

(16)

Articolo 239 - Informazione e formazione

Comma 4

. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i

contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o

mutageni siano

etichettati

in maniera chiaramente leggibile e

comprensibile. I

contrassegni

utilizzati e le altre indicazioni

devono essere

conformi al disposto dei Decreti legislativi

3 febbraio 1997, n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N),

e

(17)

ALLEGATO XXVI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI

CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

Comma 1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974,

n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonchè le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell’etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.Legge n° 256 del 29/05/1974 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e

dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. >>> abrogata dall'art. 15 del D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 >>> abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 (DPP)

Decreto Ministeriale del 28/01/1992 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e

della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee. >>> abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285

(18)

Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per

la salute e sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

è istituita la

Commissione consultiva permanente

per la salute e

sicurezza sul lavoro.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza

sul lavoro ha il compito di:

a)

esaminare i problemi applicativi della normativa di salute

e

sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il

perfezionamento della legislazione vigente;

i)

valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive

comunitarie

e delle convenzioni internazionali stipulate in materia

di salute e sicurezza del lavoro;

(19)

Commissione

consultiva permanente

D.Lgs.81

Criteri e strumenti per la

valutazione e la gestione

del rischio chimico negli

ambienti di lavoro alla

luce delle ricadute dei

regolamenti europei

REACH, CLP, SDS

http://www.lavo ro.gov.it/lavoro/ sicurezzalavoro/ MS/Commission ePermanente/def ault DOCUMENTO:

Valutazione e gestione

del rischio chim

ico negli ambien

(20)

Riferimenti

Documenti correlati

 tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola, categoria di pericolo 1 e 2: sostanze o miscele che presentano una tossicità specifica e non letale

Può provocare danni agli organi <indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è

P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente P370 + P376 In caso di incendio, bloccare la perdita se non c’è pericolo. P370 + P378 In

Quando non è possibile evitare, ridurre o fronteggia- re adeguatamente i rischi con misure tecniche di pre- venzione, con sistemi di protezione collettiva o con una

Se dalla valutazione del rischio si dimostra che, in relazione al tipo, quantità, di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente

Il monitoraggio biologi- co dell’esposizione valuta il rischio misurando i livelli di esposizione interna (indicatori biologici di dose) e li con- fronta con valori biologici limite

R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.. R 50/53 Altamente tossico

Direttiva 99/51/CE della Commissione 26/05/1999 che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l’Allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento