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Tutela cautelare nei confronti dell'organo gestorio e dell'organo di controllo di s.r.l.

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c.c. art. 2403; c.p.c. art. 3

D.P.R. n.444/1997 e C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E, circolare 42/E del 9 novembre 2012

Società a responsabilità limitata

Tribunale Milano, 23 gennaio 2014 (ordinanza) – Est. Mambriani – Miranda, Miranda (avv. ????) – Biffo RSA s.r.l. (avv. ????) – Gandini, Gandini, Scaccabarozzi, Frecchiami, Falco, Meroni, Lima Società – Società a responsabilità limitata – Azione ex art. 2476 c.c. – Ammissibilità ante causam

Fornire Riferimenti normativi (art.2476, comma 3°, C.c.)

È ammissibile la proposizione ante causam dell’azione ex art. 2476 c.c. in considerazione delle difficoltà procedurali discendenti dal ritenere proponibile il ricorso solo in corso di causa e delle carenze di tutela che ciò determinerebbe.

(1,2,3) (1)

Società – Società a responsabilità limitata – Sospensione dell’organo gestorio e dell’organo di controllo – Strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. – Inammissibilità

Fornire Riferimenti normativi (art. 2476, comma 3° , C.c.; art. 700 c.p.c.)

L’istanza avente ad oggetto la richiesta di sospensione dell’organo gestorio e dell’organo di controllo, con contestuale nomina d’ufficio di organi sostitutivi, esula dall’azione tipica della revoca ex art. 2476 c.c. ed è inammissibile come azione cautelare atipica in quanto incompatibile con il quadro ordinamentale di riferimento.

(1,2,3) (2)

Omissis. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di parti resistenti di inammissibilità del ricorso ex art. 2476 c.c. per essere stato il medesimo proposto ante causam. Questo Tribunale, in considerazione delle difficoltà procedurali discendenti dal ritenere proponibile il ricorso solo in corso di causa e dalle carenze di tutela che ciò determinerebbe – si pensi solo alla impossibilità di prevenire un danno in fieri –, da tempo si è ripetutamente espresso nel senso di ritenere preferibile l’altra tesi, fondata sull’interpretazione del termine “altresì” come attributivo di un autonomo potere cautelare (Trib. Lucca, 13.9.2007, in Giur. Comm., 2009, II, 206). Tale tesi incontra l’unica difficoltà costituita dal non essere espressamente prevista l’azione di merito corrispondente, tale obiezione fondamentale è stata però superata affermando che, se il legislatore ha concesso la tutela cautelare, ha anche implicitamente ma chiaramente previsto ed ammesso la corrispondente azione di

merito (v. anche Trib. Roma, 31.3.2004, in Riv. not., 2004, II, 768; Corte Cost., sent. n. 481 del 2005).

Deve invece essere accolta l’eccezione di inammissibilità concernente il petitum cautelare proposto dai ricorrenti. Essi hanno infatti chiesto al Tribunale di “sospendere ex art. 700 c.p.c. ed ex art. 2476, comma 3 c.c., il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione geom. Aldo Gandini e/o il Consigliere Daniele Gandini, nonché il Collegio Sindacale, quali organi della società “Il Biffo RSA s.r.l.”… adottando in ogni caso i provvedimenti ritenuti più idonei, anche la nomina di un Consiglio di Amministrazione e/o di un Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché di un Collegio Sindacale nominato d’ufficio”. In udienza, richiesti di spiegazioni sul punto, i ricorrenti hanno espressamente confermato di avere chiesto la sospensione dell’organo gestorio e dell’organo di controllo come sopra articolata. Tanto premesso, l’art. 2476, comma 3 c.c. prevede uno strumento cautelare tipico, che è la revoca, non dunque la sospensione, degli amministratori di s.r.l., sicché il ricorso con cui, invocando quella norma, si chiede la sospensione degli amministratori è inammissibile. L’inammissibilità dello strumento cautelare tipico impone di valutare l’ammissibilità dello strumento cautelare atipico e residuale di cui all’art. 700 c.p.c. Tuttavia, anche valutato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il ricorso si palesa inammissibile. Anzitutto, è ben possibile ed anzi prevista la possibilità di chiedere ed ottenere misure cautelari non espressamente configurate dal legislatore, al fine di tutelare determinati diritti rispetto a particolari situazioni lesive che per un verso, proprio in quanto tali, non sono state previste normativamente, e, per altro verso, richiamano la necessità di adottare mezzi cautelari ritagliati su quella particolare modalità lesiva, proprio per non lasciare sforniti di tutela diritti suscettibili di essere lesi nelle more del processo. È tuttavia comunque necessario che il mezzo cautelare atipico sia quanto meno compatibile con il quadro fondamentale di riferimento. Nulla di tutto questo nel caso di specie. I motivi per i quali i soci di minoranza hanno chiesto la sospensione degli organi di gestione e di controllo della società in nulla differiscono da quelli che, indipendentemente dalla loro fondatezza e congruenza, sono usualmente posti a base delle richieste di revoca degli amministratori, non essendo stata rappresentata alcuna situazione peculiare che ne renda invece necessaria la sospensione. La sospensione dell’organo di gestione è istituto non a caso completamente sconosciuto al diritto societario, in quanto presenta controindicazioni, in termini di lesione dei diritti della stessa società e degli altri soci, tali da renderlo non solo inopportuno, ma addirittura nocivo. Inoltre essa contrasta con alcuni postulati della riforma del 2003 in modo talmente evidente da farla ritenere senz’altro vietata. Quanto al primo

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profilo basti pensare che, in assenza di organo amministrativo, la società è priva della possibilità di essere non solo gestita, ma sinanco rappresentata in qualsivoglia rapporto don i terzi, con conseguente danno, ipso facto, per la società stessa e per tutti i soci. Inoltre, siccome di “sospensione” si tratterebbe, non è chiaro sino a quando essa potrebbe durare ed in quale situazione giuridica si troverebbero i componenti degli organi “sospesi”. Su questi punti i ricorrenti tacciono. Essi, però, probabilmente intuendo l’insostenibilità della situazione che la sospensione verrebbe a creare, propongono al Tribunale di procedere direttamente alla “nomina” addirittura di un intero c.d.a. o, in subordine, del suo presidente. Tale richiesta, oltre ad essere contraddittoria – poiché, a fronte della (supponibile) permanenza in carica degli amministratori sospesi, quelli nominati dal Tribunale dovrebbero (forse) essere un giorno revocati (quando? da chi?) – è tuttavia evidentemente inammissibile, poiché è pacifico che il Tribunale non ha poteri di nomina degli amministratori al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, casi tra i quali – per giurisprudenza costante – non vi è nemmeno quello della revoca degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c. e, dunque, a maggior ragione, non vi può essere quello della loro ipotetica “sospensione”. Le osservazioni appena svolte con riferimento all’organo amministrativo valgono a maggior ragione con riferimento all’organo di controllo, rispetto al quale non è nemmeno prevista normativamente un’ipotesi di revoca cautelare. In conclusione il ricorso è inammissibile. – Omissis.

Tribunale Torino, 16 dicembre 2013 (ordinanza) – Est. Ratti – Solini (avv. Spizzica) – Lagotto s.r.l. (avv. Piermatteo) – Furfaro (avv. Felici, Felisi, Dutto) Società – Società a responsabilità limitata – Azione ex art. 2476 c.c. – Ammissibilità ante causam

Fornire Riferimenti normativi (art. 2476, comma 3°, C.c.)

È ammissibile la proposizione ante causam dell’azione ex art. 2476 c.c. collegata ad una futura azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, essendo dubbia la proponibilità di un’autonoma azione di revoca.

(1,2,3) (3)

Omissis. – Come hanno messo in evidenza le parti da contrapposte posizioni, molte delle problematiche suscitate dal tenore letterale dell’art. 2476 c.c. non sono state ancora risolte in modo univoco dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Ritiene però il GD che, con riferimento all’azione di responsabilità dell’amministratore, la possibilità di richiedere un provvedimento cautelare di revoca anche prima dell’inizio della causa di merito non possa essere negata. Infatti, anche se nella relazione al d.lgs. 2003 n.6 la soppressione del controllo giudiziario per le s.r.l. viene motivata con la legittimazione attribuita ad ogni singolo socio dell’azione sociale di responsabilità e con la possibilità del socio di richiedere “in quella sede” e “con essa” un

provvedimento di revoca dell’organo amministrativo, il tenore letterale della norma, che dopo la sua emanazione si obiettivizza, non consenta la conclusione proposta dalla difesa di Furfaro Domenico. In base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., infatti, “l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi…” e non viene affatto esclusa la proposizione di una azione cautelare ante causam. A ciò aggiungasi, in linea generale, che quando il legislatore della riforma societaria ha voluto subordinare la tutela cautelare ed urgente alla previa instaurazione del giudizio di merito, lo ha detto espressamente (cfr. art. 2378 comma 3 c.c.).

Quanto sopra esclude inoltre anche la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, a prescindere dalle questioni di validità della clausola arbitrale sollevate dal ricorrente. Come è noto, infatti, per garantire alle parti una tutela cautelare generalmente preclusa agli arbitri (ad eccezione dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 35 del d. lgs. 2003 n.5, qui non sussistente) gli artt. 35 cit., 669 quinquies c.p.c. (richiamato anche dal predetto art. 35) e, più in generale, 818 c.p.c. consentono – anche quando la materia è oggetto di clausola compromissoria – il ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito in mancanza della riserva arbitrale.

Come già accennato, l’amministratore Furfaro osserva poi che una azione di revoca autonoma dell’amministratore (cioè a prescindere dall’azione di responsabilità) non è ammissibile. In effetti – e nonostante la nota sentenza 2005 n. 481 della Corte Costituzionale (che, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476 e 2477 c.c. nella parte in cui escludono, per le s.r.l., l’ammissibilità del ricorso alla procedura di controllo giudiziario ha osservato che “la qualificazione di cautelare data della legge alla misura della revoca ben può essere intesa nel senso di strumentale e anticipatoria rispetto ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti “gravi irregolarità” e v’è mero pericolo di danno per la medesima…) – la configurabilità di una autonoma azione di revoca (azionabile anche in via cautelare e con provvedimento destinato a “restare in piedi” in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito) desta ancora perplessità posto che il legislatore (a differenza di quanto accade nelle società di persone ex art. 2259 comma 3 c.c.) non l’ha espressamente prevista e che il sistema, così ricostruito, finirebbe per collidere con il principio di tassatività delle azioni costitutive di cui all’art. 2908 c.c. In ogni caso, la questione non è qui rilevante posto che l’azione di revoca cautelare collegata ad una futura azione di responsabilità è, come sopra delineato, ammissibile e che il valore aggiunto dato dalla prospettazione di una autonoma azione di revoca (e consistente sufficienza di irregolarità gestionali a prescindere dalla loro dannosità attuale o potenziale) è destinato a sfumare nell’azione cautelare, soggetta, secondo i

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principi generali, al duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Omissis. – Nel caso di specie, all’esito dell’accertamento sommario, tipico dei procedimenti cautelari, ritiene il GD che le “irregolarità” segnalate dal ricorrente non siano almeno in parte sussistenti o comunque di gravità tale, singolarmente o complessivamente considerate, da comportare un danno irreparabile alla società e/o da condurre alla

revoca immediata ed urgente dell’organo amministrativo.

Omissis. – Atteso quanto sopra esposto, non sussistendo i presupposti per il richiesto

provvedimento di revoca cautelare

dell’amministratore, il ricorso presentato da Soliani Alessandro deve essere respinto ma le particolarità della controversia suggeriscono di dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Tutela cautelare nei confronti dell’organo gestorio e dell’organo di controllo di s.r.l.

Mia Callegari

Fornire Abstract Il contributo illustra i controversi orientamenti in tema di proponibilità ante causam dell’azione di revoca dell’organo gestorio e di controllo ex art. 2476, 3° comma c.c. ed in tema di ammissibilità di un rimedio cautelare atipico volto ad ottenere la sospensione del predetti organi.

Fornire titolo paragrafo. Max 2 righe Sulla proponibilità ante causam dell’azione di revoca ex art. 2476 c.c.

Due sono le principali questioni affrontate nelle pronunce in esame, di sicuro interesse in quanto legate all’interpretazione di una norma, l’art. 2476, 3° comma, c.c., da sempre foriera di vivacissimo dibattito dottrinale e giurisprudenziale fin dalla sua introduzione con la novella societaria del 20031.

La prima (riassunta nelle massime 1 e 3), di natura più squisitamente processuale, attiene alla proponibilità ante causam dell’azione di revoca ex art. 2476 c.c.

Nell’immediatezza della riforma, si era andato affermando l’orientamento per cui essa potesse essere proposta unicamente nell’ambito del relativo giudizio di merito2; l’indirizzo è rimasto poi minoritario,

superato dall’opzione di ammissibilità della tutela cautelare ante causam3.

L’aspetto più problematico dell’istituto in esame deriva dalla circostanza che il provvedimento ex art. 2476 c.c., pur essendo qualificato espressamente dal legislatore come cautelare, non anticipa la statuizione di merito: infatti esso consiste nella revoca degli amministratori a fronte di un’azione di cognizione 1 Su cui v., per tutti, Zanarone, Delle società a responsabilità

limitata, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger, Milano, 2010,

1086 e segg.; Laurini, La società a responsabilità limitata

post-riforme. Nuovi modelli organizzativi e regole di funzionamento,

Padova, 2014, 196 e segg.; Weigmann, La revoca degli

amministratori di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso,

diretto da Abbadessa e Portale, III, Torino, 2007, 544 e segg.; Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di

diritto commerciale, V, diretto da Cottino, Padova, 2007, 260 e

segg.

diretta a conseguire l’accertamento della responsabilità ed il risarcimento dei danni4.

Da qui la convinzione che si tratti di una figura cautelare decisamente atipica in quanto priva di due caratteristiche fondamentali dei provvedimenti cautelari, cioè l’idoneità ad anticipare gli effetti della decisione di merito5 e la provvisorietà ovvero

l’inidoneità a dettare una disciplina definitiva del 2 Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 luglio 2004, in Società, 2004, 1545; Trib. Palma, 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 913; Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 novembre 2004, in Società, 2005, 477; Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in Giur. It., 2005, 2107; Trib. Milano, 27 aprile 2005, in Corriere merito, 2005, 883; Trib. Vercelli, 28 settembre 2005, in Giur. di Merito, 2007, 1019; Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, in Società, 2006, 625; Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, in Società, 2007, 1009; Trib. Agrigento, 15 febbraio 2006, in Vita notar., 2006, I, 317. In dottrina, v. Conforti, Nomina e revoca degli amministratori di

società, Milano, 2007, 687 e segg.

3 V., ex multis, Trib. Napoli, 5 maggio 2008, in Società, 2009, 1525; Trib. Pavia, 5 agosto 2008, in Giur. Comm., 2009, II, 1218; Trib. Lucca, 13.9.2007, in Giur. Comm., 2009, II, 206; Trib. Milano, 30 agosto 2006, in Giur. di Merito, 2007, 1377; Trib. Milano, 12 gennaio 2006, in Giur. Comm., 2007, II, 910, con nota di Cagnasso; Trib. Milano, 30 novembre 2005, in Società, 2007, 1009; Trib. Marsala, 15 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 3469; Trib. Roma, 5 agosto 2004, in Società, 2004, 1542; Trib. Roma, 30 luglio 2004, in Giur. It., 2005, 308, con nota di Cagnasso; Trib. Roma, 22 giugno 2004, in Giur. di Merito, 2005, I, 95.

4 Cfr. Cagnasso, Sub art. 2476, in Il nuovo diritto societario,

Commentario, diretto da Cottino, Cagnasso, Bonfante,

Montalenti, II, Torino, 2004, 1888 e segg. 5

Pasquariello, Commento all’art. 2476, in Il nuovo diritto delle

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rapporto controverso. Il provvedimento di revoca degli amministratori di s.r.l. si inserisce infatti nel contesto di un giudizio ordinario di cognizione volto non già ad ottenere conferma o definitività della revoca, bensì la condanna al risarcimento dei danni derivanti dagli illeciti amministrativi, con una certa “disconnessione” o meglio carenza di collegamento teleologico (c.d. strumentalità) tra la richiesta cautelare e la domanda risarcitoria di merito.

Il punto resta peraltro dibattuto6 e, soprattutto, è

dibattuto se la tutela cautelare abbia natura conservativa ovvero anticipatoria, potendosi riferire nell’un caso unicamente ad un giudizio di merito di natura risarcitoria, nell’altro ad un giudizio di merito avente ad oggetto solo la revoca dell’organo gestorio o di controllo.

Le pronunce in esame concordano nell’attribuire alla cautela natura anticipatoria rispetto alla domanda di revoca, così rafforzando la tutela del socio di s.r.l. e ponendosi in linea con un’affermazione (di cui è stata peraltro sottolineata la natura incidentale) contenuta nell’importante sentenza n. 481/2005 della Corte costituzionale, secondo cui “la qualificazione di “cautelare” data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa – come peraltro ritiene una parte della giurisprudenza e della dottrina – nel senso di strumentale (od anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti “gravi irregolarità” e v’è mero pericolo di danno per la medesima”7.

In senso diametralmente opposto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Napoli, ritenendo ammissibile il ricorso ante causam, ma attribuendo alla tutela valore conservativo: così argomentando, il provvedimento cautelare è strettamente finalizzato alla revoca dell’amministratore ed il giudizio di merito si conclude con una sentenza esclusivamente risarcitoria (o meno) del danno arrecato; in sostanza, l’interesse tutelato dalla cautela è puramente e semplicemente quello della conservazione del credito dell’attore, onde prevenirne qualsiasi elusione o aggravamento (ulteriore indice in tal senso sarebbe la possibilità di subordinare il provvedimento alla previsione di apposita cauzione)8.

6 V. anche Trib. Messina, 18 luglio 2008, in Riv. Dir. Soc., 2010, 392.

7 Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in Giur. Comm., 2006, II, 798, recentemente ripresa, in relazione al contesto delle società sportive, da Corte cost., 7 maggio 2014, n. 116.

8 Trib. Napoli, 12 novembre 2013, in Giur. It., 2014, ….. [per la redazione: indicare pagina in questo fascicoloCOMPLETARE ], con nota di Fregonara. Conf., sull’inammissibilità di un giudizio di merito avente ad oggetto la revoca stessa, Trib. Torino, 20 maggio 2010, in Società, 2010, 1382; Trib. Torino, 12 maggio 2010, in Società, 2010, 1025; Trib. Roma, 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, I, 302.

L’orientamento delle pronunce in epigrafe pare maggiormente condivisibile al fine di garantire la pienezza delle salvaguardie del socio di s.r.l. ed anche in considerazione della ratio di fondo espressa dal citato arresto della Corte costituzionale atteso che la scelta di sopprimere il controllo giudiziale sull’amministrazione della s.r.l. con l’esclusione legislativa dello strumento ex art. 2409 c.c. si giustifica proprio alla luce della speculare attribuzione al socio di una posizione altrimenti rafforzata di tutela, la quale opera quindi come contrappeso, laddove egli ha diritto di promuovere l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori e di chiederne appunto la revoca.

Si deve poi rammentare che l’azione diretta ad ottenere la condanna dell’amministratore responsabile al pagamento di una somma di denaro può essere cautelata con il sequestro conservativo, misura tipica di “conservazione” della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., rispetto alla quale la previsione di una cautela conservativa ante causam ex art. 2476 rappresenterebbe strumento quanto meno sovrabbondante.

Ci si potrebbe infine interrogare sull’opportunità – ma potrebbe apparire soluzione troppo banale e non del tutto in linea con il riferimento normativo alla cautela – di ricondurre lo strumento ex art. 2476 c.c. ai procedimenti a cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.

Fornire titolo paragrafo. Max 2 righe

Sull’esperibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. al fine di sospendere gli organi di controllo e di amministrazione

La seconda massima del Tribunale di Milano affronta il delicato tema dell’esperibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. strettamente connesso a quello dell’esaustività della tutela assicurata al socio di s.r.l. dall’art. 2476 c.c.

La pronuncia muove infatti dalla domanda proposta da alcuni quotisti di s.r.l. di sospendere ex art. 700 ed ex art. 2476, 3° comma, c.c., il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, adottando i provvedimenti più idonei, tra i quali la nomina di un consiglio di amministrazione o di un presidente, nonché di un collegio sindacale, sulla scorta di paventati addebiti (mancata ostensione delle scritture e dei documenti contabili; compimento dei operazioni in conflitto di interessi; incompletezza della nota integrativa al bilancio).

La possibilità di sospendere l’organo gestorio e di controllo, con facoltà di nomina di organi sostitutivi, è stata talora proposta dinnanzi ai Tribunali ed è interrogativo ricorrente in dottrina, ad ulteriore testimonianza della lacunosità della norma in esame.

Dottrina e giurisprudenza sono peraltro conformi nel propendere per la soluzione negativa. Argomenti

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in tal senso muovono dall’assenza di una qualsiasi previsione che attribuisca siffatti poteri al giudice, pur a fronte di ipotesi esplicite in materia societaria nelle quali invece la sospensione è espressamente contemplata9. Di non poca rilevanza pratica è poi la

considerazione degli effetti irreversibili di una sospensione dell’organo gestorio sullo svolgimento della vita societaria e dell’attività d’impresa.

La carenza di una norma che attribuisca il relativo potere al tribunale gioca ancora di più nel senso di escludere la possibilità di nomina di uno più sostituti dei managers (o dei sindaci), senza dimenticare che proprio modalità e termini della nomina in qualsiasi ipotesi di revoca ex art. 2476 c.c. non sono chiariti dal legislatore e sono controversi.

La dottrina e la giurisprudenza sottolineano poi la superfluità di ulteriori strumenti di tutela, aggiuntivi rispetto alla revoca ex art. 2476 c.c., così concludendo per l’inammissibilità di un procedimento ex art. 700 c.p.c. per carenza di residualità10. In senso contrario, recentemente Trib.

Napoli, 12 novembre 2013, cit., che in via incidentale ammette “nella s.r.l., ove si voglia evitare il rischio che la permanenza in carica dell’amministratore possa determinare ulteriori o più gravi danni, le misure tipiche ex art. 700 c.p.c. ritenute più idonee in funzione latu sensu conservativa dello status quo e/o volte a congiurare l’aggravamento dei pregiudizi. Non va dimenticato, a tale proposito, che in virtù della riforma societaria non ricorre più l’ipotesi per le s.r.l. della revoca automatica dell’amministratore a seguito della deliberazione dell’azione sociale di responsabilità tal per cui detta misura può essere adottata, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, solo con decisione dei soci assunta nelle forme e con le maggioranze di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c. Pertanto, soprattutto nell’ipotesi di una società con due soci al 50%, parrebbe giustificato il ricorso alla tutela cautelare d’urgenza per ottenere la rimozione atipica dell’organo gestorio, onde evitare i rischi di danno sociale appena esaminati.”11.

9 Trib. Vercelli, 28 settembre 2005, in Società, 2006, 885; Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in Giur. It., 2005, 2107; Trib. Torino, 27 febbraio 2012, inedita; Trib. Napoli, 22 marzo 2005, cit.

10 Sull’inammissibilità del ricorso al rimedio cautelare atipico

ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere ante causam il provvedimento

di revoca degli amministratori senza il contestuale esercizio dell’azione di responsabilità, v. Trib. Vercelli, 28 settembre 2005, in Società, 2006, 885; Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in Giur. It., 2005, 2107; Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 luglio 2004, in

Società, 2004, 1548. In dottrina, cfr. Zanarone, Delle società a responsabilità limitata, in Comm. C.C., cit., 1095; Laurini, La società a responsabilità limitata post-riforme. Nuovi modelli organizzativi e regole di funzionamento, cit., 198; Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, cit., 265.

11 Trib. Napoli, 12 novembre 2013, in Giur. It., 2014, ….. [per la redazione: indicare pagina in questa rivistaCOMPLETARE], con nota di Fregonara.

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