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Academic year: 2021

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(1)

Lezioni di

Medicina Legale

CdLM in Dietistica

A.A. 2015-2016

Il diritto alla salute come

“libertà positiva”

Dott.ssa Eleonora Luzi 18 ottobre 2016

(2)

La salute

da “assenza di malattia”

a diritto individuale fondamentale

Fino al 1948, la salute è stata considerata solo in senso

biologico come una situazione di assenza di malattia, niente di più.

Nella Costituzione dell’OMS troviamo la prima definizione formale di salute:

“la salute è uno stato di completo

benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo

in un’assenza di malattia o d’infermità.

Il possesso del migliore stato di salute possibile

costituisce un diritto fondamentale di ogni essere

umano, senza distinzione di razza, di religione,

d’opinioni politiche, di condizione economica o

sociale”.

Tale diritto alla salute è strettamente correlato alla dignità umana per questo motivo la salute deve essere protetta dai poteri pubblici in quanto valore-diritto fondante di ogni

(3)

Il diritto alla salute

diritto di libertà positiva e diritto di libertà negativa

“La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse

della collettività, e garantisce cure gratuite agli

indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Il diritto alla salute è un diritto soggettivo della

personalità/personalissimo, non patrimoniale,

assoluto,

sociale

Posizione soggettiva con i caratteri della libertà sia positiva che negativa

(4)

La salute come diritto fondamentale

E’ l’unico diritto definito fondamentale dalla Corte

Costituzionale e

rientrante tra i diritti

inviolabili dell’uomo previsti dall’articolo 2

Cost.

(Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88; Corte Cost. 18 dicembre 1987, n. 559)

Ciò che viene protetto non è soltanto l’integrità fisica della persona, ma in generale

il suo benessere fisico,

psichico e sociale

, che impegna i poteri pubblici ad erogare prestazioni sanitarie volte a garantire il reale godimento dei diritti civili e sociali

(5)

libertà negative e libertà positive

Diritti civili, diritti di libertà dallo Stato o

libertà negative:

la soddisfazione del diritto

è assicurata attraverso il dovere dello Stato di

astenersi da ingerenze nella sfera individuale

Diritti sociali o libertà positive:

la

soddisfazione del diritto è assicurata

attraverso il dovere dei pubblici poteri di

intervenire nella sfera individuale per la

soddisfazione dei suoi interessi

(6)

La salute come libertà positiva

Pretesa positiva del cittadino di ottenere dai

poteri pubblici prestazioni e servizi che lo

soddisfino

“La Repubblica tutela la salute…”

la cura e la tutela della salute sono affidate,

quindi, a tutti i soggetti pubblici coinvolti nel

comparto “sanità”, che agiscono secondo la

distribuzione delle competenze prevista dalla

Costituzione e dalle leggi di settore.

Tale previsione consente di qualificare il diritto

alla salute come un diritto sociale e, il

nostro Stato, come uno Stato

sociale-interventista.

(7)

La salute come libertà negativa

“Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di

legge”

Art. 32, II comma

pretesa negativa a non subire da nessuno lesioni del bene

salute, della propria integrità psico-fisica, persino nei

riguardi delle attività sanitarie contrarie alla sua volontà

Questo diritto all’integrità psico-fisica è un diritto

soggettivo direttamente esercitabile erga omnes, sia nei confronti dei privati, sia nei confronti dei poteri pubblici. La giurisprudenza ha reso concreta questa tutela nel diritto al risarcimento del “danno biologico” vale a dire il danno

(8)

Tipologia di danno non patrimoniale

danno biologico

: lesione dell'interesse,

costituzionalmente garantito, all'integrità

fisica e psichica della persona.

danno esistenziale

: peggioramento della

qualità della vita

danno morale

: sofferenza interiore,

perturbamento d’animo

(risarcibile soltanto quando il fatto che lo ha determinato costituisce reato)

(9)

diritto e interesse, due aspetti

distinti ma coordinati

diritto fondamentale dell’individuo alla salute

interesse della collettività alla salute

individua

le  

unico diritto costituzionale per il quale è previsto un concorrente interesse della collettività a fronte della

situazione soggettiva tutelata

Ma per quale motivo la salute di uno dovrebbe

essere un interesse di tutti?

Il diritto alla salute si realizza attraverso il dovere

di solidarietà

la tutela della salute del singolo è dunque non solo in funzione di sé stessa, ma in funzione del benessere e

dell’ordine sociale

(10)

Il diritto alla salute art. 32 Cost.

diritto e interesse, due aspetti distinti ma

coordinati

.“L’assunto secondo cui l’art. 32 Cost. consentirebbe

limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in

caso di inosservanza, non può essere condiviso; appare

conforme al dettato costituzionale, che considera la salute

dell’individuo anche interesse della collettività, che il

legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi

comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può infatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali

sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture. (Corte Cost. n. 180 del 1994)

(11)

Il diritto alla salute come diritto

“condizionato”

Il cittadino ha diritto ad ottenere prestazioni sanitarie non soltanto curative, ma anche preventive, riabilitative, medico-legali.

Il diritto alla salute non può essere configurato, però, come

illimitato ed assoluto

Il diritto alla salute è un diritto “condizionato”, in quanto

dipende dalle risorse finanziarie pubbliche di cui dispone il sistema, le quali non sono illimitate

Spetta al legislatore determinare concretamente i

mezzi finanziari da assegnare al sistema sanitario

e quindi stabilire il livello concreto di tutela della

salute (…).

(12)

Il diritto alla salute come diritto

“condizionato”

Secondo l’art. 117 Cost. lo Stato non solo deve indicare i

principi fondamentali secondo i quali la Regione può legiferare, ma deve stabilire i livelli essenziali delle

prestazioni assistenziali (LEA)

il diritto alla salute deve avere un contenuto essenziale uguale su tutto il territorio nazionale

I servizi sanitari devono assumere standards minimi nazionali

Se alcune Regioni si trovano nell’impossibilità di raggiungere detti standards minimi, sarà lo Stato, secondo quanto previsto dell’art. 119, III° co. Cost., a fornire loro le risorse necessarie.

Si realizza in questo modo il dovere di solidarietà al livello nazionale.

Le Regioni possono orientarsi verso modelli che realizzano un grado di tutela maggiore ma non inferiore a quello stabilito come normale

(13)

Il diritto alla salute come diritto

“finanziariamente condizionato”

La legge deve garantire sempre un livello minimo

ineliminabile di prestazioni e servizi, al di sotto

del quale viene meno l’effettività del diritto alla

salute ex art.32

Un conto è proclamare un diritto, un altro è

goderne in modo effettivo

(Bobbio N. L’età dei

diritti. 1990)

Nel nostro Paese si sarebbero dovuti attendere trent’anni , per questa attuazione pratica del diritto alla salute attraverso la creazione del Servizio Sanitario Nazionale.

(14)

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Prima riforma sanitaria

Il Servizio Sanitario Nazionale

“Complesso di funzioni, delle strutture, dei

servizi e delle attività destinati alla

promozione, al mantenimento ed al recupero

della salute fisica e psichica di tutta la

popolazione senza distinzione di condizioni

individuali o sociali e secondo modalità che

assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei

confronti del servizio. L’attuazione del servizio

sanitario nazionale compete allo Stato, alle

regioni e agli enti locali territoriali,

(15)

I principi ispiratori del SSN

Principio di globalità delle prestazioni, in forza del quale

viene presa in considerazione la persona e non la malattia, e che prevede l’erogazione sinergica di prestazioni

pubbliche di prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione.

Principio di universalità dei destinatari, che garantisce

un’eguaglianza sostanziale nel godimento del diritto alla salute, assicurando la fornitura di servizi e prestazioni sanitarie nei confronti di tutti senza distinzione di

condizioni individuali o sociali, e in modo uniforme nel territorio nazionale.

Principio di unicità del soggetto istituzionale referente e

garante del servizio sanitario. Soggetto attivo della tutela della salute è infatti la Repubblica, nelle sue articolazioni.

(16)

L’organizzazione del SSN

Le funzioni in ambito sanitario non venivano

attribuite ad una sola amministrazione ma

erano ripartite fra Stato, Regioni, Province e

Comuni.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), istituite dalle

Regioni ma di fatto strutture operative dei

Comuni, con la funzione di garantire alla

popolazione nazionale la tutela della salute e

le prestazioni medico-sanitarie in modo

(17)

L’aziendalizzazione delle USL

c.d seconda riforma sanitaria

D.lgs 502/92 e D.lgs 517/93

la seconda riforma sanitaria aveva l’intento di

aumentare l’efficienza del sistema sanitario

impiegando in modo più proficuo le risorse

finanziarie,

di estromettere i comuni dalla gestione della

sanità (c.d. regionalizzazione della materia

sanitaria),

di ridurre le USL sul territorio nazionale e

trasformarle in Aziende Sanitarie locali

(dotate di una autonomia amministrativa,

(18)

Le aziende sanitarie locali ASL

Con questi importanti provvedimenti

legislativi si interpretò in chiave aziendale

l’organizzazione sanitaria: sono le ASL a

dover erogare i livelli essenziali delle

prestazioni sanitarie agendo come un’azienda

imprenditoriale, cioè facendo in modo che le

erogazioni avvengano in modo efficace ed

efficiente, puntando ad un pareggio del

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