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Diritto interpretazione e traduzione

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Academic year: 2021

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D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 “Attuazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 (ed entrato in vigore il 2 aprile 2014) ha attuato la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 che detta disposizioni sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Ratio della riforma.

Col D. Lgs. n. 32/2014 l’ordinamento italiano ha recepito la prima “norma minima comune” per realizzare uno spazio giudiziario“autentico”, nel quale le regole procedurali possano fornire alla persona accusata di un reato identiche garanzie circa il fatto che le verrà riservato un trattamento equo, indipendentemente dalla nazionalità della giurisdizione investita. In altre parole, quando al processo partecipa un soggetto straniero si profila il pericolo che l’ignoranza della lingua rappresenti un serio ostacolo alla concreta realizzazione di tutto il complesso di garanzie “capitali” di cui gode normalmente l’imputato autoctono. Pertanto, col recepimento della direttiva n. 64 il legislatore del 2014 mira a garantire al soggetto straniero, che rivesta uno status qualificato all'interno di un procedimento penale, la precisa comprensione di cosa accade, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa e del più generale diritto ad un processo equo.

Le modifiche apportate al sistema processuale penale.

 Il legislatore ordinario recependo la direttiva a tutela dei soggetti linguisticamente più deboli ha il merito di avere conferito al diritto all’interprete e al traduttore una propria specifica dignità normativa. Infatti, nella rubrica dell’art. 143 c.p.p. la locuzione “Nomina dell’interprete” è stata sostituita con la dicitura “Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali” ed ai commi 5 e 6 della disposizione in questione, accanto alla figura dell’interprete, è stata introdotta quella del traduttore. Le modifiche risultano fondamentali atteso che il legislatore del 1988, nonostante la nomenclatura usata nel rubricare la materia (“Traduzione degli atti”) continuava a non distinguere (a differenza del codice di procedura civile i cui artt. 122 e 123 fanno riferimento intenzionalmente ai due diversi ambiti operativi) la figura dell’interprete da quella del traduttore finendo per richiamare sempre la figura normativa dell’interprete affiancandogli entrambi i compiti, dalle traduzioni alle attività di interpretariato in senso stretto. In tal senso la riforma operata dal D. Lgs. n. 32/2014 appare di significato sostanziale circoscrivendo l’attività di interpretazione in senso proprio (cioè di traduzione simultanea) ai soli atti orali ed attribuendo al traduttore la traduzione delle dichiarazioni rese per iscritto.

 Inoltre, si evidenzia che pure il testo (oltre la rubrica) dell’art. 143 c.p.p. è stato interamente sostituito. Nella nuova formulazione, si è inteso precisare che il diritto all’assistenza gratuita (in verità già contemplato dall’ art. 143 c.p.p. pre-riforma) dell’interprete determina una spesa anticipata dallo Stato non ripetibile nel caso di condanna dell’imputato, come imposto dalla direttiva n. 64/2010. Per la stessa ragione si è inteso intervenire sull’art. 5[L] del testo unico delle spese di giustizia, il d.p.R. n. 115 del 2002, specificando alla lettera d), che configura come ripetibili le spese anticipate dallo Stato con riferimento alle attività svolte dagli ausiliari del giudice (tra i quali rientrano gli interpreti e i traduttori, ai sensi dell’art. 3 del citato T.U.), l’esclusione delle spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all’art. 143 c.p.p.

 Oltre a ciò, il nuovo comma 1 dell’art. 143 c.p.p. prevede per l’imputato il diritto all’assistenza gratuita dell’interprete anche per i colloqui con il difensore, circoscrivendo tale diritto ai casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlati alla 1

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preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale.

 Ancora, il D. Lgs. in esame ha apportato una modifica all’art. 104 c.p.p. Con l’introduzione del comma 4-bis, il legislatore ha esteso il diritto all’interprete per i colloqui con il difensore dell’imputato alloglotto in stato di custodia cautelare, arrestato o fermato.

 Inoltre, al comma 2 della nuova formulazione dell’art. 143 c.p.p., vengono indicati espressamente una serie di atti processuali per i quali viene garantito il diritto alla traduzione, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Si tratta dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.  Viene pure riconosciuto il diritto alla traduzione gratuita di ulteriori atti processuali che

siano ritenuti dal giudice essenziali in quanto contenenti le accuse a carico, e, al fine di garantire l’effettività del diritto riconosciuto, viene precisato al comma 3 dell’art. 143 c.p.p., come sostituito, che tale decisione assunta dal giudice sulla necessità della traduzione di un atto processuale sia motivata ed impugnabile con la sentenza, in armonia con la disciplina generale di cui all’art. 586 c.p.p.

 Altra prova della nuova sensibilità del legislatore ordinario nei confronti della condizione linguistica dei soggetti non italoglotti si desume dal comma 4 dell’art. 143 c.p.p., come sostituito, che rimette all’autorità giudiziaria l’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto coinvolto nel procedimento disponendo una presunzione di conoscenza della stessa, fino a prova contraria, per chi sia cittadino italiano.  Onde evitare abusi e garantire un’assistenza linguistica di qualità non affidata al caso o

all’improvvisazione dettata dall’urgenza ma ad esperti, è previsto, al comma 5 dell’art. 143 c.p.p., che l’interprete e il traduttore siano nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

 Infine, si è previsto l’inserimento negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.p.p., della figura professionale degli interpreti e dei traduttori. A tal fine, viene previsto che il comitato di cui all’art. 68 disp. att. c.p.p., competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall’albo dei periti, quando è chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione, attualmente non organizzata in ordini o collegi.

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