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FOGLI INFORMATIVI (ai sensi della delibera CICR del )

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Apertura di credito in conto corrente – 01/12/2017 1/6

FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1 Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391 Fax: 0302537695 email: info@creditocooperativodibrescia.it Indirizzo telematico: www.creditocooperativodibrescia.it

Codice ABI: 08692

Numero d’iscrizione all’Albo banche presso la Banca d’Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578 Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L’apertura di credito in conto corrente è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove

contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.

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Apertura di credito in conto corrente – 01/12/2017 2/6

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”.

INTERESSI DEBITORI MASSIMI

Per utilizzi nei limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo nominale fisso 12,00%

Tasso debitore annuo effettivo fisso 12,55088%

Tasso debitore annuo indicizzato Sui singoli rapporti può essere pattuita con i clienti l’applicazione di un tasso indicizzato ad uno dei seguenti parametri:

- media mensile del mese precedente dell’ “Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a tre mesi (divisore 360)", con aggiornamento mensile;

- media mensile del mese precedente all'inizio del trimestre dell’ “Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a tre mesi (divisore 360)", con aggiornamento trimestrale l’1 gennaio, l’1 aprile, l’1 luglio e l’1 ottobre di ogni anno con riferimento allla media mensile aritmetica dell’ “Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a tre mesi (divisore 360)" relativa al mese precedente la decorrenza della variazione;

- media mensile del mese precedente dell’ “Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a un mese (divisore 360)", con aggiornamento mensile.

Nel caso in cui il parametro rilevato dovesse risultare inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.

In ogni caso, il tasso finale applicato al rapporto non sarà mai superiore a quello previsto in caso di tasso fisso.

Per utilizzi oltre limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo nominale fisso 12,25%

Tasso annuo per interessi di mora

Tasso debitore annuo nominale fisso 12,25%

Tasso di mora in caso di chiusura definitiva del rapporto 5,00 punti in più del tasso legale

Capitalizzazione

Periodicità Annuale e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto

Modalità di calcolo degli interessi

Riferimento Anno civile (365 giorni)

Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n.

385 dell’1.9.1993 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 343 del 3.8.2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureraro interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi oltre il fido ovvero in assenza di fido.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I RAPPORTI A TASSO INDICIZZATO) (Fonte quotidiano “Il Sole 24 Ore”)

Parametro di indicizzazione Mese Valore

Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360 novembre 2017 -0,329%

Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360 ottobre 2017 -0,329%

Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360 settembre 2017 -0,329%

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Apertura di credito in conto corrente – 01/12/2017 3/6

Parametro di indicizzazione Mese Valore

Media mensile Euribor 1 mese divisore 360 novembre 2017 -0,372%

Media mensile Euribor 1 mese divisore 360 ottobre 2017 -0,372%

Media mensile Euribor 1 mese divisore 360 settembre 2017 -0,372%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “aperture di credito in conto corrente”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.creditocooperativodibrescia.it.

Al singolo rapporto saranno sempre applicati tassi rispettosi dei limiti previsti dalla legge sull’usura.

SPESE MASSIME

Commissione “istruttoria veloce” per sconfinamenti (ex art.

117-bis TUB)

euro 20,00 per ogni sconfinamento con un massimo di € 100,00 trimestrali

Spese per variazione garanzie su rapporti affidati euro 25,82

Spese vive recuperate nella misura effettivamente

sostenuta Invio contabili e comunicazioni (incluse quelle previste dalla

normativa sulla Trasparenza)

 in forma cartacea

 on line euro 1,00 cadauna

gratuita

Spese per ricerca/rilascio copia documentazione d’archivio Euro 105,00 oltre alle spese vive-anche di personale-sostenute

COMMISSIONI MASSIME

Commissione di remunerazione degli affidamenti (ex art. 117-bis TUB)

max 2,00% annuale con addebito trimestrale in misura proporzionale

(trimestralmente, quindi, verrà addebitato un quarto del valore della commissione)

ALTRI ONERI

Tasse, imposte e bolli come previsto dalla vigente normativa

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Il TAEG è calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento Banca d'Italia 15 luglio 2015 e del relativo allegato 5B assumendo un affidamento di 1.500 euro erogato in un’unica soluzione, utilizzato – se il fido è a revoca per l’ intero trimestre, se il fido è a scadenza per l’intera durata - con periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale e con applicazione della "Commissione di remunerazione degli affidamenti” nella misura indicata nel presente documento.

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca (www.creditocooperativodibrescia.it).

Durata Tasso Interessi, su base

trimestrale

Comm.ne remunerazione

affidamenti

TAEG

Tempo indeterminato 12% 45 euro 2% pari a € 7,50 su

base trimestrale

14,76%

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Apertura di credito in conto corrente – 01/12/2017 4/6

Tempo indeterminato 12% 45 euro Non prevista 12,55%

3 mesi 12% 45 euro 2% pari a € 7,50 su

base trimestrale

14,76%

3 mesi 12% 45 euro Non prevista 12,55%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta su supporto cartaceo (eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo), dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2 cod. civ. e delle disposizioni del Codice del Consumo, la banca ha facoltà di recedere o di ridurre l’affidamento:

 in caso di apertura di credito a tempo indeterminato con preavviso per il pagamento di quanto dovuto di un giorno secondo le modalità sopra indicate;

 in caso di apertura di credito a tempo determinato, solamente al ricorrere di una giusta causa e con preavviso per il pagamento di quanto dovuto di tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa: la mancata movimentazione del conto per almeno 6 mesi, la mancanza anche temporanea dei fondi per l’esecuzione degli ordini di pagamento, l’aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l’aver subito condanne in ambito penale, l’aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l’essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l’essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia, l’essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell’ambito dell’art.1186 del codice civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca).

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Brescia, n.118 – 25075 – Nave - BS) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti (cliente e banca) possono concordare, anche successivamente

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alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)

tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa Impresa con meno di 10 addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Commissione di remunerazione degli affidamenti (ex art.117-bis TUB)

Definita in misura percentuale su base annuale, viene addebitata trimestralmente ed è calcolata moltiplicando l'aliquota indicata nel presente documento per il fido medio del periodo, così ottenuto: (importo fidi) x (gg presenza fido) / (gg. periodo liquidazione).

Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extra fido)

Commissione “istruttoria veloce”

per sconfinamenti (ex art.117-bis TUB)

La commissione di “istruttoria veloce” prevede un addebito trimestrale per ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento preesistente calcolato sul saldo disponibile di fine giornata.

La commissione di “istruttoria veloce” è dovuta esclusivamente nei casi in cui alla Banca, in base alle proprie procedure di istruttoria interna, è chiesto di autorizzare uno sconfinamento (utilizzo del saldo di conto oltre il fido o in assenza di fido) generato dalla richiesta di:

- pagamento di assegni, cambiali, effetti, ricevute bancarie e titoli;

- esecuzione di bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze;

- pagamento di deleghe fiscali;

- prelevamento di contanti allo sportello e richieste di emissione di assegni circolari;

- acquisto di strumenti finanziari;

- ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche.

La commissione di “istruttoria veloce” non è invece dovuta:

- se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.

- se lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè l'intermediario non vi ha acconsentito.

- nei rapporti con i consumatori (l'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.

206 - Codice del consumo - definisce il "consumatore" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta") quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

- il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;

- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “aperture di credito in conto corrente”, aumentarlo di un

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quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.

Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal clienti per pagamenti o prelievi.

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