IS_0020
Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT
Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Berna, 17 dicembre 2001
Alle amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta
Circolare n. 7
Tassi d'interesse, deduzioni, quote e tariffe 2002 ai fini dell'imposta federale diretta
1. Tassi d’interesse per l’anno civile 2002
Con la modifica del 28 novembre 2001 (allegato 1) dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta, il Dipartimento federale delle finanze ha fissato i tassi d'interesse per l'anno civile 2002 come segue:
Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1,5 %
Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 4,0 %.
2. Deduzioni fiscali massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l'anno di computo 2002
Le deduzioni massime ai fini della previdenza professionale, e dunque anche il diritto alla deduzione per contributi al pilastro 3a, rimangono immutati al 1° gennaio 2002. Così, come per l’anno di computo 2001 (vedi cifra 4.1 della circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002), le deduzioni massime valevoli per l’anno di computo 2002 ammontano a:
Contribuente con 2° pilastro fr. 5’933.--
Contribuente senza 2° pilastro fr. 29’664.--.
Queste deduzioni massime costituiscono anche i limiti di contributo. Non è peraltro autorizzato arrotondare le somme dei versamenti.
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3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali per l'anno di computo 2002
Alla luce della contenuta inflazione registrata ultimamente, la riserva prevista alla cifra II dell'appendice del 23 maggio 2000 all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (allegato alla circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002) è tolta. Gli importi delle deduzioni forfettarie fissati per l'anno di computo 2002 hanno dunque carattere definitivo.
4. Quote per la valutazione dei proventi in natura per l’anno di computo 2002
Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, per l’anno di computo 2002 come per l’anno di computo 2001, sono applicabili i promemoria N 1/2001 per gli indipendenti, N 2/2001 per i dipendenti e NL 1/2001 per l’agricoltura e la silvicoltura (allegati alla circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002).
5. Deduzioni e tariffe per il periodo fiscale 2002 (sistema postnumerando)
Con la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 15 dicembre 2000 (RU 2001 1050), la seconda frase dell’articolo 215 capoverso 2 LIFD è stata modificata al 1° gennaio 2001. Ai fini di determinare la compensazione degli effetti della progressione a freddo nel sistema postnumerando, non è più considerato l’indice all’inizio del periodo fiscale ma quello dell’anno che precede l’inizio del periodo fiscale in questione.
Dall’ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo, con 102,8 punti in dicembre 1995 sulla base di maggio 1993 = 100 (corrispondente a 96,9 punti sulla nuova base di maggio 2000 = 100), l’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito fino a 107,1 punti nel dicembre 2000 (maggio 1993 = 100) risp. 101,0 punti (maggio 2000 = 100). Ciò corrisponde ad un aumento del 4,2 % e il limite del 7 % previsto nell’articolo 215 capoverso 2 LIFD per una compensazione non è dunque raggiunto per il periodo fiscale 2002. Le deduzioni e tariffe fissate per i periodi fiscali 1996-2001 (edizione 1996/Post), secondo la circolare del 15 marzo 1996 (n. 30-1995/96), sono dunque valevoli anche per il periodo fiscale 2002. Troverete i dettagli nella tavola sinottica sulle deduzioni, quote e tariffe (allegato 2) attualizzata al 1° gennaio 2002.
Il capo della divisione principale
Samuel Tanner
Allegati:
1. Modifica del 28.11.2001 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
2. Tavola sinottica sulle deduzioni, quote e tariffe per le persone fisiche nell’ambito dell’imposta federale diretta (stato al 1.1.2002)
W01-007I
Ordinanza
sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 28 novembre 2001
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I
L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta è modificata come segue:
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2) Per l’anno civile 2002, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire (in %)
Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
Anno civile3
2002 4,0 1,5
20014 4,5 2,0
20005 4,0 1,5
19996 4,0 1,5
19987 5,0 2,0
19978 5,0 2,0
19969 5,0 2,5
199510 5,0 3,5
1 RS 642.124
2 La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d’interesse fissati precedente- mente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati.
3 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.
4 Modifica del 27 novembre 2000, RU 2000 2862
5 Modifica del 26 novembre 1999, RU 1999 3136
6 Modifica del 3 novembre 1998, RU 1998 2724
7 Modifica dell’8 dicembre 1997, RU 1997 3015
8 Modifica del 4 dicembre 1996, RU 1996 3430
9 Modifica del 7 dicembre 1995, RU 1995 5460
10 Modifica del 29 novembre 1994, RU 1994 2786
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta RU 2001
3089
In vigore per Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire (in %)
Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
Periodo di tassazione11
1993/9412 6,0 4,0
1991/9213 6,5 5,0
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.
28 novembre 2001 Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger
11 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione
12 Ordinanza del 19 marzo 1993, RU 1993 1264
13 Ordinanza del 12 aprile 1991, RU 1991 980
A M M I N I S T R A Z I O N E F E D E R A L E D E L L E C O N T R I B U Z I O N I
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Stato: 01. 01. 2002
Sezione Servizi generali
Deduzioni, quote e tariffe per le persone fisiche nell’ambito dell’imposta federale diretta
Sistema di calcolo Sistema praenumerando1 Prae Sistema postnumerando2 Post
art. 40 e 41 Tassazione biennale sulla base del reddito presunto Tassazione annuale sulla base del reddito acquisito
Periodo fiscale 1995/19963 1997/19984 1999/20004 2001/20024 19953 19964 19974 19984 19994 20004 20014 20024
Anno/i di calcolo 1993 + 1994 1995 + 1996 1997 + 1998 1999 + 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Deduzioni massime per premi d’assicurazioni e interessi Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
di capitali a risparmio art. 33 cpv. 1 lett. g ed art. 212 cpv. 1
per coniugi (che vivono in comunione domestica)
– con contributi ai pilastri 2 e 3a 2600.– 2800.– 2800.– 2800.– 2900.– 3100.– 3100.– 3100.– 3100.– 3100.– 3100.– 3100.–
– senza contributi ai pilastri 2 e 3a 3900.– 4200.– 4200.– 4200.– 4350.– 4650.– 4650.– 4650.– 4650.– 4650.– 4650.– 4650.–
per gli altri contribuenti
– con contributi ai pilastri 2 e 3a 1300.– 1400.– 1400.– 1400.– 1400.– 1500.– 1500.– 1500.– 1500.– 1500.– 1500.– 1500.–
– senza contributi ai pilastri 2 e 3a 1950.– 2100.– 2100.– 2100.– 2100.– 2250.– 2250.– 2250.– 2250.– 2250.– 2250.– 2250.–
per ogni figlio 500.– 600.– 600.– 600.– 600.– 700.– 700.– 700.– 700.– 700.– 700.– 700.–
per ogni persona bisognosa a carico 500.– 600.– 600.– 600.– 600.– 700.– 700.– 700.– 700.– 700.– 700.– 700.–
Deduzione dal reddito lavorativo conseguito
dall’altro coniuge art. 33 cpv. 2 ed art. 212 cpv. 2 5900.– 6400.– 6400.– 6400.– 6500.– 7000.– 7000.– 7000.– 7000.– 7000.– 7000.– 7000.–
Deduzione sociale per ogni figlio
art. 35 cpv. 1 lett. a ed art. 213 cpv. 1 lett. a 4700.– 5100.– 5100.– 5100.– 5200.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.–
Deduzione sociale per ogni persona bisognosa a carico
art. 35 cpv. 1 lett. b ed art. 213 cpv. 1 lett. b 4700.– 5100.– 5100.– 5100.– 5200.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.– 5600.–
Deduzione massima per i contributi al pilastro 3a
art. 33 cpv. 1 lett. e ed art. 212 cpv. 3
per i contribuenti con il 2° pilastro 5414.– 5587.– 5731.– 5789.– 5587.– 5587.– 5731.– 5731.– 5789.– 5789.– 5933.– 5933.–
per i contribuenti senza il 2° pilastro 27072.– 27936.– 28656.– 28944.– 27936.– 27936.– 28656.– 28656.– 28944.– 28944.– 29664.– 29664.–
Deduzioni forfettarie delle spese Appendice all'ordinanza 29.6.1994 29.6.1994 31.5.1996 10.6.1998 29.6.1994 31.5.1996 10.6.1998 23.5.2000 professionali art. 26 cpv. 2 RU 1994 1673 RU 1994 1673 RU 1996 1976 RU 1998 1805 RU 1994 1673 RU 1996 1976 RU 1998 1805 RU 2000 1566
Ordinanza del 10.2.1993 Circolare 22.9.1995 22.9.1995 26.7.1996 18.9.1998 22.9.1995 26.7.1996 18.9.1998 15.12.2000
(RS 642.118.1, RU 1993 1363)
N. 26 N. 26 N. 2 N. 1 N. 26 N. 2 N. 1 N. 2
1995/1996 1995/1996 1997/1998 1999/2000 1995/1996 1997/1998 1999/2000 2001/2002
Ammortamenti Per aziende commerciali, aziende elettriche, teleferiche, imprese di navigazione: Promemorie A 1995 dall‘anno di computo 1993 (circolare del 27.9.1994, n. 15–1995/1996)
art. 27 cpv. 2 lett. a ed art. 28 Per aziende agricole e silvicole: Promemoria A 1993 per gli anni di computo 1993 a 2000 (circolare del 25.11.1992, n. 3–1995/1996), Promemoria A 2001 dall‘anno di computo 2001 (circolare del 15.12.2000, n. 2–2001/2002
Quote per la stima dei proventi in natura Promemorie N 1/1993, N 2/1993, NL 1/1995 per gli anni di computo 1993/1995 a 2000 (circolare del 12.5.1993, n. 7–1993/1994) art. 16 cpv. 2 Promemorie N 1/2001, N 2/2001, NL 1/2001 dall‘anno di computo 2001 (circolare del 15.12.2000, n. 2–2001/2002).
Tariffe applicabili art. 36 e 214 Edizione 1995/Prae 1997/Prae 1997/Prae 1997/Prae 95/Post5 96/Post5 96/Post5 96/Post5 96/Post5 96/Post5 96/Post5 96/Post5
Basi giuridiche:
Legge federale del 14.12.1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11, RU 1991 1184)
1Il sistema praenumerando si applica ai periodi fiscali biennali 1995/96 e 1997/98 in tutti i Cantoni ad eccezione di Basilea-Città, per 1999/2000 in tutti i Cantoni ad eccezione di Basilea-Città, Turgovia e Zurigo, per 2001/2002 nei Cantoni Ticino, Vallese e Vaud.
2Il sistema postnumerando si applica ai periodi fiscali annuali 1995 a 1998 unicamente nel Cantone di Basilea-Città, per 1999 e 2000 unicamente nei Cantoni di Basilea-Città, Turgovia e Zurigo, per 2001 e 2002 in tutti i Cantoni ad eccezione di Ticino, Vallese e Vaud.
3Conformemente all’ordinanza del 13.6.1994 del Consiglio federale che adegua le tariffe e le deduzioni espresse in franchi per le persone fisiche
4Conformemente all’ordinanza del 4.3.1996 del Consiglio federale sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo (RS 642.119.2, RU 1996 1118, circolari del 15.3.1996, n. 30 –1995/96, e del 30.4.1996, n. 1–1997/98).
5Per la tassazione separata di prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, le tariffe praenumerando sono applicabili anche nei Cantoni che si basano sul sistema postnumerando (art. 38 e 209 cpv. 3).