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Protocollo di accoglienza alunni stranieri dell Istituto Comprensivo Calasanzio

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Academic year: 2022

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Protocollo di accoglienza alunni stranieri dell’Istituto Comprensivo Calasanzio

Il Protocollo d’accoglienza è un documento deliberato dal Collegio Docenti. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse e possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che pertanto viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394 intitolato “iscrizione scolastica” che attribuisce al Collegio Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta. Il protocollo d accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema d’accoglienza di alunni stranieri - Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale - Sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto

- Favorire un clima d’ accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione

- Costruire un contesto favorevole all’ incontro con le altre culture e con le storie di ogni bambino - Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ ottica di un sistema formativo integrato.

1. ISCRIZIONE (D.P.R. 31/08/1999, n°394)

1.1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia (Decreto 13 dicembre 2001 n° 489:vedi allegato) L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani(legge 28 marzo 2003 n° 53). Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolamentazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori.

1.2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza d’accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo è rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

1.3. Sono iscritti gli alunni stranieri residenti nel bacino d’utenza. L’iscrizione di alunni fuori bacino è disciplinata dal regolamento di Istituto e da speciali deroghe (alunni Rom e nomadi).

2. PRIMO CONTATTO CON LA FAMIGLIA

2.1. Un incaricato della segreteria scolastica raccoglie i documenti anagrafici, sanitari, fiscali e scolastici o eventuali autocertificazioni. L’unico titolo che non può essere autocertificato, ma che deve essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all’estero (C.M. n° 489/98). La sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato Italiano) non pregiudica l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, ma fa venir meno

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l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta equipollente, completata nel Paese d’origine).

2.2. La segreteria utilizza moduli bilingue per la consegna di materiali informativi sulla scuola, per le comunicazioni e le certificazioni (progetto per il successo formativo “Tutti uguali tutti diversi: pari opportunità di informazione” schede plurilingue redatte dall’Ufficio Scolastico Regionale) e attiva i servizi necessari alla frequenza scolastica (servizio trasporto alunni Rom e nomadi).

2.3. Un incaricato della Commissione Accoglienza incontra, possibilmente insieme al Mediatore Linguistico - Culturale, i genitori dell’alunno per un colloquio informativo sul bambino, sulla sua storia personale e scolastica (cfr. scheda allegata) e per comunicare alcuni aspetti organizzativi della scuola, per indagare su prevedibili periodi di assenza per soggiorni nel Paese d’origine e se possibile concordare tali iniziative .

2.4. La Commissione Accoglienza esamina il certificato attestante gli studi fatti nel Paese d’origine o l’autocertificazione del genitore o del responsabile del minore, attestante la classe e il tipo d’istituto frequentato. Per eventuali informazioni o conferme del caso, prende contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana per controllare la possibilità di scarto tra la durata del sistema scolastico di provenienza e quello italiano

2.5. L’inserimento dell’alunno avviene dopo il controllo e la valutazione della documentazione scolastica pregressa (anche autocertificata) e la predisposizione dell’accoglienza dell’alunno con gli insegnanti interessati.

2.6. Nella prima settimana il neo alunno frequenta preferibilmente con un orario ridotto concordato con i genitori.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE E DELLA SEZIONE DI INSERIMENTO

3.1. La Commissione Accoglienza, in rappresentanza del Collegio Docenti (art.45 D.P.R.

394/99 comma 2), individua la classe d’inserimento sulla base:

• Dell’età dell’alunno al momento del suo arrivo in Italia.

• Del percorso scolastico compiuto nel Paese d’origine: accertamento dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’

età anagrafica.

• Del livello di conoscenza nella lingua italiana.

• Delle caratteristiche della lingua d’origine e della lingua di scolarizzazione.

• Delle competenze generali, abilità, livello di preparazione e dati ricavati dall’osservazione attuata nella fase di prima accoglienza

• Delle reali condizioni di ricezione dell’interclasse coinvolta.

3.2. Il Dirigente Scolastico definisce la sezione classe d’inserimento, previo colloquio con le insegnanti interessate o l’interclasse di plesso/consiglio di classe in casi particolari. In tale occasione l’incaricato della Commissione Accoglienza riferisce i dati relativi all’alunno e alla famiglia affinché gli insegnanti della classe accogliente predispongano quanto necessario all’ integrazione.

3.3. L’alunno d’iscrizione tardiva (dopo il mese di febbraio) e proveniente direttamente dal Paese d’origine può essere iscritto come uditore in attesa che la Commissione

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Accoglienza, in seguito ai test di accertamento del livello di scolarità, valuti la classe di iscrizione.

3.4. La ripartizione degli alunni stranieri nelle classi è effettuata evitando la costituzione di classi in cui è predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R 31-8-99, n°394, art.

45).

3.5. L’alunno straniero di 6/7 anni, che proviene direttamente dal Paese di origine, è preferibilmente inserito in prima elementare.

3.6. Per l’alunno straniero iscritto regolarmente alla classe prima, la sezione di inserimento viene definita in sede della formazione delle classi prime di cui è competente la commissione Continuità.

3.7. Per l’alunno che presenta corrispondenza fra età e classe frequentata nel Paese d’origine (paesi membri della Comunità Europea) l’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel Paese d’origine. Per l’alunno proveniente da paesi extracomunitari è necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del Paese d’appartenenza (“La scuola nei Paese d’origine dei bambini immigrati”, a cura del CESPI).

3.8. Per l’alunno che presenta discrepanza fra età e livello di scolarità si prevede un inserimento che tenga conto dell’età, valutando responsabilmente la possibilità di iscrivere l’alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio (C.M. 26-7-90, n° 205).

3.9. L’alunno straniero di 12 anni compiuti, proveniente direttamente dal Paese d’origine, è preferibilmente iscritto alla scuola media, privilegiando il criterio dell’età anagrafica. Il raccordo con la scuola secondaria di primo grado è predisposto con l’insegnante della Commissione Continuità.

3.10. Per gli alunni stranieri all’ultimo anno della scuola primaria che sono ammessi alla scuola secondaria di primo grado, viene predisposto, dall’insegnante della Commissione Continuità, un accurato passaggio di informazioni al fine di assicurare congruenza al percorso scolastico degli alunni.

3.11. L’alunno straniero che ha compiuto i 15 anni non può essere accolto nella scuola dell’obbligo, ma inserito nei Centri Territoriali di Educazione Permanente; se riconosciuto portatore di handicap la permanenza nella scuola dell’obbligo potrà essere protratta fino al 18° anno di età.

4. ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO

4.1 la Commissione Accoglienza progetta il piano accoglienza dell’alunno;un incaricato organizza e conduce :

- Il momento iniziale d’accoglienza e benvenuto;

- Il periodo di osservazione (possibilmente con tempo scuola ridotto) per rilevare le competenze non verbali, la situazione linguistica (lingua materna, lingua di scolarità, eventuale acquisizione spontanea dell’italiano), i prerequisiti cognitivi generali, le abilità logiche, matematiche, grafiche, espressive (cfr. scheda allegata). I dati raccolti sono utilizzati per la conferma alla classe di iscrizione.

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5. RISORSE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE, PROFESSIONALI ED ECONOMICHE DI ISTITUTO

5.1. Istituzione della Commissione Accoglienza composta dal Dirigente Scolastico e insegnanti eletti dal Collegio Docenti: esprime indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale. Si riunisce nei casi d’inserimento di alunni neoarrivati, per progettare azioni di accoglienza, valutare il progetto esistente, operare un raccordo tra la scuola e il territorio. Segnala l’impegno dell’Istituto in questo campo ed evidenzia l’assunzione collegiale di responsabilità.

5.2. Impiego di Mediatori Linguistico Culturali per consultazioni strutturate a sportello all’interno dell’Istituto,rivolte alle famiglie e agli insegnanti e collaborazione con operatrice Caritas nelle comunicazioni con le famiglie degli alunni Rom e nomadi.

5.3. Accordi con associazioni per l’organizzazione di attività di educazione interculturale (Unicef, Centro Come, Coe, Caritas, Pime, Cric, Alfabeti….) in compresenza con insegnanti dell’Istituto.

5.4. Presentazione annuale di un progetto di prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo con distacco di un docente facilitatore di apprendimento per programmare ed attuare attività di laboratorio linguistico L2 con diverse modalità organizzative (orario fisso per tutto l’anno, orario a scalare, modulo intensivo) subordinate al numero di alunni stranieri iscritti, agli arrivi in corso d’anno, alle biografie linguistiche e agli specifici bisogni di apprendimento.

5.5. Presentazione annuale del progetto finalizzato alla realizzazione della qualità dell’istruzione (contributo Diritto allo Studio del Comune di Milano).

5.6. Utilizzo di contributi per il Diritto allo Studio del Comune di Milano per alunni in situazione di difficoltà.

5.7. Richiesta annuale di contributi per le scuole ad alto flusso migratorio.

5.8. Accordi e convenzioni con associazioni (progetti per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, legge 28/08/1997 n. 285) finalizzati al successo formativo, al mantenimento e allo sviluppo della madre lingua degli alunni stranieri.

5.9. Accordi con volontari coordinati dalla Commissione Accoglienza per la programmazione di attività didattico-educative finalizzate all’apprendimento della lingua italiana come L2 e all’integrazione sociale nella scuola e nel territorio.

5.10. Promozione della formazione dei docenti su tematiche di educazione interculturale, sulle modalità specifiche di insegnamento dell’italiano come lingua seconda, sulla valorizzazione della lingua e della cultura di origine, con modalità da deliberare in Collegio docenti (legge 6/3/1998 n. 40)

5.11. Promozione di incontri tematici relativi all’ educazione interculturale rivolti alle famiglie del territorio.

5.12. Allestimento del laboratorio linguistico anche come luogo d’accoglienza e di apprendimento, con segni delle provenienze e delle identità culturali, vocabolari illustrati e plurilingue, giochi educativi, testi per l’insegnamento dell’italiano e sussidi didattici. La Commissione Accoglienza raccoglie, aggiorna, organizza e diffonde i materiali didattici

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per l’insegnamento/apprendimento della lingua italiana e per la facilitazione dei testi disciplinari di studio.

5.13. Immediato inserimento partecipativo degli alunni stranieri neoarrivati all’interno della loro classe per materie più operative (educazione motoria, musicale, all’immagine, laboratori) e materie nelle quali hanno delle conoscenze o che possono studiare insieme ai compagni partendo dallo stesso livello di competenza; coinvolgimento degli alunni stranieri nelle uscite e gite scolastiche di classe, attraverso una programmazione che consenta la loro iscrizione e partecipazione. Per gli alunni inseriti nella classe prima della scuola primaria si prevede che gran parte dell’apprendimento della lingua italiana avvenga attraverso lo svolgimento delle attività della classe. Sono previsti momenti di lavoro a piccolo gruppo,per favorire l’arricchimento lessicale e l’acquisizione di alcune strutture linguistiche.

5.14. Programmazione di un temporaneo inserimento di alunni stranieri neo arrivati e alunni Rom e nomadi in classe inferiore per acquisire competenze di base ed esercitare abilità in contesti integrati facilitanti,alternato all’inserimento nella classe di appartenenza.

5.15. scuola primaria

5.15.1. Per la scuola primaria: attività di insegnamento individualizzato o in piccolo gruppo dei docenti titolari di classe in ore di compresenza, contemporaneità con Religione e in ore di contemporaneità con Inglese,per alunni stranieri della propria classe

5.15.2. Laboratorio di lingua italiana per alunni stranieri della scuola primaria strutturato in attività linguistiche a diversi livelli corrispondenti alle necessità registrate dai docenti di classe: dal primo livello di conoscenza della lingua per la comunicazione alla prima alfabetizzazione, al successivo livello di consolidamento linguistico e all’uso della lingua per studiare; vengono considerati anche i tempi necessari per l’apprendimento della lingua italiana come L2 : un anno per la lingua della comunicazione, quattro anni per la lingua di studio. Le attività linguistiche sono realizzate dagli insegnanti di sostegno dell’interclasse secondo criteri di organizzazione e coordinamento delle risorse definite nel POF, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa che tiene conto del numero degli alunni presenti nelle classi, delle situazioni di disagio o svantaggio, della presenza di alunni stranieri e di altre situazioni che richiedano progetti specifici.

5.15.3. Progetto di prima alfabetizzazione per alunni neo arrivati dal Paese d’origine nella scuola primaria per un totale di sei ore settimanali, dal mese di settembre al mese di giugno, attuato da un’ insegnante in ore di completamento d’orario di servizio.

5.15.4. Organizzazione dell’accoglienza e della vigilanza degli alunni Rom e nomadi nel tempo del prescuola gestito da un’insegnante con prestazione volontaria.

5.15.5. Partecipazione di alunni stranieri e nomadi a progetti didattico educativi organizzati in gruppi di compito (Giardinaggio, ”Cane sociale a scuola”, partecipazione ai laboratori di cucina e ceramica presso la scuola secondaria di primo grado).

5.16. scuola secondaria

5.16.1. Per la scuola secondaria di primo grado:attività di insegnamento individualizzato o di piccolo gruppo dei docenti della scuola in ore di completamento dell’orario di cattedra,in tempi recuperati dalla flessibilità del calendario e dell’orario, come consentito dalla normativa dell’autonomia didattica e organizzativa.

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5.16.2. Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri neo arrivati nella scuola secondaria di primo grado in collaborazione con la Scuola Polo e presso altra sede.

5.16.3. Progetto di recupero linguistico gestito da operatori volontari dell’associazione Alfabeti presso la struttura scolastica.

5.17. Utilizzo, con progetto e previa valutazione amministrativa, di ore aggiuntive per attività di sostegno linguistico di prima alfabetizzazione rivolte ad un piccolo gruppo di alunni stranieri neo arrivati (anche organizzati in gruppo misto di alunni dell’ultimo biennio della scuola primaria con alunni della scuola secondaria di primo grado), condotte da insegnanti dell’Istituto con adeguata formazione, o da esperti esterni con contratto d’opera. All’iniziativa possono partecipare anche i genitori degli alunni che lo richiedono.

5.18. Adattamento della programmazione didattica generale (tutte le aree disciplinari) con obiettivi curricolari diversificati per gli alunni stranieri, definiti dagli insegnanti di classe,ognuno con responsabilità di facilitatore del proprio ambito disciplinare, in collaborazione con la Commissione Accoglienza ,sulla base delle condizioni di partenza e dei traguardi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascun alunno (C.M. 8-9 1989, n.301).

5.19. Per alunni Rom e nomadi, strutturazione di interventi didattico-educativi mirati, rapidi ed efficaci per l’insegnamento/apprendimento della strumentalità di letto-scrittura,da attuare anche con attività individualizzate in ambito classe e in gruppi di compito

5.20. Esonero, anche temporaneo,dallo studio della Lingua straniera (una lingua straniera nella scuola primaria,due lingue straniere nella scuola secondaria di primo grado) per alunni stranieri neo arrivati dal Paese d’origine;eventuale valutazione della lingua madre se lingua comunitaria.

5.21. Per gli alunni stranieri che si avvalgono di programmazioni diversificate sono previste prove di verifica corrispondenti agli obiettivi perseguiti e la conforme ridefinizione dei modi e dei contenuti della valutazione (D.P.R. 31/08/1999 n. 394).

5.22. Per la certificazione della valutazione quadrimestrale degli alunni stranieri neo arrivati dal Paese d’origine si utilizza il documento d’Istituto, avvalendosi delle seguenti direttive nella compilazione: 1) è espressa la valutazione con i giudizi vigenti nelle discipline Matematica, Educazione fisica / motoria, Educazione musicale, Educazione artistica / all’immagine , Laboratori/Attività opzionali. 2) Nelle discipline relative allo studio della Storia, Geografia, Scienze, Lingua straniera è possibile scrivere “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana”. 3) Per la valutazione della Lingua italiana non si assegna il giudizio, ma si specifica il livello delle abilità acquisite: 3.1) comprende parole/frasi / espressioni di uso comune / il senso globale di un discorso; 3.2) comunica con singole parole / con frasi semplici un’esperienza personale; 3.3) legge parole senza comprenderle / legge e comprende parole / frase / il senso globale di un semplice testo; copia in stampato / in corsivo parole / frasi; 3.4) scrive parole sottodettatura; 3.5)produce semplici frasi scritte seguendo una traccia. 4) Il giudizio globale è stilato secondo gli indicatori della partecipazione, interesse, impegno, comportamento sociale.

5.23. Gli alunni nomadi che per frequenza scarsa e intermittente non potessero acquisire la certificazione di scolarizzazione della classe a cui erano iscritti per

l’ammissione alla classe successiva, in seguito alla valutazione dei loro docenti (congiuntamente alla Commissione Accoglienza e alla mediatrice Caritas) conseguono la promozione e permangono nello stesso gruppo, con l’impegno ad attuare un percorso di apprendimento individualizzato (iscrizione per criterio di età).

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5.24. All’esame di Stato gli alunni stranieri, con programmazioni personalizzate, possono, con delibera del Collegio Docenti, affrontare prove diversificate equipollenti approvate dalla Commissione d’esame.

5.25. La Commissione Accoglienza effettua il monitoraggio e la valutazione annuale del Protocollo d’accoglienza secondo i seguenti indicatori: 1) dati numerici riferiti agli alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico, 2.) analisi delle provenienze, 3) analisi del successo / insuccesso scolastico, 4) frequenza scolastica, 5) ore di sostegno linguistico realmente effettuate, 6) partecipazione alle uscite scolastiche. Altri indicatori sono: 7) numero degli insegnanti coinvolti nei laboratori linguistici, 8) partecipazione dei docenti ai corsi di formazione, 9) materiale didattico prodotto, 10) incontri con i genitori, 11) ore d’intervento di mediazione linguistica e culturale, 12) nuovo materiale didattico acquistato, 13) attività interculturali effettuate nelle classi, 14) incontri con esperti, 15) collaborazioni con organismi, associazioni di volontariato.

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