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COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE N del 06/06/2013

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(1)

FASCICOLO 2010/06.05/91-08

COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1533 del 06/06/2013

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. VALLI DI CARPINELLO - DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO FORME DI PUBBLICITÀ

 Albo Pretorio giorni 15...

 Sito web comunale

 Notificazione ai soggetti destinatari del provvedimento...

 Comunicazione ai soggetti destinatari del provvedimento o comunque cointeressati

Comunicazione alla Corte dei Conti

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ESECUZIONE

Si trasmette ai sottoindicati Servizi per gli adempimenti di competenza

Servizi Data di ricevimento Firma

Resp.Unità Amm.va

Contrattualistica Pub.

(2)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO G.E.P.

Premesso che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 27/12/2012, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ampliamento della scuola elementare L.Valli di Carpinello;

Visto il Decreto Legislativo 9/4/2008, n° 81, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto l’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza, precedentemente previsti dal D.P.R. 3/7/2003, n. 222;

Atteso che occorre procedere alla designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ricorrendo i presupposti contemplati dall’art.

90, comma 3, del citato D.Lgs. 81/08;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 401 dell’1/8/2000, che autorizza l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, mediante incarico esterno, nei confronti di soggetto non coincidente con il Direttore dei Lavori, a condizione che l’affidatario assuma, altresì, la veste di direttore operativo, inserito all’interno dell’Ufficio di Direzione lavori, chiamato a rispondere della propria attività al Direttore dei Lavori;

Richiamata la delibera di C.C. n. 30 del 17/3/2003, che abrogava il

Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di progettazione,

(3)

direzione lavori, collaudi ed altri incarichi tecnici, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 81/24635 del 17/5/1991 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 206/23449 del 30/5/1994, disponendo il superamento dell’elenco dei professionisti;

Atteso che l'art. 84, c. 3, lett. a), del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III) consente l’affidamento diretto, secondo criteri di rotazione e specializzazione, di servizi in economia, tra cui sono annoverabili, in base all'art. 86, c. 1, lett. v), del Codice III, gli incarichi connessi ad opera pubblica per importi non superiori a 10.000 Euro, come consentito dall'art. 267, c. 10, del D.P.R. n. 207/10;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito alla luce dei criteri organizzativi definiti dall’art. 92 del Codice III;

Vista la “linea di condotta per la definizione del prezzo per il conferimento di incarichi professionali di carattere tecnico”, approvata con decisione della Giunta Comunale n. 10 del 12/12/2006, a seguito dell’art. 2 del D.L. n.

223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, come parzialmente ridefinita dalla Direzione operativa in data 6/9/2007, alla luce del D.Lgs. n. 113/2007 e della Legge n. 123/2007;

Visti gli esiti del sondaggio prezzi effettuato in data 13/05/2013 con la

richiesta di ribasso percentuale sulle spettanze di competenza, a tre

professionisti in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del Decreto

(4)

Legislativo n. 81/08;

Ritenuto di procedere alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute, relativamente all’esecuzione dei lavori in oggetto, nella persona del Geom. Marco Amadei che risulta in possesso dei requisiti professionali, prescritti dall’art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/08 e che ha proposto il maggior ribasso sulle proprie competenze;

Visto l’art. 17, comma 2, lett. c), del Codice III, che prevede la lettera di affidamento come modalità di perfezionamento dei contratti relativi al conferimento di incarichi, purché di importo non superiore a € 50.000,00;

Dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all’intervenuta esecutività ed anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all’incaricato, ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione operativa, Prot. speciale 19 in data 29/2/2008;

Dato atto che trattasi di incarico riferito ad attività istituzionali di questa Amministrazione comunale ed, in particolare, alla voce 668 del Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2010/2012, approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei

dirigenti;

(5)

DETERMINA

1) di attestare, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del Codice III e dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, che sussistono i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne:

- carenza di organico

- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori

2) di attestare, in attuazione di quanto indicato nella circolare della Direzione operativa Protocollo speciale n. 19 del 29/2/2008 e nella circolare della D.O.

in data 19/2/2009:

- l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, in quanto mancano, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo al loro soddisfacimento;

- che l’oggetto dell’incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dell’ente;

- che l’oggetto dell’incarico non è generico o indeterminato;

- che l’incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche individuate nell’atto di incarico;

- che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico;

- il possesso da parte dell’incaricato dei requisiti richiesti e della qualificazione professionale necessaria; ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 46, comma 1, del D.L. n.

112/2008, l’incaricato è in possesso di iscrizione al collegio dei Geometri della Provincia di Forlì-Cesena ed ha maturato esperienza nel settore oggetto dell’incarico da affidare, come accertato dal responsabile del procedimento mediante acquisizione del curriculum, in atti;

- il rispetto dei criteri di selezione del soggetto incaricato secondo la disciplina stabilita dall’apposito regolamento comunale;

- che il compenso è stato determinato in applicazione della “linea di

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condotta per la definizione del prezzo per il conferimento di incarichi professionali di carattere tecnico”, di cui in premessa, in vista dell’esecuzione di prestazioni obbligatorie per legge; l’erogazione del compenso è subordinata alla valutazione della regolare esecuzione di tali prestazioni;

3) di designare il Geom. Marco Amadei quale coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione, nell’ambito della direzione operativa all’interno dell’Ufficio di Direzione Lavori, per l’appalto di Lavori di ampliamento della Scuola Elementare L. Valli di Carpinello, anche con compiti di supporto al Committente e Responsabile dei Lavori, per un importo contrattuale netto di € 3.811,36, ai prezzi, patti e condizioni di cui allo schema di convenzione allegato alla presente Determinazione;

4) di approvare la conseguente spesa complessiva di € 4.796,21, contributi ed IVA inclusi, con imputazione conforme agli impegni precedentemente assunti con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 27/12/2012 (voce B8 del quadro economico) Pos. Rag. 2010 I 7780 sub 9;

5) di dare atto che, in ottemperanza al disposto dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 95, comma 5, del Codice III, il perfezionamento del contratto sarà subordinato al rilascio di dichiarazione di regolare posizione contributiva da parte dell’incaricato, nelle forme di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; qualora, a seguito di accertamento, dovesse emergere una situazione di irregolarità contributiva, ci si riserva la facoltà di disporre la decadenza dall’affidamento, ferma restando ogni ulteriore conseguenza a carico dell’affidatario, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n.

445/2000;

(7)

6) di stabilire che, per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto, si procederà, in conformità a quanto previsto dal sopra citato art. 17, comma 2, lett. c), del Codice III, mediante lettera di affidamento da inserirsi nella Raccolta dei Contratti d’Area, secondo lo schema di cui al punto 3) del dispositivo della presente Determinazione;

7) di attestare che, nel rispetto di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 25/7/2006 e con circolare della D.O. in data 19/2/2009, l’affidamento del presente incarico non determina il superamento dell’importo massimo complessivo di 10.000 euro annui, assegnabile, in via diretta, da questa Amministrazione Comunale al medesimo professionista;

8) di dare atto che si procederà all’acquisizione del codice identificativo della

gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici del 10/1/2007.

(8)

Comune di Forlì

Area Servizi al Territorio Servizio G.E.P.

COORDIN ESECUZ-DIRETTO /INCARICHI/W BUONO/PROPOSTA : n del

POS. RAG. / / per €

/ / / /

/ / / / / / / / / / / / RACC. CONTR.

________

__/

(dati da riportare nella fattura)

TIPOLOGIA CONTR. ___________

PROCEDURA AFFID. _________

Oggetto:

Affidamento diretto di incarico professionale per lavori di ampliamento della scuola elementare L.Valli di Carpinello

Il Dirigente del Servizio G.E.P.

Richiamata la delibera di C.C. n. 30 del 17/3/2003, che abrogava il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi ed altri incarichi tecnici, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 81/24635 del 17/5/1991 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 206/23449 del 30/5/1994, disponendo il superamento dell'elenco dei professionisti;

Atteso che l'art. 84, c. 3, lett. a), del Codice III consente l’affidamento diretto, secondo criteri di rotazione e specializzazione, di servizi in economia, tra cui sono annoverabili, in base all'art. 86, c. 1, lett. v), del Codice III, gli incarichi connessi ad opera pubblica per importi non superiori a 10.000 Euro, come consentito dall'art. 267, c. 10, del D.P.R. n. 207/10;

Visto l’art. 17, comma 2, lett. c), del Codice III, che prevede la lettera di affidamento come modalità di perfezionamento dei contratti relativi al conferimento di incarichi, purché di importo non superiore a €

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50.000,00;

Visti i seguenti atti, che attestano la copertura finanziaria dell'esecuzione delle prestazioni specificate in oggetto:

Lavori di Ampliamento della Scuola Elementare L. Valli di Carpinello

Deliberazione di Giunta Comunale n° 332 del 27/12/2012 stabilendo di affidare al Geom. Marco Amadei le prestazioni in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo 9/4/2008, n° 81, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

AFFIDA

al Geom. Marco Amadei, con sede a XXXXXXXXX in Via XXXXXXXXXXXXX

, Partita I.V.A./C.F.

XXXXXXXXXXXX nato a Forlì il XXXXXXXXX, l'incarico di cui all'oggetto per un importo di €. 3.811,36 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. del 4% ed IVA al 21%, per un totale complessivo di € 4.796,21, alle clausole e condizioni di seguito riportate:

ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

L'incarico professionale è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del C.C., non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

La prestazione dovrà svolgersi nel rispetto delle norme applicabili di cui al Decreto Legislativo n. 81/08, nonché delle procedure definite dal Piano di Coordinamento e Sicurezza e C.S.A. approvati dal Comune.

L'incaricato, collaborando con le già individuate figure del Committente, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la progettazione, come definite dall'art. 89 del Decreto Legislativo n. 81/08, svolgerà le funzioni, attribuite dalla suddetta normativa, al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, assumendone le relative responsabilità.

L'incaricato può coinvolgere nello svolgimento della prestazione professionale altri professionisti o collaboratori che possono figurare come firmatari di atti, per le specifiche qualifiche e competenze.

L'incaricato è tenuto a comunicare preventivamente il nominativo dei suoi collaboratori.

L'incaricato rimane comunque l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'incaricato si impegna a partecipare ad eventuali riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriori oneri finanziari a carico del Comune in aggiunta ai compensi pattuiti, come più avanti specificato.

Sarà a carico dell'incaricato l'onere dell'eventuale opinamento delle parcelle da parte del competente organo professionale.

Le prestazioni consistono in:

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A) REVISIONE PRELIMINARE DEL PSC E DEL FASCICOLO

Revisione preliminare del PSC e del Fascicolo; la revisione dovrà sia tener conto sia delle necessarie modifiche in relazione alle possibili mutate condizioni ed eventuali errori ed omissioni, sia delle proposte di modifica dell'Appaltatore accettate dalla S.A. medesima

B) COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la realizzazione dell’opera il TECNICO INCARICATO, inserito all’interno dell’ufficio di direzione lavori come direttore operativo con le sole funzioni di coordinatore in materia di sicurezza, dovrà provvedere, in perfetta armonia e cooperazione con le altre figure responsabili coinvolte nel procedimento, in adempimento all’art. 92 D.Lgs 81/08 ed a supporto del Committente e Responsabile dei lavori:

a) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs 81/08, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 D.Lgs 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) ad organizzare tra i datori di lavori, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) a segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.Lgs 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D.Lgs 81/08, e a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) a verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche da apportare;

h) a verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

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i) ad acquisire, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano operativo di sicurezza;

j) a verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;

k) a chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Responsabile dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto Nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

l) a verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza;

m) ad espletare tutti gli adempimenti di accertamento, verifica e controllo previsti dalle norme di legge, a carico della Stazione Appaltante in materia di tutela dei lavoratori ed in particolare delle verifiche di regolarità delle posizioni degli operai presenti in cantiere, secondo le procedure previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, in maniera tempestiva e tale da non ritardare le procedure per l'emissione dei SAL e CP;

n) ad attestare la liquidabilità dell'importo relativo ai costi della sicurezza, in base agli stati di avanzamento lavori (punto 4.1.6 Allegato XV D.Lgs. 81/2008);

o) a trasmettere al Responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell’attività svolta in cantiere e comprovante l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate;

C) VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Durante la realizzazione dell’opera il TECNICO INCARICATO, dovrà provvedere a verificare, per delega specifica del committente e/o del Responsabile dei Lavori, in collaborazione con il DL, l'ammissibilità e qualificazione, ex Allegato XVII D.Lgs 81/2008, dei subappaltatori e relativa conformità dei contratti (ex art. 118 c.4 D.Lgs 163/2006), nonché delle altre imprese e lavoratori autonomi che entrano in cantiere.

La sottoscrizione, da parte del Committente e/o Responsabile dei Lavori e dell'incaricato, del presente disciplinare d'incarico costituisce conferimento di delega da parte del primo e accettazione da parte del secondo.

D) TAVOLO PROVINCIALE DI CONFRONTO E COORDINAMENTO

Qualora, relativamente ai lavori in oggetto, operi il Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II Livello, previsto dal “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA” sottoscritto dal Comune di Forlì presso la Prefettura di Forlì-Cesena in data 15/9/2010, il TECNICO INCARICATO dovrà provvedere a:

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a) informare i dirigenti ed i preposti in merito a quanto emerso nell’ambito del Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II livello, limitatamente agli aspetti di specifico interesse;

b) riportare, nell’ambito del Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento, - II Livello – le eventuali segnalazioni dei dirigenti e dei preposti e degli RLS/RLST in merito alle criticità, rilevate nella concreta attività di cantiere ed alle carenze o esigenze formative di singoli lavoratori;

c) verificare che il Piano di sicurezza e coordinamento sia conforme ai criteri generali, in materia di sicurezza, definiti dal suddetto Tavolo;

d) far applicare eventuali indicazioni operative a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori espresse dal suddetto Tavolo;

e) far attuare gli interventi opportuni sulle procedure di lavoro, sulle opere provvisionali, sulle attrezzature, sui macchinari e simili indicati dal suddetto Tavolo;

f) integrare il Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento, sulla base delle esigenze evidenziate dal suddetto Tavolo;

g) segnalare preventivamente agli organismi di vigilanza e controllo l’avvio delle fasi di lavoro critiche, sotto il profilo dei rischi professionali, individuate, in fase di progettazione dell’opera, dal suddetto Tavolo.

Il coordinamento per la esecuzione dei lavori dovrà essere effettuato durante la realizzazione dell'opera con scrupolosa puntualità e rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, nonché secondo le procedure ed eventuali prescrizioni aggiuntive e/o specifiche riportate nel Piano di Coordinamento e Sicurezza e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'incaricato verrà riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che il Comune di Forlì, il Committente, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la progettazione e la Ditta appaltatrice, dovessero subire, a causa di ritardi allo stesso incaricato imputabili.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori ha la facoltà di sospendere o di revocare l'incarico in oggetto e di sostituire, in qualsiasi momento, il professionista incaricato, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 90, c. 8, del D.Lgs n° 81/08.

In caso di sospensione o revoca dell'incarico da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori, l'incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per le prestazioni effettuate fino alla data della sospensione o revoca, se svolto in conformità alla presente convenzione e tecnicamente corretto.

La violazione degli obblighi comporterà l'applicazione di una penale giornaliera per ogni verificata mancanza pari allo 1,0 per mille del corrispettivo professionale relativo al coordinamento in fase di esecuzione sino al suo accertato superamento. L'importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente il 10% del corrispettivo professionale totale, in tal caso si procederà alla rescissione del contratto in danno al TECNICO INCARICATO.

ARTICOLO 2 - COMPENSI

L'onorario comprende quanto dovuto per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio necessarie ad esso.

L'amministrazione potrà riconoscere, eccezionalmente, maggiori spese, rispetto a quelle originariamente

(13)

previste, se documentate con la produzione di congrui giustificativi per l'intero ammontare. Il TECNICO INCARICATO ha l'obbligo di segnalare al Responsabile del procedimento tale circostanza, documentandola, non appena avuta la possibilità di conoscere l'esistenza di maggiori oneri, anche attraverso proiezioni in ragione delle prestazioni ancora da svolgersi, senza attendere l'effettivo superamento. I giustificativi delle maggiori spese dovranno essere successivamente periodicamente prodotti con la cadenza che il Responsabile del procedimento riterrà opportuna.

Il compenso è determinato a corpo, ossia in misura invariabile, a prescindere dall'importo effettivo dell'opera a consuntivo.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli onorari verranno liquidati alla presentazione di regolari parcelle da parte dell'incaricato secondo la seguente articolazione: il 30% all'avvenuta revisione preliminare del Piano, il 65% del compenso proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavori; il 5% dopo l'approvazione della certificazione della regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

L'inidoneità degli elaborati prodotti dal Coordinatore nell'espletamento dei suoi compiti, deve essere contestata, con motivazione scritta, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori entro 15 giorni dalla data di consegna degli elaborati stessi. Il suddetto termine ha rilevanza, ai soli fini della liquidazione;

pertanto, decorsi i 15 giorni, il Committente sarà tenuto a procedere alla liquidazione dell'onorario, fatta salva comunque ogni eventuale diversa rilevanza.

Ai fini del pagamento, a titolo di acconto o saldo, di importi superiori a € 10.000,00, il Comune effettua la richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40, in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In caso di inadempimento dell'incaricato all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00, il Committente sospende il pagamento dell'acconto o della rata di saldo, nei limiti del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora l'agente della riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'art. 72 - bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all'agente in ottemperanza al predetto ordine. I termini per l'emissione dei titoli di spesa e per l'effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40 e la data della comunicazione di Equitalia Servizi S.p.A., in merito ad eventuali inadempienze a carico dell'incaricato. Per tali periodi o per i periodi di sospensione per inadempimenti comunicati da Equitalia Servizi S.p.A., l'incaricato non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.

Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì è tenuto ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 45 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di attestazione di regolare esecuzione. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l’indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all’art. 191 del d.lgs. n.

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267/2000, gli estremi del presente contratto ed il nominativo del Tecnico competente e deve essere inoltrata all’Ufficio IVA del Comune di Forlì. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste. Ove richiesto dall'Ente finanziatore, la parcella (o il quadro preventivo e il saldo finale) dovrà essere approvato dall'ordine Professionale di appartenenza.

Qualora per la liquidazione di competenze professionali occorresse attendere la somministrazione di fondi da parte di altri enti o istituti di credito, i suddetti 30 giorni decorreranno dalla effettiva erogazione di tali somme al Comune.

Il rifinanziamento delle somme eventualmente necessarie per il saldo delle competenze come derivanti dagli effettivi dati di costo e di prestazioni effettivamente rese, se non già previsto nel quadro economico del progetto alla voce #somme a disposizione per spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione#, verrà prontamente disposto.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/cottimo saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), salve le eccezioni previste dall’art. 3 della Legge n.

136/2010.

In caso di subappalto od altro subcontratto, l’affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’affidatario si impegna, altresì, anteriormente all’avvio dell’esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune, per la verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge sopra citata.

L’affidatario e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge sopra citata, dovranno comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3,

(15)

comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

ARTICOLO 5 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi e che non fosse stato possibile definire in via amministrativa, potranno essere rimesse alla autorità giudiziaria competente, nel termine di 90 giorni dalla formale comunicazione.

ARTICOLO 6 - SPESE

Le spese di contratto sono a carico del professionista incaricato. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, in contratto è da registrasi in solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/86. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ricadendo nelle ipotesi indicate nell'art. 2 della vigente Tariffa (parte I), approvata con D.M. 20/8/1992, secondo quanto chiarito con Circolare del Ministero delle Finanze 1° luglio 1998, n. 171/E/V.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI

L'incaricato, nel sottoscrivere il presente contratto, attesta di possedere i requisiti per l'assunzione delle prestazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (art. 98) e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'ordinamento rispetto all'assunzione dell'incarico.

LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI DATA DI AVVIO DELL' ESECUZIONE x SI ¨ NO

Elaborati, che, pur non formalmente allegati al presente atto, qui si intendono integralmente richiamati ed accettati dall'Impresa contraente, costituendo, ai sensi dell'art. 1346 c.c., parte integrante del presente affidamento:

x Prospetto computo onorario e comunicazione del ribasso offerto;

Il Dirigente

_____________________

Letto, approvato e sottoscritto tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma di quanto sopra riportato e richiamato.

L'Incaricato

__________________________

Ricevimento da parte del Comune in data ...

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