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Soggetti e documenti della sicurezza

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Soggetti e documenti della sicurezza

UNITÀ

Nel 2010 gli incidenti sul lavoro hanno registrato una media di tre morti al giorno, a cui vanno aggiunti i casi di malattie professionali e di infortuni invalidanti in maniera permanente. Nonostante si registri una leggera riduzione rispetto agli anni precedenti, i numeri restano comunque troppo elevati, anche considerando la congiuntura economica sfavorevole che implica una riduzione dei posti di lavoro.

C1

YacobchukVasyl/Shutterstock

1

La cultura

della sicurezza

2

La normativa

3

Committente e Responsabile dei lavori

4

Imprese e lavoratori autonomi

5

I coordinatori

6

I documenti AUTOVALUTAZIONE

(2)

1 La cultura della sicurezza 121

1 La cultura della sicurezza

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (articolo 32)

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori (articolo 35) L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41)

Le tre frasi sono tratte dalla Costituzione italiana che annovera, tra i suoi princìpi fondamentali e inderogabili, la tutela della salute e la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Gli stessi princìpi informa- no l’articolo 2087 del Codice civile: «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la per- sonalità morale dei prestatori di lavoro».

La sicurezza nei luoghi di lavoro è dunque considerata un pricipio etico fondamentale e una finalità primaria, da perseguire in qualunque ambito.

Ciò nonostante, e benché ormai da tempo si stia cercando di diffondere in tutti i settori, grazie anche a norme specifiche, una precisa cultura della sicurezza, continuano tutt’oggi a verificarsi, nei vari settori dell’attività eco- nomica, troppi infortuni sul lavoro (TABELLA1).

TABELLA1 Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2009-2010 per i principali settori di attività economica

Settori di attività Infortuni in complesso Casi mortali 2009 2010 Var. (%) 2009 2010 Var. (%)

Agricoltura 52 665 50 121 –4,8 128 115 –10,2

Industria 214 894 282 338 –4,7 487 440 –9,7

di cui:

Costruzioni 81 487 71 421 –12,4 229 215 –6,1

Metallurgia 38 240 36 868 –3,6 74 46 –37,8

Meccanica 20 612 19 942 –3,3 18 16 –11,1

Servizi 441 066 442 915 0,4 438 425 –3,0

di cui:

Trasporti e comunicazioni 61 634 58 797 –4,6 122 134 9,8

Commercio 71 358 68 306 –4,3 99 73 –26,3

Personale domestico 3925 4931 25,6 4 4 0,0

Totale 790 112 775 374 –1,9 1053 980 –6,9

Fonte: ISTAT

Nel 2010 gli incidenti sul lavoro sono stati 775 000, con una media di tre morti al giorno: ogni giorno tre persone escono di casa per andare a lavo- rare e non fanno più ritorno. A questi numeri si aggiungono quelli relativi alle malattie professionali, per le quali si è riscontrato un aumento delle denunce del 22% rispetto all’anno precedente.

Zavanella, Cascione, Gandini GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO © Zanichelli 2012 per Costruzioni, ambiente e territorio

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Benché nel confronto con l’anno 2009 si registri una tendenza alla diminu- zione di incidenti, il numero assoluto resta comunque elevato (FIGURA1). Si osserva anche, con riferimento agli infortuni che si verificano nel settore dell’industria, come la maggior parte di essi interessino il ramo delle co- struzioni e di conseguenza i cantieri edili. Il settore delle costruzioni, inol- tre, vanta da solo quasi il 30% del totale degli infortuni mortali nel modo del lavoro.

Risulta evidente quanto sia necessario creare un valido modello di pre- venzione e potenziare la cultura della legalità.

I principali fattori di rischio che emergono dai dati statistici sono l’im- preparazione, il calo della soglia di attenzione rispetto a pratiche divenute abitudinarie e il mancato rispetto delle norme di prevenzione.

Gli obiettivi espliciti della normativa (v. paragrafo 2) sono:

m la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto dell’esperienza o delle competenze e cono- scenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

m la formazione come strumento essenziale di prevenzione e tutela; forma- re significa trasmettere ai lavoratori nozioni e procedure indispensabili per lavorare riducendo i rischi e tutelando la sicurezza personale;

m l’informazione dei lavoratori, che imparano a riconoscere, e di conse- guenza a ridurre e a controllare, i rischi presenti in azienda;

m l’addestramento dei dipendenti, che si esercitano a utilizzare in modo pratico e corretto tutti gli strumenti di lavoro e a fronteggiare le situa- zioni di rischio a questi collegate;

m la diversificazione delle normative in relazione ai diversi specifici rischi nei singoli settori di riferimento.

Agricoltura 7%

Industria Costruzioni

27%

Industria Altro 10%

Servizi

56% Costruzioni

56% Metallurgia

29%

Meccanica 15%

(a) (b)

FIGURA1 Classificazione degli infortuni sul lavoro (a) in base al settore di attività (b) nel settore dell’industria. Anno di riferimento: 2010 (Fonte: ISTAT).

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2 La normativa 123 Si favorisce la prevenzione della salute e della sicurezza non solo predi- sponendo un sistema di regole, ma anche integrando il sistema normativo esistente con gli accordi tra le parti sociali (Sindacati e Confindustria) (C1) e con strumenti volontari come le buone pratiche (o buone prassi) e la re- sponsabilità sociale delle imprese. Il fine è quello di garantire la sicurezza non come un obbligo cui adempiere, ma come un obiettivo della buona gestione di un’impresa.

Le buone pratiche vanno intese come esempi di procedure, soluzioni e ser- vizi che riescono a imprimere un reale miglioramento nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità. Comportamenti virtuosi, cioè di buona pratica, migliorino le condizioni di lavoro, soprattutto in quei casi o settori che difficilmente si prestano a un approccio di tipo normativo.

Un’impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta una strategia di gestione che associa la ricerca del profitto ai princìpi sociali e ambientali che informano la cultura del Paese.

L’esame delle cause di incidenti sul lavoro ha messo in luce che il motivo principale consiste nella carente pianificazione dei lavori e nell’assenza di coordinamento tra le varie attività.

L’analisi dei dati a livello europeo evidenzia infine che oltre la metà degli infortuni nei cantieri sono causati da scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o da una carente pianificazione dei lavori all’atto della proget- tazione dell’opera. Di conseguenza

il modello di prevenzione è essenzialmente basato sull’organizzazione e sulla pianificazione del lavoro.

2 La normativa

Si definisce cantiere edile (C2) il luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile e che contiene l’insieme delle attrezzature e degli uomini necessari all’esecuzione dei lavori stessi.

I lavori edili o di ingegneria civile comprendono, secondo quanto riportato nell’allegato X del DLgs 81:

m i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, demolizione, con- servazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasfor- mazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri mate- riali (FIGURA2);

m le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;

m le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

m gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utiliz- zati per la realizzazione delle opere edili (per esempio, i ponteggi).

C1 Il contributo delle parti sociali avviene mediante:

m accordi sindacali migliorativi dei livelli di sicurezza stabiliti per legge;

m contrattazione collettiva che re- gola ogni singolo settore;

m diffusione di buone pratiche e codici di condotta per diminuire gli incidenti sul lavoro;

m protocolli d’intesa che agisca- no su forme di partecipazione anche all’interno delle stesse aziende.

C2 Cantieri non edili sono per esempio i cantieri navali, dove si co- struiscono, riparano o demoliscono natanti, e i cantieri aeronautici, de- dicati alla costruzione di velivoli.

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Dalla definizione stessa di cantiere edile emerge con chiarezza che il can- tiere è prima di tutto un luogo di lavoro, e che, in quanto tale, è soggetto agli adempimenti necessari per garantire la sicurezza di tutti coloro che operano al suo interno.

È altrettanto evidente che il cantiere è un luogo di lavoro atipico rispetto agli standard che caratterizzano le altre attività, perché è soggetto a una serie di variabili specifiche, non sempre prevedibili o gestibili. Non essendo possibile organizzare postazioni fisse e lavorazioni ripetute e sistematiche, è difficile il controllo dei singoli lavoratori. Essendo invece possibile (e siste- matica) la presenza contemporanea di più imprese in uno stesso cantiere, si ha spesso la necessità di un utilizzo promiscuo di spazi e attrezzature. In generale, inoltre, il cantiere è all’aperto e si trova quindi soggetto agli agenti atmosferici. I cantieri edili non costituiscono quindi una realtà standardiz- zabile perché ogni cantiere è diverso dall’altro e presenta peculiarità proprie, a partire dall’ubicazione per finire al tipo di lavorazione da eseguire (C3).

Da tutto questo deriva la necessità, da parte dello Stato, di regolamentare questo settore in modo particolarmente attento: norme dedicate e leggi specifiche sono state emesse già dagli anni cinquanta, quando era in atto la ricostruzione post-bellica.

In quanto luogo di lavoro fra i più rischiosi (FIGURA3) e luogo di lavoro atipico, il cantiere edile o di ingegneria civile è sempre stato oggetto di una normativa specifica.

Negli ultimi anni la legislazione italiana, in ottemperanza alle direttive CEE, si è adeguata alle più evolute normative europee. Lo scopo delle nor- me è principalmente quello di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro

FIGURA2 Cantiere per la riparazione di un edificio. Sono visibili il ponteggio (che interessa l’intero fabbricato), la rete di recinzione (che delimita l’area di cantiere) e la segnaletica.

FotoMichelaCascione

C3Per lo stesso fabbricato, per esempio, si possono allestire can- tieri differenti – con problematiche altrettanto differenti – secondo che si debba effettuare il consolida- mento delle fondazioni oppure la sostituzione del coperto.

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2 La normativa 125 e la salute dei lavoratori, cercando di coordinare e pianificare il processo produttivo, che non deve essere finalizzato (come avveniva in precedenza) soltanto a ottimizzare i tempi di esecuzione e quindi i costi.

Alla prima Direttiva europea in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (la 89/391/CEE, emanata il 12 giugno 1989 e recepita in Italia nel 1994 con il DLgs 626) ne sono seguite altre sette, più specifiche. Tra queste, la Direttiva europea cantieri 92/57/CEE, che è stata successivamente recepita nei vari stati in tempi diversi.

Il Italia il DLgs n. 626 del 19 settembre 1994, Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, integrato nel 1996 con il DLgs 242, prescriveva a tutte le aziende con più di 10 dipendenti di elaborare un docu- mento per la sicurezza dell’ambiente di lavoro, che comprendesse la valuta- zione dei rischi connessi con il tipo di attività e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Le aziende con meno di 10 dipendenti potevano sostituire il documento con una semplice autocertificazione del titolare.

Poiché circa il 90% delle imprese di costruzioni aveva meno di 10 dipen- denti, una completa e effettiva regolamentazione nel campo della preven- zione dell’attività edilizia è stata resa possibile solo dal DLgs n. 494 del 14 ottobre 1996, Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizio- ni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili, comune- mente chiamato decreto cantieri e successivamente modificato e integrato dal DLgs n. 528 del 15 novembre 1999.

Il contenuto qualificante del decreto cantieri è quello di aver anticipato la soluzione dei problemi connessi alla sicurezza alla fase di progettazione dell’opera, coinvolgendo per la prima volta anche il Committente.

Il DLgs 494 è stato sostituito dal DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 (DLgs 81), a sua volta modificato e integrato dal DLgs n. 106 del 3 agosto 2009 (DLgs 106).

Il Dlgs 81, insieme a precedenti norme in materia di sicurezza, è confluito

FIGURA3 La stessa lavorazione nel 1931 (a sinistra, costruzione dell’Empire State Building, New York) e oggi (a destra).

FotodiLewisWickesHine R.D.MET

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nel Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, noto con l’acronimo TUSL (C4). È formato da 306 articoli, suddivisi come segue.

m Titolo I (articoli 1-61): Princìpi comuni (disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali).

m Titolo II (articoli 62-68): Luoghi di lavoro (disposizioni generali, san- zioni).

m Titolo III (articoli 69-87): Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispo- sitivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche).

m Titolo IV (articoli 88-160): Cantieri temporanei o mobili (misure per la sa- lute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni).

m Titolo V (articoli 161-166): Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (disposizioni generali, sanzioni).

m Titolo VI (articoli 167-171): Movimentazione manuale dei carichi (di- sposizioni generali, sanzioni).

m Titolo VII (articoli 172-179): Attrezzature munite di videoterminali (di- sposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei pre- posti, sanzioni).

m Titolo VIII (articoli 180-220): Agenti fisici (disposizioni generali, pro- tezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettroma- gnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni).

m Titolo IX (articoli 221-265): Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni).

m Titolo X (articoli 266-286): Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni).

m Titolo XI (articoli 287-297): Protezione da atmosfere esplosive (disposi- zioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni).

m Titolo XII (articoli 298-303): Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale.

m Titolo XIII (articoli 304-306): Disposizioni finali.

Al testo del decreto sono stati aggiunti 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche.

La norma individua dapprima i soggetti responsabili e poi descrive le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi.

Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni previste in caso di mancata attuazione degli adempimenti. In caso di inadempienza sono passibili di sanzioni tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’ope- ra: Committente, Responsabile dei lavori, coordinatori, datori di lavoro e lavoratori autonomi. Sono previste sia sanzioni pecuniarie di diversa entità sia l’arresto per periodi diversi in base alla violazione rilevata.

C4Il TUSL comprende, nell’am- bito del diritto italiano, l’insieme delle norme contenute nel DLgs 81 che – in attuazione dell’ar- ticolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le di- sposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

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2 La normativa 127 Il titolo IV della legge è dedicato in modo specifico alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

I suoi 73 articoli sono così suddivisi.

m Capo I (articoli 88-104): Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

m Capo II (articoli 105-156): Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– Sezione I: Campo di applicazione.

– Sezione II: Disposizioni di carattere generale.

– Sezione III: Scavi e fondazioni.

– Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.

– Sezione V: Ponteggi fissi.

– Sezione VI: Ponteggi movibili.

– Sezione VII: Costruzioni edilizie.

– Sezione VIII: Demolizioni.

m Capo III (articoli 157-160): Sanzioni.

Nel capo I la legge definisce il campo di applicazione e la terminologia utilizzata per la stesura della norma. Segue l’elenco degli obblighi e delle re- sponsabilità delle varie figure coinvolte nel processo edilizio (Committente o Responsabile dei lavori, coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione, imprese e lavoratori autonomi). Vengono inoltre indicati e descritti i documenti che è obbligatorio redigere ai fini della pianificazione della sicurezza, indicandone dettagliatamente i contenuti, gli adempimenti a essi relativi e i ruoli di ciascuna figura.

Il capo II approfondisce la trattazione di alcune lavorazioni, con particolare riguardo per i lavori in quota. Oltre alla definizione di questa tipologia di lavori, sono riportate le prescrizioni relative alle opere provvisionali neces- sarie per minimizzare il rischio di caduta. Contestualmente vengono date indicazioni anche sulla protezione dei posti di lavoro, sulla logistica e sulla viabilità di cantiere (v. unità B2).

Nel capo III sono infine elencate le sanzioni relative alla mancata esecuzio- ne degli adempimenti prescritti.

Il concetto fondamentale che emerge dal TUSL è la volontà di pianificare e organizzare la sicurezza tenendo conto sia del ciclo produttivo sia della vita utile dell’opera. In particolare, viene concepito un sistema sicurezza che si articola nelle tre fasi tipiche che accompagnano la realizzazione di un’opera: progettazione, realizzazione e manutenzione.

Nella fase di progettazione si devono prevedere i rischi legati all’intervento, evitando a priori le soluzioni che possono rivelarsi problematiche e fornen- do le indicazioni necessarie per l’attuazione delle indicazioni del Piano di sicurezza e coordinamento (C5).

Nella fase di realizzazione si provvede all’applicazione di quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento, eventualmente integrandolo in base alle situazioni che si presentano in corso d’opera.

C5 Si sottolinea che il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), trattato nell’unità C3, è un docu- mento di progetto e non di can- tiere.

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Nella fase di manutenzione vengono applicate le indicazioni fornite nel Fa- scicolo (v. paragrafo 5) sulla base delle analisi effettuate in corso di proget- tazione e di realizzazione.

Se è vero che esiste una legislazione molto completa e articolata dedicata alla sicurezza sul lavoro, è altrettanto vero che le norme sulla sicurezza sembrano essere considerate, a volte, più un onere sgradevole che un investimento virtuoso.

Le misure e gli adempimenti di legge capaci di ridurre gli infortuni sul la- voro, che dovrebbero essere percepiti come un valore assoluto e soprattutto come un diritto, sono ancora sottovalutati da troppi operatori. Ai tecnici preposti spetta il duplice compito di rispettare e di fare rispettare le prescri- zioni normative, contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza nel lavoro in generale e nei cantieri edili in particolare.

La norma individua i diversi soggetti coinvolti nel processo produttivo le- gato al cantiere, specificandone compiti, doveri e requisiti necessari.

I requisiti e le competenze del Committente e del Responsabile dei lavori, delle Imprese e del Lavoratori autonomi e infine dei Coordinatori, saranno esaminate nei tre paragrafi successivi.

3 Committente e Responsabile dei lavori

Il Committente può, se lo desidera, incaricare un altro soggetto a svolge- re per suo conto i compiti di prevenzione a lui attribuiti; questa figura, introdotta dal TUSL, prende il nome di Responsabile dei lavori.

Durante la fase di progettazione dell’opera vanno rispettati i princìpi e le misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del DLgs 81, che eviden- ziano l’importanza dell’integrazione fra le scelte progettuali, la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione. Il Committente (o per lui il Responsabile dei lavori) prende atto del Piano di sicurezza e coordinamen- to e del Fascicolo dell’opera (v. paragrafo 5).

Nei cantieri in cui è prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, il Committente ha il dovere di designare, contestual- mente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione dell’opera e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dell’opera stessa (TABELLA2). L’obbligo di nomina del Coor- dinatore per la progettazione non ricorre, pur verificandosi le condizioni di cui sopra, nel caso di lavori privati non soggetti a Permesso di costruire (v. unità A2) e di importo inferiore a 100 000 euro (C6).

I nominativi del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dovranno essere comunicati dal Committente (o dal Respon- sabile dei lavori) alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi. Gli stessi nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere.

C6In tal caso gli adempimenti (redazione del PSC e del Fascicolo) sono svolti dal Coordinatore in ma- teria di sicurezza e di salute duran- te l’esecuzione (v. unità ???).

5

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3 Committente e Responsabile dei lavori 129

TABELLA2AdempimentiaisensidelDLgs81,comemodificatodalDLgs106 LavoripubblicioprivatisoggettiaPermessodicostruire LavoriprivatisoggettiaDIAointerventiliberidiimporto>100.000euro CasiAdempimenti N.imprese esecutriciEntitàlavori (uomini/giorno)Verificaidoneità tecnicoprofessionale (art.90c.9lett.a) Verifica regolarità contributiva (DURC) Notifica preliminare (art.99)

Nomina CSP (art.90c.3)

Nomina CSE (art.90c.4)

PSCPOSPSS (lavori pubblici) 1<200NoNoNoNo 1>200NoNoNo PiùimpreseQualsiasiSìSìSìSìSìSìSìNo LavoriprivatisoggettiaDIAointerventiliberidiimporto<100.000euro CasiAdempimenti N.imprese esecutriciEntitàlavori (uomini/giorno)Verificaidoneità tecnicoprofessionale (art.90c.9lett.a)

Verifica regolarità contributiva (DURC) Notifica preliminare (art.99)

Nomina CSP (art.90c.3)

Nomina CSE (art.90c.4)

PSCPOSPSS (lavori pubblici) 1<200NoNoNoNo 1>200NoNoNo PiùimpreseQualsiasiSìSìSìNoSì (devesvolgere lefunzioni del CSP art. 90 c.11)

No

6

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Il Committente (o per lui il Responsabile dei lavori) si occupa infine di ve- rificare, nei riguardi delle imprese affidatarie, l’idoneità tecnico-professio- nale, cioè il possesso delle capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature necessarie alla realizzazione dell’opera.

Allo scopo deve richiedere una serie di documenti, il cui elenco è riportato dettagliatamente nell’allegato XVIII, che comprende:

m l’iscrizione alla CCIAA;

m il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dell’avve- nuta valutazione dei rischi;

m il DURC, Documento unico di regolarità contributiva (v. unità A2);

m la dichiarazione che attesta che l’impresa non è gravata da provvedi- menti di sospensione o interdizione dell’attività.

Nel caso in cui si abbia anche la partecipazione di lavoratori autonomi, il Committente (o il Responsabile) dovrà richiedere, come per le imprese, l’iscrizione alla CCIAA e il DURC, nonché una documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposi- zioni contenute nel DLgs 81, l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione e, ove richiesti, gli attestati riguardanti formazione e idoneità sanitaria del lavoratore stesso (TABELLA3).

Qualora il cantiere abbia una durata presunta inferiore a 200 uomini-giorno (C7) e lavori che non comportano rischi particolari (v. unità C2, paragrafo 1), per la verifica di idoneità tecnico-professionale è sufficiente da parte dell’im- presa la presentazione del DURC e del certificato di iscrizione alla CCIAA:

gli altri requisiti possono essere dichiarati tramite autocertificazione.

Un ulteriore documento che il Committente (o il Responsabile) è tenuto ad acquisire dall’impresa è costituito dalla dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nel quale sono indicati gli estremi delle de- nunce dei lavoratori all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, oltre a una dichia- razione che specifici il tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti. Se il cantiere ha un’entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e non com- porta rischi particolari è sufficiente la presentazione del solo DURC, unita- mente a un’autocertificazione che indichi il contratto collettivo applicato.

Il Committente (o il Responsabile) ha infine il compito di trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio di lavori oggetto di Permesso di co- struire o di SCIA, copia della Notifica preliminare, del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione richiesta per la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale.

L’assenza del PSC, del Fascicolo, della Notifica (se prevista) o del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi comporta la sospensione dell’effi- cacia del titolo abilitativo.

4 Imprese e lavoratori autonomi

Si definisce impresa esecutrice l’impresa che esegue una parte o la tota- lità di un’opera utilizzando proprie risorse umane e materiali.

C7Il parametro uomini-giorno (UG) rappresenta la somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori, dipendenti delle imprese e autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.

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4 Imprese e lavoratori autonomi 131

TABELLA3Verificadiidoneitàtecnico-professionale CasiDocumentiperlaverificaidoneitàtecnico-professionale(art.90c.9lett.a-b)impreseaffidatarieedesecutrici Entità lavori (uomini/ giorno) Rischi particolari dicui all’all.XI Verifica regolarità contributiva (DURC) Iscrizione Camera diCommercio, Industria, Artigiano Autocertificazione inordine alpossesso deirequisiti previsti dall’all.XVII Autocertificazione relativa alcontratto collettivo applicato Documento divalutazione deirischi ePOS neicantieri Dichiarazione dinonessere oggetto diprovvedimenti disospensione ointerdittivi Dichiarazione dell’organico medioannuo distintoper qualificacon estremidelle denuncieINAIL, INPSecasseedili

Dichiarazione contrattocollettivo stipulatoconle organizzazioni sindacali applicato ailavoratori dipendenti <200NoNoNoNO <200NoNoSI >200NoNoNoSI >200NoNoSI CasiDocumentiperlaverificaidoneitàtecnico-professionale(art.90c.9lett.a-b)lavoratoriautonomi Entitàlavori (uomini/giorno)Rischi particolari dicui all’all.XI

Verifica regolarità contributiva (DURC) IscrizioneCamera diCommercio, Industria, Artigiano Autocertificazione inordinealpossesso deirequisitiprevisti dall’all.XVII Documentazione attestantelaconformità dellemacchine, attrezzatureeopere provvisionali Elenco deidispositivi diprotezioneindividuali indotazione

Attestatiinerenti lapropriaformazione elarelativaidoneità sanitaria <200NoNoNoNo <200No >200NoNo >200No IncasodisubappaltoildatoredilavoroCommittenteverifical’idoneitàtecnico-professionaledeisubappaltatoriconglistessicriteri

Zavanella, Cascione, Gandini GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO © Zanichelli 2012 per Costruzioni, ambiente e territorio

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L’impresa titolare del contratto di appalto, cioè l’impresa affidataria, può a sua volta avvalersi di altre imprese (subappaltatrici) o di lavoratori au- tonomi, cioè di persone fisiche che operano nel cantiere e contribuiscono alla realizzazione dell’opera senza vincoli di subordinazione rispetto alle imprese (C8).

J I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono verificare:

m il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

m la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro, tenendo conto delle condi- zioni di accesso e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

m le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

m la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impian- ti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

m la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

m l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata ef- fettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

m la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori au- tonomi;

m le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

J I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici m adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del

DLgs 81 (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere);

m predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chia- ramente visibili e individuabili;

m curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

m curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

m curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, coordinan- dosi nel caso con il Committente o il Responsabile dei lavori;

m curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie av- vengano correttamente;

m redigono il piano operativo di sicurezza (v. paragrafo 6).

J I datori di lavoro delle imprese affidatarie devono verificare il sussi- stere delle condizioni di sicurezza dei lavori e l’applicazione di quanto pre- scritto nel PSC.

Verificano l’idoneità tecnico professionale di eventuali subappaltatori, sia- no essi imprese o lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto, acquisendo il certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico

C8 Le imprese possono a loro vol- ta organizzarsi in consorzi al fine di promuovere la partecipazione agli appalti. In tal caso l’impresa affida- taria sarà l’impresa alla quale ven- gono assegnati, dal consorzio stes- so, i lavori del contratto di appalto.

(14)

4 Imprese e lavoratori autonomi 133 professionale. Forniscono inoltre agli stessi soggetti le necessarie informa- zioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si troveranno a ope- rare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L’impresa affidataria riceve dal Committente il PSC, potendo richiedere al CSE quelle modifiche o integrazioni che, in base alla propria esperienza, ritiene possano comportare miglioramenti nelle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L’impresa affidataria trasmette il PSC a tutte le imprese esecutrici e ai lavo- ratori autonomi presenti in cantiere a qualsiasi titolo.

Questi ultimi provvederanno a loro volta a trasmettere all’impresa esecu- trice i propri Piani operativi di sicurezza (POS) prima dell’inizio delle la- vorazioni loro affidate (v. paragrafo 6). I datori di lavoro delle imprese affi- datarie, verificata la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvedono a trasmettere tutta la documentazione al Coordinato- re per l’esecuzione, a cui spetta la verifica finale prima di dare il benestare all’inizio dei lavori.

J I lavoratori autonomi, oltre a rispettare gli obblighi del DLgs 81, si ade- guano alle indicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Le imprese edili devono, inoltre, ottemperare agli obblighi relativi alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsti per le imprese generiche (DLgs 81, Titoli I e II).

Ogni impresa deve disporre di un Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, per il quale il datore di lavoro designa:

m gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, che provvedono all’espletamento dei compiti del servizio;

m il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP), che provvede a coordinare il servizio stesso.

Addetti e RSPP devono essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore, unitamente all’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione (adeguati alla natu- ra dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle specifiche attività lavorative). In alternativa è sufficiente che siano in possesso di una lau- rea magistrale in Ingegneria della sicurezza, o altre lauree equipollenti. In ogni caso è anche richiesto un attestato di frequenza, con verifica dell’ap- prendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro- correlato.

Ulteriore obbligo delle imprese è la nomina del Medico competente (v. uni- tà C2), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del DLgs 81. Questo soggetto fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e si occupa della sorveglianza sanitaria nei casi in cui questa è prevista.

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5 I coordinatori

Coordinatore per la progettazione (CSP)

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progetta- zione (CSP), in genere chiamato più semplicemente Coordinatore per la progettazione, è nominato dal Committente o dal Responsabile dei lavori (ALLEGATO1).

Il CSP, nel corso della progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

m redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

m predispone il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Mentre il PSC ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori che pren- dono parte al cantiere, il Fascicolo ha lo scopo di tutelare la sicurezza di coloro che interverranno in futuro sull’opera stessa per eseguire opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il CSP interviene durante la progettazione in modo che si tenga conto fin dal principio dei fattori connessi con la sicurezza, che il progetto dovrà recepire.

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizza- zione (CSE), in genere chiamato più semplicemente Coordinatore per l’esecuzione, è il soggetto incaricato dal Committente (o dal Responsabile) di seguire – con vari compiti – la realizzazione dell’opera (ALLEGATO2).

Il CSE:

m si occupa di verificare, con opportune azioni di coordinamento e con- trollo, l’applicazione e il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (ALLEGATO3);

m verifica l’idoneità dei POS presentati dalle imprese, assicurandone la co- erenza con il PSC (nei casi in cui è previsto);

m adegua il PSC e il Fascicolo all’effettiva evoluzione dei lavori e alle even- tuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecu- trici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

m verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

m organizza momenti di incontro tra i datori di lavoro (compresi i lavo- ratori autonomi) per favorire la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;

m verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per raggiungere il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

ALLEGATO1 Nomina del CSP

ALLEGATO2 Nomina del CSE

ALLEGATO3 Verbale di sopralluogo periodico del CSE

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5 I coordinatori 135 m segnala al Committente o al Responsabile dei lavori (inviando contesta- zione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati) le inosser- vanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e del comma 1 dell’arti- colo 97 del DLgs 81e alle prescrizioni del PSC (ove previsto); propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

m nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alle segnalazioni di cui sopra senza fornire ido- nea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’AUSL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

m in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, sospen- de le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di nomina del solo CSE (lavori privati, non soggetti a Permesso di costruire e di importo inferiore a 100 000 euro), il CSE redige il Piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il Fascicolo.

La FIGURA4riporta il diagramma di flusso relativo alla designazione dei Coordinatori (CSP e/o CSE).

Requisiti professionali dei Coordinatori

I compiti di Coordinatore della progettazione e di Coordinatore per l’ese- cuzione possono essere assolti da un unico professionista, che deve essere comunque estraneo all’impresa; l’incarico non può essere ricoperto né dal datore di lavoro, né da un suo dipendente, né dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il ruolo può essere svolto dal Progettista, dal Direttore dei lavori o dal Re- sponsabile dei lavori, purché in possesso dei requisiti previsti.

CSP e CSE devono avere particolari requisiti professionali. In primo luogo devono essere in possesso dell’attestato di frequenza di un corso specifico in materia di sicurezza, con verifica di apprendimento finale; i contenuti del corso sono definiti nell’allegato XIV del DLgs 81.

La durata del corso, che deve concludersi con un esame finale, deve essere di almeno 120 ore. Sussiste l’obbligo di aggiornamento: a cadenza quinquen- nale è necessario partecipare a un ulteriore corso della durata di 40 ore.

LAVORI

PUBBLICI Più imprese

Non designare CSP e CSE Designare CSP e CSE

NO

LAVORI

PRIVATI Più imprese

Permesso di costruire e comunque di importo non inferiore 100 mila euro NO

Designare CSP e CSE Designare CSE NO

FIGURA4 Casi di designazione dei coordinatori (CSP e CSE).

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È richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

m laurea magistrale o specialistica in Ingegneria, Architettura, Scienza e gestione delle risorse rurali e forestali, Scienze e tecnologie agrarie o Scienze geologiche, unitamente a un anno di esperienza nel settore delle costruzioni;

m laurea triennale in Ingegneria, Scienza dell’architettura, Scienze e tec- niche dell’edilizia, unitamente a due anni di esperienza nel settore delle costruzioni;

m diploma di Geometra, Perito industriale, agrario o geotecnico, unita- mente a tre anni di esperienza nel settore delle costruzioni.

6 I documenti

Per la gestione della sicurezza sono previsti diversi documenti: la Notifica preliminare, il POS, il DVR (e il DUVRI), il PSC e il Fascicolo. L’analisi di ciascuno è riportata di seguito a eccezione degli ultimi due documenti che sono trattati nell’unità C3.

Notifica preliminare

La Notifica preliminare (ALLEGATO4) è un documento con il quale il Committente o il Responsabile dei lavori comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro i dati relativi all’intervento da effettuarsi (allegato XII del DLgs 81).

In particolare la Notifica deve indicare la data della comunicazione, l’in- dirizzo del cantiere, la natura dell’opera, i riferimenti (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) del Committente, del Responsabile dei lavori (se presente), del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione, la data presunta di inizio dei lavori, la durata presunta dei lavori, il numero massimo presun- to dei lavoratori, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi, i riferimenti (nominativo, codice fiscale o partita IVA) delle imprese già selezionate e l’ammontare presunto dei lavori.

La Notifica deve essere trasmessa nei seguenti casi.

m Cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.

m Cantieri in cui opera una sola impresa, ma con entità dei lavori superio- re a 200 uomini/giorno.

m Cantieri in origine non soggetti all’obbligo di notifica, che si trovano successivamente, in seguito a varianti in corso d’opera, a ricadere fra quelli per i quali l’obbligo sussiste.

Una copia della Notifica preliminare deve essere affissa in cantiere, in posizione ben visibile e custodita a disposizione dell’Organo di vigilanza territorialmente competente.

ALLEGATO4 Notifica preliminare

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6 I documenti 137 Vi è inoltre l’obbligo di provvedere all’aggiornamento della notifica ogni qual volta si presentano variazioni nel corso dei lavori, comunicando tem- pestivamente le modifiche e le integrazioni necessarie (ALLEGATO5).

Piano operativo per la sicurezza

Il Piano operativo di sicurezza (POS), redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice (e da ciascun datore di lavoro nel caso in cui siano presenti più imprese) con riferimento al singolo cantiere, descrive le mo- dalità di gestione in sicurezza delle attività esercitate dall’impresa stessa.

L’obbligo di redazione del POS spetta ai datori di lavoro delle imprese, com- prese quelle a conduzione familiare o con meno di 10 dipendenti. Restano esclusi da tale obbligo le imprese che si occupano di sole forniture di mate- riali o attrezzature e i lavoratori autonomi (artigiani senza dipendenti).

I contenuti minimi del POS, indicati nell’allegato XV del DLgs 81, sono oggetto di verifica da parte del CSE (ALLEGATO6).

Il POS è un documento specifico per ogni cantiere.

Per fare un esempio, l’impresa non dovrà indicare nel POS le opere provvi- sionali e le macchine in proprio possesso, ma solo quelle che utilizzerà nel cantiere in oggetto.

Il POS viene redatto successivamente al PSC, che è parte integrante del Contratto d’appalto. All’atto dell’elaborazione del POS, quindi, il CSP ha già analizzato i rischi presenti nel cantiere e scelto le procedure esecutive e le attrezzature necessarie per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.

La redazione del POS tiene ovviamente conto di queste scelte per procedere alla valutazione dei rischi in maniera coerente con quanto riportato nel PSC.

Documenti di valutazione dei rischi

Tra gli obblighi del datore di lavoro è compresa la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento di valutazione. Sia il rischio sia la valuta- zione dei rischi vengono definiti nell’articolo 2 del DLgs 81, rispettivamente ai punti (q) e (s).

Si definisce rischio, dal punto di vista della sicurezza in ambito lavorativo, la probabilità che si possa verificare un danno in determinate condizioni di impiego o di esposizione a determinati fattori o agenti o alla loro combi- nazione (v. unità C2).

La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nel luogo in cui essi prestano la propria attività.

Scopo di tale analisi è l’individuazione e la programmazione di adeguate misure di prevenzione e di protezione, per garantire il miglioramento nel

ALLEGATO6 Modulo predisposto per la verifica del POS e della documentazione dell’impresa

ALLEGATO5 Aggiornamento della notifica

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tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il DLgs 81 specifica chiaramente che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, età, provenienza, al tipo specifico di contratto con cui viene resa la prestazione di lavoro).

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto alla fine della valu- tazione, è l’oggetto attraverso il quale si esplicita la valutazione e la scelta degli accorgimenti atti a ridurre i rischi.

Il DVR deve essere redatto per ogni tipo di azienda, qualunque sia il suo ambito operativo: riguarda quindi tutti i settori produttivi.

Si tratta di un documento di tipo compartecipativo, poiché nel corso della valutazione dei rischi il datore di lavoro collabora con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, con il medico competente e con il rap- presentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il DVR, che può avere formato cartaceo o elettronico e deve avere comun- que data certa, deve essere conservato presso l’unità produttiva per la quale è stata eseguita la valutazione dei rischi. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro dovrà effettuare immediatamente la valutazio- ne dei rischi, elaborando il nuovo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il DVR (articolo 17 del DLgs 81) deve contenere:

m una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;

m le indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;

m il programma delle misure ritenute opportune per garantire il migliora- mento nel tempo dei livelli di sicurezza;

m l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realiz- zare, e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di ade- guate competenze e poteri;

m l’indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di preven- zione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

m l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavora- tori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità profes- sionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione viene aggiornata ogni qual volta si verificano infortuni impor- tanti,in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazio- ne al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.

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Autovalutazione 139 Le imprese edili sono soggette all’obbligo della redazione di un DVR per la propria sede, dove sono analizzati tutti i rischi ai quali sono esposti i lavo- ratori che operano al suo interno, e di un DVR personalizzato, relativo allo specifico cantiere nel quale si trova operare.

Per il cantiere il DVR è costituito dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dai Piani operativi di sicurezza (POS) delle singole imprese.

Se il datore di lavoro affida attività lavorative, servizi o forniture a terzi (im- prese o lavoratori autonomi esterni) che si trovano a operare all’interno del- la propria azienda, questi ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 26 del DLgs 81, di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (il cosid- detto DUVRI). Il DUVRI riguarda quindi la valutazione di tutti i rischi (sia i propri sia quelli dell’azienda appaltatrice) dovuti alle interferenze tra la ditta che esegue i lavori e il personale già presente sul luogo di lavoro; garantisce l’attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori. Il documento deve essere allegato al Contratto di appalto.

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Oggetto: Lavori di ……….…

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera.

Il sottoscritto ..., nella qualità di Committente e/o Responsabile dei lavori in oggetto, in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e vista la documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008

DESIGNA

il sig. ….……….., nato a ………..…….., il …………..…, C.F. ………., iscritto all’albo/collegio della provincia di ……….. al n. ………, residente/con studio nel comune di ………..………., loc. ………..……., provincia di……..

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP) per i lavori di cui all’oggetto.

Secondo quanto disposto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, durante la progettazione esecutiva dell’opera e comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori da parte delle Imprese, il CSP con la presente designato avrà il dovere di:

a) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV;

b) predisporre un Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

...li ...

Il Committente e/o il Responsabile dei lavori ...

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato ……….

Nomina del CSP

฀ ฀

(22)

142 C1 Soggetti e documenti della sicurezza

Oggetto: Lavori di ……….…

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante l’Esecuzione dell’opera.

Il sottoscritto ..., nella qualità di Committente e/o Responsabile dei lavori in oggetto, in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e vista la documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008

DESIGNA

il sig. ….……….., nato a ………..…….., il …………..…, C.F. ………., iscritto all’albo/collegio della provincia di ……….. al n. ………, residente/con studio nel comune di ………..………., loc. ………..……., provincia di……..

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante l’Esecuzione (CSE) dei lavori di cui all’oggetto.

Secondo quanto disposto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, durante la realizzazione dell’opera e comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori da parte delle Imprese, il CSE con la presente designato avrà il dovere di:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

c) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del Piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non Nomina del CSE

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adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’Esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

g) nei casi di cui all'art. 90, comma 5, (ovvero quando dopo l'affidamento dei lavori a un'unica Impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più Imprese), redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predisporre il Fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b).

Il Coordinatore con la presente designato dovrà inoltre relazionare per iscritto il Committente o il Responsabile dei lavori in merito allo svolgimento dei compiti affidatigli.

...li ...

Il Committente e/o Il Responsabile dei lavori ...

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato………..………..….

Nomina del CSE (seguito)

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