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Atti oggetto del giudizio. decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 lett. g) decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 lett. h) Sentenza 5/2018

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Sentenza 5/2018

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA

Udienza Pubblica del 21/11/2017 Decisione del 22/11/2017 Deposito del 18/01/2018 Pubblicazione in G. U. 24/01/2018

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°; 3; 4; 5 e 7, del decreto-legge 07/06/2017, n. 73; artt. 1, c. 1°, 1° bis, 1° ter, 2°, 3°, 4° e 6° ter; 3; 3 bis; 4; 5; 5 quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 31/07/2017, n. 119.

Massime: 39680 39681 39682 39683 39684 39685 39686 39687 39688 39689 39690 39691 39692 39693 39694 Atti decisi: ric. 51 e 75/2017

Massima n. 39680 Titolo

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di

legittimazione dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, sono dichiarati inammissibili - con ordinanza letta in udienza -, gli interventi ad adiuvandum di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA); e del

«Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, e di L. B. e C. C., in qualità di genitori di L. C. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili, non valendo in contrario, - in quanto non pertinenti - le opposte decisioni assunte in giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, in giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in giudizi relativi a conflitti di attribuzione tra poteri. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 118 del 2015, n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n.

456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 49 del 2005, n. 48 del 2005, n. 47 del 2005, n. 46 del 2005, n.

45 del 2005250 del 2007, n. 389 del 2004, n. 50 del 2004e n. 76 del 2001; ordinanza dibattimentale allegata ) .

a l l a s e n t e n z a n . 2 2 8 d e l 2 0 1 6

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 lett. g) decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 lett. h)

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decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2 Costituzione art. 3 Costituzione art. 31 Costituzione art. 32 Costituzione art. 34 Costituzione art. 77 co. 2 Costituzione art. 81 co. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 co. 1 Costituzione art. 119 co. 4 Massima n. 39681

Titolo

Thema decidendum - Riunione di giudizi in via principale - Possibilità.

Testo

Vanno riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia, i giudizi in via principale attesa la loro connessione.

(Precedenti citati: sentenze n. 220 del 2013, n. 216 del 2008 e n. 430 del 2007).

Massima n. 39682 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Compiti della commissione per il monitoraggio relativo alla definizione e all'aggiornamento

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dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Veneto - Assenza di argomentazione -

I n a m m i s s i b i l i t à d e l l e q u e s t i o n i .

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6-ter, del d.l. n. 73 del 2017, conv., con mod., in legge n. 119 del 2017, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.

2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. La disposizione censurata, relativa ai compiti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del d.P.C.m. di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), è considerata nella premessa in fatto del ricorso, nonché nell'epigrafe dei singoli motivi, mentre è completamente ignorata nell'esposizione delle censure, non rilevandosi alcuna argomentazione in merito ai profili di contrasto tra i contenuti specifici di questo comma e i parametri costituzionali invocati. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 107 del 2017, n. 105 del 2017, n. 273 del 2016, n. 265 del 2016, n. 249 del 2016, n. 239 del 2016, n. 141 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, ) .

n . 1 5 3 d e l 2 0 1 5 e n . 1 4 2 d e l 2 0 1 5

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2 Costituzione art. 3 Costituzione art. 5 Costituzione art. 31 Costituzione art. 32 Costituzione art. 34 Costituzione art. 77 co. 2 Costituzione art. 81 co. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118

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Costituzione art. 119 co. 1 Costituzione art. 119 co. 4 Massima n. 39683

Titolo

Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali -

Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - formulate dal Governo nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento -, in base all'assunto di un asserito difetto di ridondanza dei parametri costituzionali evocati sulle attribuzioni regionali. La ricorrente, pur diffondendosi in argomenti incentrati su diritti individuali, come quello di autodeterminazione in materia sanitaria, ha indicato le proprie attribuzioni che sarebbero incise, con l'immediatezza tipica delle misure dettate in via d'urgenza, dalle norme in questione, altresì descrivendo il proprio attuale sistema di promozione vaccinale, segnalando le frizioni che si verrebbero a creare implementando il diverso modello ora adottato dal legislatore nazionale. Attiene, poi, al merito delle questioni stabilire se le norme contestate rappresentino o meno un legittimo esercizio delle prerogative dello Stato e se, dunque, la compressione dell'autonomia regionale debba ritenersi fisiologica.

Le Regioni possono evocare parametri estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione quando le violazioni denunciate siano potenzialmente idonee a ripercuotersi sulle loro attribuzioni costituzionali, sempre che motivino sufficientemente sul punto, indicando sia la specifica competenza asseritamente offesa, sia le ragioni della lesione. È invece escluso che parametri estranei al riparto delle attribuzioni costituzionali regionali possano essere invocati allorché una Regione pretenda di agire a tutela della popolazione di cui la stessa è espressione in ordine a materie e valori costituzionalmente garantiti. (Precedenti citati: sentenze n.

13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 244 del 2016, n. 127 del 2016, n. 141 del 2016, n. 110 del 2016, n. 65 del ).

2016, n. 29 del 2016 e n. 8 del 2016 e n. 252 del 2015 e n. 116 del 2006

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 5

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decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Massima n. 39684 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Sopravvenute modifiche, in sede di conversione, del d.l.

impugnato - Ius superveniens satisfattivo e mancata applicazione medio tempore della norma impugnata - C e s s a z i o n e d e l l a m a t e r i a d e l c o n t e n d e r e . Testo

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. - dell'art. 1, commi 1, lett. g) e h), 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, in materia di obblighi di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. Per effetto della legge di conversione n. 119 del 2017, l'art. 1, commi 1, è stato oggetto di modifiche non solo radicali, ma anche satisfattive delle doglianze della Regione; il comma 4 ha subito modifiche incisive, equivalenti a una mancata conversione parziale delle previsioni originarie con effetto ex tunc. Infine, il comma 5 è stato puramente e semplicemente soppresso ed è ragionevole ritenere che ne sia mancata l'applicazione medio tempore.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. Con specifico riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto un d.l., possono considerarsi satisfattive anche la pura e semplice soppressione delle disposizioni censurate, quando non è prevista alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi; nonché le modifiche che, per il loro contenuto, equivalgano a un rifiuto parziale di conversione e, pertanto, travolgano con effetto ex tunc la norma emendata per la parte non convertita (stabilendo contestualmente una nuova norma, valida solo per il futuro). In tutti questi casi, occorre comunque verificare che la norma censurata originariamente non abbia avuto applicazione nel frattempo. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2017, n. 8 del 2017, n. 263 del 2016,

).

n. 147 del 2016, n. 311 del 2012, n. 153 del 2011, n. 367 del 2010, e n. 200 del 2009

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 lett.g)

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decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 lett. h) decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 5 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2 Costituzione art. 3 Costituzione art. 31 Costituzione art. 32 Costituzione art. 34 Costituzione art. 77 co. 2 Costituzione art. 81 co. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 co. 1 Costituzione art. 119 co. 4 Massima n. 39685

Titolo

Thema decidendum - Impugnazione di disposizioni di d.l. in parte modificate dalla legge di conversione, senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Testo

Non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere delle disposizioni contenute nel d.l. n. 73 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 119 del 2017, per quelle norme che non sono state modificate in sede di conversione, oppure lo sono state, ma senza che ne fosse alterato il contenuto precettivo nei punti di interesse della Regione ricorrente. (Precedente citato: sentenza n. 430 del 2007).

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Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 legge 31/07/2017 n. 119 Massima n. 39686 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di inadempimento - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza - dell'intero testo del d.l. n. 73 del 2017 e degli artt. 1, commi 1, 1-te , 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l.r n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. Gli elementi contenuti sia nel preambolo del d.l. impugnato, sia nell'art. 1, comma 1, sia nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione - anche in considerazione del contesto in cui si inserisce il d.l. n. 73 del 2017, caratterizzato, tra l'altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali - non fanno ritenere che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell'ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l'adozione di un d.l. in materia.

Per costante giurisprudenza costituzionale, i presupposti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost.

costituiscono requisiti di validità dei decreti-legge, sicché rientra nei poteri della Corte costituzionale verificarne la sussistenza; il sindacato di legittimità costituzionale - basato su una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci (titolo, preambolo, contenuto e ratio del decreto-legge, relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, lavori parlamentari) - è perciò circoscritto alla evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, distinguendosi il giudizio di costituzionalità dalla valutazione prettamente politica spettante alle Camere in sede di conversione, poiché l'art. 77 Cost. è connotato da un largo margine di elasticità, sicché solo l'evidente insussistenza di una situazione di fatto comportante la necessita e l'urgenza di provvedere determina tanto un vizio del d.l., quanto un vizio in procedendo della legge che ne disponga la conversione (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017, n. 93 del 2011, n. 171 del

).

2007 e n. 29 del 1995

La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (Precedente citato:

).

sentenza n. 16 del 2017

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 intero testo

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decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 77 co. 2 Massima n. 39687 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi Educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Motivazione carente e generica - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non elabora adeguatamente la doglianza nei suoi lineamenti giuridici, né in riferimento al primo parametro evocato, per cui risulta persino difficile comprendere lo specifico e autonomo profilo di illegittimità costituzionale lamentato in relazione a esso; né in riferimento al secondo, di particolare ampiezza normativa, per il quale sarebbe stato necessario indicare quali fra i principi in esso previsti

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sarebbero stati violati, e sotto quale profilo. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017 e n. 239 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 5 Costituzione art. 118 Massima n. 39688 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e ammnistrativa regionale - Insussistenza - Prevalenza delle materie "tutela della salute" e "norme generali s u l l ' i s t r u z i o n e " - N o n f o n d a t e z z a d e l l e q u e s t i o n i . Testo

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Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4;

5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La normativa censurata interseca una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale; nondimeno, vanno ritenuti prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato, specificamente quelle relative ai principi fondamentali in materia di "tutela della salute", di "profilassi internazionale" e di "norme generali sull'istruzione". Ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del legislatore statale che le Regioni sono vincolate a rispettare, incluse le previsioni che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore. Parimenti, la potestà legislativa dello Stato in materia di «tutela della salute» sorregge anche la previsione degli obblighi vaccinali nei confronti dei minori stranieri. Viene anche in rilievo la competenza di "profilassi internazionale", nella misura in cui le norme in questione servono a garantire uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. Infine, le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici si configurano come

"norme generali sull'istruzione", garantendo che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all'organizzazione dei servizi sanitari e all'identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 284 del 2016, n. 270 del 2016, n. 62 del 2013, n. 173 del 2014, n. 301 del 2013, n. 279 del 2012, n. 79 del 2012, n. 299 del 2010, n. 269 del 2010, n. 108 del 2010, n.

).

63 del 2006, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, n. 252 del 2001

Il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica, deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o vietare determinate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione di altre Se è vero che il confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n.

).

338 del 2003 e n. 282 del 2002

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3

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decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Massima n. 39689

Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione del buon andamento dell'amministrazione regionale, della capacità di erogare servizi sanitari ed educativi, nonché di governare la programmazione scolastica - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non adduce argomenti sufficienti a illustrare perché gli eventuali processi di riorganizzazione (oltre che imposti alla Regione, e non da questa autonomamente determinati) sarebbero tali da compromettere il buon andamento dei servizi sanitari e la loro capacità di tutelare la salute, nonché da interferire con le funzioni amministrative regionali attinenti alla scuola e ai servizi per l'infanzia: mentre è chiaro che la Regione dovrà cambiare un punto nodale delle proprie politiche vaccinali, non è affatto spiegato come e in quale misura il cambiamento dovrebbe compromettere l'efficienza dei servizi sanitari, scolastici ed educativi, come apoditticamente affermato nei ricorsi. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

(12)

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 31 Costituzione art. 32 Costituzione art. 34 Costituzione art. 97 Massima n. 39690 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della proporzionalità tra tutela della salute individuale e collettiva, nonché dell'autodeterminazione personale in materia sanitaria - Insussistenza - Necessità di bilanciare molteplici principi - Ragionevolezza della scelta del legislatore - Non

f o n d a t e z z a d e l l e q u e s t i o n i .

Testo

(13)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. I valori costituzionali coinvolti sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore. Il loro contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l'effettività.

Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore. Nel valutare l'intensità di tale cambiamento - per cui ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio - occorre considerare che nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici; e che nel nuovo assetto normativo il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto e sulla persuasione. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata, anche attraverso il sistema di monitoraggio periodico, previsto in sede di conversione, che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà, o analoghi meccanismi di allentamento del grado di coazione.

(Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 282 del 2002 e n. 268 del 2017; ordinanza n. 262 del 2004).

La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura. La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017 e n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4

(14)

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2 Costituzione art. 3 Costituzione art. 32 Massima n. 39691 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata ridondanza di nuove spese e responsabilità in capo alle amministrazioni regionali - Apoditticità delle censure - Inammissibilità delle q u e s t i o n i .

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per apoditticità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La Regione si limita a lamentare la violazione, anche diretta ed autonoma, dei parametri evocati e, dopo avere argomentato l'esistenza di oneri non coperti a suo carico, ne quantifica la misura. Essa non inquadra questi oneri nel contesto più ampio delle uscite e delle entrate regionali, pertanto non spiega se essi siano sostenibili o meno; né considera, con riguardo al recupero delle vaccinazioni per le coorti 2001-2016, le risorse già messe a disposizione in ciascun periodo, in relazione agli obiettivi sanitari via via programmati.

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, in relazione all'art. 119 Cost., non sono ammissibili le censure indirizzate apoditticamente all'inadeguatezza delle risorse a disposizione delle

(15)

Regioni per l'erogazione dei servizi sanitari, senza riferimenti a dati più analitici alle entrate e alle uscite relative (Precedenti citati sentenze n. 192 del 2017, n. 249 del 2015 e n. 125 del 2015: ).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 119 co. 1 Costituzione art. 119 co. 4 Massima n. 39692

Titolo

Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato (in particolare: obbligo di copertura delle spese) - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle questioni.

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Testo

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - delle norme del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino ad anni 16. La quantificazione degli oneri asseritamente non coperti, nei termini in cui è svolta dalla ricorrente, può considerarsi sufficiente a illustrare la ridondanza della denunciata violazione sulla sfera finanziaria della Regione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 legge 31/07/2017 n. 119 Massima n. 39693 Titolo

Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura delle spese, con ridondanza sull'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non implausibilità della clausola di invarianza contenuta nel d.l. impugnato - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5;

5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nel d.l. impugnato, anche alla luce degli elementi argomentativi presenti nella documentazione tecnica, è giustificata dalla continuità tra le vaccinazioni già previste nei piani sanitari nazionali, come raccomandate o obbligatorie, e quelle soggette agli obblighi di legge ex d.l. n. 73 del 2017, come convertito.

Nel breve periodo e tenuto conto della necessità dell'immediato intervento, nonché dell'oggettiva difficoltà di quantificare i maggiori oneri conseguenti all'applicazione delle nuove norme, essa non è implausibile, anche tenendo conto delle funzioni di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, previste all'art. 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 307 del

).

2013, n. 212 del 2013 e n. 18 del 2013

Il principio di analitica copertura degli oneri finanziari, contenuto nell'art. 81, terzo comma, Cost., è sostanziale, e richiede un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti da ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie, positive o negative. (Precedenti citati: sentenza n. 183 del 2016, n. 133 del 2016,

).

n. 70 del 2015, n. 190 del 2014, n. 237 del 2013, n. 26 del 2013

Il principio dell'equilibrio dinamico di bilancio, fondato sulla continuità degli esercizi finanziari, richiede che si rimedi con modalità diacroniche agli eventuali squilibri, anche quando si siano verificati per cause già immanenti nella legislazione. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 280 del 2016, n. 188 del 2016,

).

n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015

(17)

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Parametri costituzionali

Costituzione art. 81 co. 3 Massima n. 39694 Titolo

Thema decidendum - Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate - Assorbimento delle istanze c a u t e l a r i .

Testo

Decise le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla Regione Veneto nei confronti degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono misure di prevenzione vaccinale per i minori di anni sedici e sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di mancato adempimento, sono assorbite le relative istanze cautelari di sospensione. (Precedenti citati: sentenza n. 155 del 2016, n. 145 del 2016 e n. 141 del 2016).

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Atti oggetto del giudizio

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 1 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 2 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 3 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 1 co. 6 ter decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3

decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 4 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 5 quater decreto-legge 07/06/2017 n. 73 art. 7 legge 31/07/2017 n. 119

Pronuncia

SENTENZA N. 5 ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(19)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 3; 4; 5 e 7, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) e degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 24-28 luglio e il 14-15 settembre 2017, depositati in cancelleria il 25 luglio e il 21 settembre 2017 e iscritti ai nn. 51 e 75 del registro ricorsi 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’associazione «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete», nonché di L. P.; della

«Associazione per Malati emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), unitamente (quanto al giudizio iscritto al r.r. n.

75 del 2017) a L. B. e C. C., in qualità di genitori del minore L. C.; delle associazioni CODACONS e

«Articolo 32 – Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n.

51 del 2017); del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017);

udito nella udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Marco Della Luna per l’Aggregazione Veneta e L. P., Marcello Stanca per AMEV, L.

B. e C. C., Tiziana Sorriento per CODACONS e AIDMA, Vanni Domenico Oddino per CONDAV, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 24 luglio-28 luglio 2017 e depositato il 25 luglio 2017 (r.r. n. 51 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5; 3; 4; 5 e 7.

1.1.– La ricorrente riassume le finalità del d.l. n. 73 del 2017 e il contenuto delle disposizioni censurate.

Nel preambolo del decreto-legge, è affermata la «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale»; nonché la necessità di «garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea».

(20)

Su queste premesse, l’art. 1, comma 1, prevede, per i minori fino a sedici anni di età, dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Di queste, otto (anti-pertosse, Haemophilus influenzae di tipo B, meningococcica di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella) non erano previste dalla normativa previgente (legge 6 giugno 1939, n. 891, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica»; legge 5 marzo 1963, n. 292, recante «Vaccinazione antitetanica obbligatoria»; legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»; legge 27 maggio 1991, n. 165, recante «Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B»).

L’obbligo è escluso in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, nonché di pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche, da documentare nei modi stabiliti, rispettivamente, dallo stesso art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, ai commi 2 e 3.

I commi 4 e 5 dell’art. 1 e i successivi artt. 3, 4 e 5 istituiscono un sistema di controlli e sanzioni volto a garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale, anche in relazione all’accesso dei minori alle istituzioni scolastiche ed educative.

In caso di inosservanza dell’obbligo, è comminata (art. 1, comma 4) a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dei tutori la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro, salvo che gli stessi provvedano, a seguito di contestazione della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel termine ivi indicato, a fare somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale (e, in questo caso, purché il ciclo sia completato nei tempi stabiliti in relazione all’età del minore). Alla scadenza del termine, l’ASL è tenuta a segnalare l’inadempimento alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per gli eventuali adempimenti di competenza (art. 1, comma 5).

Sono previsti (art. 3, comma 1) modi e tempi per la presentazione da parte dei genitori o dei tutori, all’atto dell’iscrizione dei minori alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (nonché ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie), della documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, oppure l’esonero, omissione o differimento delle stesse (in relazione a quanto previsto all’art. 1, commi 2 e 3), oppure ancora la richiesta di vaccinazione. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti (art. 3, comma 2) è segnalata dai responsabili delle istituzioni suddette all’ASL (anche ai fini di quanto previsto nell’art. 1, commi 4 e 5). La presentazione della documentazione costituisce requisito per accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (anche private non paritarie), ma non alla scuola o agli esami negli altri gradi di istruzione (art. 3, comma 3).

L’art. 4 prevede, di norma, l’inserimento dei minori, per i quali le vaccinazioni comportino pericoli (accertati a norma dell’art. 1, comma 3), in classi nelle quali siano presenti solo alunni vaccinati o immunizzati (fermo restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti previsti dalle disposizioni richiamate nello stesso art. 4). Dirigenti e responsabili delle istituzioni interessate segnalano annualmente alla ASL le classi con più di due alunni non vaccinati.

L’art. 5 detta norme transitorie sulla documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018. È fissato, all’uopo, il termine del 10 settembre 2017 ed è consentito che la documentazione sia temporaneamente sostituita da una dichiarazione – resa ai sensi del d.P.R. 28 giugno 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)» – e presentata successivamente, entro il 10 marzo 2018.

L’art. 7 contiene le disposizioni finanziarie. Esso identifica come unico nuovo onere quello inerente alla formazione del personale scolastico ed educativo (di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge) e prevede, in relazione a ciò, una copertura pari a euro 200.000 per l’anno 2017.

Dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, nonché dalla circolare del Ministro della salute del 12 giugno 2017 (Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del

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decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”), la ricorrente desume che lo scopo della normativa è raggiungere la soglia del 95 per cento di copertura vaccinale contro malattie a rischio epidemico, sul presupposto che tale soglia sia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il conseguimento della cosiddetta “immunità di gregge” (herd immunity, immunità o resistenza collettiva a un certo patogeno da parte di una comunità o di una popolazione umana); che dal 2013 si sia verificata in Italia una tendenziale diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, determinando una copertura vaccinale al di sotto della soglia anzidetta; che nello stesso periodo siano aumentati i casi di malattie infettive (soprattutto morbillo e rosolia), anche in fasce di età diverse da quelle classiche, con quadri clinici più gravi e maggiore ospedalizzazione; che siano ricomparse malattie da tempo debellate, anche in seguito ai flussi di immigrazione; che, secondo dati dell’OMS («World Health Statistics», rapporto pubblicato il 17 maggio 2017) le coperture italiane risultino tra le più basse in Europa e inferiori a quelle di alcuni Paesi africani.

Pertanto, si è ritenuto necessario e urgente estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti, anche in conformità al principio di precauzione, che prescrive di neutralizzare o minimizzare i rischi per la salute umana, anche se non del tutto accertati.

1.2.– Con il primo motivo di ricorso, la Regione Veneto censura il d.l. n. 73 del 2017 e «in ogni caso» le sue singole disposizioni indicate in epigrafe per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione,

«in combinato disposto» con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

La ricorrente precisa di non contestare la validità dei programmi di vaccinazione, essendosi anzi dotata di un apposito sistema attraverso la propria legge 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva). La ricorrente contesta, invece, l’introduzione, mediante decretazione d’urgenza, di ben dodici vaccinazioni obbligatorie, assistite da «pesanti coercizioni», con una decisione senza precedenti a livello internazionale.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale sull’art. 77 Cost., la Regione osserva che sul proprio territorio non esiste alcuna emergenza di sanità pubblica in relazione alle patologie di cui al d.l. n. 73 del 2017, tale da giustificare il travolgimento del programma regionale, basato sul consenso informato, e la sua sostituzione con un esteso obbligo vaccinale.

Secondo la ricorrente, l’“immunità di gregge” è assicurata quando, in una comunità umana, è superata la

«soglia critica» individuata per ciascuna patologia in uno specifico contesto. Al di sotto di questa soglia, non ricorre alcuna emergenza sanitaria. Il valore del 95 per cento non è stato indicato dall’OMS come soglia critica, ma solo come «soglia ottimale», e ciò esclusivamente in relazione al complesso DTP (difterite, tetano e pertosse). Anche il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019 (oggetto dell’intesa sancita in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – di seguito, Conferenza Stato-Regioni – il 19 gennaio 2017) ha previsto il valore del 95 per cento come valore ottimale (da raggiungere secondo specifiche strategie regionali), non come soglia critica, e solo in relazione a meningite, rosolia, varicella e papilloma virus. Sulla base dei cosiddetti parametri critici, relativi all’andamento epidemiologico di talune malattie infettive, è possibile, previa definizione della soglia critica in ciascun contesto, definire una «strategia ottimale» per il contrasto della stessa malattia, tenendo conto dell’effetto delle campagne vaccinali, dell’“immunità di gregge”

conseguita e delle eventuali controindicazioni vaccinali. Non esiste, peraltro, un’unica soglia critica valida per tutti i patogeni in tutti i contesti, dovendosi invece tenere conto di vari fattori biologici, ambientali e socio-economici.

In conclusione, la soglia del 95 per cento, al cui raggiungimento mira il d.l. n. 73 del 2017, sarebbe «del tutto arbitraria, essendo priva di qualsiasi giustificazione scientifica o normativa».

Ciò sarebbe comprovato anche dai livelli di attenzione e allarme fissati nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto 28 luglio 2009, n. 2319, recante «Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età

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evolutiva (L.R. 7/2007). Approvazione del Piano di Monitoraggio del Sistema Vaccinale della Regione del Veneto e del Report Monitoraggio Sospensione Obbligo Vaccinale relativo all’anno 2008». Nella Regione non esiste alcuna generalizzata emergenza sanitaria; le coperture vaccinali superano il 90 per cen to per sette delle malattie di cui al d.l. n. 73 del 2017 e superano comunque in tutti i casi le soglie critiche (come risulterebbe da dati dell’Istituto superiore di sanità, ISS), anche con riguardo alla copertura contro poliomielite e morbillo nella fascia tra i due e i diciotto anni di età (come risulterebbe da dati della stessa Regione).

In relazione al morbillo, la ricorrente riconosce che, secondo alcuni dati del Ministero della salute, la copertura sarebbe inferiore alla soglia critica fissata nel PNPV 2017-2019. Ma la situazione non desterebbe, ad avviso della stessa ricorrente, alcun allarme. Comunque, le norme censurate non risponderebbero adeguatamente all’esigenza di contenere l’epidemia di morbillo: quest’ultima riguarda soprattutto adolescenti oltre i sedici anni; la malattia è frequente anche in persone vaccinate; non esiste una correlazione tra copertura vaccinale e casi di morbillo (come risulterebbe da dati dell’ISS).

Non sussisterebbe, dunque, l’esigenza di una disciplina dettagliata sulla somministrazione dei vaccini, da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, le norme censurate, poiché prevedono la presentazione anche solo della richiesta di vaccinazione ai fini dell’iscrizione scolastica (art. 3, comma 1) e, transitoriamente, la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva (art. 5), non sarebbero nemmeno immediatamente operative.

La violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. ridonderebbe in una lesione delle competenze regionali in materia di tutela della salute (organizzazione e funzionamento del Sistema sanitario regionale) e di istruzione (servizi educativi per l’infanzia e garanzia del diritto allo studio nelle istituzioni scolastiche ed educative).

1.3.– Con il secondo motivo di ricorso, l’art. 1, commi da 1 a 5, e gli artt. 3, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017 sono censurati per violazione degli artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 97 Cost., quest’ultimo «in combinato disposto»

con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

In sintesi, sulla base della riferita distinzione tra soglia ottimale e critica, le disposizioni censurate si paleserebbero ingiustificate ed eccessive, in pregiudizio del diritto alla salute e allo studio, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché del buon andamento dell’amministrazione, sempre con ridondanza sulle già citate attribuzioni regionali in materia di sanità e istruzione, e con autonoma violazione di esse.

1.3.1.– Ad avviso della ricorrente, l’art. 32, primo e secondo comma, Cost. garantisce la libertà del singolo di non sottoporsi a cure o terapie non scelte o accettate, salvo che ricorra uno «stato di necessità per la salute pubblica» e, inoltre, con la duplice garanzia, sul piano formale, della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari imposti e, sul piano sostanziale, del rispetto in tutti i casi dei «limiti imposti dal rispetto della persona umana», a propria volta riflesso del fondamentale principio personalista (art. 2 Cost.).

Ciò darebbe rilievo costituzionale al principio di autodeterminazione (sono citate al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 162 del 2014 e n. 207 del 2012), le cui limitazioni devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango.

Anche diverse norme internazionali confermano che gli interventi di profilassi contro malattie infettive e diffusive devono soggiacere a limiti come quelli derivanti dalla necessità di tutelare la vita, l’integrità psico-fisica, la dignità umana e la riservatezza. Sono citati, al riguardo, gli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), che garantiscono la dignità umana e l’integrità fisica e psichica di ciascun individuo, nonché (art. 3, comma 2) il rispetto del consenso libero e informato della persona in ambito medico e biologico; l’art. 8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà

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fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.

848 (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (per la quale la ratifica e l’esecuzione sono state disposte con legge 27 maggio 1991, n. 176), che tutelano la salute dei minori e garantiscono il loro accesso ai servizi medici; gli artt. 5, 6 e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 (per la quale la ratifica e l’esecuzione sono state disposte con legge 28 marzo 2001, n. 145), il primo dei quali, in particolare, sancisce come regola generale la necessità del consenso libero e informato dell’interessato ai trattamenti sanitari (ancorché per questa convenzione non sia stato depositato lo strumento di ratifica, essa avrebbe almeno valenza interpretativa del diritto vigente, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità).

In sintesi, i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale alla compresenza di un interesse sanitario individuale o collettivo non altrimenti tutelabile, in una logica di bilanciamento.

Dirimente sarebbe, a tale riguardo, che il sistema elaborato dalla Regione Veneto, basato sul consenso informato e sull’alleanza terapeutica, ha consentito di raggiungere un livello di copertura vaccinale superiore alla soglia critica.

1.3.2.– La ricorrente illustra genesi, caratteristiche e sviluppi di tale sistema, che esclude qualsiasi forma di coercizione, ritenuta controproducente.

Il graduale superamento dell’obbligo vaccinale era stato previsto nel Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007 (oggetto dell’accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-Regioni il 3 marzo 2005), sul presupposto che le vaccinazioni raccomandate fossero percepite come meno importanti rispetto a quelle obbligatorie e che per questo, in relazione a esse, si ottenessero risultati inferiori. Di conseguenza, optando per una strategia basata sull’informazione e sulla persuasione e orientata a una maggiore qualità dei servizi vaccinali, si è consentito alle Regioni di sperimentare una sospensione dell’obbligo vaccinale, purché in presenza di un adeguato sistema informativo, di una copertura vaccinale già adeguata e di un efficace monitoraggio degli eventi avversi.

Di conseguenza, la legge della Regione Veneto n. 7 del 2007 ha sospeso, per tutti i nuovi nati dal 1°

gennaio 2008, le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite virale B (art. 1, comma 1), pur continuando a offrirle attivamente e gratuitamente e lasciandole inserite nel calendario vaccinale dell’età evolutiva (art. 1, comma 2). Era altresì conservato l’obbligo di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili delle vaccinazioni (art. 1, comma 3). È stato inoltre istituito un sistema di monitoraggio (art. 3), in collaborazione con le istituzioni sanitarie nazionali, il quale consente, in casi di pericolo per la salute pubblica, la sospensione dell’applicazione della legge regionale.

La Regione ha quindi avviato molteplici iniziative – dettagliatamente descritte nel ricorso – per la sensibilizzazione e l’accompagnamento dei genitori verso un autonomo convincimento dell’importanza delle vaccinazioni, per l’informazione al pubblico e il contrasto della disinformazione, nonché per il monitoraggio e la gestione delle vaccinazioni (sono citate, al riguardo, le delibere della Giunta regionale del Veneto 29 novembre 2016, n. 1935, 14 ottobre 2010, n. 3139, e 25 novembre 2008, n. 3664).

Tra l’altro si osserva che (nella d.G.R. n. 1935 del 2016) è stata prevista anche l’introduzione di una procedura «con cui sarà necessario presentare, per l’accesso a nidi e scuole per l’infanzia, la documentazione sulle avvenute vaccinazioni, da inviare poi al sindaco dell’ULSS territorialmente competente per la valutazione su eventuali rischi individuali e/o collettivi; il sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, potrà assumere la decisione di allontanare temporaneamente il bambino in questione dalla struttura o non ammetterlo alla frequenza, previo parere del Servizio di igiene e sanità pubbliche».

Come risulta dal «Report sull’attività vaccinale dell’anno 2016» della stessa Regione Veneto (pubblicato nel marzo 2017), dopo la sospensione dell’obbligo vaccinale la copertura è leggermente calata, ma poi ha iniziato a crescere sensibilmente (per i nati nel 2015 e nel 2016), rimanendo sempre ben al di

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sopra del 90 per cento per le vaccinazioni in precedenza obbligatorie. Sono stati altresì raggiunti tassi di copertura elevati, superiori alla media nazionale, anche per altre vaccinazioni (come quelle contro morbillo, varicella, meningococco C, parotite, rosolia).

1.3.3.– Alla luce di questi risultati, la ricorrente ritiene irragionevole e sproporzionata la decisione dello Stato di imporre, in modo immediato e automatico, il passaggio da una strategia vaccinale basata sulla convinzione a una basata sulla coercizione.

Nella sentenza n. 258 del 1994, la Corte costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 Cost. se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute. Ma ciò non può autorizzare l’integrale conversione del diritto individuale in soggezione, in nome dell’interesse generale, a prescindere dall’esistenza di efficaci modelli alternativi di tutela. Il diritto dell’individuo alla salute non può considerarsi in ogni caso cedevole nei confronti del dovere dello Sato e dei provvedimenti adottati a tutela dell’interesse della collettività, né potrebbe ritenersi che qualsiasi trattamento coattivo sia giustificato, solo perché esso consente migliori contributi dell’individuo al benessere sociale. Il diritto alla salute avrebbe carattere primario e assoluto (è citata la sentenza n. 88 del 1979) e il principio costituzionale del rispetto della persona umana, in collegamento con l’art. 2 Cost., pone in primo piano il problema del consenso, la cui necessità può essere bilanciata solo per dimostrate e imprescindibili esigenze di tutela di valori con pari dignità costituzionale. In ogni caso, anche con riguardo agli obblighi vaccinali, occorrerebbe bilanciare e ponderare la tutela della salute collettiva con l’autodeterminazione individuale. La ricorrente ricorda, al riguardo, la sentenza n. 118 del 1996, con cui la Corte costituzionale ha impostato il problema del contemperamento tra dimensione individuale e collettiva della tutela della salute, con riguardo alla vaccinazione poliomielitica e alla “scelta tragica” di imporla per legge, pur nella consapevolezza di rischi di contagio, preventivabili solo in astratto.

L’imposizione su tutto il territorio nazionale di ben dodici vaccinazioni obbligatorie fallirebbe il test di proporzionalità.

Anzitutto, il legislatore non avrebbe fatto ricorso a strumenti alternativi, ugualmente efficaci rispetto all’obiettivo perseguito ma meno penalizzanti per gli altri diritti e interessi costituzionalmente protetti. La tutela della salute collettiva sarebbe diventato un «valore tirannico» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche se avrebbe potuto essere analogamente realizzata da un modello come quello regionale, senza la “scelta tragica” della coercizione.

Inoltre, le misure contestate sarebbero inidonee a conseguire la maggior parte degli scopi perseguiti e, comunque, eccessive rispetto ad essi. Il tetano, oltre ad avere una bassa incidenza e una mortalità inferiore alla metà dei casi, non si trasmette per contagio: sicché la vaccinazione serve a tutelare solo la salute individuale, non quella collettiva. L’incidenza di difterite, poliomielite, Haemophilus influenzae di tipo B (Hib) e pertosse sarebbe, attualmente, estremamente limitata, se non pressoché nulla; anche quella dell’epatite B risulterebbe in corso di riduzione (essendo comunque concentrata nella fascia di età tra i trentacinque e i cinquantaquattro anni). Nemmeno per la meningite è in corso alcuna epidemia e, inoltre, la trasmissione interpersonale è inesistente o eccezionale, mentre i vaccini non danno garanzie e possono provocare reazioni avverse di una certa gravità (tanto che l’OMS li consiglia solo se la diffusione raggiunge un livello ben superiore a quello riscontrato in Italia). A proposito del morbillo, la ricorrente rinvia alle considerazioni già riportate, osservando che, comunque, l’obbligo generale e permanente di vaccinazione è eccessivo.

Neppure sarebbe rispettato il principio di precauzione, impropriamente richiamato a giustificazione delle norme censurate. Esso avrebbe richiesto un’accurata valutazione epidemiologica preventiva del rischio di diffusione delle varie malattie nei vari contesti; tanto più perché non sono disponibili studi sugli esiti del sistema di profilassi adottato, che non risulta presente in alcun paese del mondo. «Da questo punto di vista,

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le norme impugnate, proprio contraddicendo il principio di precauzione, introducono, come è stato affermato, una sorta di grottesca “sperimentazione di massa” obbligatoria (…), senza il sostegno di un preventivo sistema di farmacovigilanza e senza una supervisione bioetica».

La previsione di esoneri dall’obbligo vaccinale in caso di pericoli specificamente accertati e documentati per la salute individuale (art. 1, comma 3) non sarebbe sufficiente, restando rimessa «al caso o alla “onerosa” previdenza dei genitori».

Mancherebbero dunque gli accertamenti e le cautele preventive, finalizzate a prevenire complicanze, richieste dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 118 del 1996 e n. 258 del 1994).

1.3.4.– Sussisterebbe anche una violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., in combinato disposto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., per l’ingerenza nell’organizzazione e nel funzionamento del Servizio sanitario regionale, di cui potrebbe essere compromessa l’efficacia nell’erogazione dei servizi. Infatti, la «irragionevole immediatezza e rigidità» delle norme in questione, anche in presenza di strategie vaccinali già efficaci e più rispettose della libertà di scelta individuale, costringerebbe il Servizio sanitario regionale a concentrare i propri mezzi sulla somministrazione dei vaccini, trascurando le altre prestazioni ricomprese nei livelli essenziali.

Inoltre, in relazione a quanto previsto in materia di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché alle pesanti sanzioni in caso di inadempimento, sarebbe compromessa la capacità delle Regioni di erogare i servizi per l’infanzia (art. 31 Cost.) e garantire il diritto allo studio (art.

34 Cost.).

1.3.5.– Quanto osservato in questo secondo motivo di ricorso ridonderebbe sulle attribuzioni e sulle competenze di spettanza regionale.

Ricapitolati nuovamente i compiti assegnati alle ASL (non solo l’erogazione dei vaccini, ma anche le funzioni di accertamento e contestazione relative all’adempimento dell’obbligo, la ricezione e l’invio di segnalazioni, l’irrogazione di sanzioni), la Regione osserva che in tal modo si incide sull’organizzazione dei servizi sanitari, parte integrante della materia «tutela della salute», con disposizioni che non possono considerarsi di principio, per il loro contenuto dettagliato (sono citate le sentenze n. 328 e n. 181 del 2006, n.

384 e n. 270 del 2005 e n. 510 del 2002).

Lo stesso varrebbe con riguardo alle disposizioni sulle funzioni dei dirigenti e dei responsabili delle istituzioni di istruzione (in materia di formazione delle classi e segnalazione di quelle con più di due alunni non vaccinati), incidenti sulla competenza concorrente in materia di «istruzione» e su quella residuale in materia di «istruzione e formazione professionale», in particolare sotto il profilo della programmazione scolastica e del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche sul territorio (sono citate le sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009 e n. 34 del 2005), anche con riguardo alle scuole dell’infanzia (è citata la sentenza n. 92 del 2011). Si segnala, in particolare, la difficoltà che potrebbe determinarsi nella formazione delle classi, specie nei Comuni di piccole dimensioni, per la necessità di inserire i minori non vaccinati in classi con tutti gli alunni immunizzati.

1.4.– Con l’ultimo motivo di ricorso, l’art. 1, commi 1, 4 e 5, e gli artt. 3, 4, 5 e 7 del d.l. n. 73 del 2017 sono denunciati per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., che ridonda in violazione, anche diretta e autonoma, dell’art. 119, primo e quarto comma, Cost.

Il censurato art. 7 non quantifica oneri aggiuntivi, né dispone coperture, per gli oneri derivanti dalle nuove vaccinazioni rese obbligatorie, in violazione del principio secondo cui non possono essere addossati

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